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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'AU DONATO, Relatore
NO OM, IU
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50124 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0127251 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 1271/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50124 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0127251 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - rappresentate e difese come in atti - hanno impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo alla variazione di classamento di due unità immobiliari (quella censita nel Atti_Catastali_1 Atti_Catastali_1 di proprietà esclusiva di Ricorrente_1 e quella censita nel Atti_Catastali_2 Atti_Catastali_2 di esclusiva proprietà di Ricorrente_2) site nel comune di Bagno a Ripoli, frazione Antella, Indirizzo_1, successiva a procedura DOCFA presentata per frazionamento dell'originaria unità immobiliare, eccependone l'omessa motivazione ed in ogni caso la non corrispondenza dei valori catastali attribuiti alle caratteristiche dei due immobili.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la piena legittimità della variazione per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che i riuniti riscorsi siano destituiti di fondamento e debbano, pertanto, essere rigettati.
Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di motivazione. Sul punto, deve essere evidenziato che l'avviso di accertamento si diffonde sulle caratteristiche dei due immobili, intrinseche ed estrinseche, sulla zona nella quale insistono e sui criteri di comparazione con altre unità immobiliari utilizzati. Dunque, le contribuenti sono state messe in condizione di adeguatamente difendersi, come del resto dimostra la redazione di due articolati ricorsi introduttivi. Tanto premesso e venendo più specificamente al merito, le ricorrenti contestano l'attribuzione della categoria A/8 classe 2 alle due unità immobiliari per cui è causa, in luogo di quella proposta con la DOCFA
(categoria A/2 classe 5), adducendo nella sostanza una errata stima dell'immobile.
Rileva il Collegio che trattasi di unità immobiliari che fanno parte di una villa, immersa nella natura in una zona di ragguardevole valore, tra le più appetibili della provincia fiorentina, posta nei pressi del capoluogo in un contesto di campagna toscana, isolato rispetto alla zona con più densità abitativa, zona costellata di numerose ville. Gli appartamenti di cui si discute sono entrambi costituiti da un piano terreno ed un primo piano;
nascono dalla suddivisione della villa originaria ed hanno mantenuto le caratteristiche di pregio dell'origine; presentano una buona distribuzione interna, godono di ottima esposizione, essendo finestrate su tre lati e sono complete sotto il profilo impiantistico;
i vani sono mediamente ampi e ben disimpegnati;
sono entrambe dotate di ampia loggia di circa 70 mq oltre ad un resede esclusivo di 275 mq.
Le caratteristiche costruttive della villa, anche se successivamente divisa in due unità immobiliari, legittimano l'attribuzione, per le unità derivate, di abitazioni in villa della categoria A/8, poiché, generalmente, la categoria A/2 richiesta dalle ricorrenti riguarda abitazioni che non hanno una superficie catastale paragonabile, né i privilegi ed il prestigio di quelle poste in un complesso immobiliare come quello in questione.
L'attribuzione della categoria A/8 è, altresì, suffragata dalla documentazione fotografica in atti, che dà conto come si sia in presenza di abitazioni in villa, caratterizzate dall'integrità architettonica e unitarietà del complesso edilizio.
Peraltro, emerge dagli atti che la u.i.u. originaria risulta da sempre censita in categoria A/8 classe 6
e che, dopo il frazionamento, l'Ufficio ha abbattuto la classe di merito, passando i due immobili per cui è causa in classe 2. In altri termini, la classe, che si attribuisce in genere sulla base delle caratteristiche estrinseche, nell'accertamento è stata abbassata dalla 6 alla 2, proprio in virtù dell'intervenuto frazionamento, che, se esternamente non ha intaccato l'essenza della struttura architettonica, di fatto ha determinato una diversa essenza dei beni, di cui occorre tenere conto e di cui è stato tenuto conto.
Del resto, il frazionamento non ha determinato un mutamento delle caratteristiche intrinseche degli immobili in discorso, per cui non emergono elementi che possano giustificare in alcun modo un declassamento dalla categoria A/8, storicamente posseduta, nella categoria A/2 richiesta dalle ricorrenti, trattandosi pur sempre di due abitazioni in villa con le stesse caratteristiche dell'immobile originario censito in catasto in categoria A/8. Peraltro, tale ultima categoria identifica le abitazioni in villa e non ville costituite da un unico appartamento, come dimostrano le innumerevoli ville frazionate che si trovano all'interno del panorama fiorentino.
Anche la comparazione con altri immobili presenti in zona - con medesime caratteristiche impiantistiche e strutturali e medesime finiture e dotazioni degli stessi impianti - indicata nell'atto impugnato e nella memoria di costituzione di parte resistente non porta a diverso risultato.
In conclusione, il classamento proposto dalle ricorrenti risulta del tutto ingiustificato, atteso che a) le abitazioni in discorso hanno sempre avuto, nella loro storia censuaria, un classamento in categoria A/8; b) con la dichiarazione DOCFA è stato operato un frazionamento, che non ha inciso sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma di cui è stato tenuto conto abbattendo la classe di merito dalla 6 alla 2.
Non vi sono motivi, dunque, per attribuire oggi un classamento diverso da quello attribuito dall'Ufficio in A/8 classe 2.
