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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 394/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. SAVINO GIUSEPPE (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. ARNONE Controparte_2 C.F._2
LUIGI (C.F. giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 29/2019 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo del 11/2/19 n. 29/2019 (R.G. 1708/18), il Tribunale
Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Controparte_1
la somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura monitoria, a titolo di pagamento di un vaglia circolare intestato all'opposto ma incassato in via fraudolenta da terzo soggetto.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 12.02.2019, Controparte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] iscrivendo la causa a ruolo il 26.03.2019, e conveniva Controparte_2 dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'opposizione, esponeva che a seguito di indagini svolte emergeva che il vaglia circolare n.
0363817245 era stato clonato in modo fraudolento e negoziato in un ufficio postale del Modenese, che la somma di Euro 10.000,00 era stata rimborsata all'opposto con assegno vidimato n. 206879594 emesso il 20.12.2018 ed estinto in data 8.01.2019, dunque il rimborso della somma era avvenuto precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così Controparte_1 concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris rejectis, dichiarare in via preliminare nullo ed inefficace e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 29 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.2.2019, nel merito dichiarare che nulla deve la società al Sig. CP_1 Controparte_2 per i motivi di cui in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
L'opposto si costituiva il 10.10.2019, in vista Controparte_2 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.10.2019 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che lo stesso non aveva alcuna responsabilità per pagina 2 di 6 quanto occorso e che eventuali errori nella fase di negoziazione erano da attribuire alla opponente;
che aveva provveduto a denunciare i fatti ai carabinieri nonché che l'originale era ancora nelle proprie mani;
precisava che si era visto costretto a richiedere il decreto ingiuntivo stante la mancata risposta della opposta alla stipula della negoziazione assistita e che, nelle more, , ravvedendosi, onorava quanto dovuto. CP_1
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: Controparte_2
“preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale rigettare il gravame proposto dalla opponente, in persona del suo procuratore poiché è cessata la materia del contendere. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 21.10.2019, il Giudice, rinviava, allo stato all'udienza del 02.12.2019 e in quella sede la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.09.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. 8428/2014).
pagina 3 di 6 Tuttavia, in materia, non vi è perfetto allineamento della giurisprudenza trovandosi chi determina tale cessazione al pagamento del solo capitale e interessi (Cass. 27234/2017), chi invece richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo
(sempre Cass. 8428/2014).
Come si è chiarito da parte della giurisprudenza, poi, nel procedimento de quo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto alla successiva fase (eventuale) che si apre con l'opposizione da parte dell'ingiunto.
Se dunque è vero che le due fasi danno luogo ad un unico giudizio, conseguenza immediata è che il regolamento delle spese processuali, operato con la sentenza con cui tale giudizio trova conclusione, va effettuato in base all'esito finale della lite, a cui si perviene attraverso l'instaurazione del contraddittorio, differito rispetto alla fase monitoria, al momento della notifica del decreto.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che quando, come nel caso di specie, 'il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto' (così Cass. civ. Sez. VI
Ord.16-11-2017, n. 27234, ma anche Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033;
Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164;
Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
D'altronde appare assolutamente ragionevole sostenere che, nel caso preso pagina 4 di 6 in considerazione nella citata pronuncia, stante l'invalidità originaria del decreto ingiuntivo, determinata dal pagamento della sorte capitale del debito intervenuto anteriormente all'emissione del decreto, tale illegittimità determini non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento.
Diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore intervenga solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale che processuale.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che, non, solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (perfezionatasi in data 12.02.2019), ma finanche al momento dell'emissione del decreto stesso (risalente al 11/2/19), la sorte capitale del credito vantato era stata corrisposta dal debitore, circostanza non contestata ed anzi ammessa dalla stessa opposta creditrice già nella costituzione in opposizione, ove essa ha espressamente riconosciuto che il pagamento si sarebbe perfezionato con il suddetto assegno vidimato n.
206879594 emesso il 20.12.2018 ed estinto in data 8.01.2019.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento al lungo tempo trascorso tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto, degli orientamenti mutevoli e oscillanti in punto di onere del creditore di notificare o meno in ogni caso il decreto ingiuntivo per le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della “soluti” (Cass. 27234/17) e di verifica del credito al momento dell'emissione del d.i. o del deposito del ricorso, nonché del comportamento ispirato a buona fede e di non contestazione delle parti di giudizio, sussistono pagina 5 di 6 giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
I. dichiara cessata la materia del contendere
II. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
III. compensa integralmente le spese;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 394/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. SAVINO GIUSEPPE (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._1
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. ARNONE Controparte_2 C.F._2
LUIGI (C.F. giusta procura in atti;
C.F._3
OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 29/2019 reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.02.2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo del 11/2/19 n. 29/2019 (R.G. 1708/18), il Tribunale
Ordinario di Lagonegro ingiungeva a di pagare a Controparte_1
la somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese della Controparte_2 procedura monitoria, a titolo di pagamento di un vaglia circolare intestato all'opposto ma incassato in via fraudolenta da terzo soggetto.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 12.02.2019, Controparte_1
proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] iscrivendo la causa a ruolo il 26.03.2019, e conveniva Controparte_2 dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'opposizione, esponeva che a seguito di indagini svolte emergeva che il vaglia circolare n.
0363817245 era stato clonato in modo fraudolento e negoziato in un ufficio postale del Modenese, che la somma di Euro 10.000,00 era stata rimborsata all'opposto con assegno vidimato n. 206879594 emesso il 20.12.2018 ed estinto in data 8.01.2019, dunque il rimborso della somma era avvenuto precedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così Controparte_1 concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris rejectis, dichiarare in via preliminare nullo ed inefficace e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 29 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 11.2.2019, nel merito dichiarare che nulla deve la società al Sig. CP_1 Controparte_2 per i motivi di cui in premessa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
L'opposto si costituiva il 10.10.2019, in vista Controparte_2 dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 16.10.2019 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che lo stesso non aveva alcuna responsabilità per pagina 2 di 6 quanto occorso e che eventuali errori nella fase di negoziazione erano da attribuire alla opponente;
che aveva provveduto a denunciare i fatti ai carabinieri nonché che l'originale era ancora nelle proprie mani;
precisava che si era visto costretto a richiedere il decreto ingiuntivo stante la mancata risposta della opposta alla stipula della negoziazione assistita e che, nelle more, , ravvedendosi, onorava quanto dovuto. CP_1
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: Controparte_2
“preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
in via principale rigettare il gravame proposto dalla opponente, in persona del suo procuratore poiché è cessata la materia del contendere. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 21.10.2019, il Giudice, rinviava, allo stato all'udienza del 02.12.2019 e in quella sede la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.09.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. 8428/2014).
pagina 3 di 6 Tuttavia, in materia, non vi è perfetto allineamento della giurisprudenza trovandosi chi determina tale cessazione al pagamento del solo capitale e interessi (Cass. 27234/2017), chi invece richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo
(sempre Cass. 8428/2014).
Come si è chiarito da parte della giurisprudenza, poi, nel procedimento de quo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto alla successiva fase (eventuale) che si apre con l'opposizione da parte dell'ingiunto.
Se dunque è vero che le due fasi danno luogo ad un unico giudizio, conseguenza immediata è che il regolamento delle spese processuali, operato con la sentenza con cui tale giudizio trova conclusione, va effettuato in base all'esito finale della lite, a cui si perviene attraverso l'instaurazione del contraddittorio, differito rispetto alla fase monitoria, al momento della notifica del decreto.
Su tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che quando, come nel caso di specie, 'il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto' (così Cass. civ. Sez. VI
Ord.16-11-2017, n. 27234, ma anche Cass. Sez. 3, 15/04/2010, n. 9033;
Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17469; Cass. Sez. 2, 10/01/1996, n. 164;
Cass. Sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
D'altronde appare assolutamente ragionevole sostenere che, nel caso preso pagina 4 di 6 in considerazione nella citata pronuncia, stante l'invalidità originaria del decreto ingiuntivo, determinata dal pagamento della sorte capitale del debito intervenuto anteriormente all'emissione del decreto, tale illegittimità determini non solo la revoca del provvedimento monitorio, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento.
Diversa sarebbe, invece, l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore intervenga solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale che processuale.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi circostanza pacifica, sul piano fattuale, che, non, solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo (perfezionatasi in data 12.02.2019), ma finanche al momento dell'emissione del decreto stesso (risalente al 11/2/19), la sorte capitale del credito vantato era stata corrisposta dal debitore, circostanza non contestata ed anzi ammessa dalla stessa opposta creditrice già nella costituzione in opposizione, ove essa ha espressamente riconosciuto che il pagamento si sarebbe perfezionato con il suddetto assegno vidimato n.
206879594 emesso il 20.12.2018 ed estinto in data 8.01.2019.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento al lungo tempo trascorso tra il deposito del ricorso e l'emissione del decreto, degli orientamenti mutevoli e oscillanti in punto di onere del creditore di notificare o meno in ogni caso il decreto ingiuntivo per le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della “soluti” (Cass. 27234/17) e di verifica del credito al momento dell'emissione del d.i. o del deposito del ricorso, nonché del comportamento ispirato a buona fede e di non contestazione delle parti di giudizio, sussistono pagina 5 di 6 giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
I. dichiara cessata la materia del contendere
II. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
III. compensa integralmente le spese;
Lagonegro, data.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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