TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 2001/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/08/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SO FR, e da , rappresentato e difeso dall'avv. TADINI Parte_2
GIOVANNI, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Capua;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria C.V. alla via Latina n°
20, di proprietà del sig. a quest'ultimo unitamente ai mobili ed arredi ivi allocati che non sono Parte_2 stati ritirati dalla sig.ra e che rimangono di esclusiva proprietà del marito;
Parte_1
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 22/07/2022 da nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
CASERTA (CE) il 20/05/1982, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, serie A, UFF. 1, anno
2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 2001/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/11/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/08/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SO FR, e da , rappresentato e difeso dall'avv. TADINI Parte_2
GIOVANNI, tendente ad ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17/12/2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 13/12/2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: 2
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Capua;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria C.V. alla via Latina n°
20, di proprietà del sig. a quest'ultimo unitamente ai mobili ed arredi ivi allocati che non sono Parte_2 stati ritirati dalla sig.ra e che rimangono di esclusiva proprietà del marito;
Parte_1
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 22/07/2022 da nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
CASERTA (CE) il 20/05/1982, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, serie A, UFF. 1, anno
2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese