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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3101/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3980/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13772 TARI - AVV. PAG.TO n. 14570 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.3274/2020 R.G. l'odierna appellante contestava l'avviso di pagamento TARI n.14570 emesso dal Comune di Belpasso il 06.08.2020 per TARI 2020 (€ 9.026,00), lamentando: 1) asserita carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza;
2) mancanza di sottoscrizione autografa o digitale del funzionario responsabile;
3) inapplicabilità delle tariffe relative alla TARI 2020 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
4) l'illegittimità del piano tariffario e delle aliquote TARI 2019; 5)errata applicazione dell'imposta; nonché, 6) errata determinazione delle superfici tassabili.
Si costituiva il Comune di Belpasso insistendo nel proprio operato e chiedendone la conferma.
Ulteriormente, con ricorso iscritto al n. 1571/2021 R.G. la società ricorrente impugnava l'avviso di pagamento n. 13772 emesso dal Comune di Belpasso il 18.06.2020 (€ 11.220,00) per TARI 2020 lamentandola nullità
e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per :1)mancanza di sottoscrizione autografa o digitale da parte funzionario responsabile;
2)duplicazione della richiesta di pagamento;
3) errata applicazione dell'imposta e infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Belpasso.
Con Sentenza n. 3980/2023, depositata in data 06.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria, riuniva i ricorsi e li rigettava con condanna alle spese di lite.
In data 14.06.2023, la Ricorrente_1 s.r.l., per mezzo del suo difensore provvedeva, a notificare ricorso in appello avverso la Sentenza n.3980/2023, depositata il giorno 06.63.2023, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Catania per i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza appellata per violazione degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. Nonché 115 e 116 c.p.c. per avere i Giudici di primo grado pronunciato sentenza in contrasto con giudicati pregressi e successivi alla decisione impugnata e/o per violazione del principio del ne bis in idem. 2) Errata statuizione per avere i Giudici di primo grado rigettato il motivo di ricorso con il quale è stata eccepita “l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile”, sulla base della produzione in atti della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 dell'8/10/2018 (che ha indotto i Giudici di primo grado a ritenere regolare la firma a stampa da parte del
Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Belpasso). Violazione dell'art. 1, comma 87, della
Legge n. 549/95; Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione. 3) Errata statuizione per avere i Giudici di primo grado ritenuto che il Comune di Belpasso, con il successivo avviso di pagamento, ha correttamente ricalcolato “l'imposta in considerazione delle metrature dichiarate” dalla ricorrente;
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione.
L'appellato Comune di Belpasso si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con memoria difensiva del 14/2/2023 depositata nel giudizio iscritto al n. 3274/20 del R.G.R., la ricorrente puntualizzava che: “….. per lo stesso anno d'imposta (2020) è già stata emessa la Sentenza n. 24/2022 depositata il 4/1/2022 che non risulta impugnata a tutt'oggi e che pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem, al giudice del medesimo grado di giurisdizione è precluso il potere di pronunciarsi su una questione già definita”.
La citata Sentenza (n. 24/2022) è definitiva stante l'attestazione di intervenuto passaggio in giudicato rilasciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania.
Cosi essendo e considerato che è già stato accertato e dichiarato il diritto alla esenzione della ricorrente dal pagamento della Tari per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, e quindi avendo il Giudice operato un accertamento su questioni di fatto e di diritto con sentenza passata in giudicato, era (ed è) precluso il riesame dell'identico punto di fatto e di diritto accertato e risolto.
Indi la fondatezza del prospettato motivo di impugnazione posto, peraltro, che l'accertamento in fatto ed in diritto operato dal Giudice, ha avuto ad oggetto lo stesso tipo di tributo (Tari) e per il medesimo anno (2020).
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Possono tuttavia compensarsi le spese stante il comportamento del contribuente di duplicazione del contenzioso senza richiesta di riunificazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI IC ST OR AS
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3101/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belpasso
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3980/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13772 TARI - AVV. PAG.TO n. 14570 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n.3274/2020 R.G. l'odierna appellante contestava l'avviso di pagamento TARI n.14570 emesso dal Comune di Belpasso il 06.08.2020 per TARI 2020 (€ 9.026,00), lamentando: 1) asserita carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza;
2) mancanza di sottoscrizione autografa o digitale del funzionario responsabile;
3) inapplicabilità delle tariffe relative alla TARI 2020 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
4) l'illegittimità del piano tariffario e delle aliquote TARI 2019; 5)errata applicazione dell'imposta; nonché, 6) errata determinazione delle superfici tassabili.
Si costituiva il Comune di Belpasso insistendo nel proprio operato e chiedendone la conferma.
Ulteriormente, con ricorso iscritto al n. 1571/2021 R.G. la società ricorrente impugnava l'avviso di pagamento n. 13772 emesso dal Comune di Belpasso il 18.06.2020 (€ 11.220,00) per TARI 2020 lamentandola nullità
e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per :1)mancanza di sottoscrizione autografa o digitale da parte funzionario responsabile;
2)duplicazione della richiesta di pagamento;
3) errata applicazione dell'imposta e infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Belpasso.
Con Sentenza n. 3980/2023, depositata in data 06.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria, riuniva i ricorsi e li rigettava con condanna alle spese di lite.
In data 14.06.2023, la Ricorrente_1 s.r.l., per mezzo del suo difensore provvedeva, a notificare ricorso in appello avverso la Sentenza n.3980/2023, depositata il giorno 06.63.2023, resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Catania per i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza appellata per violazione degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. Nonché 115 e 116 c.p.c. per avere i Giudici di primo grado pronunciato sentenza in contrasto con giudicati pregressi e successivi alla decisione impugnata e/o per violazione del principio del ne bis in idem. 2) Errata statuizione per avere i Giudici di primo grado rigettato il motivo di ricorso con il quale è stata eccepita “l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile”, sulla base della produzione in atti della deliberazione di Giunta Comunale n. 180 dell'8/10/2018 (che ha indotto i Giudici di primo grado a ritenere regolare la firma a stampa da parte del
Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Belpasso). Violazione dell'art. 1, comma 87, della
Legge n. 549/95; Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione. 3) Errata statuizione per avere i Giudici di primo grado ritenuto che il Comune di Belpasso, con il successivo avviso di pagamento, ha correttamente ricalcolato “l'imposta in considerazione delle metrature dichiarate” dalla ricorrente;
Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione.
L'appellato Comune di Belpasso si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con memoria difensiva del 14/2/2023 depositata nel giudizio iscritto al n. 3274/20 del R.G.R., la ricorrente puntualizzava che: “….. per lo stesso anno d'imposta (2020) è già stata emessa la Sentenza n. 24/2022 depositata il 4/1/2022 che non risulta impugnata a tutt'oggi e che pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem, al giudice del medesimo grado di giurisdizione è precluso il potere di pronunciarsi su una questione già definita”.
La citata Sentenza (n. 24/2022) è definitiva stante l'attestazione di intervenuto passaggio in giudicato rilasciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania.
Cosi essendo e considerato che è già stato accertato e dichiarato il diritto alla esenzione della ricorrente dal pagamento della Tari per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, e quindi avendo il Giudice operato un accertamento su questioni di fatto e di diritto con sentenza passata in giudicato, era (ed è) precluso il riesame dell'identico punto di fatto e di diritto accertato e risolto.
Indi la fondatezza del prospettato motivo di impugnazione posto, peraltro, che l'accertamento in fatto ed in diritto operato dal Giudice, ha avuto ad oggetto lo stesso tipo di tributo (Tari) e per il medesimo anno (2020).
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Possono tuttavia compensarsi le spese stante il comportamento del contribuente di duplicazione del contenzioso senza richiesta di riunificazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
SI IC ST OR AS