Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2023
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 1652/2023, pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1652 del Ruolo Generale del 2023
TRA
elettivamente domiciliata in PIAZZA FINOCCHIARO Parte_1
APRILE 7 , presso lo studio dell'avv. DI VITA FLAVIO Controparte_2
MARIO che la rappresentata difende giusto mandato in atti
-parte ricorrente-
RO
, Controparte_1
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal Tribunale del 10.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso ex art. 281-decies e seg. c.p.c., del 27.03.2025
[...]
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1 _1
, chiedendone la condanna alla restituzione dell'immobile del
[...] locale a piano terra, ad uso magazzino di circa mq 63 sito nel Comune di castellana Sicula nella via Indipendenza n. 66, distinto catastalmente al foglio 21, p.lla 494 sub 2.
2 Evidenziando, al riguardo:
-di essere proprietaria dell'immobile oggetto di causa, giusta atto di donazione del 16.12.2002 rep. 35191/8782 (v. doc.1 allegato al ricorso);
-di avere già proposto azione di restituzione dello stesso immobile nei confronti della sig.ra detta anche Controparte_1 CP
, accolta da questo Tribunale (v. doc. 2 allegato al ricorso), sebbene
[...] per errore fosse stato all'epoca indicato in atti il nominativo di CP
, invece di quello corretto , che erano comunque
[...] Controparte_1 la stessa persona come risulta da certificato anagrafico allegato (v. doc. 6 allegato al ricorso);
-che a fronte dell'errore nell'indicazione del nominativo veniva iscritto apposito sub-procedimento per la correzione dell'errore materiale che però veniva rigettato (doc. 4 allegato al ricorso), motivando il Giudice sulla corretta indicazione nel provvedimento decisorio del nome della parte resistente, come risultante dagli atti introduttivi del giudizio;
-che l'immobile risultava ancora detenuto senza alcun titolo dal convenuto , la quale nonostante le richieste a tal Controparte_1 fine formulate, aveva rifiutato di restituirlo;
-di intendere esercitare nuovamente azione personale di restituzione del bene nei confronti della convenuta, stavolta correttamente identificata in
, con condanna della stessa al pagamento delle Controparte_1 indennità per occupazione sine titulo fino ad ora maturate.
Regolarmente instaurato il contraddittorio la resistente _1
non si è costituita in giudizio sicchè ne va dichiarata la
[...] contumacia.
2. Merito della lite.
La domanda proposta può trovare solo parziale accoglimento, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Al riguardo va preliminarmente richiamata la distinzione tra l'azione di rivendica e quella di restituzione: la prima ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 cod. civ.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso;
3 la seconda è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene.
Pertanto in quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso - del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.
Pertanto, prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione,
e se il convenuto contrappone il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di questo diviene l'oggetto della controversia (cf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23086 del 10/12/2004).
Nel caso di specie la parte attrice ha fornito la prova del fatto che l'odierno convenuto ha ricevuto la disponibilità del bene e che non lo abbia rilasciato nonstante la richiesta di rilascio, continuando a non versare sin dal gennaio 2017 l'indennizzo per l'utilizzo del locale.
Orbene, in effetti dalla certificazione rilasciata dal dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Castellana Sicula emerge che la Sig.ra Controparte_3 nata a [...] l'[...] e la Sig.ra Controparte_1 nata a [...] l'[...] “si identificano nella stessa persona aventi le seguenti generalità: nata a [...] Controparte_1
Sicula l'01/03/1960” (All. 4).
Alla luce del certificato anagrafico prodotto, va rilevato che il titolo costituito dall'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 10.06.2021
(r.g.30/2018) risulta eseguibile nei confronti della stessa _1
oggi convenuta (proprio perché si identifica con la
[...]
), talchè è superflua un'ulteriore pronuncia sul Controparte_3 punto, la quale consisterebbe in un'inutile duplicazione, anche in
4 considerazione del fatto che non risulta essere stato proposto gravame avverso tale statuizione.
La domanda merita invece accoglimento per l'indennizzo maturato successivamente al giugno 2021, nella misura indicata dal ctu nel giudizio r.g. 30/2018 di questo Tribunale avverso la medesima parte (v doc. 4 allegato al ricorso).
Alla luce di tale richiesta, e tenuto conto del valore locativo dell'immobile, quale desumibile dalla ctu in atti, pari ad € 1.440,00 annui, il danno maturato dalla data della prima pronuncia del giugno 2021 (resa con ordinanza del 10/06/2021, del Tribunale di Termini Imerese - Giudice
Dott. ABBATE Daniele Salvatore, nell'ambito del proc. civ. n. 30/2018 del
R.G.,) sino alla data della presente decisione (giugno 2025) va determinato, in via meramente equitativa, nella complessiva somma di €
5.600,00.
Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Quanto alle spese di lite e di ctu del precedente giudizio r.g. 30/2018 la statuizione del 10.06.2021, a parere di questo Tribunale ed in conformità alla certificazione anagrafica in atti, costituisce già titolo azionabile avverso la convenuta, senza necessità di un ulteriore pronuncia.
Infine, in considerazione dell'esito della lite, si ravvisano fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, con condanna della parte convenuta contumace a rifondere in favore della ricorrente la restante parte
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale delle domande proposte dall'attrice:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- condanna all'immediato rilascio in favore della Controparte_1 ricorrente dell'immobile sito nel Comune di Parte_1 castellana Sicula nella via Indipendenza n. 66, distinto catastalmente al foglio 21, p.lla 494 sub 2;
-condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente a titolo di risarcimento del Parte_1
5 danno da indebita occupazione dell'immobile suindicato, della complessiva somma di € 5.600,00 a titolo di indennizzo dal giugno
2021 al giugno 2025, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo;
-dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo nei rapporti tra E Parte_1 Controparte_1 condannando a rifondere la restante parte in Controparte_1 favore della ricorrente da liquidarsi in € 1633,33 Parte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta oltre spese generali al
15%.
Così deciso in Termini Imerese il 18/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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