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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2696/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SAMARAS LUCIA, Parte_1 C.F._1
c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUZZI FABIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 568/2024 del
06/03/2024, pubblicata in data 12/03/2024, resa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 6286/2023 R.G., definita poi consensualmente in prima udienza in data 06/03/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto delle scelte di vita, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2) La già casa coniugale, sita in Modena, Via Pelusia n. 176, verrà assegnata alla signora Pt_1
, che vi vivrà con il figlio studente universitario, con conseguente accollo delle
[...] Per_1 relative spese.
3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, avendo redditi adeguati alle proprie necessità.
4) Il padre nulla dovrà a titolo di contributo al mantenimento del figlio vista la Persona_2 intervenuta maggiore età dello stesso.
5) Le spese e compensi legali per tutta l'attività svolta per l'espletamento della trattativa finalizzata al raggiungimento delle pattuizioni di cui al presente atto, come quelle relative al procedimento per cui è il presente ricorso e del pari quelle attinenti l'attività stragiudiziale svolta dai Legali nel periodo successivo alla pronuncia separativa si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera di ciascun difensore di fiducia.
6) I signori e sin da ora e per allora, si impegnano e si Parte_1 CP_1 obbligano, reciprocamente, ogni eccezione rimossa, a depositare entro e non oltre cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione ai Legali dell'emananda sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, atto di acquiescenza alla stessa e contestuale istanza di trasmissione della stessa ad opera della Cancelleria dell'Intestato Tribunale all'Ente competente per l'annotazione a margine del certificato di matrimonio.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 19/09/2002; Per_1
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 2 di 3 I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RUBIERA (RE) il 08/11/1997 fra
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(TUNISIA) il 26/04/1965 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RUBIERA (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997 - Atto n. 9 -
Parte I.
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2696/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SAMARAS LUCIA, Parte_1 C.F._1
c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BRUZZI FABIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 568/2024 del
06/03/2024, pubblicata in data 12/03/2024, resa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 6286/2023 R.G., definita poi consensualmente in prima udienza in data 06/03/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
pagina 1 di 3 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto delle scelte di vita, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro.
2) La già casa coniugale, sita in Modena, Via Pelusia n. 176, verrà assegnata alla signora Pt_1
, che vi vivrà con il figlio studente universitario, con conseguente accollo delle
[...] Per_1 relative spese.
3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, avendo redditi adeguati alle proprie necessità.
4) Il padre nulla dovrà a titolo di contributo al mantenimento del figlio vista la Persona_2 intervenuta maggiore età dello stesso.
5) Le spese e compensi legali per tutta l'attività svolta per l'espletamento della trattativa finalizzata al raggiungimento delle pattuizioni di cui al presente atto, come quelle relative al procedimento per cui è il presente ricorso e del pari quelle attinenti l'attività stragiudiziale svolta dai Legali nel periodo successivo alla pronuncia separativa si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera di ciascun difensore di fiducia.
6) I signori e sin da ora e per allora, si impegnano e si Parte_1 CP_1 obbligano, reciprocamente, ogni eccezione rimossa, a depositare entro e non oltre cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione ai Legali dell'emananda sentenza di declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, atto di acquiescenza alla stessa e contestuale istanza di trasmissione della stessa ad opera della Cancelleria dell'Intestato Tribunale all'Ente competente per l'annotazione a margine del certificato di matrimonio.”
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 19/09/2002; Per_1
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 2 di 3 I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RUBIERA (RE) il 08/11/1997 fra
nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(TUNISIA) il 26/04/1965 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RUBIERA (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997 - Atto n. 9 -
Parte I.
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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