Le considerazioni che precedono, dunque, impongono il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 1000,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'AU DONATO, Relatore
NO OM, IU
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50124 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0127251 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sul ricorso n. 1271/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50124 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024FI0127251 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 - rappresentate e difese come in atti - hanno impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo alla variazione di classamento di due unità immobiliari (quella censita nel Atti_Catastali_1 Atti_Catastali_1 di proprietà esclusiva di Ricorrente_1 e quella censita nel Atti_Catastali_2 Atti_Catastali_2 di esclusiva proprietà di Ricorrente_2) site nel comune di Bagno a Ripoli, frazione Antella, Indirizzo_1, successiva a procedura DOCFA presentata per frazionamento dell'originaria unità immobiliare, eccependone l'omessa motivazione ed in ogni caso la non corrispondenza dei valori catastali attribuiti alle caratteristiche dei due immobili.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la piena legittimità della variazione per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che i riuniti riscorsi siano destituiti di fondamento e debbano, pertanto, essere rigettati.
Priva di pregio è la doglianza relativa al difetto di motivazione. Sul punto, deve essere evidenziato che l'avviso di accertamento si diffonde sulle caratteristiche dei due immobili, intrinseche ed estrinseche, sulla zona nella quale insistono e sui criteri di comparazione con altre unità immobiliari utilizzati. Dunque, le contribuenti sono state messe in condizione di adeguatamente difendersi, come del resto dimostra la redazione di due articolati ricorsi introduttivi. Tanto premesso e venendo più specificamente al merito, le ricorrenti contestano l'attribuzione della categoria A/8 classe 2 alle due unità immobiliari per cui è causa, in luogo di quella proposta con la DOCFA
(categoria A/2 classe 5), adducendo nella sostanza una errata stima dell'immobile.
Rileva il Collegio che trattasi di unità immobiliari che fanno parte di una villa, immersa nella natura in una zona di ragguardevole valore, tra le più appetibili della provincia fiorentina, posta nei pressi del capoluogo in un contesto di campagna toscana, isolato rispetto alla zona con più densità abitativa, zona costellata di numerose ville. Gli appartamenti di cui si discute sono entrambi costituiti da un piano terreno ed un primo piano;
nascono dalla suddivisione della villa originaria ed hanno mantenuto le caratteristiche di pregio dell'origine; presentano una buona distribuzione interna, godono di ottima esposizione, essendo finestrate su tre lati e sono complete sotto il profilo impiantistico;
i vani sono mediamente ampi e ben disimpegnati;
sono entrambe dotate di ampia loggia di circa 70 mq oltre ad un resede esclusivo di 275 mq.
Le caratteristiche costruttive della villa, anche se successivamente divisa in due unità immobiliari, legittimano l'attribuzione, per le unità derivate, di abitazioni in villa della categoria A/8, poiché, generalmente, la categoria A/2 richiesta dalle ricorrenti riguarda abitazioni che non hanno una superficie catastale paragonabile, né i privilegi ed il prestigio di quelle poste in un complesso immobiliare come quello in questione.
L'attribuzione della categoria A/8 è, altresì, suffragata dalla documentazione fotografica in atti, che dà conto come si sia in presenza di abitazioni in villa, caratterizzate dall'integrità architettonica e unitarietà del complesso edilizio.
Peraltro, emerge dagli atti che la u.i.u. originaria risulta da sempre censita in categoria A/8 classe 6
e che, dopo il frazionamento, l'Ufficio ha abbattuto la classe di merito, passando i due immobili per cui è causa in classe 2. In altri termini, la classe, che si attribuisce in genere sulla base delle caratteristiche estrinseche, nell'accertamento è stata abbassata dalla 6 alla 2, proprio in virtù dell'intervenuto frazionamento, che, se esternamente non ha intaccato l'essenza della struttura architettonica, di fatto ha determinato una diversa essenza dei beni, di cui occorre tenere conto e di cui è stato tenuto conto.
Del resto, il frazionamento non ha determinato un mutamento delle caratteristiche intrinseche degli immobili in discorso, per cui non emergono elementi che possano giustificare in alcun modo un declassamento dalla categoria A/8, storicamente posseduta, nella categoria A/2 richiesta dalle ricorrenti, trattandosi pur sempre di due abitazioni in villa con le stesse caratteristiche dell'immobile originario censito in catasto in categoria A/8. Peraltro, tale ultima categoria identifica le abitazioni in villa e non ville costituite da un unico appartamento, come dimostrano le innumerevoli ville frazionate che si trovano all'interno del panorama fiorentino.
Anche la comparazione con altri immobili presenti in zona - con medesime caratteristiche impiantistiche e strutturali e medesime finiture e dotazioni degli stessi impianti - indicata nell'atto impugnato e nella memoria di costituzione di parte resistente non porta a diverso risultato.
In conclusione, il classamento proposto dalle ricorrenti risulta del tutto ingiustificato, atteso che a) le abitazioni in discorso hanno sempre avuto, nella loro storia censuaria, un classamento in categoria A/8; b) con la dichiarazione DOCFA è stato operato un frazionamento, che non ha inciso sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma di cui è stato tenuto conto abbattendo la classe di merito dalla 6 alla 2.
Non vi sono motivi, dunque, per attribuire oggi un classamento diverso da quello attribuito dall'Ufficio in A/8 classe 2.
Le considerazioni che precedono, dunque, impongono il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 1000,00.