Sentenza 3 dicembre 2025
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Sulla nullità per indeterminatezza la clausola determinativa degli interessi. Nota a Trib. Brescia, 3 dicembre 2025, n. 5311. Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda. di Dario Nardone Studio Legale Nardone È nulla per indeterminatezza la pattuizione sugli interessi ove il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) e quando, dal contenuto complessivo del negozio […] Leggi tutto “La matematica è l'arte di dare lo stesso nome a cose diverse”: il Tribunale di Chieti sull'ammortamento alla francese. Nota a Trib. Chieti, 7 marzo 2023, n. 29. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5922/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FERRARI FRANCESCO, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SALETTI ACHILLE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
n principalità;
– accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 27/07/2000 avanti il Notaio
Rep 156762 Racc 13219 fra -E (ora ed i signori nella Persona_1 CP_1 Parte_3 parte in cui determina gli interessi applicati senza precisare il regime di capitalizzazione degli stessi o la nullità delle clausole relative all'indicazione del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, della modalità di calcolo degli interessi e comunque per tutte le ragioni infra espresse o per qualunque altra ragione di nullità rilevata ex officio;
pagina 1 di 10 – condannare a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo a Parte_4 ministero notaio Dott. Rep 156762 Racc 13219 in base al regime semplice Persona_1 dell'interesse, con applicazione del tasso B.O.T. ai sensi dell'art. 117 T.U.B. o di altro tasso che sarà ritenuto, compensando le somme pagate in eccedenza dai signori e alla data di Pt_1 Pt_2 rielaborazione del piano, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, sino a concorrenza di quanto ancora dovuto dai mutuatari in forza del soprarichiamato contratto di mutuo all'istituto mutuante e restituzione dell'eventuale somma residua, con interessi dalla domanda al saldo;
in subordine;
– accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato in data 27/07/2000 avanti il Notaio
Rep 156762 Racc 13219 fra -E (ora ed i signori nella Persona_1 CP_1 Parte_3 parte in cui determina gli interessi applicati senza precisare il regime di capitalizzazione degli stessi o la nullità delle clausole relative all'indicazione del tasso di interesse nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, della modalità di calcolo degli interessi e comunque per tutte le ragioni infra espresse o per qualunque altra ragione di nullità rilevata ex officio;
– condannare a rielaborare il piano di ammortamento del mutuo a Parte_4 ministero notaio Dott. Rep 156762 Racc 13219 in base al regime semplice Persona_1 dell'interesse, con applicazione del tasso B.O.T. ai sensi dell'art. 117 T.U.B. o di altro tasso che sarà ritenuto ed a restituire ai signori e le somme pagate in eccedenza alla data di Pt_1 Pt_2 rielaborazione del piano, oltre ad interessi dalla domanda al saldo;
in ulteriore subordine:
– accertare e dichiarare la responsabilità dell'istituto mutuante per la violazione degli obblighi precontrattuali generali di correttezza e buona fede e specifici ex art. 124, comma 1 T.U.B. e art. 120- novies, comma 2 T.U.B. e/o per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede nella stipula e nell'esecuzione del contratto per tutte le ragioni infra espresse;
–condannare a risarcire signori e il danno occorso, Parte_4 Pt_1 Pt_2 corrispondente alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e del diverso importo di interessi nell'ipotesi di mutuo sviluppato con capitalizzazione semplice, oppure in quella diversa somma maggiore o minore che verrà diversamente individuata anche in via equitativa da Giudice adito. In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA
Per parte resistente: pagina 2 di 10 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così decidere:
In via principale:
- respingere, in quanto infondate, le domande proposte in via principale dai signori e Parte_1 nei confronti di dichiarandole all'occorrenza prescritte, per le Parte_2 Parte_4 ragioni esposte in atti;
- dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta in via subordinata dai signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4
In subordine
- per il caso in cui che fosse ritenuta ammissibile, respingere, in quanto infondata, la domanda di risarcimento dei danni proposta in via subordinata dai signori e nei Parte_1 Parte_2 confronti di dichiarandola all'occorrenza prescritta, per le ragioni esposte in atti. Parte_4
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali,
IVA e C.P.A.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Il ricorso introduttivo e lo svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti, allegato di aver concluso, in data
27.07.2000, con (oggi ) un contratto di finanziamento Controparte_2 Parte_4 fondiario con garanzia ipotecaria per l'acquisto della prima casa, allegato che, dall'esame del contratto, del piano finanziario allegato allo stesso e del piano di ammortamento del finanziamento rilasciato da in data 03.11.2015, era emerso che la formula matematica per il calcolo della rata del piano Parte_4 di ammortamento - impostato secondo il regime c.d. “alla francese” - prevedeva il regime composto degli interessi, sebbene la banca, al momento della consegna del preventivo avesse indicato, tra le condizioni per l'erogazione del finanziamento “IPOTECA SU IMMOBILE 1.200.000 EURIBOR A
CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE”, lamentata l'omessa pattuizione del regime composto di capitalizzazione degli interessi e l'omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo, concludeva come in epigrafe indicato in via principale.
