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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Lucia Laganà, per procura in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Mario F. Mancuso, per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva di Parte_1 dichiarare l' responsabile per i danni cagionati al proprio immobile e, CP_1 Controparte_1 conseguentemente, di condannarlo alla somma di euro 20.196,18 oltre iva, sulla scorta pagina 1 di 4 dell'ATP (proc. n.315/24) dell'ing. oltre spese ed onorario del presente grado e Persona_1 del giudizio di ATP, da distrarre in favore del difensore.
Rappresentava di essere proprietaria, unitamente alla madre e alla sorella, di un fabbricato sito a Torregrotta in via XXI Ottobre n.855, individuato in catasto al fg. 3 part. 9 sub 3 e che un gancio dell' installato sulla parete del fabbricato, aveva causato una spaccatura nella CP_1 facciata esterna, per circa sei metri, con rigonfiamento, infiltrazioni di acqua e distacchi di intonaco.
Evidenziava che l' aveva delegato la ad effettuare il sopralluogo e che la CP_1 Parte_2 stessa aveva offerto la somma di euro 3.650,00, che veniva rifiutata.
Riferiva che la mediazione aveva avuto esito negativo, per cui, espletata la consulenza tecnica nel procedimento per ATP, non ottenendo riscontro da parte dell' instaurava il presente CP_1 giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, deduceva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del ricorrente, in quanto la prova non può essere fornita con la certificazione catastale.
In ogni caso contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto le infiltrazioni provengono dal piano superiore e sono correlate allo stato di incuria in cui versa il fabbricato.
Con ordinanza del 5 maggio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la decisione.
All'udienza a trattazione scritta del 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, il Giudice riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di prova della legittimazione attiva è infondata e va, pertanto, rigettata.
La parte ricorrente ha prodotto le visure catastali, che costituiscono un indizio di proprietà del bene, sebbene non dimostrino la piena proprietà. In ogni caso, nel corso del giudizio la parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di successione, dalla quale risulta che la quota di 1/6 è pervenuta a in base alla successione del padre , fugando, Parte_1 Persona_2
pagina 2 di 4 pertanto, qualsivoglia dubbio paventato dalla parte resistente in ordine alla titolarità del diritto di proprietà.
Sebbene non contestato, va, peraltro, evidenziato che il nella qualità di Pt_1 comproprietario può agire da solo a tutela del diritto nella sua interezza.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
In sede di accertamento tecnico preventivo l'ing. ha accertato che i danni riscontrati Per_1 nell'immobile di parte ricorrente sono correlate alla presenza dei rampini di ancoraggio che l' a inserito nella facciata. CP_1
Il CTU, in particolare, ha accertato la presenza, all'esterno, di una “lesione orizzontale in corrispondenza dei rampini che interessa maggiormente la facciata prospiciente su spazio pubblico e, in maniera meno estesa la facciata prospiciente su via XXI Ottobre”; inoltre all'interno dell'immobile del sono presenti “infiltrazioni in corrispondenza delle lesioni Pt_1 esterne che hanno causato ammaloramenti dell'intonaco e della pittura”.
Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla eziologia tra i danni accertati e la collocazione dei rampini di ancoraggio.
Per questi motivi
l' a dichiarata responsabile per i danni cagionati alla parte ricorrente. CP_1
Il CTU ha anche indicato i lavori che occorre effettuare per rimuovere i danni e ripristinare l'immobile: rimozione dei rampini di ancoraggio, demolire l'intonaco esterno in corrispondenza delle lesioni sulla facciata, eliminazione della parte strutturale se ammalorata e ripristino della stessa, demolizione dell'intonaco interno delle pareti interessate dalle infiltrazioni a causa dei rampini di ancoraggio in corrispondenza delle lesioni della facciata e della parte del solaio adiacente, verifica delle condizioni della trave, eliminazione della parte strutturale se ammalorata, ripristino della stessa, posa in opera dell'intonaco e pitturazione.
Il costo per tali interventi è stato quantificato e ritenuto congruo per un importo di euro
20.196,18 oltre iva.
Le generiche contestazioni alla CTU non inficiano le risultanze a cui è pervenuto l'ing.
[...]
Per_1
pagina 3 di 4 La consulenza, ben motivata in ordine alla individuazione del nesso di causalità, alle lavorazioni necessarie e ai relativi costi, è pienamente condivisa da questo Giudice.
Per queste ragioni la va condannata a pagare, a titolo di risarcimento, a Controparte_1
, la somma di euro 20.196,18 oltre IVA. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a favore di e a Parte_1 carico della . Controparte_1
Le stesse, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, si liquidano in euro 4.233,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: per questa fase euro 286,00 per CU e bollo, euro 460,00 fase studio;
euro 389,00 fase introduttiva;
euro 840,00 fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale;
per la fase di ATP euro 237,00 per CU, euro 284,00 per fase studio, euro 355,00 per fase introduttiva, euro 531,00 per fase istruttoria.
Le spese per la consulenza in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabile per i danni e, per l'effetto, la condanna Controparte_1
a pagare, a , la somma di euro 20.196,18 oltre iva;
Parte_1
- condanna la a pagare le spese processuali di questo Controparte_1
procedimento e della fase di ATP in favore di , che liquida in euro Parte_1
4.233,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Lucia Laganà
- pone le spese di CTU espletata in fase di ATP definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Così deciso in Messina il 18 dicembre 2025
Il Giudice
IA IL
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa IA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Lucia Laganà, per procura in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Mario F. Mancuso, per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva di Parte_1 dichiarare l' responsabile per i danni cagionati al proprio immobile e, CP_1 Controparte_1 conseguentemente, di condannarlo alla somma di euro 20.196,18 oltre iva, sulla scorta pagina 1 di 4 dell'ATP (proc. n.315/24) dell'ing. oltre spese ed onorario del presente grado e Persona_1 del giudizio di ATP, da distrarre in favore del difensore.
