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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2507/2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUATTA CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 4/4/2024: “- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Brescia, il 14/12/2006 tra e Parte_1 CP_1
, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla prescritta
[...] annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti civili alle seguenti condizioni: 1) le figlie minori vengono affidate in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., compresi il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno e di tutti i documenti anagrafici validi per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare le figlie minori con le modalità più opportune, previa valutazione da parte del servizio sociale;
3) il padre verserà per il mantenimento delle figlie minori la somma di €
200,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, entro il 30 di ogni mese”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/2/2023 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 14/12/2006, atto iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 298, parte I, anno 2006) e che dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/10/2006) e (n. 6/2/2010). Per_1 Per_2
Con decreto del 20/6/2016 il Tribunale Ordinario di Brescia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti delle figlie che non vede dalla separazione e per le quali non versa neppure il mantenimento essendosi reso irreperibile.
Ha concluso chiedendo: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
ii) affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; iii) disporre che gli incontri padre- figlie avvengano nelle modalità ritenute più opportune, previa valutazione da parte dei Servizi sociali;
iv) disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di € 200,00/mese per ciascuna figlia (complessivi € 400,00) oltre il 50% delle spese straordinarie, come meglio specificato in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 17/5/2023).
All'udienza presidenziale celebratasi in data 17/5/2023 nessuno è comparso per il resistente, ancorché regolarmente intimato, e la ricorrente sentita personalmente ha confermato la perdurante irreperibilità del convenuto il quale ha interrotto ogni contatto con le figlie: “non ho più contatti con mio marito dal 2019, è andato via dall'Italia. Mi è giunta notizia da alcuni amici ghanesi che, essendo deceduta la madre della sua attuale compagna, è rientrato in patria per un periodo e attualmente risiede in
Germania. Non ha alcun contatto nemmeno con le mie figlie e le stesse non mi chiedono più di lui” (cfr. verbale udienza del 17/5/2023).
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice delegato ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- dispone, che le figlie minori (n. 14/10/2006) e Persona_3 [...]
(n. 6/2/2010) siano affidate in via esclusiva alla madre abilitando la stessa Persona_4 all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse nei confronti della prole, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; - dispone che le figlie minori mantengano la residenza abituale presso l'abitazione materna;
- dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il padre versi a titolo di contributo periodico per il mantenimento indiretto della prole la somma di € 200,00 per ciascuna di esse (così per complessivi € 400,00), salvo adeguamento Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore dell'11/10/2023 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso e, essendo stati rinunciati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state quindi precisate con note di trattazione scritta del 4/4/2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati.
***
2
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, da quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 20/6/2016.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti, in particolare l'irreperibilità del resistente il quale non si è neppure costituito in giudizio, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sull'affidamento della figlia minore
Nelle more del procedimento la figlia primogenita (n. 14/10/2006) è divenuta maggiorenne;
Per_1 pertanto nulla si dispone in merito all'affidamento e collocamento della stessa.
Per quanto riguarda la figlia minorenne (n. 6/2/2010) dalle dichiarazioni della ricorrente Per_2 all'udienza del 17/5/2023, secondo cui il padre “non ha alcun contatto nemmeno con le mie figlie e le stesse non mi chiedono più di lui”, emerge la perdurante lontananza del resistente dalla vita della figlia, con la quale non ha rapporti e per la quale non versa neppure il contributo di mantenimento, e l'abitudine della minore alla sola presenza della madre presso la quale è collocata dalla separazione e che riconosce quale genitore di riferimento.
L'inidoneità genitoriale del convenuto è comprovata dalla condotta processuale di quest'ultimo che non si è nemmeno costituito in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni per via dell'incostanza, dell'inadeguatezza e inaffidabilità dimostrata dal padre nell'esercitare la responsabilità genitoriale, che potrebbe arrecare pregiudizio alla minore, sussistono tutti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la figlia.
Al modulo di affido consegue inoltre il collocamento della minore presso la ricorrente dove manterrà la residenza, avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sugli incontri padre - figlia
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, bisogna considerare che il resistente risulta essersi trasferito in Germania (cfr. verbale udienza del 17/5/2023)
e ha eliso totalmente i contatti con la prole.
Riguardo ad nulla si prevede, essendo anche tale punto superato dal raggiungimento della Per_1 maggiore età.
Per (oramai quindicenne) si dispone che qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio Per_2 di riprendere i contatti con la figlia, tenendo previamente conto della volontà della stessa in rapporto
3 all'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai
Servizi sociali al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
4. Sul contributo al mantenimento
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Anche per la figlia maggiorenne , che ha da poco tempo raggiunto la soglia della maggiore Per_1 età, non viene meno tale obbligo in quanto è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5177/2024). Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori. Per_1
Ciò posto e venendo al quantum del contributo, nella determinazione dell'assegno si deve considerare che: i) e , fin dalla pronuncia in sede di separazione, sono state collocate presso la Per_1 Per_2 madre che fa fronte in via esclusiva ai loro bisogni morali e materiali, in assenza di mantenimento diretto da parte del padre, il quale non vede le figlie da diversi anni;
ii) il giudizio di separazione si è concluso nel 2016, sicché le esigenze delle figlie sono aumentate con il progredire dell'età. In tale senso milita anche la giurisprudenza, affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Occorre altresì considerare la capacità lavorativa del resistente, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta ai bisogni e alle esigenze delle figlie. La giurisprudenza a riguardo ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno (quantomeno) confermare l'onere per il resistente, già stabilito in via provvisoria e all'epoca concordato dalle parti in sede separativa, di contribuire al mantenimento delle figlie, e , versando alla ricorrente, entro il giorno 30 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma di complessivi € 400,00/mese (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente
4 secondo gli indici Istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario (cfr. delibera di ammissione al PSS n. 562-GPC/2022) come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in
Brescia (BS) in data 14/12/2006 (atto n. 298, parte I, anno 2006);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Per_2 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la figlia ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
Per_2
5. quanto agli incontri tra il padre e la figlia minorenne (essendo nelle more Per_2 Per_1 divenuta maggiorenne) dispone che, qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio di riprendere i contatti con la figlia, tenendo previamente conto della volontà della stessa in considerazione dell'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali territorialmente competenti per garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
6. pone a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere un contributo Controparte_1 di complessivi € 400,00/mese (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento per le figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, datato 14/7/2016, cui si rinvia;
7. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17/4/2016.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2507/2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. GUATTA CRISTINA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note di trattazione scritta del 4/4/2024: “- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Brescia, il 14/12/2006 tra e Parte_1 CP_1
, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla prescritta
[...] annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti civili alle seguenti condizioni: 1) le figlie minori vengono affidate in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., compresi il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno e di tutti i documenti anagrafici validi per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare le figlie minori con le modalità più opportune, previa valutazione da parte del servizio sociale;
3) il padre verserà per il mantenimento delle figlie minori la somma di €
200,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, entro il 30 di ogni mese”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/2/2023 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 14/12/2006, atto iscritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 298, parte I, anno 2006) e che dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/10/2006) e (n. 6/2/2010). Per_1 Per_2
Con decreto del 20/6/2016 il Tribunale Ordinario di Brescia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti.
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deducendo un totale disinteresse del resistente nei confronti delle figlie che non vede dalla separazione e per le quali non versa neppure il mantenimento essendosi reso irreperibile.
Ha concluso chiedendo: i) pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
ii) affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; iii) disporre che gli incontri padre- figlie avvengano nelle modalità ritenute più opportune, previa valutazione da parte dei Servizi sociali;
iv) disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie di € 200,00/mese per ciascuna figlia (complessivi € 400,00) oltre il 50% delle spese straordinarie, come meglio specificato in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 17/5/2023).
All'udienza presidenziale celebratasi in data 17/5/2023 nessuno è comparso per il resistente, ancorché regolarmente intimato, e la ricorrente sentita personalmente ha confermato la perdurante irreperibilità del convenuto il quale ha interrotto ogni contatto con le figlie: “non ho più contatti con mio marito dal 2019, è andato via dall'Italia. Mi è giunta notizia da alcuni amici ghanesi che, essendo deceduta la madre della sua attuale compagna, è rientrato in patria per un periodo e attualmente risiede in
Germania. Non ha alcun contatto nemmeno con le mie figlie e le stesse non mi chiedono più di lui” (cfr. verbale udienza del 17/5/2023).
All'esito dell'udienza presidenziale il Giudice delegato ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- dispone, che le figlie minori (n. 14/10/2006) e Persona_3 [...]
(n. 6/2/2010) siano affidate in via esclusiva alla madre abilitando la stessa Persona_4 all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse nei confronti della prole, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; - dispone che le figlie minori mantengano la residenza abituale presso l'abitazione materna;
- dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte a tale titolo, il padre versi a titolo di contributo periodico per il mantenimento indiretto della prole la somma di € 200,00 per ciascuna di esse (così per complessivi € 400,00), salvo adeguamento Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore dell'11/10/2023 è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso e, essendo stati rinunciati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state quindi precisate con note di trattazione scritta del 4/4/2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati.