All'esito della costituzione della resistente che - eccepita la prescrizione del credito restitutorio precedente il 27.1.2012 e contestata la fondatezza delle allegazioni di controparte chiedeva il rigetto del pagina 3 di 10 ricorso - parte ricorrente, con la memoria ex art. 281 duodecies c.p.c., concludeva con in epigrafe indicato.
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva rimessa in istruttoria per disporre
CTU di supplemento all'ATP svolto ante causam.
All'esito del deposito della relazione del CTU la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
II. La decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
Il procedimento introdotto ex art. 281 decies c.p.c. avrebbe dovuto essere deciso ex art. 281 sexies c.p.c.
Pur essendo stata disposta la rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. ritiene questo Giudice che, non avendo la diversa modalità di decisione inciso sulla piena esplicazione del contraddittorio, non sussistano i presupposti per la rimessione in istruttoria ai fini di pronunciare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
III. Il contratto di mutuo e l'eccepito anatocismo
In via preliminare si osserva che nel caso in esame è pacifico che parte resistente ha concretamente applicato il piano di ammortamento c.d. alla francese applicando, per il suo sviluppo, una formula matematica a capitalizzazione composta.
Quanto sopra è emerso dalla CTU svolta in sede di ATP non contestata sul punto specifico.
In conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte - e come peraltro già efficacemente spiegato dal CTU in sede di accertamento tecnico -, l'utilizzo di una formula matematica a capitalizzazione composta non comporta anatocismo in quanto gli interessi corrispettivi della rata vengono sempre calcolati sul debito in linea capitale che residua dopo l'intervenuto pagamento della rata precedente (cfr. relazione del CTU pag. 12 e pag. 20 e seguenti).
pagina 4 di 10 Escluso quindi che il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione composta determini un effetto anatocistico (con conseguente obbligo di indicazione del tasso annuo effettivo) è necessario verificare se le condizioni economiche siano determinate o meno.
IV. Il contratto di mutuo e la determinatezza delle clausole relative agli interessi
Il contratto di mutuo non indica che l'ammortamento deve avvenire con il metodo alla francese con rata costante e, pertanto, con capitalizzazione composta, né tale pattuizione si evince dal contenuto delle pattuizioni contrattuali.
Nello specifico la clausola contrattuale prevede una “rata crescente” e, in allegato al contratto di mutuo, vi è solo un piano di ammortamento che indica la quota capitale (effettivamente crescente) in restituzione per singola rata, ma non indica la quota interessi, neppure nel suo sviluppo presunto sulla base del tasso di interesse vigente alla data di conclusione del contratto.
In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento “all'italiana”
(in cui la rata capitale per singola quota è costante) il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante (che nel caso in esame non sussiste).
Parte convenuta allega che il regime di capitalizzazione semplice, diversamente dal regime di capitalizzazione composta, postula l'inesigibilità del credito sino alla scadenza del mutuo.
Tanto premesso, ad avviso di parte resistente, poiché il contratto prevede che la rata mensile è costituita in parte da capitale e in parte da interessi, da ciò discenderebbe che la pattuizione aveva ad oggetto un regime di capitalizzazione composta, essendo questo regime quello che presuppone l'esigibilità degli interessi prima della scadenza del mutuo.
In disparte dalla correttezza matematica dell'assunto tale conclusione non può essere condivisa da un punto di vista giuridico.
pagina 5 di 10 La data di scadenza dell'obbligazione di pagamento degli interessi è liberamente determinabile dalle parti che ben possono quantificare gli interessi con capitalizzazione semplice pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato.
Pertanto, dalla pattuizione relativa al pagamento di “n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi …” non deriva alcuna indicazione in merito al regime di calcolo degli interessi.
Né può soccorrere il disposto dell'art. 35 D.Lvo 206/2005 perché, nel caso in esame, non si è in presenza di una clausola dubbia ma di una pattuizione inesistente.
Ad avviso di questo Giudice è fuorviante il richiamo alla giurisprudenza che ha statuito che il piano di ammortamento non è elemento essenziale del contratto di mutuo.
Tale assunto è certamente condivisibile ma, nel caso in esame, l'indeterminatezza del contratto non risiede nel fatto che è stato allegato un piano di ammortamento incompleto, quando nel fatto che, dal contenuto delle clausole contrattuali complessivamente interpretate non può evincersi il regime di capitalizzazione applicato e, conseguentemente, l'importo dovuto a titolo di interessi.
Allega la resistente che il piano di ammortamento “– in quanto mero sviluppo del tasso e delle condizioni pattuite nel contratto – non costituisce un ulteriore “tasso”, “prezzo” o “condizione” da indicare nel contratto, a pena di nullità, ai sensi della predetta norma”.
Ciò è certamente vero ma, nel caso in esame, come già visto, l'indeterminatezza non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell'entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a tasso variabile, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l'interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento.
La domanda di dichiarazione di nullità delle condizioni contrattuali nella parte in cui non permettono univocamente di determinare gli interessi dovuti deve pertanto trovare accoglimento.
V. La rideterminazione del piano di ammortamento pagina 6 di 10 Ai sensi dell'art. 117 comma IV TUB i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse “e ogni altro prezzo e condizione praticati” prevedendo, in caso di mancata pattuizione, l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB.
Si tratta di una norma chiaramente sanzionatoria che trova applicazione anche nel caso in cui il tasso di interesse sia correttamente pattuito (come nel caso in esame) ma siano omesse altre “condizioni” quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento.
Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB in regime di capitalizzazione semplice deve trovare accoglimento.
VI. La ripetizione di indebito
In forza di quanto sopra deve trovare accoglimento la domanda di condanna alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso rispetto alle somme dovute in forza del piano di ammortamento come rideterminato.
Quanto alla prova della regolarità dei pagamenti richiesti in forza dello sviluppo del piano di ammortamento sviluppato “alla francese” con regime di capitalizzazione composta, parte ricorrente ha prodotto una missiva, a firma della resistente, che dà atto del regolare versamento delle rate del mutuo al 20 settembre 2023 e, allegando di aver sempre regolarmente corrisposto quando calcolato dall'istituto di credito, ha prodotto un conteggio dell'importo dovuto in restituzione indicando quale ultima rata corrisposta quella del marzo del 2024.
In assenza di specifica tempestiva contestazione in merito alla regolarità dei pagamenti effettuati dalla ricorrente sino al marzo 2024 e in considerazione dell'esito della CTU a cui si rinvia, il differenziale a favore del mutuatario deve essere quantificato in euro 79.242,13.
VII. L'eccezione di prescrizione
Quanto alla decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito nell'ambito del contratto di mutuo si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (sul punto cfr.
Cassazione Civile n. 17798/2011 ). pagina 7 di 10 Non sono, dunque, individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata.
Vi è pertanto da chiedersi se tale principio sia applicabile anche all'azione di ripetizione dell'indebito a fronte del pagamento, rateale, di interessi o altre competenze per un importo superiore rispetto a quello dovuto.
Secondo parte resistente l'azione di ripetizione del pagamento indebito si prescriverebbe in dieci anni dalla data di pagamento della singola rata, giustificando il diverso trattamento di tale fattispecie, sulla base del principio secondo cui il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto.
Tale assunto non è condivisibile.
Il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, non può infatti essere considerato “unidirezionale”, ovvero valevole solo nel caso del recupero del credito insoluto da parte della banca mutuante e non nel diverso caso di obbligazione restitutoria a favore del mutuatario che abbia ottenuto una sentenza di nullità della clausola usuraria.
Il concetto di “rapporto unitario” non può infatti che riguardare i crediti e i debiti di entrambe le parti.
VIII. La domanda subordinata
A fronte dell'accoglimento delle domande di nullità la domanda subordinata, in disparte a ogni questione in merito alla sua ammissibilità - contestata da parte resistente -, deve ritenersi assorbita.
IX. La decisione
In considerazione di quanto sopra parte resistente dovrà rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostituto ex art. 117 TUB.
Parte resistente sarà inoltre condannata a restituite ai ricorrenti la differenza tra quanto da questi corrisposto in eccesso rispetto al piano di ammortamento come sopra rideterminato e pertanto a pagina 8 di 10 corrispondere l'importo di euro 79.242,13, oltre interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. dalla domanda al saldo.
X. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
dichiara la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui non determina il regime finanziario;
condanna parte convenuta a rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice;
condanna parte resistente a restituite a parte ricorrente l'importo di euro 79.242,13 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. dalla domanda al saldo.
Spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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