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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/08/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2209/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2209/2024 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonsegna;
Parte_1
– ATTORE – CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Lecce;
– CONVENUTA –
NONCHÈ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Lecce;
– CONVENUTO – avente ad oggetto: opposizione a precetto. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 29.03.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e la cartella di pagamento n. 05920210015705076000 convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, l' e il Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento in oggetto, ex art. 615 c.p.c.; b) nel merito, annullare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e la cartella di pagamento n. 05920210015705076000, ed ogni altro atto o credito ad essa presupposto e/o consequenziale, con particolare riferimento alle spese processuali dovute in ragione alla sentenza del 21.5.2019, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, dott.ssa Cinzia Vergine, nei confronti del sig. . Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari di lite.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attore ha evidenziato di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 a mezzo
1 della quale l' gli ha richiesto il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 171.074,40, comprensiva delle somme già ingiunte con la cartella di pagamento n. 05920210015705076000 con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 150.776,47, in forza della sentenza n. 443 del 21.5.2019 emessa dal Tribunale di Lecce. In diritto, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, lamentando, in particolare:
1. l'ingiustificata e non documentata richiesta delle somme;
2. il difetto di motivazione relativamente al quantum ingiunto;
3. la violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c., essendo gli atti impugnati sforniti della sottoscrizione da parte del rappresentante del concessionario;
4. l'inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento;
5. la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, derivante dalla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
6. il mancato computo analitico degli interessi. Ha concluso, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento, per l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e della cartella di pagamento n. 05920210015705076000. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito Controparte_4
l'infondatezza delle censure avversarie evidenziando come la notifica della cartella di pagamento fosse stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse avvenuta con raccomandata AR consegnata direttamente a Parte_1
In relazione alla doglianza relativa all'ingiustificata richiesta di somme non dovute, nonché in merito al paventato difetto di motivazione nel quantum, l'agente della riscossione ne ha eccepito l'inammissibilità. Quanto, poi, alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e alla carenza di sottoscrizione dell'atto opposto, la convenuta ha sottolineato l'assenza di norme recanti tali obblighi di specificazione a carico dell'ente emanante. Da ultimo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_4 passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha concluso, quindi, chiedendo, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni inerenti al merito della pretesa, rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta. Il , ritualmente costituitosi in giudizio, si è conformato alle Controparte_2 considerazioni svolte dall'agente della riscossione, evidenziando altresì come le somme ingiunte derivassero dalle spese (quantificate in circa € 133.000,00) anticipate dalla Procura per intercettazioni telefoniche, le quali erano state suddivise tra i dodici imputati, sicché Pt_1 aveva ricevuto cartella esattoriale per la quota di sua spettanza, pari ad 1/12.
[...]
Precisava, tuttavia, il convenuto, di aver emesso, in data 17.06.2024, partita di credito CP_2
n. 1614/21, con la quale erano state annullate spese processuali (per € 126.662,00) relative ai coimputati giudicati con riti alternativi.
2 Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda ex adverso formulata, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni inerenti all'esecuzione. Con ordinanza datata 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2024, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata da Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di illegittimità della pretesa derivante, secondo la prospettazione dell'opponente, dall'ingiustificata richiesta di somme dallo stesso non dovute e dal difetto di motivazione nel quantum. Sul punto, è il caso di evidenziare come l'agente della riscossione abbia depositato, a mezzo delle note di precisazione delle conclusioni, estratto di ruolo dal quale emerge il nuovo importo ingiunto a in conseguenza dell'intervenuto provvedimento di sgravio da parte Parte_1 dell'ente impositore. In proposito, non risultano condivisibili le argomentazioni svolte dall'opponente che lamenta imprecisioni ed errori tali da non consentirgli di verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria per determinare l'ammontare dell'imposta. Pare sufficiente rilevare come l'estratto di ruolo indichi specificatamente le diversi voci che, cumulate, generano una residua posizione debitoria pari ad € 24.605,55: trattasi, in particolare, di € 10.615,21 a titolo di spese processuali, € 12.000,00 per recupero multe e ammende, € 5,88 quali diritti di notifica, € 592,03 quali interessi di mora/somme aggiuntive ed € 1.392,43 quali oneri di riscossione. Analogo esito di rigetto meritano gli ulteriori motivi di opposizione relativi a vizi formali dell'atto impugnato. Nello specifico, quanto all'eccepita violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c., derivante dalla circostanza che gli atti impugnati sarebbero privi della sottoscrizione da parte del rappresentante del concessionario, ritiene questo interprete che, in assenza di una previsione di legge che la commini, gli atti contenenti ingiunzioni di pagamento non possono essere considerati affetti da nullità, ove non sottoscritti, purché sia certa la provenienza dell'atto amministrativo. Giova rimembrare, al riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha avuto occasione di puntualizzare, da un lato, come “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass., Sent., 27.02.2009, n. 4757) e, dall'altro, che “la cartella esattoriale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da
3 pagare, della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., Sez. V, Sent., 05.06.2008, n. 14894). Con riferimento, invece, alla lamentata inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento, preme rilevare come l'agente della riscossione abbia provveduto a depositare documentazione idonea a comprovare che la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e quella relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta mediante raccomandata AR – consegnata direttamente a che, peraltro, Parte_1 ne ha sottoscritto la ricezione – in data 23.01.2024. In relazione, poi, alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, a causa della mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, deve evidenziarsi come nonostante le indicazioni in merito alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dalla suddetta norma, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi. In senso conforme, è utile ricordare l'orientamento fatto proprio dal Supremo Consesso che ha chiarito come “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini” (Cass., Sez. V, Ord., 16.09.2021, n. 25023) Da ultimo, non può trovare accoglimento l'eccezione di mancato computo analitico degli interessi relativamente alla quale deve rilevarsi come all'interno della cartella di pagamento n. 05920210015705076000 sia espressamente previsto come “gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell' (art. 30 del DPR n. Controparte_4
602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.” Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, pronunciando nella causa civile n. 2209/2024 R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_4 del , delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi Controparte_2
€ 4.250,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 15 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2209/2024 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonsegna;
Parte_1
– ATTORE – CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Lecce;
– CONVENUTA –
NONCHÈ CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Lecce;
– CONVENUTO – avente ad oggetto: opposizione a precetto. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 29.03.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e la cartella di pagamento n. 05920210015705076000 convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, l' e il Controparte_3 Controparte_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, sospendere
[...]
l'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento in oggetto, ex art. 615 c.p.c.; b) nel merito, annullare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e la cartella di pagamento n. 05920210015705076000, ed ogni altro atto o credito ad essa presupposto e/o consequenziale, con particolare riferimento alle spese processuali dovute in ragione alla sentenza del 21.5.2019, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, dott.ssa Cinzia Vergine, nei confronti del sig. . Con vittoria Parte_1 di spese, diritti ed onorari di lite.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attore ha evidenziato di aver ricevuto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 a mezzo
1 della quale l' gli ha richiesto il pagamento della somma Controparte_4 complessiva di € 171.074,40, comprensiva delle somme già ingiunte con la cartella di pagamento n. 05920210015705076000 con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 150.776,47, in forza della sentenza n. 443 del 21.5.2019 emessa dal Tribunale di Lecce. In diritto, l'opponente ha dedotto l'illegittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, lamentando, in particolare:
1. l'ingiustificata e non documentata richiesta delle somme;
2. il difetto di motivazione relativamente al quantum ingiunto;
3. la violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c., essendo gli atti impugnati sforniti della sottoscrizione da parte del rappresentante del concessionario;
4. l'inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento;
5. la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, derivante dalla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
6. il mancato computo analitico degli interessi. Ha concluso, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della cartella di pagamento, per l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003661000 e della cartella di pagamento n. 05920210015705076000. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito Controparte_4
l'infondatezza delle censure avversarie evidenziando come la notifica della cartella di pagamento fosse stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse avvenuta con raccomandata AR consegnata direttamente a Parte_1
In relazione alla doglianza relativa all'ingiustificata richiesta di somme non dovute, nonché in merito al paventato difetto di motivazione nel quantum, l'agente della riscossione ne ha eccepito l'inammissibilità. Quanto, poi, alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso e alla carenza di sottoscrizione dell'atto opposto, la convenuta ha sottolineato l'assenza di norme recanti tali obblighi di specificazione a carico dell'ente emanante. Da ultimo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_4 passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha concluso, quindi, chiedendo, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni inerenti al merito della pretesa, rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta. Il , ritualmente costituitosi in giudizio, si è conformato alle Controparte_2 considerazioni svolte dall'agente della riscossione, evidenziando altresì come le somme ingiunte derivassero dalle spese (quantificate in circa € 133.000,00) anticipate dalla Procura per intercettazioni telefoniche, le quali erano state suddivise tra i dodici imputati, sicché Pt_1 aveva ricevuto cartella esattoriale per la quota di sua spettanza, pari ad 1/12.
[...]
Precisava, tuttavia, il convenuto, di aver emesso, in data 17.06.2024, partita di credito CP_2
n. 1614/21, con la quale erano state annullate spese processuali (per € 126.662,00) relative ai coimputati giudicati con riti alternativi.
2 Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda ex adverso formulata, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni inerenti all'esecuzione. Con ordinanza datata 19.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.11.2024, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensiva formulata da Parte_1
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di illegittimità della pretesa derivante, secondo la prospettazione dell'opponente, dall'ingiustificata richiesta di somme dallo stesso non dovute e dal difetto di motivazione nel quantum. Sul punto, è il caso di evidenziare come l'agente della riscossione abbia depositato, a mezzo delle note di precisazione delle conclusioni, estratto di ruolo dal quale emerge il nuovo importo ingiunto a in conseguenza dell'intervenuto provvedimento di sgravio da parte Parte_1 dell'ente impositore. In proposito, non risultano condivisibili le argomentazioni svolte dall'opponente che lamenta imprecisioni ed errori tali da non consentirgli di verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria per determinare l'ammontare dell'imposta. Pare sufficiente rilevare come l'estratto di ruolo indichi specificatamente le diversi voci che, cumulate, generano una residua posizione debitoria pari ad € 24.605,55: trattasi, in particolare, di € 10.615,21 a titolo di spese processuali, € 12.000,00 per recupero multe e ammende, € 5,88 quali diritti di notifica, € 592,03 quali interessi di mora/somme aggiuntive ed € 1.392,43 quali oneri di riscossione. Analogo esito di rigetto meritano gli ulteriori motivi di opposizione relativi a vizi formali dell'atto impugnato. Nello specifico, quanto all'eccepita violazione degli artt. 125 e 480, comma 4, c.p.c., derivante dalla circostanza che gli atti impugnati sarebbero privi della sottoscrizione da parte del rappresentante del concessionario, ritiene questo interprete che, in assenza di una previsione di legge che la commini, gli atti contenenti ingiunzioni di pagamento non possono essere considerati affetti da nullità, ove non sottoscritti, purché sia certa la provenienza dell'atto amministrativo. Giova rimembrare, al riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha avuto occasione di puntualizzare, da un lato, come “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass., Sent., 27.02.2009, n. 4757) e, dall'altro, che “la cartella esattoriale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da
3 pagare, della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., Sez. V, Sent., 05.06.2008, n. 14894). Con riferimento, invece, alla lamentata inesistenza/nullità insanabile della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento, preme rilevare come l'agente della riscossione abbia provveduto a depositare documentazione idonea a comprovare che la notificazione della cartella di pagamento è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e quella relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta mediante raccomandata AR – consegnata direttamente a che, peraltro, Parte_1 ne ha sottoscritto la ricezione – in data 23.01.2024. In relazione, poi, alla dedotta violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000, a causa della mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, deve evidenziarsi come nonostante le indicazioni in merito alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dalla suddetta norma, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi. In senso conforme, è utile ricordare l'orientamento fatto proprio dal Supremo Consesso che ha chiarito come “l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini” (Cass., Sez. V, Ord., 16.09.2021, n. 25023) Da ultimo, non può trovare accoglimento l'eccezione di mancato computo analitico degli interessi relativamente alla quale deve rilevarsi come all'interno della cartella di pagamento n. 05920210015705076000 sia espressamente previsto come “gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell' (art. 30 del DPR n. Controparte_4
602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.” Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, pronunciando nella causa civile n. 2209/2024 R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_4 del , delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi Controparte_2
€ 4.250,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 15 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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