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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8824 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 936/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 09/01/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 12/03/1973 a IL (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20135 IL ITALIA con l'Avv. VIADANA MARCO presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti Parte ricorrente nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 28/07/1962 a ECUADOR cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 20133 IL ECUADOR con l'Avv. Rosalba Irene Maida presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte resistente
con i seguenti figli: OA ID EF IL 25/04/2003
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 gennaio 2024. OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE e DIVORZIO ex art. 473bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE PRECISATE CONGIUNTAMENTE ALL'UDIENZA DEL 19 NOVEMBRE 2024 I coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini con riferimento al giudizio di separazione Dichiarare la separazione Assegnare la casa famigliare alla madre a carico del Pt_2 padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio VI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre entro il 20 di ogni mese oltre con decorrenza da giugno 2024 oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2025. I genitori contribuiranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISATE CONGIUNTAMENTE ALL'UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 2025 Voglia il Tribunale adito così provvedere: dato atto che con sentenza non definitiva n. 10454/2024 depositata il 03.12.2024, passata in giudicato come da attestazione 27.08.2025 in atti, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito Parte_1 Controparte_1 civile a SESTO SAN NI (MI) il 31/08/2001, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SESTO SAN NI (MI) (anno 2001, atto n 90, parte II , serie C), ordinando all' Ufficiale dello Stato Civile di Sesto San Giovanni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) confermare l' assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Saldini 38, alla IG che ivi continuerà ad Controparte_1 abitare col figlio OA ID EF nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) confermare l'obbligo per il padre Parte_1
di contribuire nel mantenimento del figlio VI versando l' importo di 250,00 euro al
[...] mese alla madre entro il 20 di ogni mese oltre con decorrenza da giugno 2024 così come previsto nella sentenza di separazione;
4) Confermare l' obbligo di entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale;
5) Porre a carico del signor il pagamento a favore della IG Parte_1 [...]
di un assegno divorzile di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente Controparte_1
(prima rivalutazione novembre 2026): l' assegno sarà versato alla IG solo nell' ipotesi CP_1 in cui la stessa dovesse lasciare la casa coniugale ed il relativo pagamento avrà decorrenza dalla mensilità in cui detto immobile fosse rilasciato;
6) Spese legali del procedimento di separazione e di divorzio compensate e, con riferimento a quelle di competenza della IG , ammessa al CP_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'Erario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in SESTO SAN NI (MI) il 31/08/2001(anno 2001 atto n. 90 reg. II parte serie C); Dal matrimonio è nato, a Milano, il figlio VI NO Soave, in data 25/04/2003 maggiorenne ma non autonomo. Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/01/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, al maturarsi dei presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio;
il ricorrente ha chiesto altresì: i. l'assegnazione della casa familiare alla resistente, convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
ii. il mantenimento diretto del figlio VI NO da parte dei genitori, nei periodi di permanenza presso di loro;
iii. la ripartizione delle spese extra-assegno al 50% con la sig. . CP_1
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 30 maggio 2024 e, concordando con le domande svolte da controparte relativamente allo status e all'assegnazione della casa familiare, ha chiesto altresì di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio VI NO nella Pt_1 misura di 400 euro, oltre che un contributo per sé a titolo di mantenimento e poi di assegno divorzile nella misura di 300 euro. La sig. ha chiesto altresì che fosse disposto che l'intero AUF fosse CP_1
a lei destinato e che le spese extra-assegno fossero poste a carico, secondo la percentuale ritenuta di giustizia, del resistente. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'11 giugno 2024, le parti – rappresentando di avere pendenti trattative tese ad una soluzione transattiva della controversia – hanno chiesto rinviarsi l'udienza. Il Giudice delegato, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, ha rinviato pertanto il procedimento al 19 novembre 2024. All'udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Assegnare la casa famigliare alla madre;
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio VI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre entro il 20 di ogni mese con decorrenza da giugno 2024, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2025.
- I genitori contribuiranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale. Il Giudice delegato ha provveduto a recepire tali accordi in provvedimenti temporanei, rimettendo la causa in decisione limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. Con sentenza n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 28 novembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa che è stata dunque trattenuta in decisione ex art 473 bis. 21 u.c. c.p.c..
**** Sulla domanda di separazione personale Con sentenza non definitiva n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, detta pronuncia è divenuta irrevocabile il 27 agosto 2025
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono infatti stati autorizzati a vivere separati in data 11 giugno 2024 e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza parziale n. 104/2024 del 3 dicembre 2024 irrevocabile il 27 agosto 2025
. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra le parti per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra le parti vi sia stata successiva riconciliazione e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle altre condizioni All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, concordando sul recepimento in sentenza dei provvedimenti temporanei già adottati dal Giudice Delegato. Le parti hanno altresì concordato nel prevedere di porre a carico del sig. la corresponsione di Pt_1 un assegno divorzile nella misura di 400 euro oltre rivalutazione, in favore della sig.ra a CP_1 decorrere dalla mensilità in cui la resistente lascerà la casa familiare. Il Tribunale, ritenuto che gli accordi predetti delineino il migliore assetto possibile per le parti avuto riguardo alle rispettive condizioni personali ed economiche, provvede in conformità, come meglio dettagliato in dispositivo.
Sulle spese di lite Alla luce dell'esito del giudizio e della soluzione condivisa individuata dalle parti sia nella fase separativa che in quella di scioglimento del matrimonio, non può che procedersi alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.936 /2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, divenuta irrevocabile il 27 agosto 2025 così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1
e in SESTO SAN NI (MI)
[...] Controparte_1 il 31/08/2001(anno 2001 atto n. 90 reg. II parte serie C); 2) Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Saldini 38, alla IG
[...]
che ivi continuerà ad abitare col figlio OA ID Controparte_1
EF nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire nel Parte_1 mantenimento del figlio VI versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre,
, entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione Controparte_1 secondo indici ISTAT, con decorrenza da giugno 2024, così come previsto nella sentenza di separazione;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale di Milano;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig. Parte_1
la somma di euro 400, oltre rivalutazione secondo Controparte_1 gli Indici Istat, a titolo di assegno divorzile, con la precisazione che detto importo sarà dovuto a decorrere dalla mensilità in cui la sig. lascerà la casa familiare attualmente CP_1 assegnatale;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTO SAN NI (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7) Compensa le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 09/01/2024 promossa da 1) Parte_1
Nato il 12/03/1973 a IL (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20135 IL ITALIA con l'Avv. VIADANA MARCO presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti Parte ricorrente nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 28/07/1962 a ECUADOR cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]38 20133 IL ECUADOR con l'Avv. Rosalba Irene Maida presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte resistente
con i seguenti figli: OA ID EF IL 25/04/2003
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 gennaio 2024. OGGETTO: RICORSO PER SEPARAZIONE e DIVORZIO ex art. 473bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE PRECISATE CONGIUNTAMENTE ALL'UDIENZA DEL 19 NOVEMBRE 2024 I coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini con riferimento al giudizio di separazione Dichiarare la separazione Assegnare la casa famigliare alla madre a carico del Pt_2 padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio VI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre entro il 20 di ogni mese oltre con decorrenza da giugno 2024 oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione giugno 2025. I genitori contribuiranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISATE CONGIUNTAMENTE ALL'UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 2025 Voglia il Tribunale adito così provvedere: dato atto che con sentenza non definitiva n. 10454/2024 depositata il 03.12.2024, passata in giudicato come da attestazione 27.08.2025 in atti, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito Parte_1 Controparte_1 civile a SESTO SAN NI (MI) il 31/08/2001, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SESTO SAN NI (MI) (anno 2001, atto n 90, parte II , serie C), ordinando all' Ufficiale dello Stato Civile di Sesto San Giovanni di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
2) confermare l' assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Saldini 38, alla IG che ivi continuerà ad Controparte_1 abitare col figlio OA ID EF nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) confermare l'obbligo per il padre Parte_1
di contribuire nel mantenimento del figlio VI versando l' importo di 250,00 euro al
[...] mese alla madre entro il 20 di ogni mese oltre con decorrenza da giugno 2024 così come previsto nella sentenza di separazione;
4) Confermare l' obbligo di entrambi i genitori a contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale;
5) Porre a carico del signor il pagamento a favore della IG Parte_1 [...]
di un assegno divorzile di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente Controparte_1
(prima rivalutazione novembre 2026): l' assegno sarà versato alla IG solo nell' ipotesi CP_1 in cui la stessa dovesse lasciare la casa coniugale ed il relativo pagamento avrà decorrenza dalla mensilità in cui detto immobile fosse rilasciato;
6) Spese legali del procedimento di separazione e di divorzio compensate e, con riferimento a quelle di competenza della IG , ammessa al CP_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'Erario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in SESTO SAN NI (MI) il 31/08/2001(anno 2001 atto n. 90 reg. II parte serie C); Dal matrimonio è nato, a Milano, il figlio VI NO Soave, in data 25/04/2003 maggiorenne ma non autonomo. Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/01/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, al maturarsi dei presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio;
il ricorrente ha chiesto altresì: i. l'assegnazione della casa familiare alla resistente, convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
ii. il mantenimento diretto del figlio VI NO da parte dei genitori, nei periodi di permanenza presso di loro;
iii. la ripartizione delle spese extra-assegno al 50% con la sig. . CP_1
Parte resistente si è costituita in giudizio in data 30 maggio 2024 e, concordando con le domande svolte da controparte relativamente allo status e all'assegnazione della casa familiare, ha chiesto altresì di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio VI NO nella Pt_1 misura di 400 euro, oltre che un contributo per sé a titolo di mantenimento e poi di assegno divorzile nella misura di 300 euro. La sig. ha chiesto altresì che fosse disposto che l'intero AUF fosse CP_1
a lei destinato e che le spese extra-assegno fossero poste a carico, secondo la percentuale ritenuta di giustizia, del resistente. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc dell'11 giugno 2024, le parti – rappresentando di avere pendenti trattative tese ad una soluzione transattiva della controversia – hanno chiesto rinviarsi l'udienza. Il Giudice delegato, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, ha rinviato pertanto il procedimento al 19 novembre 2024. All'udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto i seguenti accordi:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Assegnare la casa famigliare alla madre;
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio VI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre entro il 20 di ogni mese con decorrenza da giugno 2024, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2025.
- I genitori contribuiranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale. Il Giudice delegato ha provveduto a recepire tali accordi in provvedimenti temporanei, rimettendo la causa in decisione limitatamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. Con sentenza n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 28 novembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice delegato con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa che è stata dunque trattenuta in decisione ex art 473 bis. 21 u.c. c.p.c..
**** Sulla domanda di separazione personale Con sentenza non definitiva n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, detta pronuncia è divenuta irrevocabile il 27 agosto 2025
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono infatti stati autorizzati a vivere separati in data 11 giugno 2024 e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza parziale n. 104/2024 del 3 dicembre 2024 irrevocabile il 27 agosto 2025
. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra le parti per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra le parti vi sia stata successiva riconciliazione e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle altre condizioni All'udienza del 28 ottobre 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, concordando sul recepimento in sentenza dei provvedimenti temporanei già adottati dal Giudice Delegato. Le parti hanno altresì concordato nel prevedere di porre a carico del sig. la corresponsione di Pt_1 un assegno divorzile nella misura di 400 euro oltre rivalutazione, in favore della sig.ra a CP_1 decorrere dalla mensilità in cui la resistente lascerà la casa familiare. Il Tribunale, ritenuto che gli accordi predetti delineino il migliore assetto possibile per le parti avuto riguardo alle rispettive condizioni personali ed economiche, provvede in conformità, come meglio dettagliato in dispositivo.
Sulle spese di lite Alla luce dell'esito del giudizio e della soluzione condivisa individuata dalle parti sia nella fase separativa che in quella di scioglimento del matrimonio, non può che procedersi alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.936 /2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 104/2024 depositata in data 3 dicembre 2024, divenuta irrevocabile il 27 agosto 2025 così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1
e in SESTO SAN NI (MI)
[...] Controparte_1 il 31/08/2001(anno 2001 atto n. 90 reg. II parte serie C); 2) Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Saldini 38, alla IG
[...]
che ivi continuerà ad abitare col figlio OA ID Controparte_1
EF nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3) Pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire nel Parte_1 mantenimento del figlio VI versando l'importo di 250,00 euro al mese alla madre,
, entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione Controparte_1 secondo indici ISTAT, con decorrenza da giugno 2024, così come previsto nella sentenza di separazione;
4) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee guida del Tribunale di Milano;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla sig. Parte_1
la somma di euro 400, oltre rivalutazione secondo Controparte_1 gli Indici Istat, a titolo di assegno divorzile, con la precisazione che detto importo sarà dovuto a decorrere dalla mensilità in cui la sig. lascerà la casa familiare attualmente CP_1 assegnatale;
6) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESTO SAN NI (MI), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7) Compensa le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero