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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/05/2024, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2123/2023 ed instaurata da
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Frioni, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – condizioni in contrasto con gli interessi dei figli minori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale secondo le condizioni espresse nel ricorso, prevedenti la collocazione della figlia minore presso il padre nella casa coniugale, con impegno di entrambi i genitori a provvedere al mantenimento ordinario della figlia, oltre a farsi carico delle spese straordinarie al 50%, l'autonomia economica dei coniugi senza disporre alcun assegno di mantenimento tra di essi.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Ceccano (FR) il 5.09.1992; che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 15.05.2010; che, stanti gli Persona_1 insanabili contrasti e le incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio coniugalis; che la moglie si allontanava dalla casa coniugale, sita in Ceccano, via Anime Sante n. 122, dove rimaneva a vivere Parte_1
con la figlia;
che i coniugi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
[...]
Con ordinanza del 4.03.2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo, ravvisando l'inidoneità delle condizioni concordate in ragione della carenza di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatario.
All'udienza del 23.04.2024 è comparso il solo Difensore delle parti, il quale ha dato atto del regime di regolamentazione della figlia minore in vigore, imposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con provvedimento del 24.09.2020, e della condizione di disoccupazione delle parti, sicché la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
2. Ciò premesso, deve essere respinta la domanda proposta.
Mette conto evidenziare, sotto il profilo sostanziale, che quello al mantenimento del figlio minore è un diritto sancito dagli artt. 2 e 30 Cost. e ribadito, nella legislazione ordinaria, dagli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, dagli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della prole in caso di crisi familiare.
Trattasi di diritto indisponibile tutelato sul piano processuale mediante la previsione di poteri officiosi del giudice, oltre che escludendo l'operatività delle decadenze previste dal rito persone, minorenni e famiglie (si vedano artt. 473 bis.
2. c.p.c. e art. 473 bis.19. c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 473bis.51., comma 4, c.p.c., anche nei procedimenti a domanda congiunta di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modifica delle relative condizioni, se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei minori, il Tribunale indica alle parti le modifiche da adottare e, in caso di inidonea soluzione, “rigetta allo stato la domanda”.
Nel caso di specie, il regime di regolamentazione della figlia minore delle parti risultante dal decreto del
Tribunale per i Minorenni di Roma del 24.09.2020, prevede la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con nomina del Sindaco di Frosinone come tutore, colloca la minore presso i nonni paterni, rimette ai Servizi Sociali del Comune di Ceccano la declinazione di modalità di visita dei genitori con la minore (si veda relativo documento versato in atti), ma non reca una previsione in ordine al mantenimento della figlia minore a carico dei genitori.
Nonostante il provvedimento di questo Collegio del 4.03.2024, con cui si è indicata la carenza di disciplina in ordine al mantenimento della figlia, le parti non hanno provveduto ad esprimere una soluzione concordata sul detto profilo.
Ciò impone il rigetto del ricorso così come promosso.
3. Considerata la promozione congiunta del giudizio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 9.05.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 2123/2023 ed instaurata da
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Frioni, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – condizioni in contrasto con gli interessi dei figli minori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale secondo le condizioni espresse nel ricorso, prevedenti la collocazione della figlia minore presso il padre nella casa coniugale, con impegno di entrambi i genitori a provvedere al mantenimento ordinario della figlia, oltre a farsi carico delle spese straordinarie al 50%, l'autonomia economica dei coniugi senza disporre alcun assegno di mantenimento tra di essi.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Ceccano (FR) il 5.09.1992; che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 15.05.2010; che, stanti gli Persona_1 insanabili contrasti e le incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio coniugalis; che la moglie si allontanava dalla casa coniugale, sita in Ceccano, via Anime Sante n. 122, dove rimaneva a vivere Parte_1
con la figlia;
che i coniugi non si erano più riconciliati e non intendevano riconciliarsi.
[...]
Con ordinanza del 4.03.2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo, ravvisando l'inidoneità delle condizioni concordate in ragione della carenza di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del genitore non collocatario.
All'udienza del 23.04.2024 è comparso il solo Difensore delle parti, il quale ha dato atto del regime di regolamentazione della figlia minore in vigore, imposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con provvedimento del 24.09.2020, e della condizione di disoccupazione delle parti, sicché la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
2. Ciò premesso, deve essere respinta la domanda proposta.
Mette conto evidenziare, sotto il profilo sostanziale, che quello al mantenimento del figlio minore è un diritto sancito dagli artt. 2 e 30 Cost. e ribadito, nella legislazione ordinaria, dagli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, dagli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della prole in caso di crisi familiare.
Trattasi di diritto indisponibile tutelato sul piano processuale mediante la previsione di poteri officiosi del giudice, oltre che escludendo l'operatività delle decadenze previste dal rito persone, minorenni e famiglie (si vedano artt. 473 bis.
2. c.p.c. e art. 473 bis.19. c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 473bis.51., comma 4, c.p.c., anche nei procedimenti a domanda congiunta di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modifica delle relative condizioni, se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei minori, il Tribunale indica alle parti le modifiche da adottare e, in caso di inidonea soluzione, “rigetta allo stato la domanda”.
Nel caso di specie, il regime di regolamentazione della figlia minore delle parti risultante dal decreto del
Tribunale per i Minorenni di Roma del 24.09.2020, prevede la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con nomina del Sindaco di Frosinone come tutore, colloca la minore presso i nonni paterni, rimette ai Servizi Sociali del Comune di Ceccano la declinazione di modalità di visita dei genitori con la minore (si veda relativo documento versato in atti), ma non reca una previsione in ordine al mantenimento della figlia minore a carico dei genitori.
Nonostante il provvedimento di questo Collegio del 4.03.2024, con cui si è indicata la carenza di disciplina in ordine al mantenimento della figlia, le parti non hanno provveduto ad esprimere una soluzione concordata sul detto profilo.
Ciò impone il rigetto del ricorso così come promosso.
3. Considerata la promozione congiunta del giudizio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 9.05.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Paolo Sordi