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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3142/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3142 /2018 R.G., per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1973, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. MORSELLI GIAN LUCA, giusta procura in atti;
- attore pagina 1 di 6 contro
( ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
il15/04/1980 , ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GIUGA MARIA, per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/10/2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 5.06.2018 dopo avere premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con che dal matrimonio sono nati Controparte_1
due figli, (in data 28/11/1997) ed (in data 13/7/2005), che lui e la moglie si Per_1 CP_2
sono separati consensualmente, giusto decreto di omologa n. 35/2012, del 10/02/2012
(proc. n. 2629/2011), emesso dal Tribunale di Siracusa, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto per il padre di vederlo CP_2 liberamente, l'assegnazione della casa familiare alla quale collocataria del CP_1
minore e, infine, di disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio minore il versamento mensile della somma di € 140,00, anche in considerazione CP_2
della mancata contribuzione da parte della madre a favore del figlio (maggiorenne) Per_1
con lui convivente.
Svoltasi l'udienza presidenziale venivano adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e, nello specifico: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, CP_2 con residenza presso la madre, l'assegnazione della la casa coniugale a quest'ultima, la regolamentazione degli incontri con il padre, come meglio ivi indicato e l'obbligo per lo stesso di versare per il mantenimento di la somma di 280,oo euro mensili. CP_2
In data 12.10.2020 si costituiva la quale, impugnando quanto asserito Controparte_1
pagina 2 di 6 e richiesto da parte avversa, in via preliminare, chiedeva di essere rimessa in termini, deducendo che la mancata comparizione all'udienza Presidenziale del 27/02/2019 e la mancata costituzione dinanzi al Giudice Istruttore dipendesse dalla incolpevole conoscenza del contenzioso. Nel merito, si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore , CP_2
con collocamento presso di sé e diritto del padre di tenere il figlio liberamente,
l'assegnazione della casa coniugale anche nell'interesse del figlio minore, la conferma del provvedimento del Presidente in merito all'assegno di mantenimento per (di € CP_2
280,00 mensili), oltre il 100% delle spese straordinarie, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche per motivi di salute. Infine chiedeva disporsi a carico del marito il pagamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile per i motivi di cui sopra.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dell'allora minorenne
. CP_2
All'udienza del 15.10.2024 il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, con la concessione dei termini 190 c.p.c.
Nella sua comparsa conclusionale, considerato che, nelle more del Parte_1
giudizio anche è divenuto maggiorenne e che entrambi i figli si sono trasferiti CP_2
presso la sua residenza, ha rimodulato le domande iniziali, limitandosi a chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la determinazione che nulla debba essere dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della Sig.ra Controparte_1 deducendo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, essendosi la resistente costituita tardivamente, con conseguente decadenza dalla stessa.
Parte resistente nella propria comparsa conclusiva ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disporsi a suo favore un assegno divorzile pari a € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per consentirle il soddisfacimento delle più basilari esigenze di vita, nonché la conferma dell'assegnazione dell'abitazione coniugale a suo favore.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pagina 3 di 6 va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(6.11.2014), per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 18/07/1998 in Solarino (SR), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune in pari data (atto, n. 10, P. I ), come risulta dal certificato di matrimonio del 22/5/2018.
3. La richiesta avanzata dalla resistente di determinazione a suo favore di un assegno divorzile va rigettata tenuto conto tardività della sua costituzione, con decadenza dalla relativa domanda.
Ed invero come già chiarito nell'ordinanza del Giudice istruttore del 25.05.2021, che in questa sede si condivide, la si è costituita in data 12.10.2020 e quindi ben oltre CP_1
la data di prima comparizione delle parti del 7.04.2020 e ciò nonostante il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato regolarmente notificato alla resistente ex art. 140 c.p.c. in data 5.10.2018 (con avviso di ricevimento ritirato dalla medesima in data 18.10.2018), così come l'ordinanza presidenziale e il decreto di fissazione udienza ex art. 183 c.p.c. (notifica effettuata in data 10.1.2021).
Nel giudizio di divorzio l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata - conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio - nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione, ivi compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali, di tal che, essendo maturata la decadenza prevista dall'art. 167
c.p.c. il convenuto non può più proporre la relativa domanda nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 15/11/2002, n.16066).
4. Nulla deve essere previsto circa l'affidamento e collocamento dei figli della coppia pagina 4 di 6 e entrambi ormai maggiorenni. Per_1 Controparte_3
5. Alcuna determinazione deve, allo stesso modo, essere adottata con riferimento al mantenimento di (convivente insieme a con il padre), atteso che nessuna CP_2 Per_1
delle parti ha insistito nella relativa domanda.
6. Infine, la richiesta della di assegnazione della casa coniugale è infondata CP_1
tenuto conto che è incontestato ed è anzi stato confermato dalla stessa resistente nei propri scritti difensivi che sia che (entrambi maggiorenni) vivono con il padre, per Per_1 CP_2 cui non vi sono ragioni per confermare l'assegnazione della casa familiare alla genitrice.
In tema di assegnazione della casa familiare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato costantemente infatti che, tanto ai sensi del previgente art. 155 quater c.c., quanto in base al disposto dell'attuale art. 337 sexies c.c., tale provvedimento dev'essere adottato tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, con la precisazione che a tale decisione resta estranea qualsiasi valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (cfr, ex multis, Cass. sez. I, 12.10.2018 n. 25604;
18/09/2013, n. 21334; Cass., sez VI, 7.2.2018 n. 3015).
7.Infine, tenuto conto che è rimasta soccombente con riferimento sia Controparte_1
alla domanda di assegno divorzile che a quella di assegnazione della casa familiare, mentre le altre domande sono state oggetto di rinuncia a causa della naturale evoluzione del procedimento con il raggiungimento della maggiore età del figlio , le spese di lite CP_2
potranno essere compensate nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico della resistente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva svolta per ciascuna fase.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 934/2018
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
E in data 18/07/1998 in Solarino Parte_1 Controparte_1
(SR), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune in pari data (atto, n.
10, P. I ); dichiara inammissibile la domanda di parte resistente di corresponsione di un assegno divorzile a suo favore;
rigetta la domanda di parte resistente di assegnazione della casa familiare;
compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate in complessivi €. 5.261,00 e condanna a corrispondere in favore del resistente la quota 2/3, pari ad €. 3.507,00 Controparte_1
per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Solarino di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Siracusa, il 9.01.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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