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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
1096 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1096 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 18/06/2000 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a BORGONOVO VAL TIDONE (PC) in [...]
data 05/07/1969, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. GRANDINI BENEDETTA e dall' avv. SEMPRINI ALESSIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/11/2018;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
18/06/2000 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a BORGONOVO VAL TIDONE (PC) in [...]
data 05/07/1969, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 105 P. 2 S.
A anno 2000; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/05/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 13/B di proprietà del
Sig. resta assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in esso Parte_1 CP_1
contenuto dando atto che il Sig. ha già provveduto in sede di Parte_1
separazione consensuale dei coniugi ad asportare i propri beni ed effetti personali;
3) I coniugi confermano di rinunciare reciprocamente a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento personale dando atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
2 4) La FI , che continua a vivere con la madre, è maggiorenne e, pertanto, Per_1
in merito al suo affido devono intendersi cessate le relative statuizioni;
5) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione principale presso la madre nella residenza di quest'ultima ovvero presso la casa coniugale sita in Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 13/B;
6) Le decisioni di maggiore interesse e di maggiore rilevanza riguardo l'istruzione,
l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori, salvo ed impregiudicato, in difetto di accordo, il ricorso all'Autorità
Giudiziaria. La madre si obbliga a consultare preventivamente il padre prima di prendere decisioni di tipo educativo e sanitario di carattere straordinario;
7) Il padre terrà con sé il figlio minore in virtù del Pt_1 Parte_1 Per_2
piano genitoriale allegato (doc. 10), con le modalità ivi indicate. I coniugi terranno con sé un fine settimana a testa, da intendersi dal venerdì alle 20.00 a Per_2
domenica sera alle 21.00, da concordarsi tra loro entro la fine del mese precedente.
Per i rimanenti fine settimana del mese, il padre terrà con sé tutto il sabato, Per_2
dal mattino alle 8.00 fino alla domenica mattina alle 8.00, mentre le domeniche i genitori si alterneranno, tenendolo una domenica a testa, dal mattino alle 8.00 fino a sera alle 21.00 o alla mattina seguente alle ore 8.00, a seconda dei turni lavorativi.
Durante la settimana il padre e la madre terranno con sé il lunedì, il Per_2
mercoledì e il giovedì metà giornata ciascuno, a seconda dei turni lavorativi, mentre il martedì e il venerdì starà con la madre.
Durante il periodo scolastico, pernotterà dal lunedì al venerdì (tranne il Per_2
fine settimana intero in cui lo terrà il padre, in cui venerdì pernotterà dallo stesso) presso la madre. potrà trascorrere le festività natalizie alternativamente con il padre la Per_2
prima settimana e con la madre la seconda o, comunque, la metà dei giorni di vacanza con l'uno e la metà con l'altra secondo il calendario fissato ogni anno dal
, alternando comunque tra i genitori i giorni di Controparte_2
3 Natale e Capodanno;
durante le festività pasquali, il minore potrà Per_2
trascorrere due giorni consecutivi con il padre, alternando, comunque, annualmente con la madre i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il Sig. trascorrerà due Parte_1
settimane, anche non consecutive, con il figlio concordandone Per_2
tempestivamente il periodo con la madre (entro il 31 maggio ovvero non appena il datore di lavoro di ciascuno dei due renderà disponibile il piano ferie estive); analogamente trascorrerà due settimane anche non consecutive di ferie Per_2
estive con la madre;
durante il periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze con uno dei genitori dovrà essere garantito all'altro genitore il contatto telefonico con il minore. Durante il periodo di vacanze estive pernotterà una sera in più a Per_2
settimana presso il padre.
1) A titolo di concorso di mantenimento dei figli, si precisa che, per quanto concerne la FI , maggiorenne e diplomata, tenuto conto del fatto che la ragazza ha Per_1
reperito una occupazione lavorativa che essendo però di tipo stagionale non consente di considerarla ancora economicamente autonoma, il Sig. si Parte_1
impegna a versare alla moglie quale contributo la somma di euro 200,00 mensili. Per quanto concerne invece il figlio ancora minore e studente alle scuole Per_2
superiori, il Sig. si impegna a versare alla moglie quale contributo al Parte_1
mantenimento la somma di euro 350,00 mensili quale importo rivalutato secondo Org_ indici Il pagamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario le cui coordinate sono già note al padre ed intestato alla Sig.ra
La somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. CP_1
2) L'assegno unico, invece, verrà percepito da ciascuno dei due genitori in misura pari al 50% .
3) I genitori si obbligano vicendevolmente a rimborsarsi, nella misura del 50% a testa, previa esibizione dei documenti giustificativi (che potranno essere anche
4 semplici quietanze, ricevute o scontrini fiscali) quanto dagli stessi anticipato a titolo di spese straordinarie e come previsto dal Protocollo del diritto di famiglia dell'intestato Tribunale:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
5 f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna,
Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura dei minori).
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
5) Spese ludico/sportive/ ricreative:
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro euro 100 l'anno;
4) I ricorrenti, per il resto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente in ragione e/o occasione del matrimonio, con reciproca rinunzia a qualsiasi azione e/o pretesa;
5) I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio e si impegnano a prestare reciproco assenso a rilascio e/o rinnovo del passaporto, al rilascio di documenti e certificati avanti le competenti autorità;
6 6) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 26/10/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
7
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1096 /2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 18/06/2000 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a BORGONOVO VAL TIDONE (PC) in [...]
data 05/07/1969, - ; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. GRANDINI BENEDETTA e dall' avv. SEMPRINI ALESSIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 19/11/2018;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
18/06/2000 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a BORGONOVO VAL TIDONE (PC) in [...]
data 05/07/1969, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 105 P. 2 S.
A anno 2000; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/05/2024, che integralmente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 13/B di proprietà del
Sig. resta assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in esso Parte_1 CP_1
contenuto dando atto che il Sig. ha già provveduto in sede di Parte_1
separazione consensuale dei coniugi ad asportare i propri beni ed effetti personali;
3) I coniugi confermano di rinunciare reciprocamente a richiedere qualsiasi somma a titolo di mantenimento personale dando atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
2 4) La FI , che continua a vivere con la madre, è maggiorenne e, pertanto, Per_1
in merito al suo affido devono intendersi cessate le relative statuizioni;
5) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione principale presso la madre nella residenza di quest'ultima ovvero presso la casa coniugale sita in Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 13/B;
6) Le decisioni di maggiore interesse e di maggiore rilevanza riguardo l'istruzione,
l'educazione, lo sviluppo e la salute del minore verranno prese di comune accordo dai genitori, salvo ed impregiudicato, in difetto di accordo, il ricorso all'Autorità
Giudiziaria. La madre si obbliga a consultare preventivamente il padre prima di prendere decisioni di tipo educativo e sanitario di carattere straordinario;
7) Il padre terrà con sé il figlio minore in virtù del Pt_1 Parte_1 Per_2
piano genitoriale allegato (doc. 10), con le modalità ivi indicate. I coniugi terranno con sé un fine settimana a testa, da intendersi dal venerdì alle 20.00 a Per_2
domenica sera alle 21.00, da concordarsi tra loro entro la fine del mese precedente.
Per i rimanenti fine settimana del mese, il padre terrà con sé tutto il sabato, Per_2
dal mattino alle 8.00 fino alla domenica mattina alle 8.00, mentre le domeniche i genitori si alterneranno, tenendolo una domenica a testa, dal mattino alle 8.00 fino a sera alle 21.00 o alla mattina seguente alle ore 8.00, a seconda dei turni lavorativi.
Durante la settimana il padre e la madre terranno con sé il lunedì, il Per_2
mercoledì e il giovedì metà giornata ciascuno, a seconda dei turni lavorativi, mentre il martedì e il venerdì starà con la madre.
Durante il periodo scolastico, pernotterà dal lunedì al venerdì (tranne il Per_2
fine settimana intero in cui lo terrà il padre, in cui venerdì pernotterà dallo stesso) presso la madre. potrà trascorrere le festività natalizie alternativamente con il padre la Per_2
prima settimana e con la madre la seconda o, comunque, la metà dei giorni di vacanza con l'uno e la metà con l'altra secondo il calendario fissato ogni anno dal
, alternando comunque tra i genitori i giorni di Controparte_2
3 Natale e Capodanno;
durante le festività pasquali, il minore potrà Per_2
trascorrere due giorni consecutivi con il padre, alternando, comunque, annualmente con la madre i giorni di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il Sig. trascorrerà due Parte_1
settimane, anche non consecutive, con il figlio concordandone Per_2
tempestivamente il periodo con la madre (entro il 31 maggio ovvero non appena il datore di lavoro di ciascuno dei due renderà disponibile il piano ferie estive); analogamente trascorrerà due settimane anche non consecutive di ferie Per_2
estive con la madre;
durante il periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze con uno dei genitori dovrà essere garantito all'altro genitore il contatto telefonico con il minore. Durante il periodo di vacanze estive pernotterà una sera in più a Per_2
settimana presso il padre.
1) A titolo di concorso di mantenimento dei figli, si precisa che, per quanto concerne la FI , maggiorenne e diplomata, tenuto conto del fatto che la ragazza ha Per_1
reperito una occupazione lavorativa che essendo però di tipo stagionale non consente di considerarla ancora economicamente autonoma, il Sig. si Parte_1
impegna a versare alla moglie quale contributo la somma di euro 200,00 mensili. Per quanto concerne invece il figlio ancora minore e studente alle scuole Per_2
superiori, il Sig. si impegna a versare alla moglie quale contributo al Parte_1
mantenimento la somma di euro 350,00 mensili quale importo rivalutato secondo Org_ indici Il pagamento avverrà entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario le cui coordinate sono già note al padre ed intestato alla Sig.ra
La somma verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. CP_1
2) L'assegno unico, invece, verrà percepito da ciascuno dei due genitori in misura pari al 50% .
3) I genitori si obbligano vicendevolmente a rimborsarsi, nella misura del 50% a testa, previa esibizione dei documenti giustificativi (che potranno essere anche
4 semplici quietanze, ricevute o scontrini fiscali) quanto dagli stessi anticipato a titolo di spese straordinarie e come previsto dal Protocollo del diritto di famiglia dell'intestato Tribunale:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali.
3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
5 f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno);
g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna,
Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura dei minori).
f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private.
5) Spese ludico/sportive/ ricreative:
a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento
(divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro euro 100 l'anno;
4) I ricorrenti, per il resto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente in ragione e/o occasione del matrimonio, con reciproca rinunzia a qualsiasi azione e/o pretesa;
5) I coniugi si prestano, sin da ora, reciproco consenso all'espatrio e si impegnano a prestare reciproco assenso a rilascio e/o rinnovo del passaporto, al rilascio di documenti e certificati avanti le competenti autorità;
6 6) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 26/10/2024 Il Presidente
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