Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1061/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1061/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guidi, giusta procura in atti;
-RICORRENTE
E
, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 170, D.P.R. n. 115/2002.
Conclusioni: all'udienza del 20/05/2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 15, D.lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., depositato in data
01.07.2024, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione dei compensi di custodia del 12.06.2024 emesso dalla Procura della Repubblica di Grosseto, nella persona del Sostituto Procuratore, dott.ssa Valeria Lazzerini, nella parte in cui, in virtù dell'art. 150, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 disponeva chele spese di trasporto e custodia dovessero essere a carico dell'imputato, , e non dell'Erario. Controparte_2
Parte ricorrente esponeva in fatto:
-di essere titolare di un'impresa addetta al soccorso stradale ed alla custodia giudiziaria ed amministrativa di veicoli;
-di aver custodito il veicolo Lancia Y tg. AK366JM dal 13.03.2018 al 21.03.2024, data di notifica al custode giudiziale del provvedimento di demolizione, radiazione PRA della vettura, dissequestrata in data 11.03.2024;
-con il provvedimento impugnato era stata respinta l'istanza di liquidazione avanzata dal custode sull'erroneo riferimento dell'art. 150, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, in base al quale le spese di trasporto e custodia dell'autovettura non sarebbero a carico dell'Erario bensì dell'imputato, ; Controparte_2
-il veicolo veniva dissequestrato con provvedimento della Procura della Repubblica di
Grosseto e notificato al legittimo proprietario in data 11.03.2024, ove si dava atto che il veicolo, seppure dissequestrato, non sarebbe rientrato nella disponibilità dell'avente diritto;
-l'istanza di liquidazione doveva essere accolta sulla base del disposto di cui all'art. 150, comma 3, D.P.R. n. 115/2002;
-la restituzione all'avente diritto del veicolo, ex art. 150, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, era impossibile, dato il provvedimento di demolizione del 21.03.2024;
-la società ricorrente si è attenuta ai parametri di cui al decreto 2 settembre 2006, n. 265, ossia il regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
Per tutti questi motivi agiva in giudizio nei confronti del , nella Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale:
Accertato e dichiarato che l'odierna ricorrente ha sempre adempiuto alle proprie obbligazioni durante tutto il periodo di custodia, accertato e dichiarato che la stessa opponente ha posto in essere ogni utile accortezza per preservare il bene in custodia, meglio descritto in premessa, dichiarare l'inesistenza, la nullità ovvero l'illegittimità ed erroneità del decreto di pagamento con cui veniva rigettata la domanda di liquidazione dell'indennità di custodia spettante alla ricorrente per le prestazioni sul veicolo di cui in atti per tutti i motivi di cui in premessa e riconoscere conseguentemente il diritto della ricorrente a percepire i compensi così come richiesti (€ 2.027,09 oltre IVA al tasso vigente (importo lordo € 2473,03) così come previsto dal decreto “ ” 265/06 od Per_1
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Pa in subordine come verranno ricalcolati, con condanna della al pagamento del dovuto, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato, delle marche per il deposito e dei costi di notifica”.
Non si costituiva in giudizio il , pur essendo stato regolarmente Controparte_1
citato.
All'udienza del 20.11.2024 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.05.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., si procedeva alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 150, D.P.R. n. 115/2002, disciplina la restituzione dei beni sottoposti a sequestro, stabilendo che la stessa è disposta dal magistrato d'ufficio, in ogni caso quando la sentenza è diventata inoppugnabile, o su richiesta dell'interessato. La restituzione, inoltre, può essere concessa a condizione che prima vengano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato ex art. 324 c.p.p..
Le spese di custodia e conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
Quest'ultimo deve essere comunicato all'avente diritto ed al custode e deve contenere la comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico del primo.
A tal proposito è necessario mettere in evidenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello
Stato vengono meno, così che la relativa indennità è dovuta dal soggetto indicato nel summenzionato provvedimento che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene.
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Inoltre, ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione e di dissequestro, in quanto l'art. 150, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 collega l'estinzione dell'obbligo di anticipazione dell'erario alla comunicazione di tale provvedimento al solo avente diritto (Cass. Civ. n.
22362/2018).
L'art. 170, D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, la quale è disciplinata dall'art. 15, D.lgs. n. 150/2011.
Quest'ultima disposizione prevede l'operatività del rito semplificato di cognizione.
Orbene, nel caso di specie, il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto correttamente il decreto impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione stabilendo che la stessa doveva porsi a carico dell'avente diritto e non dell'Erario.
Seppur corrette le argomentazioni in punto di diritto svolte dal ricorrente, secondo le quali la liquidazione, nei trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di restituzione e, alla luce della giurisprudenza di legittimità, di dissequestro del bene all'avente diritto, la liquidazione delle spese di custodia e conservazione del bene sono a carico dell'Erario, le stesse non possono trovare applicazione nel caso di specie.
Ebbene, dalla documentazione prodotta, risulta che, in data 11.03.2024, veniva notificato, alla presenza dell'avente diritto, , il dissequestro del veicolo LANCIA Controparte_2
Y tg. AK366JM, il quale comunque non sarebbe rientrato nella sua disponibilità (all. 4).
Considerato che l'art. 150, D.P.R. n. 115/2002, summenzionato prevede che le spese di custodia e conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione, e secondo la giurisprudenza di legittimità di quello di dissequestro, il termine richiamato, nel caso di specie, decorreva dall'11.03.2024.
Pertanto, nei trenta giorni successivi all'11.03.2024 sussisteva quel rapporto pubblicistico, in virtù del quale l'onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia erano a carico dello Stato.
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Decorsi i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione o dissequestro, il soggetto obbligato al pagamento è l'avente diritto.
Parte ricorrente, tuttavia, avanzava l'istanza di liquidazione in data 23.05.2025, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di dissequestro
(all. 7).
In tutta evidenza, quindi, il decreto impugnato correttamente rigettava l'istanza di liquidazione, posto che scaduti i trenta giorni, la stessa andava avanzata nei confronti dell'avente diritto, , e non dell'Erario. Controparte_2
Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Data la mancata costituzione in giudizio di parte resistente, bisogna dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) Rigetta il ricorso;
c) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Grosseto il 22.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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