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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1277/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1277/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE VINCENZO VIOLA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUSEPPE
VINCENZO VIOLA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, agisce nei Parte_1 confronti dell' chiedendo il riconoscimento della malattia professionale : CP_1
“periartrite scapolo omerale spalla destra con lesione degenerativa del sovraspinato”, denunciata ad in data 19.6.23, asseritamente contratta a CP_1 causa e nello svolgimento dell'attività di operaio edile dal 2007 al 2013 e successivamente come giardiniere e chiede che venga accertata la causa ed origine professionale della malattia denunciata con grado di inabilità pari al 9-
10%, con condanna di alle prestazioni di legge e refusione delle spese CP_1
giudiziali.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
La domanda – per come è formulata – deve essere disattesa.
Ciò in quanto il lavoratore deve fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
È pertanto onere dell'assicurato che chiede il riconoscimento della malattia professionale provare di essere esposto a rischio.
La prova della rischiosità della lavorazione non può essere presunta, ma il lavoratore è chiamato a provare di essere stato effettivamente esposto, per un determinato tempo e con determinate modalità, al rischio specifico cui l'insorgenza di quella patologia è connessa.
Nel caso di specie, a parte generiche affermazioni sulla pericolosità delle lavorazioni svolte sia in qualità di collaboratore familiare che di lavoratore agricolo, alcuna prova è stata articolata per provare le modalità di svolgimento dell'attività dichiarata rischiosa e l'effettiva esposizione a rischio.
Ne deriva che il ricorso deve essere respinto.
Non si provvede sulle spese, stante la dichiarazione del ricorrente ex art.
152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla per le spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1277/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE VINCENZO VIOLA, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUSEPPE
VINCENZO VIOLA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANGELA BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, agisce nei Parte_1 confronti dell' chiedendo il riconoscimento della malattia professionale : CP_1
“periartrite scapolo omerale spalla destra con lesione degenerativa del sovraspinato”, denunciata ad in data 19.6.23, asseritamente contratta a CP_1 causa e nello svolgimento dell'attività di operaio edile dal 2007 al 2013 e successivamente come giardiniere e chiede che venga accertata la causa ed origine professionale della malattia denunciata con grado di inabilità pari al 9-
10%, con condanna di alle prestazioni di legge e refusione delle spese CP_1
giudiziali.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
La domanda – per come è formulata – deve essere disattesa.
Ciò in quanto il lavoratore deve fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso.
È pertanto onere dell'assicurato che chiede il riconoscimento della malattia professionale provare di essere esposto a rischio.
La prova della rischiosità della lavorazione non può essere presunta, ma il lavoratore è chiamato a provare di essere stato effettivamente esposto, per un determinato tempo e con determinate modalità, al rischio specifico cui l'insorgenza di quella patologia è connessa.
Nel caso di specie, a parte generiche affermazioni sulla pericolosità delle lavorazioni svolte sia in qualità di collaboratore familiare che di lavoratore agricolo, alcuna prova è stata articolata per provare le modalità di svolgimento dell'attività dichiarata rischiosa e l'effettiva esposizione a rischio.
Ne deriva che il ricorso deve essere respinto.
Non si provvede sulle spese, stante la dichiarazione del ricorrente ex art.
152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla per le spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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