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2
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, da quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 20/6/2016.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti, in particolare l'irreperibilità del resistente il quale non si è neppure costituito in giudizio, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
2. Sull'affidamento della figlia minore
Nelle more del procedimento la figlia primogenita (n. 14/10/2006) è divenuta maggiorenne;
Per_1 pertanto nulla si dispone in merito all'affidamento e collocamento della stessa.
Per quanto riguarda la figlia minorenne (n. 6/2/2010) dalle dichiarazioni della ricorrente Per_2 all'udienza del 17/5/2023, secondo cui il padre “non ha alcun contatto nemmeno con le mie figlie e le stesse non mi chiedono più di lui”, emerge la perdurante lontananza del resistente dalla vita della figlia, con la quale non ha rapporti e per la quale non versa neppure il contributo di mantenimento, e l'abitudine della minore alla sola presenza della madre presso la quale è collocata dalla separazione e che riconosce quale genitore di riferimento.
L'inidoneità genitoriale del convenuto è comprovata dalla condotta processuale di quest'ultimo che non si è nemmeno costituito in giudizio.
Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Alla luce di tali considerazioni per via dell'incostanza, dell'inadeguatezza e inaffidabilità dimostrata dal padre nell'esercitare la responsabilità genitoriale, che potrebbe arrecare pregiudizio alla minore, sussistono tutti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di Per_2 maggiore interesse per la figlia.
Al modulo di affido consegue inoltre il collocamento della minore presso la ricorrente dove manterrà la residenza, avendo quivi radicato il centro dei suoi affari e interessi.
3. Sugli incontri padre - figlia
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, bisogna considerare che il resistente risulta essersi trasferito in Germania (cfr. verbale udienza del 17/5/2023)
e ha eliso totalmente i contatti con la prole.
Riguardo ad nulla si prevede, essendo anche tale punto superato dal raggiungimento della Per_1 maggiore età.
Per (oramai quindicenne) si dispone che qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio Per_2 di riprendere i contatti con la figlia, tenendo previamente conto della volontà della stessa in rapporto
3 all'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai
Servizi sociali al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
4. Sul contributo al mantenimento
Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Anche per la figlia maggiorenne , che ha da poco tempo raggiunto la soglia della maggiore Per_1 età, non viene meno tale obbligo in quanto è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5177/2024). Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori. Per_1
Ciò posto e venendo al quantum del contributo, nella determinazione dell'assegno si deve considerare che: i) e , fin dalla pronuncia in sede di separazione, sono state collocate presso la Per_1 Per_2 madre che fa fronte in via esclusiva ai loro bisogni morali e materiali, in assenza di mantenimento diretto da parte del padre, il quale non vede le figlie da diversi anni;
ii) il giudizio di separazione si è concluso nel 2016, sicché le esigenze delle figlie sono aumentate con il progredire dell'età. In tale senso milita anche la giurisprudenza, affermando che: “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023).
Occorre altresì considerare la capacità lavorativa del resistente, da presumersi in assenza di prova contraria e della sua assente contribuzione in forma diretta ai bisogni e alle esigenze delle figlie. La giurisprudenza a riguardo ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Alla luce di tali considerazioni si reputa opportuno (quantomeno) confermare l'onere per il resistente, già stabilito in via provvisoria e all'epoca concordato dalle parti in sede separativa, di contribuire al mantenimento delle figlie, e , versando alla ricorrente, entro il giorno 30 di ogni Per_1 Per_2 mese, la somma di complessivi € 400,00/mese (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente
4 secondo gli indici Istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario (cfr. delibera di ammissione al PSS n. 562-GPC/2022) come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in
Brescia (BS) in data 14/12/2006 (atto n. 298, parte I, anno 2006);
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con estensione della Per_2 responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per la figlia ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
4. conferma il collocamento prevalente di presso la residenza della madre;
Per_2
5. quanto agli incontri tra il padre e la figlia minorenne (essendo nelle more Per_2 Per_1 divenuta maggiorenne) dispone che, qualora il resistente dovesse manifestare il desiderio di riprendere i contatti con la figlia, tenendo previamente conto della volontà della stessa in considerazione dell'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali territorialmente competenti per garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
6. pone a carico del padre, sig. , l'obbligo di corrispondere un contributo Controparte_1 di complessivi € 400,00/mese (€ 200,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento per le figlie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie Parte_1 come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, datato 14/7/2016, cui si rinvia;
7. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17/4/2016.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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