Rappresentava di essere proprietaria, unitamente alla madre e alla sorella, di un fabbricato sito a Torregrotta in via XXI Ottobre n.855, individuato in catasto al fg. 3 part. 9 sub 3 e che un gancio dell' installato sulla parete del fabbricato, aveva causato una spaccatura nella CP_1 facciata esterna, per circa sei metri, con rigonfiamento, infiltrazioni di acqua e distacchi di intonaco.
Evidenziava che l' aveva delegato la ad effettuare il sopralluogo e che la CP_1 Parte_2 stessa aveva offerto la somma di euro 3.650,00, che veniva rifiutata.
Riferiva che la mediazione aveva avuto esito negativo, per cui, espletata la consulenza tecnica nel procedimento per ATP, non ottenendo riscontro da parte dell' instaurava il presente CP_1 giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, deduceva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del ricorrente, in quanto la prova non può essere fornita con la certificazione catastale.
In ogni caso contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, in quanto le infiltrazioni provengono dal piano superiore e sono correlate allo stato di incuria in cui versa il fabbricato.
Con ordinanza del 5 maggio 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la decisione.
All'udienza a trattazione scritta del 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, il Giudice riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
L'eccezione di difetto di prova della legittimazione attiva è infondata e va, pertanto, rigettata.
La parte ricorrente ha prodotto le visure catastali, che costituiscono un indizio di proprietà del bene, sebbene non dimostrino la piena proprietà. In ogni caso, nel corso del giudizio la parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione di successione, dalla quale risulta che la quota di 1/6 è pervenuta a in base alla successione del padre , fugando, Parte_1 Persona_2
pagina 2 di 4 pertanto, qualsivoglia dubbio paventato dalla parte resistente in ordine alla titolarità del diritto di proprietà.
Sebbene non contestato, va, peraltro, evidenziato che il nella qualità di Pt_1 comproprietario può agire da solo a tutela del diritto nella sua interezza.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
In sede di accertamento tecnico preventivo l'ing. ha accertato che i danni riscontrati Per_1 nell'immobile di parte ricorrente sono correlate alla presenza dei rampini di ancoraggio che l' a inserito nella facciata. CP_1
Il CTU, in particolare, ha accertato la presenza, all'esterno, di una “lesione orizzontale in corrispondenza dei rampini che interessa maggiormente la facciata prospiciente su spazio pubblico e, in maniera meno estesa la facciata prospiciente su via XXI Ottobre”; inoltre all'interno dell'immobile del sono presenti “infiltrazioni in corrispondenza delle lesioni Pt_1 esterne che hanno causato ammaloramenti dell'intonaco e della pittura”.
Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla eziologia tra i danni accertati e la collocazione dei rampini di ancoraggio.
Per questi motivi
l' a dichiarata responsabile per i danni cagionati alla parte ricorrente. CP_1
Il CTU ha anche indicato i lavori che occorre effettuare per rimuovere i danni e ripristinare l'immobile: rimozione dei rampini di ancoraggio, demolire l'intonaco esterno in corrispondenza delle lesioni sulla facciata, eliminazione della parte strutturale se ammalorata e ripristino della stessa, demolizione dell'intonaco interno delle pareti interessate dalle infiltrazioni a causa dei rampini di ancoraggio in corrispondenza delle lesioni della facciata e della parte del solaio adiacente, verifica delle condizioni della trave, eliminazione della parte strutturale se ammalorata, ripristino della stessa, posa in opera dell'intonaco e pitturazione.
Il costo per tali interventi è stato quantificato e ritenuto congruo per un importo di euro
20.196,18 oltre iva.
Le generiche contestazioni alla CTU non inficiano le risultanze a cui è pervenuto l'ing.
[...]
Per_1
pagina 3 di 4 La consulenza, ben motivata in ordine alla individuazione del nesso di causalità, alle lavorazioni necessarie e ai relativi costi, è pienamente condivisa da questo Giudice.
Per queste ragioni la va condannata a pagare, a titolo di risarcimento, a Controparte_1
, la somma di euro 20.196,18 oltre IVA. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a favore di e a Parte_1 carico della . Controparte_1
Le stesse, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate, si liquidano in euro 4.233,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: per questa fase euro 286,00 per CU e bollo, euro 460,00 fase studio;
euro 389,00 fase introduttiva;
euro 840,00 fase istruttoria e trattazione, euro 851,00 per fase decisionale;
per la fase di ATP euro 237,00 per CU, euro 284,00 per fase studio, euro 355,00 per fase introduttiva, euro 531,00 per fase istruttoria.
Le spese per la consulenza in sede di ATP vanno poste definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabile per i danni e, per l'effetto, la condanna Controparte_1
a pagare, a , la somma di euro 20.196,18 oltre iva;
Parte_1
- condanna la a pagare le spese processuali di questo Controparte_1
procedimento e della fase di ATP in favore di , che liquida in euro Parte_1
4.233,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Lucia Laganà
- pone le spese di CTU espletata in fase di ATP definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
Così deciso in Messina il 18 dicembre 2025
Il Giudice
IA IL
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