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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC RI TI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta agli atti ma non aderisce alla richiesta di compensazione delle spese .
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta e insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri - Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, tutti residenti a [...]inserito nel cosiddetto "cratere" contemplato nell'Allegato 2 del decreto-legge 189/2016, difesi dall'Avv. Difensore_1
, ricorrono per chiedere il rimborso delle imposte versate nel 2017.
L'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 prevedeva la possibilità per i residenti nei comuni del cratere di sospendere i versamenti fino al 30 novembre 2017, con successiva ripresa della riscossione integrale a partire da dicembre 2017.
I ricorrenti, valutando che il beneficio temporale fosse limitato (sostanzialmente un anno) e che comunque avrebbero dovuto versare per intero le somme sospese, decisero di non avvalersi della sospensione e continuarono a pagare regolarmente le proprie imposte.
L'articolo 8 del decreto-legge 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge 156/2019 introdusse un sistema premiale di notevole portata: i contribuenti che si erano avvalsi della sospensione nel 2016-2017 avrebbero dovuto versare soltanto il 40% delle imposte dovute, beneficiando quindi di una riduzione del 60%.
i tre contribuenti presentarono formali istanze di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Macerata. Ricorrente_1
chiese la restituzione di 8.929,69 euro (di cui 8.284 euro di IRPEF, 421,01 euro di addizionale regionale e il resto di addizionale comunale), Ricorrente_2 richiese 3.624,14 euro (3.281,55 euro di IRPEF più le addizionali), mentre Ricorrente_3 presentò istanza per 2.716,13 euro.
Le istanze, presentate tra luglio e novembre 2020, rimasero senza risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Agenzia delle Entrate si trasformò in diniego per decorso dei termini: il 24 ottobre
2020 per Ricorrente_3, l'8 febbraio 2021 per Ricorrente_1 e il 16 febbraio 2021 per Ricorrente_2
I motivi del ricorso:
1) Il motivo principale del ricorso denuncia la "mancata applicazione in favore dei ricorrenti del sistema premiale introdotto dall'art. 8 D.L. 123/2019" e la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. L'argomentazione si sviluppa attraverso un'analisi sistematica della normativa, evidenziando come la combinazione tra l'articolo
48 del decreto-legge 189/2016 e l'articolo 8 del decreto-legge 123/2019 abbia creato una discriminazione ingiustificata. Da un lato, il legislatore ha riconosciuto che le imposte versate nel 2017 dai residenti del cratere non erano dovute nella loro interezza (prevedendo la riduzione del 60%), dall'altro ha negato il diritto al rimborso a chi aveva già versato le somme per intero.
Il ricorso richiama, poi, numerose pronunce della AS che hanno affrontato situazioni analoghe.
Particolarmente significative sono le sentenze n. 20641/2007, n. 11247/2010 e n. 3832/2012, nelle quali la
Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui le disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da calamità naturali devono operare in modo simmetrico: "in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo di una percentuale del dovuto;
in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso della percentuale eccedente".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a tali interventi normativi va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato "non dovuto ex post", in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge e con i principi di ragionevolezza e uguaglianza.
2) Viene proposta, poi, richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 del decreto-legge 189/2016, come modificato in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto-legge 123/2019, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si costituisce ricostruendo minuziosamente l'iter legislativo:
Art. 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016: prevedeva sospensione delle ritenute dal 1° gennaio al 30 novembre
2017, ma solo "a richiesta degli interessati", con espressa clausola "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
Art. 48, comma 1-ter: limitava la sospensione nei comuni capoluogo ai soli soggetti danneggiati Art. 48, comma 11: subordinava il riversamento delle ritenute alla disponibilità del fondo rotativo ex art. 1, comma 430, L. 208/2015
Art. 8, comma 2, D.L. 123/2019: stabilì il riversamento "nel limite del 40% degli importi dovuti" dal 15 gennaio
2020
L'Amministrazione identifica tre requisiti cumulativi per l'agevolazione:
Residenza nei comuni degli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016
Prova del danno subito (per i comuni capoluogo)
Presentazione dell'istanza di sospensione al sostituto d'imposta
La ratio perseguita dal legislatore era fornire sostegno tangibile solo ai soggetti in reale condizione di bisogno che ne avessero fatto espressa richiesta, non riconoscendo analoga condizione a chi aveva liberamente scelto di non avvalersene.
L'Ufficio evidenzia che l'interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti contrasterebbe con l'art. 81 Cost.
(equilibrio di bilancio). Il legislatore ha sempre dovuto indicare copertura finanziaria per eventi eccezionali, come confermato dall'art. 8, comma 4, D.L. 123/2019 che quantifica gli oneri in 16,54 milioni per il 2020,
19,74 per il 2021, etc. La precisa quantificazione non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa l'interpretazione estensiva dei ricorrenti.
L'Ufficio sostiene che al giudice è preclusa un'interpretazione adeguatrice contra legem a causa dell'univoco tenore letterale della disposizione. L'interpretazione conforme non può servire a fondare un'interpretazione contraria alla legge, e deve considerare anche l'art. 81 Cost. tra i parametri costituzionali.
Per il 2016 l'Agenzia rileva che l'art. 48, comma 1, D.L. 189/2016 prevedeva la regolarizzazione completa entro il 31 maggio 2017 "senza applicazione di sanzioni e interessi". Tale norma non fu modificata, quindi per il 2016 i riversamenti dovevano essere integrali. Il D.M. 01/09/2016 conferma expressis verbis che la sospensione non si applica alle ritenute 2016.
Inoltre, mancano criteri oggettivi per liquidare un rimborso per frazione d'anno (26/10/2016 - 31/12/2016), essendo IRPEF e addizionali calcolate su base annuale.
I ricorrenti hanno quantificato "apoditticamente" le somme nella misura del 60% delle ritenute subite, senza giustificazione né prova documentale. L'entità dell'eventuale rimborso deve considerare le complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, non semplicemente il 60% delle ritenute.
Gli importi dei cedolini vanno correlati con le dichiarazioni dei redditi (versione appurata e riliquidata), considerando detrazioni e oneri deducibili/detraibili. Altrimenti alcuni contribuenti riceverebbero somme superiori al 100% delle ritenute o all'intera imposta dovuta, configurando "contributo a fondo perduto" anziché rimborso.
L'Ufficio evidenzia che, senza determinazione specifica del quantum nel dispositivo, non potrà erogare alcun rimborso per mancanza di criteri normativi di calcolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di legittimità si è pronunciato sulla questione con 4 ordinanze depositate il 3 settembre 2024 recanti i nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 – tutte riguardanti provvedimenti giudiziali emanati in grado di appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in conferma di sentenze emesse dalla
Commissione tributaria provinciale di Macerata – con cui è stato affermato quanto segue. Contrariamente all'assunto dell'amministrazione ricorrente per AS, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'erario.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subito danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subito alcun danno a causa del terremoto.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei comuni del “cratere sismico”, tra cui gli odierni ricorrenti, doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato, come detto, dalle condizioni reddituali o patrimoniali e al fatto di avere o meno subito danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione esclusivamente quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere in totale libertà se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'erario (visto che “sospensione” non significa “remissione del debito”) o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'erario possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: come accennato in precedenza, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, patrocinata dall'amministrazione ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza.
Se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189 del 2016, che nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31 dicembre 2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
Le richiamate ordinanze della Suprema Corte nn. 23633, 23642, 23647 del 3 settembre 2024 hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello “sconto” fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Nel merito, sulla base dell'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, sopra richiamato, dal quale questo Giudicante non ha motivo per discostarsi, il ricorso di parte è dunque fondato, non ravvisandosi – inoltre – ragioni per sollevare questione di legittimità costituzionale, stante il chiaro orientamento assunto dal Giudice di legittimità.
Non vi è luogo, viceversa, per il riconoscimento di interessi legali, in quanto la disciplina di legge - art. 48, comma 11 del d.l. 189/2016 e art. 9, comma 2-bis, della l. n. 212/2000 - esclude, nei casi di sospensione dalla riscossione di tributi o di ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, l'applicazione di interessi,
e tale principio è da applicare anche nel caso qui in esame, per evidenti motivi di ragionevolezza e di parità di trattamento rispetto alla corrispettiva ipotesi di ripresa dei versamenti.
Le ritenute fiscali per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017, oggetto della domanda giudiziale, vanno dunque restituite nel limite del 40 per cento degli importi dovuti, sulla base della specifica posizione dei contribuenti.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, sussiste dunque il diritto al rimborso nella misura che potrà essere determinata dall'Ufficio sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.
Le spese di lite, trattandosi di questione nuova al momento della sua proposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dei contribuenti alla restituzione delle imposte versate nel 2017 in eccedenza rispetto alle misure agevolative per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. n. 123/2019, nell'importo determinato a cura dell'Ufficio. Spese compensate.
Macerata lì, 24/10/2025
Il relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC RI TI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta agli atti ma non aderisce alla richiesta di compensazione delle spese .
Resistente/Appellato: L'ufficio si riporta e insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri - Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, tutti residenti a [...]inserito nel cosiddetto "cratere" contemplato nell'Allegato 2 del decreto-legge 189/2016, difesi dall'Avv. Difensore_1
, ricorrono per chiedere il rimborso delle imposte versate nel 2017.
L'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 prevedeva la possibilità per i residenti nei comuni del cratere di sospendere i versamenti fino al 30 novembre 2017, con successiva ripresa della riscossione integrale a partire da dicembre 2017.
I ricorrenti, valutando che il beneficio temporale fosse limitato (sostanzialmente un anno) e che comunque avrebbero dovuto versare per intero le somme sospese, decisero di non avvalersi della sospensione e continuarono a pagare regolarmente le proprie imposte.
L'articolo 8 del decreto-legge 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge 156/2019 introdusse un sistema premiale di notevole portata: i contribuenti che si erano avvalsi della sospensione nel 2016-2017 avrebbero dovuto versare soltanto il 40% delle imposte dovute, beneficiando quindi di una riduzione del 60%.
i tre contribuenti presentarono formali istanze di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Macerata. Ricorrente_1
chiese la restituzione di 8.929,69 euro (di cui 8.284 euro di IRPEF, 421,01 euro di addizionale regionale e il resto di addizionale comunale), Ricorrente_2 richiese 3.624,14 euro (3.281,55 euro di IRPEF più le addizionali), mentre Ricorrente_3 presentò istanza per 2.716,13 euro.
Le istanze, presentate tra luglio e novembre 2020, rimasero senza risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il silenzio dell'Agenzia delle Entrate si trasformò in diniego per decorso dei termini: il 24 ottobre
2020 per Ricorrente_3, l'8 febbraio 2021 per Ricorrente_1 e il 16 febbraio 2021 per Ricorrente_2
I motivi del ricorso:
1) Il motivo principale del ricorso denuncia la "mancata applicazione in favore dei ricorrenti del sistema premiale introdotto dall'art. 8 D.L. 123/2019" e la conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. L'argomentazione si sviluppa attraverso un'analisi sistematica della normativa, evidenziando come la combinazione tra l'articolo
48 del decreto-legge 189/2016 e l'articolo 8 del decreto-legge 123/2019 abbia creato una discriminazione ingiustificata. Da un lato, il legislatore ha riconosciuto che le imposte versate nel 2017 dai residenti del cratere non erano dovute nella loro interezza (prevedendo la riduzione del 60%), dall'altro ha negato il diritto al rimborso a chi aveva già versato le somme per intero.
Il ricorso richiama, poi, numerose pronunce della AS che hanno affrontato situazioni analoghe.
Particolarmente significative sono le sentenze n. 20641/2007, n. 11247/2010 e n. 3832/2012, nelle quali la
Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui le disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da calamità naturali devono operare in modo simmetrico: "in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo di una percentuale del dovuto;
in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso della percentuale eccedente".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che a tali interventi normativi va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato "non dovuto ex post", in coerenza con l'interpretazione costituzionalmente orientata della legge e con i principi di ragionevolezza e uguaglianza.
2) Viene proposta, poi, richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 del decreto-legge 189/2016, come modificato in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto-legge 123/2019, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si costituisce ricostruendo minuziosamente l'iter legislativo:
Art. 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016: prevedeva sospensione delle ritenute dal 1° gennaio al 30 novembre
2017, ma solo "a richiesta degli interessati", con espressa clausola "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
Art. 48, comma 1-ter: limitava la sospensione nei comuni capoluogo ai soli soggetti danneggiati Art. 48, comma 11: subordinava il riversamento delle ritenute alla disponibilità del fondo rotativo ex art. 1, comma 430, L. 208/2015
Art. 8, comma 2, D.L. 123/2019: stabilì il riversamento "nel limite del 40% degli importi dovuti" dal 15 gennaio
2020
L'Amministrazione identifica tre requisiti cumulativi per l'agevolazione:
Residenza nei comuni degli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016
Prova del danno subito (per i comuni capoluogo)
Presentazione dell'istanza di sospensione al sostituto d'imposta
La ratio perseguita dal legislatore era fornire sostegno tangibile solo ai soggetti in reale condizione di bisogno che ne avessero fatto espressa richiesta, non riconoscendo analoga condizione a chi aveva liberamente scelto di non avvalersene.
L'Ufficio evidenzia che l'interpretazione estensiva proposta dai ricorrenti contrasterebbe con l'art. 81 Cost.
(equilibrio di bilancio). Il legislatore ha sempre dovuto indicare copertura finanziaria per eventi eccezionali, come confermato dall'art. 8, comma 4, D.L. 123/2019 che quantifica gli oneri in 16,54 milioni per il 2020,
19,74 per il 2021, etc. La precisa quantificazione non sarebbe stata possibile se fosse stata condivisa l'interpretazione estensiva dei ricorrenti.
L'Ufficio sostiene che al giudice è preclusa un'interpretazione adeguatrice contra legem a causa dell'univoco tenore letterale della disposizione. L'interpretazione conforme non può servire a fondare un'interpretazione contraria alla legge, e deve considerare anche l'art. 81 Cost. tra i parametri costituzionali.
Per il 2016 l'Agenzia rileva che l'art. 48, comma 1, D.L. 189/2016 prevedeva la regolarizzazione completa entro il 31 maggio 2017 "senza applicazione di sanzioni e interessi". Tale norma non fu modificata, quindi per il 2016 i riversamenti dovevano essere integrali. Il D.M. 01/09/2016 conferma expressis verbis che la sospensione non si applica alle ritenute 2016.
Inoltre, mancano criteri oggettivi per liquidare un rimborso per frazione d'anno (26/10/2016 - 31/12/2016), essendo IRPEF e addizionali calcolate su base annuale.
I ricorrenti hanno quantificato "apoditticamente" le somme nella misura del 60% delle ritenute subite, senza giustificazione né prova documentale. L'entità dell'eventuale rimborso deve considerare le complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria, non semplicemente il 60% delle ritenute.
Gli importi dei cedolini vanno correlati con le dichiarazioni dei redditi (versione appurata e riliquidata), considerando detrazioni e oneri deducibili/detraibili. Altrimenti alcuni contribuenti riceverebbero somme superiori al 100% delle ritenute o all'intera imposta dovuta, configurando "contributo a fondo perduto" anziché rimborso.
L'Ufficio evidenzia che, senza determinazione specifica del quantum nel dispositivo, non potrà erogare alcun rimborso per mancanza di criteri normativi di calcolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di legittimità si è pronunciato sulla questione con 4 ordinanze depositate il 3 settembre 2024 recanti i nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 – tutte riguardanti provvedimenti giudiziali emanati in grado di appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in conferma di sentenze emesse dalla
Commissione tributaria provinciale di Macerata – con cui è stato affermato quanto segue. Contrariamente all'assunto dell'amministrazione ricorrente per AS, la richiesta di sospensione del prelievo fiscale e contributivo non può costituire una valida e ragionevole discriminante al fine di godere definitivamente dello “sconto” fiscale e contributivo concesso dall'erario.
La richiesta di avvalersi della sospensione non era legata normativamente al fatto che il contribuente avesse subito danni dall'evento sismico, né a difficoltà reddituali: anche i contribuenti facoltosi avrebbero potuto giovarsene, ed anche i contribuenti che non avevano subito alcun danno a causa del terremoto.
Piuttosto, la sospensione del prelievo fiscale e contributivo per i contribuenti residenti nei comuni del “cratere sismico”, tra cui gli odierni ricorrenti, doveva intendersi come beneficio accessibile da parte di tutti, mentre il requisito della “richiesta”, slegato, come detto, dalle condizioni reddituali o patrimoniali e al fatto di avere o meno subito danni a causa dell'evento sismico, aveva come sua giustificazione esclusivamente quella di rimettere al contribuente la valutazione dell'opportunità di accedere ad un beneficio provvisorio, nell'incertezza del se, come e quando delle somme non versate sarebbe stato richiesto, in futuro, il pagamento.
In altri termini, i contribuenti del “cratere sismico” avrebbero potuto scegliere in totale libertà se correre il rischio di accumulare debiti nei confronti dell'erario (visto che “sospensione” non significa “remissione del debito”) o, invece, evitare qualsiasi incertezza continuando regolarmente ad onorare i propri debiti.
In ogni caso, non può sostenersi che chi abbia scelto di “non rischiare” di accumulare debiti verso l'erario possa essere penalizzato alla luce dello ius superveniens, che ha consentito ai contribuenti che avevano scelto di fruire della sospensione di pagare solo il 40% degli importi dovuti: come accennato in precedenza, una lettura restrittiva di tale disposizione sarebbe ingiustamente discriminatoria verso coloro che, magari anche meno benestanti di quelli che si erano avvalsi della sospensione, avevano preferito evitare qualsiasi incertezza, pagando regolarmente i loro debiti con il fisco.
La lettura restrittiva dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, patrocinata dall'amministrazione ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e confliggerebbe con il canone giuridico della ragionevolezza.
Se ne impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la richiamata disposizione abbia inteso regolare esplicitamente solo la posizione di “color che son sospesi”, lasciando implicitamente impregiudicato, per quelli che scelsero di pagare integralmente i loro debiti erariali e contributivi, il diritto al rimborso dell'eccedenza rispetto a quanto avrebbero dovuto definitivamente pagare se si fossero avvalsi anch'essi della sospensione.
Inoltre, non si oppone a tale conclusione l'art. 48, comma 1 bis, del d.l. n. 189 del 2016, che nel disciplinare i presupposti della sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi dispone che “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione che preclude solo la possibilità di chiedere il rimborso di quanto legittimamente corrisposto entro il 31 dicembre 2016, prima, cioè, che iniziasse il periodo temporale per il quale sarebbe valsa la sospensione dei pagamenti.
Le richiamate ordinanze della Suprema Corte nn. 23633, 23642, 23647 del 3 settembre 2024 hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello “sconto” fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del d.l. n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con mod. dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti per legge”.
Nel merito, sulla base dell'orientamento espresso dal Giudice di legittimità, sopra richiamato, dal quale questo Giudicante non ha motivo per discostarsi, il ricorso di parte è dunque fondato, non ravvisandosi – inoltre – ragioni per sollevare questione di legittimità costituzionale, stante il chiaro orientamento assunto dal Giudice di legittimità.
Non vi è luogo, viceversa, per il riconoscimento di interessi legali, in quanto la disciplina di legge - art. 48, comma 11 del d.l. 189/2016 e art. 9, comma 2-bis, della l. n. 212/2000 - esclude, nei casi di sospensione dalla riscossione di tributi o di ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, l'applicazione di interessi,
e tale principio è da applicare anche nel caso qui in esame, per evidenti motivi di ragionevolezza e di parità di trattamento rispetto alla corrispettiva ipotesi di ripresa dei versamenti.
Le ritenute fiscali per il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017, oggetto della domanda giudiziale, vanno dunque restituite nel limite del 40 per cento degli importi dovuti, sulla base della specifica posizione dei contribuenti.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, sussiste dunque il diritto al rimborso nella misura che potrà essere determinata dall'Ufficio sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.
Le spese di lite, trattandosi di questione nuova al momento della sua proposizione, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dei contribuenti alla restituzione delle imposte versate nel 2017 in eccedenza rispetto alle misure agevolative per i contribuenti residenti nel cratere sismico di cui al D.L. n. 123/2019, nell'importo determinato a cura dell'Ufficio. Spese compensate.
Macerata lì, 24/10/2025
Il relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci