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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 29706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29706/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. SARDELLA Parte_1 SABRINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. MANDILE Controparte_1 ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1 06/09/2019.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19.12.2022. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale sito in Chieri, Via Fonte Stivolato 4/C, di proprietà di terzi, già in comodato d'uso gratuito della Sig.ra venga assegnato alla stessa con l'uso del Parte_1 mobilio e degli arredi ivi esistenti
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione residenziale presso la casa materna.
DISPONE che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia, la somma di € 350,00 entro il giorno 4 di ogni mese, somma aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che il Sig. corrisponda il 50% per le spese extra riguardanti spese Controparte_1 scolastiche, metà retta del nido (esclusa la mensa), spese mediche e del tempo libero della figlia minore, giusta Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che quivi si richiama integralmente.
DÀ ATTO che il Sig. autorizza con il presente atto la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a percepire per l'intero l'Assegno Unico per la figlia.
DISPONE che le visite alla minore , da parte del padre, avvengano il mercoledì ed il venerdì Per_1 dall'uscita dal nido fino alle ore 20,30; il padre provvederà a prelevare la figlia ed a riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. trascorra due fine settimana alternati, dal venerdì Controparte_1 dall'uscita dal nido fino alla domenica alle h. 20.30, provvedendo a prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
la madre potrà effettuare una videochiamata alla mattina e una alla sera.
DISPONE che il giorno del compleanno della minore venga trascorso dalla stessa con Per_1 entrambi i genitori con le modalità tra gli stessi concordate.
pagina 2 di 3 DISPONE che le festività di Natale e Capodanno vengano trascorse dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore;
per l'anno in corso, dal 23/12 al 30/12 compreso, starà con la mamma Per_1
dal 31/12 al 6/01/25 compreso, con il padre Parte_1 Controparte_1
DISPONE che per quanto concerne le altre festività si stabilisce che queste vengano trascorse dalla minore, ad anni alterni, con ciascun genitore e così a far data da Pasqua 2025 con la madre;
Pasquetta 2025 con il padre;
25 aprile 2025 con la madre;
1° maggio 2025 con il padre;
2 giugno 2025 con la madre;
1 novembre 2025 con il padre;
8 dicembre 2025 con la madre e così alternativamente per gli anni successivi.
DISPONE che le vacanze estive (e per ciò si intendono quelle effettuate nei mesi di luglio o agosto) vengano trascorse dalla minore con ciascun genitore in un periodo di 15 giorni consecutivi, periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e rinunciano pertanto a qualunque reciproca pretesa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Lucia Minutella Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29706/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. SARDELLA Parte_1 SABRINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'avv. MANDILE Controparte_1 ANNALISA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIERI il Parte_1 Controparte_1 06/09/2019.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19.12.2022. Persona_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale sito in Chieri, Via Fonte Stivolato 4/C, di proprietà di terzi, già in comodato d'uso gratuito della Sig.ra venga assegnato alla stessa con l'uso del Parte_1 mobilio e degli arredi ivi esistenti
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione residenziale presso la casa materna.
DISPONE che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia, la somma di € 350,00 entro il giorno 4 di ogni mese, somma aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE che il Sig. corrisponda il 50% per le spese extra riguardanti spese Controparte_1 scolastiche, metà retta del nido (esclusa la mensa), spese mediche e del tempo libero della figlia minore, giusta Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che quivi si richiama integralmente.
DÀ ATTO che il Sig. autorizza con il presente atto la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a percepire per l'intero l'Assegno Unico per la figlia.
DISPONE che le visite alla minore , da parte del padre, avvengano il mercoledì ed il venerdì Per_1 dall'uscita dal nido fino alle ore 20,30; il padre provvederà a prelevare la figlia ed a riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. trascorra due fine settimana alternati, dal venerdì Controparte_1 dall'uscita dal nido fino alla domenica alle h. 20.30, provvedendo a prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
la madre potrà effettuare una videochiamata alla mattina e una alla sera.
DISPONE che il giorno del compleanno della minore venga trascorso dalla stessa con Per_1 entrambi i genitori con le modalità tra gli stessi concordate.
pagina 2 di 3 DISPONE che le festività di Natale e Capodanno vengano trascorse dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore;
per l'anno in corso, dal 23/12 al 30/12 compreso, starà con la mamma Per_1
dal 31/12 al 6/01/25 compreso, con il padre Parte_1 Controparte_1
DISPONE che per quanto concerne le altre festività si stabilisce che queste vengano trascorse dalla minore, ad anni alterni, con ciascun genitore e così a far data da Pasqua 2025 con la madre;
Pasquetta 2025 con il padre;
25 aprile 2025 con la madre;
1° maggio 2025 con il padre;
2 giugno 2025 con la madre;
1 novembre 2025 con il padre;
8 dicembre 2025 con la madre e così alternativamente per gli anni successivi.
DISPONE che le vacanze estive (e per ciò si intendono quelle effettuate nei mesi di luglio o agosto) vengano trascorse dalla minore con ciascun genitore in un periodo di 15 giorni consecutivi, periodo da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e rinunciano pertanto a qualunque reciproca pretesa.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3