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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 908/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco L. Contardo (C.F. C.F._2
, pec: ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 Email_1 studio sito in San Sossio Baronia (Av) alla Via Giardino n. 9
ATTORI
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Caprio Controparte_1 C.F._4
(C.F. ; pec: ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_2 presso il suo studio in Avellino alla Via Beata Francesca, n. 1
CONVENUTO
NONCHÈ
, C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_6
CONVENUTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e hanno evocato in giudizio Parte_1 Parte_2
e innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., pagina 1 di 8 così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data
31.10.2018, a rogito del Notaio , n. 69.179 di Rep., trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Avellino, in data 06/11/2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti di essi attori. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte attrice espone di vantare un credito di € 25.090,53 nei confronti del e che il debitore Pt_2 aveva sensibilmente diminuito la propria garanzia patrimoniale mediante l'atto di donazione impugnato. In dettaglio, il convenuto non avrebbe adempiuto a quanto concordato in sede di separazione consensuale dei coniugi - omologata con decreto del Presidente del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 15.02.2010 - nell'ambito della quale si era previsto che egli versasse un assegno di mantenimento di importo pari a € 200,00 in favore della ed ulteriori due Pt_1 assegni di € 200,00 cadauno a favore dei figli ed . Per_2 Pt_2
Secondo la tesi attorea, dunque, il è venuto meno agli accordi di separazione omologati (in Pt_2 base ai quali ad egli sarebbe spettata la casa coniugale), maturando così un debito nei confronti della coniuge separata e della prole pari a € 25.090,53, come cristallizzato nell'ultimo atto di precetto notificatogli in data 17.08.2022.
Gli istanti hanno dedotto, poi, di aver condotto opportune verifiche presso i pubblici registri immobiliari e di aver scoperto che il convenuto aveva donato la casa di abitazione (già casa coniugale)
e il pertinenziale terreno alla sua attuale compagna, con atto del 31.10.2018 per Controparte_2 notar , rep. 69.179 e racc. 26.952, del quale hanno chiesto disporsi revoca ex art. 2901 c.c., in Per_1 quanto, con la donazione, il si sarebbe spogliato degli unici immobili di cui era proprietario, Pt_2 non risultando intestatario di ulteriori cespiti immobiliari aggredibili in sede di esecuzione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda giacché infondata in fatto e in Pt_2 diritto, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Benché ritualmente evocata in giudizio, invece, non si è costituita che Controparte_2 veniva dichiarata contumace alla prima udienza del 05.07.2023.
Il giudizio è stato istruito in via documentale mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. e rinviato all'udienza del 03.12.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note sino a trenta giorni prima ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. Ad esito di detta udienza, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione senza concedere ulteriori termini alle parti. pagina 2 di 8 ***
§ Nel merito
Con l'azione ex art. 2901 c.c. parte attrice ha chiesto disporsi la revoca dell'atto di donazione per notar
, rep. 69.179 e racc. 26.952, stipulato il 31.10.2018 e trascritto presso la Conservatoria dei Per_1
RR.II. di Avellino il successivo 06.11.2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare, con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti di essi attori. Gli istanti hanno premesso di essere creditori del , deducendo che il debitore avesse notevolmente Pt_2 ridotto la garanzia patrimoniale generica con l'atto dispositivo impugnato. Per il tramite di detto atto, invero, il aveva donato alla gli unici beni immobili di cui era proprietario Pt_2 Controparte_2 esclusivo e così identificati: i) fabbricato sito in EN (Av) alla via Piano dei Lupi ed identificato al
Catasto Fabbricati di detto comune al fg. 21, mappale n. 1104 sub 3, piano S1, cat. C/2, cl. 2, cons. 110 mq., sup. cat. totale 148 mq., R.C.€. 136,35, confinante con corti scoperte comuni per tre lati e terreno individuato al fg. 21, mappale n. 1498 e ii) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
EN (Av) al fg. 21, mappale n. 1498, seminativo, cl. 3, are 4,95, R.D.€. 1,02, R.A.€. 2,05, confinante con il fabbricato di cui sopra e con i mappali nn.1497, 302, 315 e 1499 tutti del foglio 21.
In diritto si osserva che l'azione revocatoria ha carattere conservativo e mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore. Tale azione non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sui beni oggetto di disposizione come se i medesimi non fossero mai fuoriusciti dalla sfera patrimoniale del debitore.
Secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Corte di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: i) l'esistenza di un credito dell'istante verso il debitore che ha disposto con il contratto oggetto di revocatoria, ii) la sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); iii) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito (donazione in favore della propria compagna) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia damni da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
pagina 3 di 8 Quanto ai presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria, vengono ravvisati nell'esistenza di un diritto di credito, nel c.d. “eventus damni” e nell'elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis”.
Orbene, i surrichiamati requisiti ricorrono tutti nel caso in lite e risultano anche sufficientemente motivati.
§ Esistenza del diritto di credito
Presupposto per il promovimento dell'azione è, quindi, anzitutto, l'esistenza di un credito a tutela del quale agire, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia “liquido”, ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sentenza n. 6511/2004), né è richiesta la sua concreta “esigibilità” essendo sufficiente la sola esistenza del credito (Cassazione civile, sentenza n. 9349/2002); rileva, pertanto, una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad esperire l'azione (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 4212/2020; Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9440/2004).
Quanto all'esistenza del credito, va ribadito che la stessa è presupposto indefettibile dell'azione e consiste nella titolarità in capo a chi agisce di un credito, “senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr. Cass. Civ. n. 16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011, Cass. Civ. n.
4044/2013, Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019). Nella fattispecie in esame, l'esistenza di una ragione di credito è stata provata documentalmente dagli istanti, i quali hanno depositato in giudizio il ricorso e il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi Parte_3 del 15.02.2010, munito di formula esecutiva, unitamente a due atti di precetto fondati sul citato titolo e notificati al convenuto rispettivamente in data 05.06.2013 e 17.08.2022.
A tanto si aggiunga che il convenuto non ha contestato né l'an né il quantum del ridetto credito che allo stato deve ritenersi certo, liquido ed esigibile e pacificamente in titolarità agli odierni attori.
§Eventus damni pagina 4 di 8 Ai fini della esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il presupposto oggettivo, ossia il cd. eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 19207/2018).
Esso si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
Per giurisprudenza costante, ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario, in ogni caso, che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cassazione civile, sentenza n.
7452/2000).
Inoltre, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi, senza che si renda indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (Cassazione Civile, sentenze n. 1896/2013 e n. 3470/2007).
L'onere probatorio gravante sul creditore postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni (Cassazione Civile, sentenza n. 7767/2007), in ragione delle ampie poste patrimoniali residue, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito.
Da quanto esposto, consegue che deve ritenersi provato il pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni dei creditori, atteso che il rogito notarile in lite ha, senz'altro, determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del convenuto.
In relazione all'elemento dell'eventus damni – che parte convenuta ha ritenuto non sussistere nel caso controverso – occorre richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
pagina 5 di 8 maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civile sez. III - 15/01/2024,
n. 1558; Cass. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019). Di conseguenza, “l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006).
Depositando in giudizio l'ispezione ipotecaria e la visura catastale per soggetto aggiornate al
04.10.2023 (cfr. all.ti 1 e 2 della 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attori), parte attrice ha dimostrato per tabulas che non è intestatario esclusivo di altri beni immobili oltre Controparte_1 quelli oggetto della donazione impugnata, dando così prova della pericolosità dell'atto dispositivo nel senso sopra descritto.
Giurisprudenza costante ha altresì osservato che “in tema di azione revocatoria, non essendo richiesta,
a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni"” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003).
L'onere probatorio incombente sul convenuto e relativo all'esistenza di altro compendio immobiliare o mobiliare utile a soddisfare le ragioni creditorie, tuttavia, non può reputarsi soddisfatto. Invero, parte convenuta ha allegato di essere proprietaria di altri immobili siti nel Comune di EN e segnatamente di i) un terreno classificato vigneto, particella n. 997, per 1/3000, ii) di un terreno seminativo, particella n. 1495, per 1/3000, iii) di un terreno seminativo particella n. 1496, per 1/3000 e iv) di un terreno seminativo, particella n. 1499 per 333/3000.
Tali allegazioni trovano riscontro nella visura catastale in atti, dalla quale si evince che il convenuto è proprietario di: i) 333/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di
EN al fg. 21, p.lla n. 1499, classe 03 e superficie totale pari a 54 centiare ossia 54 mq;
ii)1/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 1495, classe 03 e superficie totale pari a 3 are e 55 centiare ossia 355 mq;
iii) 1/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 1496, classe 03 e superficie pagina 6 di 8 totale pari a 39 centiare ossia 39 mq;
iv) 1/3000 del terreno classificato vigneto, identificato al Catasto
Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 997, classe 02 e superficie totale pari a 25 centiare ossia 25 mq.
Ebbene, la circostanza per cui detti terreni sia ancora in comunione pro indiviso tra il convenuto e altri soggetti (presumibilmente familiari) unitamente all'esiguità della superficie totale dei cespiti, pari ad appena 473 mq, fanno sì che il compendio immobiliare così identificato non possa considerarsi sufficiente ed utile al soddisfacimento del credito vantato dagli attori.
Ne consegue l'evidente pregiudizio che gli istanti patirebbero ove la donazione impugnata non fosse revocata, non avendo parte convenuta allegato in giudizio di disporre di ulteriori beni mobili o immobili oltre ai terreni sopra menzionati.
§ Scientia damni e consiulium fraudis
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), con particolare riferimento al caso di specie, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, in quanto il terzo comunque acquisisce un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenze n. 5072/2009, n. 4642/2000, n. 12045/2010).
Invero, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al debitore e al terzo si esaurisce nella cd. scientia damni intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è dunque necessaria la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia damni da parte del debitore, intesa, come detto, come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori;
consapevolezza che si ritiene dimostrata proprio in considerazione del fatto che la donazione pagina 7 di 8 in favore della compagna fu compiuta in epoca successiva al sorgere della ragione di credito e CP_2 determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio del convenuto. Tra l'altro, il era Pt_2 anche consapevole che gli odierni attori avrebbero agito in executivis in suo danno, avendogli già notificato un primo atto di precetto nel 2013 ovverosia circa 5 anni prima della stipula dell'atto impugnato. Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, la domanda attorea è fondata e va accolta.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, avuto a riguardo al valore della lite e all'istruttoria meramente documentale. Le stesse vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione in via anticipata al gratuito patrocinio degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara definitivamente inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione stipulato in data 31.10.2018, a rogito del Notaio , n. Persona_1
69.179 di Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino, in data 06/11/2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2655 e 2643 c.c. con esonero da responsabilità;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Erario, che si liquidano in €
264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, spese generali al 15 % e
C.P.A., se dovuti, come per legge.
AVELLINO, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2023 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco L. Contardo (C.F. C.F._2
, pec: ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 Email_1 studio sito in San Sossio Baronia (Av) alla Via Giardino n. 9
ATTORI
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Caprio Controparte_1 C.F._4
(C.F. ; pec: ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_2 presso il suo studio in Avellino alla Via Beata Francesca, n. 1
CONVENUTO
NONCHÈ
, C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_6
CONVENUTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, e hanno evocato in giudizio Parte_1 Parte_2
e innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., pagina 1 di 8 così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data
31.10.2018, a rogito del Notaio , n. 69.179 di Rep., trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei RR.II. di Avellino, in data 06/11/2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti di essi attori. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte attrice espone di vantare un credito di € 25.090,53 nei confronti del e che il debitore Pt_2 aveva sensibilmente diminuito la propria garanzia patrimoniale mediante l'atto di donazione impugnato. In dettaglio, il convenuto non avrebbe adempiuto a quanto concordato in sede di separazione consensuale dei coniugi - omologata con decreto del Presidente del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi in data 15.02.2010 - nell'ambito della quale si era previsto che egli versasse un assegno di mantenimento di importo pari a € 200,00 in favore della ed ulteriori due Pt_1 assegni di € 200,00 cadauno a favore dei figli ed . Per_2 Pt_2
Secondo la tesi attorea, dunque, il è venuto meno agli accordi di separazione omologati (in Pt_2 base ai quali ad egli sarebbe spettata la casa coniugale), maturando così un debito nei confronti della coniuge separata e della prole pari a € 25.090,53, come cristallizzato nell'ultimo atto di precetto notificatogli in data 17.08.2022.
Gli istanti hanno dedotto, poi, di aver condotto opportune verifiche presso i pubblici registri immobiliari e di aver scoperto che il convenuto aveva donato la casa di abitazione (già casa coniugale)
e il pertinenziale terreno alla sua attuale compagna, con atto del 31.10.2018 per Controparte_2 notar , rep. 69.179 e racc. 26.952, del quale hanno chiesto disporsi revoca ex art. 2901 c.c., in Per_1 quanto, con la donazione, il si sarebbe spogliato degli unici immobili di cui era proprietario, Pt_2 non risultando intestatario di ulteriori cespiti immobiliari aggredibili in sede di esecuzione.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda giacché infondata in fatto e in Pt_2 diritto, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Benché ritualmente evocata in giudizio, invece, non si è costituita che Controparte_2 veniva dichiarata contumace alla prima udienza del 05.07.2023.
Il giudizio è stato istruito in via documentale mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c. e rinviato all'udienza del 03.12.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note sino a trenta giorni prima ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. Ad esito di detta udienza, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione senza concedere ulteriori termini alle parti. pagina 2 di 8 ***
§ Nel merito
Con l'azione ex art. 2901 c.c. parte attrice ha chiesto disporsi la revoca dell'atto di donazione per notar
, rep. 69.179 e racc. 26.952, stipulato il 31.10.2018 e trascritto presso la Conservatoria dei Per_1
RR.II. di Avellino il successivo 06.11.2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare, con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti di essi attori. Gli istanti hanno premesso di essere creditori del , deducendo che il debitore avesse notevolmente Pt_2 ridotto la garanzia patrimoniale generica con l'atto dispositivo impugnato. Per il tramite di detto atto, invero, il aveva donato alla gli unici beni immobili di cui era proprietario Pt_2 Controparte_2 esclusivo e così identificati: i) fabbricato sito in EN (Av) alla via Piano dei Lupi ed identificato al
Catasto Fabbricati di detto comune al fg. 21, mappale n. 1104 sub 3, piano S1, cat. C/2, cl. 2, cons. 110 mq., sup. cat. totale 148 mq., R.C.€. 136,35, confinante con corti scoperte comuni per tre lati e terreno individuato al fg. 21, mappale n. 1498 e ii) terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
EN (Av) al fg. 21, mappale n. 1498, seminativo, cl. 3, are 4,95, R.D.€. 1,02, R.A.€. 2,05, confinante con il fabbricato di cui sopra e con i mappali nn.1497, 302, 315 e 1499 tutti del foglio 21.
In diritto si osserva che l'azione revocatoria ha carattere conservativo e mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore. Tale azione non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sui beni oggetto di disposizione come se i medesimi non fossero mai fuoriusciti dalla sfera patrimoniale del debitore.
Secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Corte di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità: i) l'esistenza di un credito dell'istante verso il debitore che ha disposto con il contratto oggetto di revocatoria, ii) la sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); iii) nell'ipotesi, quale quella di specie, di atto dispositivo a titolo gratuito (donazione in favore della propria compagna) successivo alla nascita del credito, la sussistenza della sola scientia damni da parte del debitore, intesa come generica consapevolezza, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
pagina 3 di 8 Quanto ai presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini della proponibilità dell'azione revocatoria, vengono ravvisati nell'esistenza di un diritto di credito, nel c.d. “eventus damni” e nell'elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis”.
Orbene, i surrichiamati requisiti ricorrono tutti nel caso in lite e risultano anche sufficientemente motivati.
§ Esistenza del diritto di credito
Presupposto per il promovimento dell'azione è, quindi, anzitutto, l'esistenza di un credito a tutela del quale agire, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia “liquido”, ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sentenza n. 6511/2004), né è richiesta la sua concreta “esigibilità” essendo sufficiente la sola esistenza del credito (Cassazione civile, sentenza n. 9349/2002); rileva, pertanto, una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato ad esperire l'azione (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 4212/2020; Cassazione civile, Sez. Unite, n. 9440/2004).
Quanto all'esistenza del credito, va ribadito che la stessa è presupposto indefettibile dell'azione e consiste nella titolarità in capo a chi agisce di un credito, “senza alcuna necessità che esso sia certo, liquido (ossia determinato nel suo ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, quindi ancora sub iudice, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazioni in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (cfr. Cass. Civ. n. 16722/2009, Cass. Civ. n. 3676/2011, Cass. Civ. n.
4044/2013, Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 22859/2019). Nella fattispecie in esame, l'esistenza di una ragione di credito è stata provata documentalmente dagli istanti, i quali hanno depositato in giudizio il ricorso e il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi Parte_3 del 15.02.2010, munito di formula esecutiva, unitamente a due atti di precetto fondati sul citato titolo e notificati al convenuto rispettivamente in data 05.06.2013 e 17.08.2022.
A tanto si aggiunga che il convenuto non ha contestato né l'an né il quantum del ridetto credito che allo stato deve ritenersi certo, liquido ed esigibile e pacificamente in titolarità agli odierni attori.
§Eventus damni pagina 4 di 8 Ai fini della esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il presupposto oggettivo, ossia il cd. eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 19207/2018).
Esso si palesa come il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate.
Per giurisprudenza costante, ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario, in ogni caso, che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cassazione civile, sentenza n.
7452/2000).
Inoltre, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi, senza che si renda indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (Cassazione Civile, sentenze n. 1896/2013 e n. 3470/2007).
L'onere probatorio gravante sul creditore postula la sola dimostrazione della variazione patrimoniale, senza la necessità di provare analiticamente l'entità e la natura del patrimonio del debitore, laddove incombe al convenuto in revocatoria ex art. 2901 c.c. l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni (Cassazione Civile, sentenza n. 7767/2007), in ragione delle ampie poste patrimoniali residue, che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito.
Da quanto esposto, consegue che deve ritenersi provato il pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni dei creditori, atteso che il rogito notarile in lite ha, senz'altro, determinato una variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del convenuto.
In relazione all'elemento dell'eventus damni – che parte convenuta ha ritenuto non sussistere nel caso controverso – occorre richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
pagina 5 di 8 maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civile sez. III - 15/01/2024,
n. 1558; Cass. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019). Di conseguenza, “l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006).
Depositando in giudizio l'ispezione ipotecaria e la visura catastale per soggetto aggiornate al
04.10.2023 (cfr. all.ti 1 e 2 della 2^ memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attori), parte attrice ha dimostrato per tabulas che non è intestatario esclusivo di altri beni immobili oltre Controparte_1 quelli oggetto della donazione impugnata, dando così prova della pericolosità dell'atto dispositivo nel senso sopra descritto.
Giurisprudenza costante ha altresì osservato che “in tema di azione revocatoria, non essendo richiesta,
a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni"” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 11471 del 24/07/2003).
L'onere probatorio incombente sul convenuto e relativo all'esistenza di altro compendio immobiliare o mobiliare utile a soddisfare le ragioni creditorie, tuttavia, non può reputarsi soddisfatto. Invero, parte convenuta ha allegato di essere proprietaria di altri immobili siti nel Comune di EN e segnatamente di i) un terreno classificato vigneto, particella n. 997, per 1/3000, ii) di un terreno seminativo, particella n. 1495, per 1/3000, iii) di un terreno seminativo particella n. 1496, per 1/3000 e iv) di un terreno seminativo, particella n. 1499 per 333/3000.
Tali allegazioni trovano riscontro nella visura catastale in atti, dalla quale si evince che il convenuto è proprietario di: i) 333/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di
EN al fg. 21, p.lla n. 1499, classe 03 e superficie totale pari a 54 centiare ossia 54 mq;
ii)1/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 1495, classe 03 e superficie totale pari a 3 are e 55 centiare ossia 355 mq;
iii) 1/3000 del terreno seminativo identificato al Catasto Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 1496, classe 03 e superficie pagina 6 di 8 totale pari a 39 centiare ossia 39 mq;
iv) 1/3000 del terreno classificato vigneto, identificato al Catasto
Terrenti del comune di EN al fg. 21, p.lla n. 997, classe 02 e superficie totale pari a 25 centiare ossia 25 mq.
Ebbene, la circostanza per cui detti terreni sia ancora in comunione pro indiviso tra il convenuto e altri soggetti (presumibilmente familiari) unitamente all'esiguità della superficie totale dei cespiti, pari ad appena 473 mq, fanno sì che il compendio immobiliare così identificato non possa considerarsi sufficiente ed utile al soddisfacimento del credito vantato dagli attori.
Ne consegue l'evidente pregiudizio che gli istanti patirebbero ove la donazione impugnata non fosse revocata, non avendo parte convenuta allegato in giudizio di disporre di ulteriori beni mobili o immobili oltre ai terreni sopra menzionati.
§ Scientia damni e consiulium fraudis
Quanto all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria (c.d. scientia damni e consilium fraudis), con particolare riferimento al caso di specie, la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, in quanto il terzo comunque acquisisce un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. Cassazione Civile, sentenze n. 5072/2009, n. 4642/2000, n. 12045/2010).
Invero, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito, il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al debitore e al terzo si esaurisce nella cd. scientia damni intesa come semplice conoscenza - od agevole conoscibilità - del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, che ben può essere provata in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221); in altri termini, è sufficiente la mera consapevolezza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e, dunque, il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è dunque necessaria la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente quella della scientia damni da parte del debitore, intesa, come detto, come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei creditori;
consapevolezza che si ritiene dimostrata proprio in considerazione del fatto che la donazione pagina 7 di 8 in favore della compagna fu compiuta in epoca successiva al sorgere della ragione di credito e CP_2 determinò una rilevante modifica qualitativa del patrimonio del convenuto. Tra l'altro, il era Pt_2 anche consapevole che gli odierni attori avrebbero agito in executivis in suo danno, avendogli già notificato un primo atto di precetto nel 2013 ovverosia circa 5 anni prima della stipula dell'atto impugnato. Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, la domanda attorea è fondata e va accolta.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, avuto a riguardo al valore della lite e all'istruttoria meramente documentale. Le stesse vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione in via anticipata al gratuito patrocinio degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara definitivamente inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione stipulato in data 31.10.2018, a rogito del Notaio , n. Persona_1
69.179 di Rep., trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino, in data 06/11/2018 al n. 17642 di Registro generale e al n. 14524 di Registro particolare;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2655 e 2643 c.c. con esonero da responsabilità;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Erario, che si liquidano in €
264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, spese generali al 15 % e
C.P.A., se dovuti, come per legge.
AVELLINO, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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