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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/01/2024, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1561 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi La Polla ---- appellante Parte_1
E
, con l'Avv. Miryam Macella ---- appellato Controparte_1
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Opposizione a d.i.
Conclusioni per l'appellante: della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierno appellante e, per l'effetto: previo rigetto della proposta opposizione, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 173/2012 del
23/08/2012 emesso dall'ex Tribunale di Rossano e condannare il Controparte_2
, in persona del p.t. al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_3 [...]
, con riferimento all'anno 2008, della somma di € 559,44 a titolo di indennità di Parte_1
turnazione diurna, di € 204,66 a titolo di indennità di turnazione festiva o notturna (indicata nel conteggio in atti come “Turnaz. Fest.+Notturna”), di € 105,60 a titolo di lavoro ordinario festivo o notturno (indicato nel conteggio come “Lav. ”), di € 264,00a titolo Org_1 CP_4
di lavoro domenicale (indicato nel conteggio in atti come “Turni domenicali”), di € 21,09 a titolo di lavoro straordinario diurno, di € 188,28 a titolo di compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, e quindi della complessiva somma di Euro
1.343,07, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo ed oltre spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierno appellante: accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Commissario Straordinario p.t., della minore somma che, Controparte_2
in corretta applicazione degli artt. 22, 24 e 38, CCNL del 14/09/2000, risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo, e, per l'effetto: revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 173/2012 del 23/08/2012 emesso … e condannare il al pagamento in favore del sig. della Controparte_5 Parte_1
diversa e minore somma che, in corretta applicazione degli artt. 22, 24 e 38, CCNL del
14/09/2000, risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo.
Con condanna, in ogni caso, del , in persona del Controparte_2 CP_3
Straordinario p.t., alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.>>;
Conclusioni per l'appellato: dell'appello per violazione dell'art. 348-bis cpc.
In subordine, nel merito: Rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n.435/2018, emessa dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro in data 21.06.2018, depositata in Cancelleria in pari data e giammai notificata.
Con condanna, in ogni caso, di parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'odierno appellante, agente di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di
Corigliano Calabro, con procedimento monitorio incardinato dinanzi al Giudice di primo grado, ha chiesto che si ingiungesse all'Ente datore di lavoro il pagamento della complessiva somma di € 1.343,07, oltre maggiorazioni, a titolo di indennità di turnazione (diurna, festiva o notturna, notturna festiva), delle maggiorazioni orarie per lavoro ordinario (notturno o festivo), per lavoro domenicale, per lavoro festivo infrasettimanale, nonché per lavoro straordinario (diurno), relativamente all'anno 2008, in applicazione degli artt. 22, 24 e 38 del
CCNL del 14/9/2000, siglato per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, il ha proposto rituale e tempestiva CP_2
opposizione.
2. Il Tribunale, agganciandosi ad un filone giurisprudenziale consolidatosi nel tempo [da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 27/11/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 27/11/2017), n.28259], ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, ravvisando che ostava alle richieste del lavoratore, a suo avviso duplicate rispetto al dovuto, il seguente principio fissato dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata: <“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, nell'ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale
(come, ad esempio, in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre
2000 del Comparto;
- ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione;
- mentre il disposto del successivo art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro”>>.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando che il Parte_1
Tribunale ha operato un'illogica trasposizione del principio giurisprudenziale enunciato, non comprendendo che la presunta duplicazione censurata dallo stesso Giudice afferiva alle sole indennità di turnazione festiva di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL di Comparto rispetto al compenso per l'attività ordinaria prestata di domenica o in giorni festivi infrasettimanali, di cui al successivo art. 24; mentre tutte le altre voci invocate dal lavoratore non venivano minimamente poste in discussione dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
4. Si è costituito in appello il , eccependo l'inammissibilità Controparte_2
del gravame per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e resistendo nel merito.
5. All'udienza del 3 ottobre 2023, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è ammissibile.
L'eventuale improbabilità dell'accoglimento non ha riguardato il presente giudizio;
tant'è vero che la presente decisione è favorevole all'appellante, quantunque limitatamente.
II.- L'appello, infatti è fondato, seppure parzialmente.
III.- La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito un peculiare aspetto della previsione dell'indennità contrattuale di turnazione (quindi non tutti gli aspetti oggetto del presente contenzioso), prevedendo, per il lavoratore turnista – qual è, incontestatamente il Sig. Pt_1
– che “ove la sua prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad
[...]
esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Comparto del 14 settembre
2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto”.
La stessa Corte ha, infatti, stabilito che il predetto “art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio”.
IV.- Chiarito quanto sopra, giova ricordare che l'odierno appellante, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo aveva, in effetti, chiesto voci economiche di tre ordini diversi, traendole da una nota (prot. n° 49286 del 22/10/2011) redatta ex post (ossia tre anni dopo, rispetto all'epoca della presunta maturazione dei crediti) dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Corigliano Calabro:
1) Anzitutto, l'indennità di turnazione, ex art. 22 del CCNL di Comparto, siccome calcolata dal
“Settore Vigilanza” del predetto Comando, previo dettagliato computo della stessa: € 559,44 per “Turnazione diurna”; ed € 204,66 per “Turnaz. ; CP_6
2) in secondo luogo, talune voci di trattamento per attività prestata in giorno festivo, ex art. 24 del CCNL più volte citato (per un complessivo ammontare di € 369,60); 3) in terzo luogo, ulteriori voci relative a lavoro straordinario diurno, festivo e/o notturno (per un complessivo ammontare di € 209,37.
V.- Ora, di tali voci è innegabile che spettino all'agente quelle di cui Parte_1
al punto 1.
E' incontestato, infatti, che egli fosse un lavoratore turnista, titolare, quindi, dell'indennità prevista per siffatta categoria di lavoratori dall'art. 22 del CCNL di Comparto.
Detto importo, peraltro, dianzi quantificato in € 764,10 (€ 559,44 + € 204,66), deriva da conteggi “confessori” dell'Ente di appartenenza e dell'eventuale corresponsione non è stata data prova dall'Ente medesimo.
VI.- Lo stesso non può dirsi per le voci economiche di cui al punto 2., derivate dall'applicazione dell'art. 24 del CCNL in questione;
tale norma, infatti, non è applicabile, come stabilito dalla Cassazione, ai lavoratori turnisti. Sicché, il corrispondente importo di €
369,60 non è dovuto al lavoratore.
VII.- Parimenti non dovuto è quanto chiesto a titolo di lavoro straordinario (€ 209,37).
VII.1 Il perché sta tutto nella sentenza della Cassazione secondo cui: impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio>> (Sez.
L - , Sentenza n. 2509 del 31/01/2017).
VII.2 In sostanza, nella verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, l'indagine deve orientarsi verso atti previamente autorizzativi e non meramente ricognitivi. Ciò in quanto il lavoro straordinario, ove dissennatamente utilizzato, quale istituto, proprio perché non preventivabile, quanto a voce di spesa, potrebbe esporre un'amministrazione al rischio di uno sbilanciamento finanziario non sostenibile.
Se, quindi, l'impegno di forza lavoro straordinarie viene valutato preventivamente da un'amministrazione, essa può fronteggiare tale impegno, assicurandosi le provviste economiche;
se, invece, tale impegno viene valutato a posteriori, la stessa amministrazione può trovarsi non solo soggetta a sostenere spese non previste in bilancio, ma anche esposta a pratiche “distorte”, in cui allo straordinario si sia attinto in forma di abuso, piuttosto che di necessità. VII.3 Nella fattispecie in esame, il lavoratore ha fornito elementi di prova tutti orientati ad un riconoscimento del proprio lavoro straordinario effettuato a posteriori e non previamente.
L'ipotesi concreta ricade, quindi, pienamente nella fattispecie astratta esaminata dalla
Suprema Corte e dianzi trascritta.
Nella parte motiva, peraltro, la Cassazione ha spiegato che contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione.
Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. 3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi. Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto dell'art. 34 del CCNL 7 aprile Org_2
1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non
Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si
è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione". 3.2 - E', quindi, condivisibile la sentenza impugnata che, sia pure senza argomentare sulle ragioni giuridiche sottese alla necessità della autorizzazione, ha ritenuto di dovere escludere la fondatezza della domanda, perché riferita a prestazioni non espressamente autorizzate dal dirigente>>.
VIII.- Ne consegue che, per le ragioni esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, l'opposizione originaria va accolta parzialmente e, revocato effettivamente il d.i. avversato, l'Ente appellato va condannato a pagare la somma di € 764,10, oltre maggiorazioni, come per legge.
IX.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate, per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso in data 18 dicembre 2014, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 435/2018, resa in data 21 giugno 2018, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e condanna l'Ente appellato a versare all'appellante la somma di € 764,10, lasciando ferma ogni altra statuizione;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio di opposizione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 3 ottobre 2023.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico O. Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Emilio Sirianni Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1561 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, con l'Avv. Luigi La Polla ---- appellante Parte_1
E
, con l'Avv. Miryam Macella ---- appellato Controparte_1
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Castrovillari. Opposizione a d.i.
