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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5678/2023 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
in proprio e quale l.r.p.t. della società Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefania Esposito,
[...]
presso il cui studio domicilia in San Paolo Bel Sito (NA), alla Via Per Nola, n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, CP_2
n.21
Resistente - contumace -
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna CP_3
Oliva, ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via Strada Statale 7 bis, n. 62
Altro resistente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, al Largo Chigi n. Controparte_4
5
Altro resistente - contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2023, e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
371 2018 00121693 56 000, e n. 371 2019 00104460 11 000, entrambi notificati in data 07.09.2023, formati a seguito del mancato pagamento di contributi IVS, rispettivamente per i periodi 01/2016 - 09/2016 e 08/2018 - 01/2019.
Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva, in particolare, l'avvenuta prescrizione del diritto all'ottenimento del pagamento dei contributi da parte dell' , CP_2 relativamente all'avviso di addebito n. 371 2018 00121693 56 000, essendo trascorso il periodo di cinque anni - termine previsto dall'art. 3, comma 9 della L.
335/1995 - entro il quale l'ente avrebbe dovuto far valere la propria pretesa;
l'eccezione in parola troverebbe conforto, secondo il ricorrente, nell'assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione, che avrebbe potuto eventualmente prolungare il predetto termine quinquennale.
Relativamente all'avviso di addebito n. 371 2019 00104460 11 000, invece, il ricorrente fa presente, anche per mezzo delle note telematicamente depositate, di aver proceduto al pagamento dell'intera somma in esso iscritta tramite diversi modelli F24.
Per tali ragioni, chiedeva all'adito Tribunale declaratoria di non debenza, da parte CP_ dell' resistente, delle somme pagate, e la prescrizione del diritto di credito da questo vantato e iscritto nell'avviso di addebito del 2018.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 16.04.2024, il quale CP_2
deduceva, in particolare, la mancata maturazione della prescrizione del credito vantato nei confronti del ricorrente in virtù della notifica, in data 12.11.2018, al consulente della società, dell'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Di tanto, l' chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente e la CP_2
conseguente condanna di questa al pagamento di quanto dovuto, oltre spese, diritti e onorari, per vedere soddisfatta la propria pretesa contributiva.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia. La domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, secondo quanto disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, che trova fondamento nell'art. 111 della Costituzione, il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso
Cass civ. Sez. Un. del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, da ultimo, la
Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il predetto principio della
“ragione più liquida” impone un approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. sul punto Cass. Civ.
Sez. VI del 28.05.2014 n. 12002).
Orbene, nel caso di specie, la decisione non può prescindere dalla scissione dei due profili controversi per i singoli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
Alla luce dell'anzidetto principio, merita preliminare vaglio la questione relativa al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito n. 371 2019 00104460
11 000.
Invero, come si evince dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente, da ultimo alle note di udienza versate nel fascicolo telematico il 20.01.2025, la rimanente quota parte della somma vantata a titolo di credito dall' con CP_2
l'avviso di addebito del 2019 è stata pagata, con modello F24, il 31.10.2024, sicché risultano interamente versate le differenze contributive in esso iscritte. Per tale motivo, questo Giudicante non può che dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa dell'Ente impositore resistente convogliata nell'avviso di addebito n. 371 2019 00104460 11 000.
Sul punto, è bene ricordare che la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, in relazione all'anzidetto avviso di addebito, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo il ricorrente provveduto al versamento dell'intera somma contestata dall' , e CP_2 con esso l'interesse alla prosecuzione del giudizio e a una pronuncia nel merito.
Per quanto attiene, poi, all'avviso di addebito n. 371 2018 00121693 56 000, è senza dubbio dirimente la questione - preliminare - della prescrizione del credito, posto da parte ricorrente a fondamento della propria domanda in relazione ad esso. Sul punto, deve innanzitutto sgomberarsi il campo da dubbi interpretativi circa il dies a quo, e cioè il momento a partire dal quale prende avvio il computo del termine di prescrizione, e, quindi, entro il quale l'ente impositore può legittimamente far valere la propria pretesa creditoria.
La questione de qua è stata recentemente affrontata dal Supremo Consesso di legittimità, con ordinanza n. 27294 del 25 settembre 2023, la quale si è posta in continuità con il già ampiamente consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la prescrizione dei contributi […] decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (cfr. Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.13049/2020); sarebbe, dunque, errato,
“ritenere che il termine iniziale della prescrizione [sia] da individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece nella data di scadenza del pagamento del credito” (cfr., ex multis, Cass. 27950/2018; Cass.
19403/2019);
Sicché, nel caso che ci occupa, essendo i predetti contributi controversi relativi all'annualità 01/2016 - 09/2016, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione, va individuato, a voler considerare l'ultimo giorno disponibile per il versamento delle somme per l'anno 2016, nel 16.10.2016: com'è noto, infatti, il termine per il pagamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali,
è il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore dipendente;
pertanto, considerando che il periodo di riferimento dell'avviso di addebito controverso termina a settembre, il termine di pagamento, e dunque dies a quo per la maturazione della prescrizione, è il 16 del mese di ottobre
2016.
Per ciò che attiene, invece, il computo e la durata del periodo di prescrizione, va chiarito che la disciplina della prescrizione è compiutamente regolata dalla L. n.
335/95: infatti, l'art. 3 di tale intervento normativo ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'01/01/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge)
e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma al comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione, dettata dal comma 9, che della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). In altri termini, quindi, solo se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge troverà applicazione il risalente termine di prescrizione di dieci anni.
Di tanto, in applicazione della su esposta normativa, la prescrizione per la notifica, regolarmente avvenuta ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'avviso di pagamento da parte dell'ente impositore deve ritenersi maturata il 16.10.2021.
Sennonché tale termine rientra nel periodo in cui trovano altresì applicazione le disposizioni di legge che hanno sancito la sospensione del termine di prescrizione anche dei contributi in parola.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'articolo 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliare la maturazione della prescrizione.
Pertanto, nel caso di specie, alla predetta data del 16.10.2021 va aggiunto tale periodo, sicché il definitivo termine di maturazione della prescrizione per il diritto di credito de quo deve individuarsi nel 23.08.2022.
Di tanto, risulta evidente che l'avviso di pagamento controverso è stato notificato oltre l'anzidetto termine di prescrizione, calcolato tenendo conto anche della normativa emergenziale.
Tuttavia, nel caso di specie, l' deduce di aver notificato, prima della scadenza CP_2
del termine di prescrizione, da ritenersi maturato secondo le anzidette previsioni normative, un atto idoneo ad interromperne il decorso.
Occorre, dunque, comprendere se l'indicato atto da parte resistente, e cioè l'invito alla regolarizzazione della posizione contributiva, ex art. art.4, co. 1 D.M. 30 gennaio 2015, notificato dall'ente impositore il 16.11.2018 al consulente del lavoro
- all'indirizzo - valga o meno quale atto interruttivo della Email_1
prescrizione.
Sul punto, è bene ricordare innanzitutto che, secondo il maggioritario e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in tema di interruzione della prescrizione, di cui all'art. 2943 c.c., un atto “per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore (Cfr. Cass. 17123/2015 e Cass.
3371/2010)”.
Ebbene, a parere di questo Giudicante l'accertamento inviato dell' al CP_2 ricorrente, prima della notificazione dell'avviso di pagamento, possiede tutti i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, è di palese evidenza l'estrinsecazione della volontà dell'ente creditore di ottenere il pagamento di quanto ad esso spettante laddove si legge che “la regolarizzazione della posizione contributiva deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”.
Specificata in tal modo la “valenza volitiva” dell'atto in questione, merita attenzione il dirimente tema della concreta notifica di esso, che parte resistente asserisce e prova di aver effettuato all'indirizzo pec in data Email_1
16.11.2018, non essendo andata a buon fine la notifica all'indirizzo di posta elettronica della ricorrente risultante dall'anagrafe tributario.
Richiamando i principi generali in tema di prova, e in particolare il ben noto art. 2697 c.c., secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento/ Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”, il Tribunale non può ritenere dirimente l'eccezione sollevata dalla resistente non essendo stata fornita alcuna prova che effettivamente la notifica al suddetto indirizzo pec abbia consentito al ricorrente di avere avuto contezza del suo debito nei confronti dell'Ente impositore.
Ebbene, in tema di notificazione, in tali termini, è d'uopo richiamare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del 2016 (sent. n. 7665 del 18 aprile) secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, […] – pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del
2001 e n. 1548 del 2002)”. A contrario opinando, dunque, nel caso di specie, stante l'“estraneità” dell'indirizzo p.e.c. utilizzato per la notifica dell'invito alla regolarizzazione, deve convenirsi che resistente non ha assolto al proprio onere probatorio, di derivazione codicistica, di dimostrare il fatto positivo del
“collegamento” tra tale indirizzo telematico esterno e il ricorrente, da cui avrebbe potuto discendere la conoscenza dell'atto inviato.
Ed invero, l'art. 60 DPR 600/1973 prevede che “in deroga all'articolo 149- bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”; pertanto, opinando alla stregua di tali principi, la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. da utilizzare per la notificazione medesima deve attagliarsi alla sfera del
“destinatario”, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso
Alla luce di tali considerazioni, quindi, l'invito alla regolarizzazione non può ritenersi pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente, di talché il primo atto per mezzo del quale egli è venuto a conoscenza del debito controverso deve individuarsi nell'avviso di addebito stesso, notificato in data 07.09.2023.
Pertanto, non essendovi prova che il ricorrente abbia avuto contezza del debito prima di tale data, il credito vantato dall' con l'avviso di addebito n. 371 2018 CP_2
00121693 56 000 deve considerarsi prescritto, essendo stato validamente notificato successivamente al 23.08.2022, termine ultimo individuato alla luce della normativa precedentemente menzionata.
Relativamente al regime delle spese, questo Giudicante ritiene che debbano seguire le previsioni normative in caso di soccombenza ex art. 91 cpc con conseguente condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio, CP_2 che vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 per lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a
26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria - essendo la causa prevalentemente documentale e priva di particolari questioni di diritto - e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito n. 371 2019
00104460 11 000;
- dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, il credito iscritto nell'avviso di addebito n. 371 2022 0013590463 000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro CP_2
1.305,50 oltre IVA, Cap e spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, lì 20.02.2025
Il GL
Aristide Perrino