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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza dell'8.10.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1711 R.G. per l'anno 2025, e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Ferrara, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Circello al Viale San Vito, n. 4.
RICORRENTE
E
( ) nato l'[...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
( ) nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(Colombia), entrambi residenti in [...]
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti: Il ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza dell'8.10.25, da intendersi qui integralmente trascritto. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato il 6.6.25 e ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, , quale titolare del diritto Parte_1
di abitazione sull'appartamento sito in Colle Sannita alla Piazza Flora, distinto in Catasto
al foglio 32 particella 1770 sub 9, ha evocato in giudizio e Controparte_1 [...]
per sentir dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei Controparte_2
resistenti dell' immobile in questione ed ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
La ricorrente ha dedotto che: era titolare del diritto di abitazione sull'immobile citato,
come comprovato da atto pubblico (cfr. atto pubblico per Notar del Persona_1
10.4.24); i resistenti si trovano in quell' appartamento senza alcun titolo giuridico;
con raccomandata a/r del 14.4.25 l'istante aveva formalmente diffidato gli occupanti a rilasciare l'immobile entro 15 giorni, ma tale diffida era rimasta priva di riscontro;
nonostante il , avesse comunicato per le vie brevi l'intenzione di lasciare CP_1
l'appartamento entro la fine del mese di maggio 2025, i resistenti perseverano nella illegittima occupazione.
La ricorrente ha dunque chiesto la condanna al rilascio ed il risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'unità immobiliare oggetto di causa.
All' udienza dell'8.10.25, fissata per la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti, cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ex art. 140 CPC .
Venendo all'esame del merito, la domanda dell'attrice, è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
La ricorrente è titolare del diritto di abitazione, ossia il diritto reale di godimento in forza del quale è possibile, ai sensi dell'art. 1022 CC utilizzare un immobile od occuparlo, in ragione delle esigenze proprie e della propria famiglia.
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è dato dubitare
2 dell'occupazione abusiva dell'immobile specificato in ricorso ad opera dei resistenti ed il conseguente diritto al rilascio dello stesso in favore della Pt_1
Depone in particolare in tal senso la dichiarazione di rilascio volontario dell'immobile e rinuncia alla costituzione in giudizio sottoscritta dai resistenti (cfr.dichiarazione depositata in cancelleria in data 2.10.25).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di occupazione sine titulo, meritevole di risarcimento è il danno presunto o danno normale;
per ottenere il risarcimento richiesto all'attore sarà sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa. Qualora il danno-
conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene. La parte danneggiata può, inoltre, provare il maggior danno, corrispondente alla possibilità di concessione del bene in locazione ad un valore più alto rispetto a quello di mercato,
ovvero, alla vendita del bene immobile ad un prezzo più conveniente di quello di mercato
(cfr. Cass. SS.UU n. 33645/22).
L'allegazione dell'attore “…può essere specificatamente contestata dal convenuto
costituito, il quale, ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato
il diritto di godimento” (cfr. Cass. civ. SS.UU n. 33645/22).
Dunque, in presenza di una specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della
prova dello specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2 CPC) o
mediante presunzioni semplici”.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno richiesto dalla ricorrente, va precisato che
3 recentemente la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite
(sentenza n. 33645/22), ha chiarito che non è sufficiente il semplice fatto dell'occupazione per far scattare un diritto al risarcimento. La perdita del godimento del bene, per essere risarcibile, va dimostrata con elementi puntuali. In altre parole la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è certo nella sua esistenza;
non basta allegare genericamente una lesione del diritto di proprietà: serve dimostrare che da quella lesione è derivato un pregiudizio concreto e specifico.
(cfr. Cass. ordinanza 21607/25).
Pertanto, non avendo la ricorrente allegato nessun parametro al quale ancorare il risarcimento e,
dunque, non avendo provato concretamente la perdita economica subita o la mancata possibilità
di godere del bene, la richiesta risarcitoria avanzata in via equitativa non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e, sono liquidate come da dispositivo applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto condanna e all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
dell'immobile sito in Colle Sannita alla Piazza Flora, distinto in Catasto al foglio 32 Parte_1
particella 1770 sub 9;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni in via equitativa avanzata da;
Parte_1
3) condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite, liquidate in Euro 462,00 per compenso di avvocato, (così determinati ex D.M. 55/14
aggiornato D.M. 147/22, ancorato ai valori medi); scaglione di valore fino a €. 1.100,00 (di cui
Euro131,00 per fase di studio, Euro 131,00 per fase introduttiva ed Euro 200,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, lì 15.10.25
Il Giudice 4 dott. Ennio Ricci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza dell'8.10.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1711 R.G. per l'anno 2025, e vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Ferrara, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Circello al Viale San Vito, n. 4.
