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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 866/2024 promossa da:
c.f. , nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Villaurbana (OR) Via Antioco Casula n. 16, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Gloria De Montis, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Olla e dall'Avv. Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti del 22 marzo 2024 n. 37875/7313 a rogito dott. Notaio in Roma, versata in atti, Persona_1
- resistente –
Oggetto: assegno sociale.
All'udienza del 11/07/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) Accertare e dichiarare il diritto della alla pensione sociale Parte_1 ai sensi dell'art. 20 comma 10 del D.L. 25/6/2008 n° 112;
2) per l'effetto, previo annullamento del provvedimento di reiezione dell'11/12/2023 della di Oristano, dichiarare l' Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, tenuto a corrispondere alla il
[...] Parte_1
trattamento pensionistico richiesto, con decorrenza dal 7/6/2023;
3) condannare l' a corrispondere sui ratei arretrati gli interessi legali ed il danno da CP_1
1 svalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: voglia rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
con vittoria di spese e onorari, ove ne ricorrano i presupposti di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.11.2024, ha convenuto in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' , esponendo di essere una cittadina ucraina, dimorante stabilmente in CP_1
Italia dal 2011 e attualmente residente nel Comune di Villaurbana, al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento Prot. .9500 del 16.12.2023 n. 0130709 con cui l' aveva CP_1 Controparte_4 rigettato la domanda proposta dall'esponente in data 7.06.2023, tramite patronato , alla CP_5
competente Sede di Oristano, sulla base della motivazione per cui non sarebbe stato CP_1
configurabile in capo alla richiedente il requisito del soggiorno continuativo dei dieci anni in Italia, in quanto risultava che la stessa si fosse assentata dal territorio nazionale per 379 giorni in un quinquennio, per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Avverso tale provvedimento la ricorrente aveva proposto in data 20.02.2024 istanza di riesame, lamentando l'illegittimità del rigetto, in quanto le assenze dal territorio nazionale non interrompevano la continuità in quanto erano inferiori a sei mesi consecutivi, per applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286.
Con disposizione n. 950000-24-0011 del 29.02.2024, la Sede di Oristano aveva confermato CP_1 il suddetto provvedimento esponendo che “la circolare n° 131 del 12/12/2022 prevede che, ai fini del diritto all' assegno sociale, non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell'arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti”, senza tuttavia considerare che le assenze della nel periodo considerato erano sì Pt_1
superiori a sei mesi cumulativamente considerate, ma non erano consecutive.
La ricorrente, a quel punto, in data 23.04.2024 aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Oristano avverso il suddetto provvedimento di diniego dell'11.12.2023, CP_1 evidenziando che, nel caso in esame, come risultava dall'autocertificazione allegata al suddetto ricorso, le assenze in questione, oltre ad essere inferiori a sei mesi consecutivi, erano altresì inferiori a dieci mesi complessivi nell'arco del primo quinquennio.
Con delibera n. 241475 del 27.05.2024 il di Oristano aveva rigettato Controparte_6
2 il ricorso della , sicché era interesse di quest'ultima agire in giudizio affinché venisse Pt_1 accertato in giudizio il proprio diritto alla pensione sociale ai sensi dell'art. 20, comma 10 del D.L.
25.06.2008, n. 112.
Ha pertanto concluso affinché, previo annullamento del provvedimento di reiezione dell'11.12.2023 della di Oristano, l'ente convenuto venisse condannato Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente del trattamento pensionistico richiesto, con decorrenza dal
7.06.2023.
2. Si è costituito in giudizio l' convenuto, che ha domandato il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la correttezza del proprio operato in quanto si doveva ritenere che i periodi di assenza della ricorrente nel primo quinquennio (intercorrente tra la data di ingresso della ricorrente in Italia il
21.10.2010 e il 20.10.2015) avessero superato i dieci mesi complessivi, con la conseguenza che non era stato possibile individuare un decennio continuativo di soggiorno in Italia
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
Partendo dal quadro normativo di riferimento, l'art. 3, comma 6 della legge 8.08.1995, n. 335, recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, ha previsto, con effetto dal 1°.01.1996, in sostituzione della “pensione sociale”, la corresponsione di una prestazione di carattere assistenziale in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica, denominata “assegno sociale”.
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso, dall'art. 39 della L. n. 40/1998, anche ai cittadini dell'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari in presenza di alcuni specifici requisiti, primo fra tutti il possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -, nonché, a decorrere dal 1°.01.2009, ai sensi dell'art. 20, comma 10 decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.08.2008, n. 133, il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale.
