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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6693/2024 R.G., promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Greco
ATTRICE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di essere proprietaria di un Parte_1 terreno sito in Scorrano, località Portico, all'interno del quale si trova un fabbricato rurale iscritto in Catasto Terreni al foglio 12, p.lla 29, formalmente intestato a ma in realtà posseduto dalla . La ricorrente ha dedotto Controparte_5 Pt_1 altresì di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul bene in parola e ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in
2 un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione
3 immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto all'udienza del 04.06.2025 i testimoni e hanno confermato il possesso esclusivo dell'area e i Testimone_1 Tes_2 capitoli di prova formulati dalla parte.
Al tempo stesso, all'udienza del 26.06.2025 il teste ha dichiarato: Testimone_3
ADR: “sì confermo la circostanza sub. 1 delle memorie ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. dell'avv. Greco, preciso che tanto so per aver trascorso diverse festività nel fondo, quali Pasqua e Pasquetta, e ci andiamo tutt'ora con la famiglia. Anche fino a 3 mesi fa mi sono recato sul fondo con la famiglia finché non è stato troppo caldo. Preciso che per accedere al fondo e al casolare vi sono delle serrature ed in particolare un lucchetto alla porta del casolare le cui chiavi sono possedute unicamente dalla sig.ra
” Parte_1
ADR: “inizialmente, dalla data di acquisto del fondo che risale al 1994, se ne sono occupati tutti i germani, successivamente se ne è occupata esclusivamente
[...]
, non ricordo precisamente da quando ma forse dal 2021 e cioè dall'atto Pt_1 notarile che è intercorso tra tutti i germani”
ADR: “confermo la circostanza sub 3 delle predette memorie, preciso che nel casolare vi sono custoditi attrezzi da campagna, tipo zappe rastrelli tine e l'occorrente per la raccolta delle olive e anche quando tagliavamo la legna degli ulivi veniva usato come deposito della stessa” Testi
“ribadisco che dal 1994, per quanto è a mia conoscenza, nessuno ha mai rivendicato la proprietà né del fondo né del casolare”
Anche il teste ha dichiarato: Testimone_5
4 ADR: “conosco dei fatti di causa perché sono amico di famiglia di , Parte_1
, e dal 1988 e tanto ricordo in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 avevo iniziato un rapporto di collaborazione lavorativa con e poi è Parte_3 subentrato un rapporto di amicizia con tutti i germani”
ADR: “riconosco il fabbricato nelle foto che mi vengono esibite e tanto posso dire perché ci recavamo su tale fondo in occasione della potatura degli alberi quando era ancora presente il padre che mi recava la legna, adesso so che è di Persona_1 proprietà esclusiva di appunto per il rapporto di amicizia di cui ho sopra Parte_1 riferito”
ADR: “confermo la circostanza di cui al punto sub 2 delle memorie integrative dell'avv. Greco, preciso che tanto so in quanto mi sono recato più volte nel corso degli anni anche in virtù del fatto che mio figlio è coetaneo di quello di e di Pt_1 Pt_3
e pertanto li portavamo su tale fondo per stare in compagnia”
ADR: “il fabbricato ricordo perfettamente che era usato come deposito di attrezzi e teli per raccolta delle olive e veniva pulito perché si riempiva di sterpaglie e veniva manutenuto dai germani , preciso che negli ultimi anni le chiavi del fondo le Pt_1 aveva solo ” Parte_1
Testi
“confermo la circostanza sub 4 delle predette memorie, per quanto è a mia conoscenza, avendo la sig.ra le chiavi per la serratura del portone di Parte_1 ingresso del casolare”
Conclusivamente, la prova orale espletata ha dimostrato la fondatezza delle allegazioni della . Pt_1
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 6693/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena proprietà esclusiva, Parte_1 per usucapione, del fabbricato rurale sito in località “Portico”, in C.T. del
Comune di Scorrano al fg. 12, p.lla 29;
5 2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6693/2024 R.G., promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Greco
ATTRICE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
,
[...] CP_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26 giugno 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di essere proprietaria di un Parte_1 terreno sito in Scorrano, località Portico, all'interno del quale si trova un fabbricato rurale iscritto in Catasto Terreni al foglio 12, p.lla 29, formalmente intestato a ma in realtà posseduto dalla . La ricorrente ha dedotto Controparte_5 Pt_1 altresì di aver esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul bene in parola e ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in
2 un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione
3 immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto all'udienza del 04.06.2025 i testimoni e hanno confermato il possesso esclusivo dell'area e i Testimone_1 Tes_2 capitoli di prova formulati dalla parte.
Al tempo stesso, all'udienza del 26.06.2025 il teste ha dichiarato: Testimone_3
ADR: “sì confermo la circostanza sub. 1 delle memorie ex art. 171 ter, n. 2 c.p.c. dell'avv. Greco, preciso che tanto so per aver trascorso diverse festività nel fondo, quali Pasqua e Pasquetta, e ci andiamo tutt'ora con la famiglia. Anche fino a 3 mesi fa mi sono recato sul fondo con la famiglia finché non è stato troppo caldo. Preciso che per accedere al fondo e al casolare vi sono delle serrature ed in particolare un lucchetto alla porta del casolare le cui chiavi sono possedute unicamente dalla sig.ra
” Parte_1
ADR: “inizialmente, dalla data di acquisto del fondo che risale al 1994, se ne sono occupati tutti i germani, successivamente se ne è occupata esclusivamente
[...]
, non ricordo precisamente da quando ma forse dal 2021 e cioè dall'atto Pt_1 notarile che è intercorso tra tutti i germani”
ADR: “confermo la circostanza sub 3 delle predette memorie, preciso che nel casolare vi sono custoditi attrezzi da campagna, tipo zappe rastrelli tine e l'occorrente per la raccolta delle olive e anche quando tagliavamo la legna degli ulivi veniva usato come deposito della stessa” Testi
“ribadisco che dal 1994, per quanto è a mia conoscenza, nessuno ha mai rivendicato la proprietà né del fondo né del casolare”
Anche il teste ha dichiarato: Testimone_5
4 ADR: “conosco dei fatti di causa perché sono amico di famiglia di , Parte_1
, e dal 1988 e tanto ricordo in quanto Parte_2 Parte_3 Parte_4 avevo iniziato un rapporto di collaborazione lavorativa con e poi è Parte_3 subentrato un rapporto di amicizia con tutti i germani”
ADR: “riconosco il fabbricato nelle foto che mi vengono esibite e tanto posso dire perché ci recavamo su tale fondo in occasione della potatura degli alberi quando era ancora presente il padre che mi recava la legna, adesso so che è di Persona_1 proprietà esclusiva di appunto per il rapporto di amicizia di cui ho sopra Parte_1 riferito”
ADR: “confermo la circostanza di cui al punto sub 2 delle memorie integrative dell'avv. Greco, preciso che tanto so in quanto mi sono recato più volte nel corso degli anni anche in virtù del fatto che mio figlio è coetaneo di quello di e di Pt_1 Pt_3
e pertanto li portavamo su tale fondo per stare in compagnia”
ADR: “il fabbricato ricordo perfettamente che era usato come deposito di attrezzi e teli per raccolta delle olive e veniva pulito perché si riempiva di sterpaglie e veniva manutenuto dai germani , preciso che negli ultimi anni le chiavi del fondo le Pt_1 aveva solo ” Parte_1
Testi
“confermo la circostanza sub 4 delle predette memorie, per quanto è a mia conoscenza, avendo la sig.ra le chiavi per la serratura del portone di Parte_1 ingresso del casolare”
Conclusivamente, la prova orale espletata ha dimostrato la fondatezza delle allegazioni della . Pt_1
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 6693/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena proprietà esclusiva, Parte_1 per usucapione, del fabbricato rurale sito in località “Portico”, in C.T. del
Comune di Scorrano al fg. 12, p.lla 29;
5 2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 26.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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