RICORRENTE
E
( ) nato l'[...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
( ) nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(Colombia), entrambi residenti in [...]
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti: Il ricorrente ha concluso come da verbale dell'udienza dell'8.10.25, da intendersi qui integralmente trascritto. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies CPC, depositato il 6.6.25 e ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, , quale titolare del diritto Parte_1
di abitazione sull'appartamento sito in Colle Sannita alla Piazza Flora, distinto in Catasto
al foglio 32 particella 1770 sub 9, ha evocato in giudizio e Controparte_1 [...]
per sentir dichiarare l'occupazione sine titulo da parte dei Controparte_2
resistenti dell' immobile in questione ed ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
La ricorrente ha dedotto che: era titolare del diritto di abitazione sull'immobile citato,
come comprovato da atto pubblico (cfr. atto pubblico per Notar del Persona_1
10.4.24); i resistenti si trovano in quell' appartamento senza alcun titolo giuridico;
con raccomandata a/r del 14.4.25 l'istante aveva formalmente diffidato gli occupanti a rilasciare l'immobile entro 15 giorni, ma tale diffida era rimasta priva di riscontro;
nonostante il , avesse comunicato per le vie brevi l'intenzione di lasciare CP_1
l'appartamento entro la fine del mese di maggio 2025, i resistenti perseverano nella illegittima occupazione.
La ricorrente ha dunque chiesto la condanna al rilascio ed il risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'unità immobiliare oggetto di causa.
All' udienza dell'8.10.25, fissata per la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei resistenti, cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ex art. 140 CPC .
Venendo all'esame del merito, la domanda dell'attrice, è fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
La ricorrente è titolare del diritto di abitazione, ossia il diritto reale di godimento in forza del quale è possibile, ai sensi dell'art. 1022 CC utilizzare un immobile od occuparlo, in ragione delle esigenze proprie e della propria famiglia.
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è dato dubitare
2 dell'occupazione abusiva dell'immobile specificato in ricorso ad opera dei resistenti ed il conseguente diritto al rilascio dello stesso in favore della Pt_1
Depone in particolare in tal senso la dichiarazione di rilascio volontario dell'immobile e rinuncia alla costituzione in giudizio sottoscritta dai resistenti (cfr.dichiarazione depositata in cancelleria in data 2.10.25).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di occupazione sine titulo, meritevole di risarcimento è il danno presunto o danno normale;
per ottenere il risarcimento richiesto all'attore sarà sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa. Qualora il danno-
conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene. La parte danneggiata può, inoltre, provare il maggior danno, corrispondente alla possibilità di concessione del bene in locazione ad un valore più alto rispetto a quello di mercato,
ovvero, alla vendita del bene immobile ad un prezzo più conveniente di quello di mercato
(cfr. Cass. SS.UU n. 33645/22).
L'allegazione dell'attore “…può essere specificatamente contestata dal convenuto
costituito, il quale, ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato
il diritto di godimento” (cfr. Cass. civ. SS.UU n. 33645/22).
Dunque, in presenza di una specifica contestazione “sorge per l'attore l'onere della
prova dello specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2 CPC) o
mediante presunzioni semplici”.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno richiesto dalla ricorrente, va precisato che
3 recentemente la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite
(sentenza n. 33645/22), ha chiarito che non è sufficiente il semplice fatto dell'occupazione per far scattare un diritto al risarcimento. La perdita del godimento del bene, per essere risarcibile, va dimostrata con elementi puntuali. In altre parole la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno è certo nella sua esistenza;
non basta allegare genericamente una lesione del diritto di proprietà: serve dimostrare che da quella lesione è derivato un pregiudizio concreto e specifico.
(cfr. Cass. ordinanza 21607/25).
Pertanto, non avendo la ricorrente allegato nessun parametro al quale ancorare il risarcimento e,
dunque, non avendo provato concretamente la perdita economica subita o la mancata possibilità
di godere del bene, la richiesta risarcitoria avanzata in via equitativa non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e, sono liquidate come da dispositivo applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto condanna e all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
dell'immobile sito in Colle Sannita alla Piazza Flora, distinto in Catasto al foglio 32 Parte_1
particella 1770 sub 9;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni in via equitativa avanzata da;
Parte_1
3) condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite, liquidate in Euro 462,00 per compenso di avvocato, (così determinati ex D.M. 55/14
aggiornato D.M. 147/22, ancorato ai valori medi); scaglione di valore fino a €. 1.100,00 (di cui
Euro131,00 per fase di studio, Euro 131,00 per fase introduttiva ed Euro 200,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, lì 15.10.25
Il Giudice 4 dott. Ennio Ricci
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