Circa quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha chiarito che lo stesso non può essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E.,
“perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un
3 radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. civ., Sez. L, 25.06.2019, n. 169).
In assenza di specifici parametri normativi per l'assegno sociale, la giurisprudenza (v. fra le altre
Trib. Napoli, sent. n. 6591 del 9.10.2024) e lo stesso convenuto con la circolare n. 131/2022 CP_1 hanno fatto ricorso all'applicazione analogica dell'art. 9, comma 6 del d. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che disciplina il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo tale disposizione, le assenze dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che siano dipese da necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
Tale criterio può, dunque, essere applicato anche al caso di specie, in quanto, sebbene risulti che la ricorrente ha, effettivamente, viaggiato in entrata e in uscita tra l'Italia e il suo paese di origine (Ucraina), ciò è avvenuto per periodi temporali pienamente compatibili con il requisito della permanenza continuativa in Italia richiesto dalla legge.
In particolare, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dalla e Pt_1
prodotta in giudizio dallo stesso Istituto sub doc. 01, risulta che la ricorrente, dal primo ingresso in
Italia, avvenuto pacificamente il 21.10.2010 (v. memoria a pag. 3), nel primo quinquennio, CP_1
dunque fino al 20.10.2015, si è assentata dall'Italia per un periodo inferiore complessivamente a dieci mesi e mai per più di sei mesi consecutivi, precisamente dal 26.08.2011 al 6.10.2011 (42 gg.), dal
4.06.2013 al 31.07.2013 (58 gg.) e dal 10.04.2015 al 12.07.2015 (94 gg.), per un totale di complessivi n. 194 giorni.
Nel successivo quinquennio, si è assentata dal 23.04.2016 al 22.07.2016 (91 gg.) e dal 16.05.2019 al 26.06.2019 (42 gg.), per un totale di complessivi 133 giorni.
Benché l' sia stato espressamente chiamato a chiarire come siano state computate le assenze CP_1
nel primo quinquennio 2010 – 2015 per un totale di 379 giorni, il 2.07.2025 è stata depositata una mera nota dell'ufficio dell' in cui si ribadisce che, tra il 2011 e il 2015, risultano assenze per un periodo CP_1
superiore a 10 mesi discontinui, pari, appunto, a complessivi 379 giorni, senza alcuna esplicazione dei periodi considerati per arrivare a tale cifra.
Invero, dalla lettura della memoria difensiva dell' si può evincere come tale dato sia scaturito CP_1
da un duplice errore:
dall'avere considerato un periodo di assenza dal 4.03.2013 al 31.07.2013, invece che dal
4.06.2013 al 31.07.2013, benché la data del 4.06.2023 sia quella indicata nella dichiarazione
4 resa dalla richiedente corrispondente a quella riportata sul passaporto prodotto in giudizio (doc.
01 all. ricorso), per cui l' ha conteggiato erroneamente un'assenza di 150 giorni, in luogo CP_1
che di 58 giorni;
dall'avere (incomprensibilmente e pervicacemente) conteggiato per due volte l'assenza dal
10.04.2015 al 12.07.2015.
In tal modo si arriva, infatti, al risultato di 380 giorni (42 + 150 + 94 + 94).
Peraltro, anche a voler considerare un'assenza dal 4.03.2013 al 31.07.2013, sommando gli altri due periodi, dal 26.08.2011 al 6.10.2011 (42 gg.) e dal 10.04.2015 al 12.07.2015 (94 gg.), si arriverebbe a
286 mesi (150 + 42 + 94), dunque a un'assenza per periodi non continuativi comunque inferiore a dieci mesi.
Poiché deve ritenersi dimostrata la continuità della presenza della ricorrente nel territorio nazionale e nella pacifica e documentata ricorrenza degli altri requisiti - permesso di soggiorno (v. doc. 02 prodotto in allegato al ricorso), reddito ed età (la ricorrente ha compiuto 67 anni il 4.06.2023) -, va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dal 1°.07.2023
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) e, per l'effetto, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati, oltre agli interessi legali con decorrenza degli accessori dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa
(7.06.2023) ovvero dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo.
Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione richiesta, stante il divieto di cumulo degli stessi interessi con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità in ragione dell'unica questione trattata, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria dopo la prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_1 percezione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n. 335/1995 a decorrere dal 1° luglio 2023 e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore della ricorrente della relativa prestazione nella misura di legge, oltre agli
5 interessi legali con decorrenza degli accessori dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (7.06.2023) ovvero dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1
processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.865,00, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Oristano, il 11/07/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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