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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1028/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di CO -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1028/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO BE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Romano ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia il Tribunale di Rovigo, in accoglimento della domanda dei coniugi: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra le Parti celebrato in data 15.10.2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Granze, nell'anno 2011, al numero 6, parte II, serie A;
b) ordinare al Comune di Granze di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti CONDIZIONI di seguito elencate ed accettate integralmente dai coniugi:
1. i coniugi siano autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credono.
2. I coniugi definiscono ogni questione patrimoniale insorta tra di loro, legata o meno al vincolo matrimoniale, secondo gli accordi qui sottoscritti validi sin dalla
1 sottoscrizione del ricorso e che saranno o si intenderanno comunque riversati nella sentenza di separazione e di divorzio. Entrambi i coniugi tratterranno per sé i rispettivi effetti personali.
3. In ordine all'affidamento della figlia minorenne , la stessa sia Persona_1 affidata ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affido condiviso prevista per legge, stabilendo altresì che la minorenne avrà residenza prevalente ed anagrafica presso l'abitazione della madre . Il sig. trasferirà la Parte_2 Parte_1 propria residenza un mese dal deposito telematico del presente atto;
4. In ordine al diritto di visita del sig. alla figlia minorenne, i Parte_1 ricorrenti concordano sia disposto il seguente protocollo. Regime ordinario: quale regola generale, il padre potrà vedere la figlia in qualsiasi momento previo accordo con la madre e sempre in ragione delle effettive esigenze della figlia e della disponibilità a coordinare tali visite non riservate;
in ogni caso sono obbligatoriamente garantiti i seguenti momenti, durante i quali il sig. Pt_1 terrà con sé la figlia in forma esclusiva:
- nei fine settimana in forma alternata con la madre, dunque ogni 15 giorni, intendendosi per fine settimana il periodo che va dal venerdì dalle 18:00 circa sino alla sera della domenica, allorché accompagnerà presso la madre nel dopo Per_1 cena, intorno alle ore 21:00;
- tutti i martedì dalle ore 16:00 in poi, senza pernottamento presso l'abitazione del padre, il quale la accompagnerà presso la madre nel dopo cena, intorno alle ore 21:00;
- il giovedì a settimane alterne dalle ore 16:00 in poi, in maniera identica al martedì: tale giovedì sarà goduto durante la settimana in cui non terrà la figlia durante il weekend;
Festività natalizie: si seguirà il regime ordinario, tuttavia la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e di S. EF con un genitore, mentre rimarrà per il 31 dicembre, il Capodanno e l'Epifania con l'altro genitore, salvo diverso accordo. I ricorrenti concordano che il protocollo sarà di anno in anno adeguato in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze relazionali della figlia. Vacanze pasquali: anche durante le vacanze pasquali si seguirà il protocollo ordinario, cercando tuttavia di far trascorrere le vacanze con entrambi i genitori: in particolare il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con la madre o con il padre. Altre festività di calendario: premesso che tendenzialmente varrà sempre il calendario ordinario, le altre festività di calendario non previste sopra (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, etc…) saranno trascorse da in forma alternata tra i genitori secondo il loro succedersi Per_1 temporale (es: 25 aprile con la madre;
01 maggio con il padre, etc…). Nelle occasioni di sua spettanza, il sig. potrà tenere con sé la figlia anche Pt_1 per la notte se il giorno successivo non dovesse essere giorno di scuola. Periodo estivo: Si seguirà il regime di visita ordinario, tuttavia nei giorni a sé riservati il sig. potrà prelevare la figlia presso l'abitazione materna verso Pt_1 le ore 11:00; inoltre sono riservate ad entrambi i genitori sino a due settimane anche non consecutive nel periodo di ferie estive da trascorrere in compagnia della figlia. I rispettivi periodi riservati a ciascun genitore verranno definiti di anno in
2 anno entro la fine del mese di maggio, in modo da essere compatibili con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con l'agenda da essi stabilita per la figlia. Ulteriori ferie nel corso dell'anno: i ricorrenti concordano che sia possibile a ciascuno di essi riservarsi anche un'ulteriore settimana, nel corso dell'anno in un momento a propria scelta, da trascorrere in compagnia della figlia, previo idoneo preavviso. I compleanni di saranno trascorsi con entrambi i genitori, generalmente Per_1 metà giornata a testa, salvo improrogabili esigenze di lavoro e in modo da essere compatibile con queste. Nel caso in cui siano organizzate feste di compleanno, alle medesime potranno partecipare entrambi i genitori e tutti i parenti della figlia a prescindere da chi siano organizzate.
