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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/12/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 20/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 6023 dell'anno 2024
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
EL BE, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1 rappresentata e difesa dal Dirigente pro tempore dott.ssa Lotito
[...]
SE ex art. 417 bis c.p.c.;
- Resistente–
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 20/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 31/7/2024 il ricorrente, dipendente del quale Controparte_1 docente a tempo determinato, ha dedotto di aver lavorato a tempo determinato negli aa.ss.
2018/2019 dal 30/10/2018 al 30/6/2019, 2019/2020 dall'1/10/2019 al 30/6/2020, 2020/2021 dal
3/11/2020 al 30/6/2021, 2021/2022 dal 9/9/2021 al 31/8/2022, 2022/2023 dal 19/9/2022 al
30/6/2023, 2023/2024 dal 20/10/2023 al 7/6/2024; che per i suddetti periodi non gli è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come il ricorrente medesimo;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” CP_1
e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato, e quindi per complessivi
€ 2.500,00.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnante con contratti a tempo determinato, riconosca il diritto Controparte_1
a ottenere il beneficio della Carta CE, con valore di € 500,00 annui e condanni il
[...]
Cont
e l' al pagamento di complessivi € 2.500,00; con vittoria di spese con Controparte_1 attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_1
hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alla carta docente
[...] chiesta per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020; nel merito hanno dedotto l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il differente CP_1 regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
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Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno
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scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
2.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta CE costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta CE”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta CE i docenti assunti
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con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CE il personale con contratto a CP_1 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, buona parte della giurisprudenza di merito italiana.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti.
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Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della
Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
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4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 il ricorrente ha ottenuto incarichi con durata annuale o fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del
1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta CE.
In relazione all'a.s. 2018/2019 il ricorrente ha precisato di non aver richiesto l'attribuzione del bonus docente;
in effetti, sebbene tale annualità sia stata indicata nella parte iniziale del ricorso, parte in cui sono indicate sei annualità, poi nelle conclusioni viene chiesta la condanna al pagamento di € 2.500,00 e non di € 3.000,00. Tuttavia dal ricorso non si comprende quale sia l'annualità esclusa dal conteggio complessivo, sicchè occorre valutare l'eccezione di prescrizione Cont sollevata dal che si è tempestivamente costituito in giudizio. Ebbene, in relazione all'a.s.
2018/2019 il diritto del ricorrente è prescritto.
Infatti, sempre la pronuncia della Corte di Cassazione innanzi richiamata ha chiarito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie il ricorrente ha interrotto la prescrizione con pec del 22/7/2024; a tale data erano già decorsi oltre cinque anni dal conferimento della supplenza relativa all'anno 2018/2019.
Viceversa, non era ancora prescritto il diritto rispetto all'annualità 2019/2020, anno in ordine al Cont quale l'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata.
Per quanto riguarda la spettanza del bonus docente per gli altri anni scolastici richiesti, ovvero
2022/2023 e 2023/2024, la ricorrente è stata destinataria delle seguenti supplenze:
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nell'a.s. 2022/2023, sempre presso il medesimo istituto scolastico, dal 19/09/2022 al 20/12/2022, dal 22/12/2022 al 08/01/2023, dal 09/01/2023 al 31/01/2023, dall'01/02/2023 al 28/02/2023, dall'1/03/2023 al 31/03/2023, dall'1/04/2023 al 30/04/2023, dall'1/05/2023 al 10/06/2023, dall'11/06/2023 al 13/06/2023, dal 19/06/2023 al 30/06/2023, dall'1/07/2023 al 03/07/2023; nell'a.s. 2023/2024 sempre presso il medesimo istituto scolastico dal 20/10/2023 al 07/06/2024, dal
10/06/2024 al 10/06/2024 e dal 12/06/2024 al 13/06/2024.
Ci si pone il problema se anche per tali supplenze vada riconosciuto il diritto a percepire il bonus docenti de quo, seppur pro rata temporis.
Ebbene, ritiene questo Giudice che dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 possano ricavarsi i seguenti principi: 1) il ha un obbligo di formazione Controparte_1 nei confronti del personale scolastico e nel caso di specie dei docenti, in relazione al quale l'attribuzione del bonus di € 500,00 costituisce un quid pluris rispetto all'ordinaria offerta formativa, ma non costituisce unica attuazione dell'obbligo di formazione, sicchè non può escludersi che esso sia previsto per alcuni docenti e non per tutti, laddove vi siano ragioni obiettive di distinguere tra le varie tipologie di docenti;
2) la Corte di Cassazione valorizza, ai fini del riconoscimento del bonus, la prospettiva di una didattica annuale, in vista della quale non vi è ragione oggettiva per operare una distinzione tra un docente a tempo indeterminato da uno con incarico annuale o fino al 30 giugno;
3) il parametro dell'annualità va verificato ex ante, ossia all'inizio dell'anno scolastico o comunque entro il 31 dicembre, termine entro cui sono conferibili le supplenze fino al termine delle attività didattiche, perché la formazione del docente va incentivata in prospettiva della lunga durata del contratto;
4) la valutazione ex ante del diritto appare compatibile con il regime di prescrizione indicato dai Giudici di legittimità, considerato che la prescrizione del diritto all'istituzione della Carta del docente e all'accredito del relativo importo inizia a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica;
invece la prescrizione del diritto all'azione risarcitoria, di durata decennale, inizia a decorrere dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico (ipotesi quest'ultima molto isolata).
In ragione di tutte queste argomentazioni si ritiene che nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia stata destinataria di una supplenza breve nell'a.s. 2023/2024, essa invero copriva tutto l'arco temporale delle attività didattiche;
tale copertura era prevista ex ante, poiché tra le parti è intercorso un unico contratto a tempo determinato, a cui si sono aggiunti due contratti per pochissimi altri Cont giorni;
dunque il , a fronte di una prospettiva di insegnamento annuale del docente, aveva l'obbligo di garantire la formazione di tale docente anche attraverso l'erogazione del bonus docente.
Sempre per le stesse argomentazioni in linea generale si ritiene compatibile con il diritto comunitario la normativa italiana nella parte in cui non estenda la cd. Carta CE ai supplenti con
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incarichi brevi e saltuari, in quanto fra tale categoria di docenti e quella per i quali è riconosciuta la
Carta docenti vi è una differenza significativa, ossia l'assenza di prospettiva annuale dell'insegnamento (salva l'ipotesi della supplenza breve ma unica per tutto l'anno scolastico di cui si è detto).
Tuttavia, laddove le supplenze brevi e saltuarie siano state svolte tutte presso il medesimo istituto scolastico e ininterrottamente per tutto l'anno scolastico, come è accaduto nel caso in esame per l'a.s. 2022/2023, si ritiene che il beneficio della Carta del docente possa essere riconosciuto, sebbene la valutazione dell'annualità sia effettuata ex post, poiché l'insegnamento di tale docente è nei fatti analogo a quello del docente che sin dall'inizio aveva avuto un incarico per tutto l'anno scolastico, così come analogo è il suo diritto di formazione.
Pertanto alla ricorrente spetta la Carta del docente anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.
Per quanto riguarda infine la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di
Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici richiesti e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della parte CP_1 ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
31/7/2024 da nei confronti del rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_5 provvede:
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1) dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_6 pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.030,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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