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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/10/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 511 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 511 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 9/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALDINO Parte_1 C.F._1
EDVIGE
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALDINO Controparte_1 C.F._2
EDVIGE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1 cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025; e, successivamente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in in data 3/5/1998. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2 del predetto Comune, anno 1998, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (21/10/2000) e (7/10/2009). Per_1 CP_1
La casa coniugale è di proprietà di Parte_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano
2 rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
2) Nella casa coniugale continuerà a vivere la madre (la quale è anche proprietaria esclusiva) unitamente ai figli, mentre il padre si trasferirà dal momento della firma del presente ricorso presso
l'abitazione dei propri genitori.
3) I figli saranno affidati ai coniugi congiuntamente e abiteranno prevalentemente con la madre.
4) Il padre potrà vedere e tenere con se il figlio minore ogni qualvolta lo desideri, sentita CP_1 la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed educative dello stesso.
5) Il padre sarà tenuto a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente come per legge, a titolo di mantenimento del figlio. Le spese di carattere straordinario e in particolare quelle sanitarie, scolastiche e ludiche saranno, previamente concordate e saranno pagate da entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
alla madre spetterà l'assegno unico familiare per intero.
6) I coniugi si danno reciprocamente il consenso per l'espatrio anche dei minori e per la sottoscrizione della relativa documentazione”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 16/4/2026.
3 Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 511 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 9/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 511 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 9/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALDINO Parte_1 C.F._1
EDVIGE
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BALDINO Controparte_1 C.F._2
EDVIGE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1 cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025; e, successivamente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in in data 3/5/1998. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2 del predetto Comune, anno 1998, numero 2, parte II, serie A, Ufficio 1.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (21/10/2000) e (7/10/2009). Per_1 CP_1
La casa coniugale è di proprietà di Parte_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano
2 rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
2) Nella casa coniugale continuerà a vivere la madre (la quale è anche proprietaria esclusiva) unitamente ai figli, mentre il padre si trasferirà dal momento della firma del presente ricorso presso
l'abitazione dei propri genitori.
3) I figli saranno affidati ai coniugi congiuntamente e abiteranno prevalentemente con la madre.
4) Il padre potrà vedere e tenere con se il figlio minore ogni qualvolta lo desideri, sentita CP_1 la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed educative dello stesso.
5) Il padre sarà tenuto a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente come per legge, a titolo di mantenimento del figlio. Le spese di carattere straordinario e in particolare quelle sanitarie, scolastiche e ludiche saranno, previamente concordate e saranno pagate da entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
alla madre spetterà l'assegno unico familiare per intero.
6) I coniugi si danno reciprocamente il consenso per l'espatrio anche dei minori e per la sottoscrizione della relativa documentazione”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 16/4/2026.
3 Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 9/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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