5. Viene stabilito a carico del sig. l'obbligo di versamento di un assegno di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di , a far data dal deposito del presente Per_1 atto in via telematica presso la cancelleria del Tribunale, assegno pari ad € 300,00 (trecento/00 Euro) mensili. Le somme anzidette saranno rivalutabili annualmente e in modo automatico in base agli indici ISTAT di riferimento usualmente applicati a partire dal primo anno successivo alla separazione.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico (o eventuale altra forma di welfare prevista dall'Ordinamento nel corso del tempo) sarà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_2
7. In ordine alle spese straordinarie: tali spese saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno;
tendenzialmente, saranno pagate direttamente dalla sig.ra
, la quale avrà diritto al rimborso da parte del sig. entro 15 giorni Pt_2 Pt_1 dall'esibizione delle relative fatture o ricevute. In merito alle spese straordinarie si precisa quanto segue. Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate, laddove sia necessario l'assenso dell'altro coniuge, anche in modo informale purché vi sia una traccia scritta della comunicazione. La relativa approvazione o dissenso da parte dell'altro genitore dovrà essere espressa in eguale forma entro tre giorni;
in mancanza di riscontro entro tale termine, la proposta si intenderà senz'altro approvata. Restano salvi i casi di particolare necessità ed urgenza, nei quali non sia possibile attendere il consenso dell'altro genitore. Le spese straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie: SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche (es.: apparecchio dei denti); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non
3 convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. SPESE SCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo necessari per la scuola che non siano coperti da contributo pubblico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) le attività sportive e culturali che attualmente la figlia già pratica o comunque prima attività sportiva/culturale: tali attività saranno praticate anche con il consenso di un solo genitore.
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, culturali e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter. Le spese effettuate da uno dei genitori senza l'accordo dell'altro relativamente a questioni comprese tra quelle che prevedono il preventivo accordo saranno sopportate unicamente dal genitore che decidesse di sostenerle.
8. I coniugi siano autorizzati ad inserire la figlia minorenne nei rispettivi passaporti.
9. Le parti riconoscono reciprocamente che salvo quanto previsto nel presente atto, esse non vantano alcun tipo di pretesa economica l'una verso l'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
10. In ordine all'autoveicolo Ford Kuga targato FJ331AG, attualmente intestato alla sig.ra , le parti concordano che il medesimo sarà trasferito Parte_2 gratuitamente al sig. a seguito dell'omologa delle presenti Parte_1 condizioni.
11. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al compenso del proprio procuratore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 17-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
ed chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15-10-2011 a Granze (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Granze (PD) al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2011, e dalla cui unione era nata la figlia il 2-8-2015. Per_1
4 Con la sentenza n. 194/2025, depositata il 15-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 14-5-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note scritte per l'udienza del 16-12-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 194/2025, depositata il 15-5-2025 e passata in giudicato il 7-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1028/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed in data 15-10-2011 a Granze (PD), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Granze (PD) al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2011;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
LA Di CO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di CO -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1028/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO BE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Romano ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia il Tribunale di Rovigo, in accoglimento della domanda dei coniugi: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra le Parti celebrato in data 15.10.2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Granze, nell'anno 2011, al numero 6, parte II, serie A;
b) ordinare al Comune di Granze di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti CONDIZIONI di seguito elencate ed accettate integralmente dai coniugi:
1. i coniugi siano autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credono.
2. I coniugi definiscono ogni questione patrimoniale insorta tra di loro, legata o meno al vincolo matrimoniale, secondo gli accordi qui sottoscritti validi sin dalla
1 sottoscrizione del ricorso e che saranno o si intenderanno comunque riversati nella sentenza di separazione e di divorzio. Entrambi i coniugi tratterranno per sé i rispettivi effetti personali.
3. In ordine all'affidamento della figlia minorenne , la stessa sia Persona_1 affidata ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affido condiviso prevista per legge, stabilendo altresì che la minorenne avrà residenza prevalente ed anagrafica presso l'abitazione della madre . Il sig. trasferirà la Parte_2 Parte_1 propria residenza un mese dal deposito telematico del presente atto;
4. In ordine al diritto di visita del sig. alla figlia minorenne, i Parte_1 ricorrenti concordano sia disposto il seguente protocollo. Regime ordinario: quale regola generale, il padre potrà vedere la figlia in qualsiasi momento previo accordo con la madre e sempre in ragione delle effettive esigenze della figlia e della disponibilità a coordinare tali visite non riservate;
in ogni caso sono obbligatoriamente garantiti i seguenti momenti, durante i quali il sig. Pt_1 terrà con sé la figlia in forma esclusiva:
- nei fine settimana in forma alternata con la madre, dunque ogni 15 giorni, intendendosi per fine settimana il periodo che va dal venerdì dalle 18:00 circa sino alla sera della domenica, allorché accompagnerà presso la madre nel dopo Per_1 cena, intorno alle ore 21:00;
- tutti i martedì dalle ore 16:00 in poi, senza pernottamento presso l'abitazione del padre, il quale la accompagnerà presso la madre nel dopo cena, intorno alle ore 21:00;
- il giovedì a settimane alterne dalle ore 16:00 in poi, in maniera identica al martedì: tale giovedì sarà goduto durante la settimana in cui non terrà la figlia durante il weekend;
Festività natalizie: si seguirà il regime ordinario, tuttavia la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e di S. EF con un genitore, mentre rimarrà per il 31 dicembre, il Capodanno e l'Epifania con l'altro genitore, salvo diverso accordo. I ricorrenti concordano che il protocollo sarà di anno in anno adeguato in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze relazionali della figlia. Vacanze pasquali: anche durante le vacanze pasquali si seguirà il protocollo ordinario, cercando tuttavia di far trascorrere le vacanze con entrambi i genitori: in particolare il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi ad anni alterni con la madre o con il padre. Altre festività di calendario: premesso che tendenzialmente varrà sempre il calendario ordinario, le altre festività di calendario non previste sopra (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, etc…) saranno trascorse da in forma alternata tra i genitori secondo il loro succedersi Per_1 temporale (es: 25 aprile con la madre;
01 maggio con il padre, etc…). Nelle occasioni di sua spettanza, il sig. potrà tenere con sé la figlia anche Pt_1 per la notte se il giorno successivo non dovesse essere giorno di scuola. Periodo estivo: Si seguirà il regime di visita ordinario, tuttavia nei giorni a sé riservati il sig. potrà prelevare la figlia presso l'abitazione materna verso Pt_1 le ore 11:00; inoltre sono riservate ad entrambi i genitori sino a due settimane anche non consecutive nel periodo di ferie estive da trascorrere in compagnia della figlia. I rispettivi periodi riservati a ciascun genitore verranno definiti di anno in
2 anno entro la fine del mese di maggio, in modo da essere compatibili con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con l'agenda da essi stabilita per la figlia. Ulteriori ferie nel corso dell'anno: i ricorrenti concordano che sia possibile a ciascuno di essi riservarsi anche un'ulteriore settimana, nel corso dell'anno in un momento a propria scelta, da trascorrere in compagnia della figlia, previo idoneo preavviso. I compleanni di saranno trascorsi con entrambi i genitori, generalmente Per_1 metà giornata a testa, salvo improrogabili esigenze di lavoro e in modo da essere compatibile con queste. Nel caso in cui siano organizzate feste di compleanno, alle medesime potranno partecipare entrambi i genitori e tutti i parenti della figlia a prescindere da chi siano organizzate.
5. Viene stabilito a carico del sig. l'obbligo di versamento di un assegno di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di , a far data dal deposito del presente Per_1 atto in via telematica presso la cancelleria del Tribunale, assegno pari ad € 300,00 (trecento/00 Euro) mensili. Le somme anzidette saranno rivalutabili annualmente e in modo automatico in base agli indici ISTAT di riferimento usualmente applicati a partire dal primo anno successivo alla separazione.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico (o eventuale altra forma di welfare prevista dall'Ordinamento nel corso del tempo) sarà percepito unicamente dalla sig.ra . Parte_2
7. In ordine alle spese straordinarie: tali spese saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno;
tendenzialmente, saranno pagate direttamente dalla sig.ra
, la quale avrà diritto al rimborso da parte del sig. entro 15 giorni Pt_2 Pt_1 dall'esibizione delle relative fatture o ricevute. In merito alle spese straordinarie si precisa quanto segue. Tali spese dovranno essere preventivamente comunicate, laddove sia necessario l'assenso dell'altro coniuge, anche in modo informale purché vi sia una traccia scritta della comunicazione. La relativa approvazione o dissenso da parte dell'altro genitore dovrà essere espressa in eguale forma entro tre giorni;
in mancanza di riscontro entro tale termine, la proposta si intenderà senz'altro approvata. Restano salvi i casi di particolare necessità ed urgenza, nei quali non sia possibile attendere il consenso dell'altro genitore. Le spese straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie: SPESE MEDICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche (es.: apparecchio dei denti); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non
3 convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. SPESE SCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo necessari per la scuola che non siano coperti da contributo pubblico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE
- che non richiedono il preventivo accordo: a) le attività sportive e culturali che attualmente la figlia già pratica o comunque prima attività sportiva/culturale: tali attività saranno praticate anche con il consenso di un solo genitore.
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, culturali e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter. Le spese effettuate da uno dei genitori senza l'accordo dell'altro relativamente a questioni comprese tra quelle che prevedono il preventivo accordo saranno sopportate unicamente dal genitore che decidesse di sostenerle.
8. I coniugi siano autorizzati ad inserire la figlia minorenne nei rispettivi passaporti.
9. Le parti riconoscono reciprocamente che salvo quanto previsto nel presente atto, esse non vantano alcun tipo di pretesa economica l'una verso l'altra, per qualsivoglia titolo o ragione.
10. In ordine all'autoveicolo Ford Kuga targato FJ331AG, attualmente intestato alla sig.ra , le parti concordano che il medesimo sarà trasferito Parte_2 gratuitamente al sig. a seguito dell'omologa delle presenti Parte_1 condizioni.
11. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti e ciascuna provvederà al compenso del proprio procuratore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 17-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
ed chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 15-10-2011 a Granze (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Granze (PD) al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2011, e dalla cui unione era nata la figlia il 2-8-2015. Per_1
4 Con la sentenza n. 194/2025, depositata il 15-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 14-5-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note scritte per l'udienza del 16-12-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 194/2025, depositata il 15-5-2025 e passata in giudicato il 7-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1028/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed in data 15-10-2011 a Granze (PD), trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Granze (PD) al n. 6, Parte II, Serie A, anno 2011;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
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