Conclusioni per l'appellante: della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierno appellante e, per l'effetto: previo rigetto della proposta opposizione, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 173/2012 del
23/08/2012 emesso dall'ex Tribunale di Rossano e condannare il Controparte_2
, in persona del p.t. al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_3 [...]
, con riferimento all'anno 2008, della somma di € 559,44 a titolo di indennità di Parte_1
turnazione diurna, di € 204,66 a titolo di indennità di turnazione festiva o notturna (indicata nel conteggio in atti come “Turnaz. Fest.+Notturna”), di € 105,60 a titolo di lavoro ordinario festivo o notturno (indicato nel conteggio come “Lav. ”), di € 264,00a titolo Org_1 CP_4
di lavoro domenicale (indicato nel conteggio in atti come “Turni domenicali”), di € 21,09 a titolo di lavoro straordinario diurno, di € 188,28 a titolo di compenso per lavoro straordinario per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, e quindi della complessiva somma di Euro
1.343,07, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo ed oltre spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'odierno appellante: accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Commissario Straordinario p.t., della minore somma che, Controparte_2
in corretta applicazione degli artt. 22, 24 e 38, CCNL del 14/09/2000, risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo, e, per l'effetto: revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 173/2012 del 23/08/2012 emesso … e condannare il al pagamento in favore del sig. della Controparte_5 Parte_1
diversa e minore somma che, in corretta applicazione degli artt. 22, 24 e 38, CCNL del
14/09/2000, risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e fino al soddisfo.
Con condanna, in ogni caso, del , in persona del Controparte_2 CP_3
Straordinario p.t., alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.>>;
Conclusioni per l'appellato: dell'appello per violazione dell'art. 348-bis cpc.
In subordine, nel merito: Rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n.435/2018, emessa dal Parte_1
Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro in data 21.06.2018, depositata in Cancelleria in pari data e giammai notificata.
Con condanna, in ogni caso, di parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'odierno appellante, agente di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di
Corigliano Calabro, con procedimento monitorio incardinato dinanzi al Giudice di primo grado, ha chiesto che si ingiungesse all'Ente datore di lavoro il pagamento della complessiva somma di € 1.343,07, oltre maggiorazioni, a titolo di indennità di turnazione (diurna, festiva o notturna, notturna festiva), delle maggiorazioni orarie per lavoro ordinario (notturno o festivo), per lavoro domenicale, per lavoro festivo infrasettimanale, nonché per lavoro straordinario (diurno), relativamente all'anno 2008, in applicazione degli artt. 22, 24 e 38 del
CCNL del 14/9/2000, siglato per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso, il ha proposto rituale e tempestiva CP_2
opposizione.
2. Il Tribunale, agganciandosi ad un filone giurisprudenziale consolidatosi nel tempo [da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 27/11/2017, (ud. 18/07/2017, dep. 27/11/2017), n.28259], ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione, ravvisando che ostava alle richieste del lavoratore, a suo avviso duplicate rispetto al dovuto, il seguente principio fissato dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata: <“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, nell'ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale
(come, ad esempio, in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre
2000 del Comparto;
- ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione;
- mentre il disposto del successivo art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro”>>.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello il lamentando che il Parte_1
Tribunale ha operato un'illogica trasposizione del principio giurisprudenziale enunciato, non comprendendo che la presunta duplicazione censurata dallo stesso Giudice afferiva alle sole indennità di turnazione festiva di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL di Comparto rispetto al compenso per l'attività ordinaria prestata di domenica o in giorni festivi infrasettimanali, di cui al successivo art. 24; mentre tutte le altre voci invocate dal lavoratore non venivano minimamente poste in discussione dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
4. Si è costituito in appello il , eccependo l'inammissibilità Controparte_2
del gravame per violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e resistendo nel merito.
5. All'udienza del 3 ottobre 2023, acquisito il fascicolo di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è ammissibile.
L'eventuale improbabilità dell'accoglimento non ha riguardato il presente giudizio;
tant'è vero che la presente decisione è favorevole all'appellante, quantunque limitatamente.
II.- L'appello, infatti è fondato, seppure parzialmente.
III.- La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito un peculiare aspetto della previsione dell'indennità contrattuale di turnazione (quindi non tutti gli aspetti oggetto del presente contenzioso), prevedendo, per il lavoratore turnista – qual è, incontestatamente il Sig. Pt_1
– che “ove la sua prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad
[...]
esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Comparto del 14 settembre
2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto”.
La stessa Corte ha, infatti, stabilito che il predetto “art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio”.
IV.- Chiarito quanto sopra, giova ricordare che l'odierno appellante, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo aveva, in effetti, chiesto voci economiche di tre ordini diversi, traendole da una nota (prot. n° 49286 del 22/10/2011) redatta ex post (ossia tre anni dopo, rispetto all'epoca della presunta maturazione dei crediti) dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
Corigliano Calabro:
1) Anzitutto, l'indennità di turnazione, ex art. 22 del CCNL di Comparto, siccome calcolata dal
“Settore Vigilanza” del predetto Comando, previo dettagliato computo della stessa: € 559,44 per “Turnazione diurna”; ed € 204,66 per “Turnaz. ; CP_6
2) in secondo luogo, talune voci di trattamento per attività prestata in giorno festivo, ex art. 24 del CCNL più volte citato (per un complessivo ammontare di € 369,60); 3) in terzo luogo, ulteriori voci relative a lavoro straordinario diurno, festivo e/o notturno (per un complessivo ammontare di € 209,37.
V.- Ora, di tali voci è innegabile che spettino all'agente quelle di cui Parte_1
al punto 1.
E' incontestato, infatti, che egli fosse un lavoratore turnista, titolare, quindi, dell'indennità prevista per siffatta categoria di lavoratori dall'art. 22 del CCNL di Comparto.
Detto importo, peraltro, dianzi quantificato in € 764,10 (€ 559,44 + € 204,66), deriva da conteggi “confessori” dell'Ente di appartenenza e dell'eventuale corresponsione non è stata data prova dall'Ente medesimo.
VI.- Lo stesso non può dirsi per le voci economiche di cui al punto 2., derivate dall'applicazione dell'art. 24 del CCNL in questione;
tale norma, infatti, non è applicabile, come stabilito dalla Cassazione, ai lavoratori turnisti. Sicché, il corrispondente importo di €
369,60 non è dovuto al lavoratore.
VII.- Parimenti non dovuto è quanto chiesto a titolo di lavoro straordinario (€ 209,37).
VII.1 Il perché sta tutto nella sentenza della Cassazione secondo cui: impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio>> (Sez.
L - , Sentenza n. 2509 del 31/01/2017).
VII.2 In sostanza, nella verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, l'indagine deve orientarsi verso atti previamente autorizzativi e non meramente ricognitivi. Ciò in quanto il lavoro straordinario, ove dissennatamente utilizzato, quale istituto, proprio perché non preventivabile, quanto a voce di spesa, potrebbe esporre un'amministrazione al rischio di uno sbilanciamento finanziario non sostenibile.
Se, quindi, l'impegno di forza lavoro straordinarie viene valutato preventivamente da un'amministrazione, essa può fronteggiare tale impegno, assicurandosi le provviste economiche;
se, invece, tale impegno viene valutato a posteriori, la stessa amministrazione può trovarsi non solo soggetta a sostenere spese non previste in bilancio, ma anche esposta a pratiche “distorte”, in cui allo straordinario si sia attinto in forma di abuso, piuttosto che di necessità. VII.3 Nella fattispecie in esame, il lavoratore ha fornito elementi di prova tutti orientati ad un riconoscimento del proprio lavoro straordinario effettuato a posteriori e non previamente.
L'ipotesi concreta ricade, quindi, pienamente nella fattispecie astratta esaminata dalla
Suprema Corte e dianzi trascritta.
Nella parte motiva, peraltro, la Cassazione ha spiegato che contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione.
Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss. nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione dell'attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. 3.1 - Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi. Significative in tal senso sono le previsioni dell'art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il Comparto dell'art. 34 del CCNL 7 aprile Org_2
1999 per il Comparto Sanità; dell'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
dell'art. 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non
Economici, che più specificamente rileva in questa sede, con il quale, ribadita la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di "fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali", si
è "esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione". 3.2 - E', quindi, condivisibile la sentenza impugnata che, sia pure senza argomentare sulle ragioni giuridiche sottese alla necessità della autorizzazione, ha ritenuto di dovere escludere la fondatezza della domanda, perché riferita a prestazioni non espressamente autorizzate dal dirigente>>.
VIII.- Ne consegue che, per le ragioni esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, l'opposizione originaria va accolta parzialmente e, revocato effettivamente il d.i. avversato, l'Ente appellato va condannato a pagare la somma di € 764,10, oltre maggiorazioni, come per legge.
IX.- Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate, per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso in data 18 dicembre 2014, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 435/2018, resa in data 21 giugno 2018, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e condanna l'Ente appellato a versare all'appellante la somma di € 764,10, lasciando ferma ogni altra statuizione;
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio di opposizione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 3 ottobre 2023.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico O. Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale