TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12569/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Silvio Pellico n. 4, C.F.: , C.F._1 con il patrocinio dell'a mente e domiciliata in Bologna Via Leopardi n. 6 presso il difensore;
ATTRICE contro con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P. IVA Controparte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Domenico Graziosi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
con sede in Bologna, Via di Parte_2
Saliceto n. 3 (P.IVA e C.F. ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Maria Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
, nata a [...] l'[...], residente in 40133 - Bologna, Parte_3
, C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Maria Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 9.9.2024, ha instaurato Parte_1 il presente giudizio nei confronti di , Controparte_1 [...]
e in qualità, Parte_2 Parte_3 rispettivamente, di assicuratore, proprietario e conducente dell'autobus Tper della linea 92, per i danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3.6.2022 allorquando, a causa di una improvvisa e brusca frenata dell'autista del mezzo sul quale viaggiava, l'attrice, seduta nella prima fila di sedili, andò a colpire il volto (in modo particolare, la bocca) e la mano destra contro il sostegno metallico postole davanti. Ha dedotto, in particolare, che:
- dopo alcuni giorni dal sinistro si recava presso il Pronto Soccorso ove venivano accertati un
“trauma contusivo polso mano con frattura scafoide” (doc. 3 parte attrice) e trauma facciale con interessamento e lesioni all'arcata dentale;
- nella perizia di parte (doc. 19 e 24 parte attrice) il dr. rilevava una invalidità Persona_1 temporanea biologica di giorni 92 al 75%; di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25% nonché un danno da invalidità permanente stabilizzato in misura non inferiore al 13% rispetto al 15% previsto nella relazione preliminare dell'anno prima (cfr. pagina 3 ricorso);
- di aver patito anche un danno di natura psichica (sindrome ansioso depressiva, accertata dalla dr.ssa in data 09.09.2022 e reiteratamente confermata dal “centro di salute mentale Reno, Per_2
LA e Samoggia”, da ultimo in data 22 settembre 2022) e di aver subito una grave compromissione della qualità della vita tanto da richiedere la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano e la liquidazione aggiuntiva del danno morale, avendole il dolore per le lesioni riportate precluso di “attendere alle sue abituali attività come tenere in ordine la propria casa e la propria persona, fare e consumare pasti solidi - un disagio questo che persiste ed è vieppiù ingravescente (Cfr doc. 39), per la riottosità dell'assicurazione a liquidare il danno- di continuare nell'attività di prestare assistenza alla sua anziana madre” (cfr. pagina 4 ricorso;
);
- quanto ai danni emergenti, allegava il preventivo (cfr. doc. 40 ricorso) delle cure odontoiatriche per euro € 21.750,00 nonché la somma di euro 7.610,51 (cfr. doc. 41) per spese “mediche, farmaci, integratori, spostamenti, ticket, ricorso alla parrucchiera, non potendosi lavare i capelli a causa della frattura alla mano, pulizia casa ecc. ecc.” (cfr. pagina 4 ricorso);
- di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice due assegni rispettivamente di euro 3.000 in data 4.1.2023 e di euro 12.000 in data 24.6.2024, da ritenersi non satisfattivi e, pertanto, trattenuti a titolo di acconto delle maggiori somme ritenute dovute (cfr. doc. 44-45 ricorso);
- concludeva domandando “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare tenuti e condannare, solidalmente o alternativamente tra loro, l'assicurazione
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che copre la responsabilità civile Controparte_1 to pubblico tg. GD433NE, nell'occorso applicato all'espletamento della linea (sub urbana) n. 92, di proprietà della ), e la medesima Parte_2 CP_2
(P.IVA e C.F. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore corrente in Via di Saliceto, 3 40128 Bologna, a risarcire alla attrice, Signora
nata a [...] il [...], (C.F.: ) i danni tutti patiti e Parte_1 C.F._1 patiendi, in occasione del sinistro lei occorso il giorno 3 giugno 2022 ore 17,45 circa, mentre si trovava in qualità di trasportata sul mezzo pubblico succitato mediante il pagamento della somma di € 85.737.30 così dovuta al netto della provvisionale pagata o quella maggiore o, salvo gravame, minore che dovesse risultare di legge e di giustizia;
pagina 2 di 11 - dichiarare tenuti e condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente tra loro, a risarcire il danno da svalutazione monetaria ed il danno da mancata disponibilità della somma applicando gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” .
Si costituivano in giudizio i convenuti , Controparte_1 [...]
e rispettivamente con Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024 e del 3.12.2024, non contestando la dinamica del sinistro ma eccependo:
- quanto al danno biologico, l'esistenza di preesistenti patologie tali da determinare la non risarcibilità degli esiti del trauma cervicale ed una riduzione del danno per quanto concerne l'aspetto odontoiatrico;
- la mancata allegazione e prova del danno morale, avendo fatto ricorso l'attrice solo a “stereotipe motivazioni” (“atteggiamento indifferente e non collaborativo dell'assicurazione” che avrebbe “arrecato un quid pluris di sofferenza alla danneggiata” non avendole immediatamente risarcito il danno”; cfr. pagina 7 comparsa di costituzione e risposta);
- l'assenza di condizioni per la personalizzazione del danno non patrimoniale, “atteso che, viste le lesioni subite (alla mano ed alla bocca) la temporanea compromissione di talune attività della vita è da considerarsi conseguenza del tutto “comune” in relazione alla tipologia delle lesioni patite” (cfr. pagina 8 comparsa di costituzione e risposta);
- il quantum delle spese odontoiatriche e l'assenza di prova documentale delle ulteriori spese allegate;
- concludeva domandando “In via principale: Controparte_1
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, previa ricostruzione del sinistro per cui è causa accogliere la domanda dell'attrice nei limiti del giusto e del provato che risulterà dall'istruttoria, esclusa qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto non dovuta, ed esclusa altresì la richiesta liquidazione del c.d. danno morale in quanto infondata e non provata, detratto l'acconto di € 15.000,00 già versato dalla comparente e trattenuto in acconto sul preteso maggior danno. In via istruttoria: Qualora ricorrano i presupposti il Giudice potrà, con provvedimento ai sensi dell'art. 218 duodecies primo comma c.p.c. disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c. Quanto alle richieste istruttorie di controparte sin d'ora ci opponiamo all'ammissione dei capitoli 1 e 2 in quanto non contestati, dei capitoli 3, 4 e 5 in quanto irrilevanti, del capitolo 6 in quanto generico, del capitolo 9 in quanto generico e suggestivo, del capitolo 10 in quanto documentale”
- riportandosi e facendo proprie le difese, deduzioni ed Parte_4 eccezioni svolte da concludevano domandando “In via principale: Controparte_1
Voglia l'Ill. mo Giud stro per cui è causa accogliere la domanda dell'attrice nei limiti del giusto e del provato che risulterà dall'istruttoria, esclusa qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto non dovuta, ed esclusa altresì la richiesta liquidazione del c.d. danno morale in quanto infondata e non provata, detratto l'acconto di € 15.000,00 già versato dalla comparente e trattenuto in acconto sul preteso maggior danno. In via istruttoria: Qualora ricorrano i presupposti il Giudice potrà, con provvedimento ai sensi dell'art. 218 duodecies primo comma c.p.c. disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
pagina 3 di 11 Quanto alle richieste istruttorie di controparte sin d'ora ci opponiamo all'ammissione dei capitoli 1 e 2 in quanto non contestati, dei capitoli 3, 4 e 5 in quanto irrilevanti, del capitolo 6 in quanto generico, del capitolo 9 in quanto generico e suggestivo, del capitolo 10 in quanto documentale” La causa è stata istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico legale. All'udienza del 30.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sulla dinamica dell'incidente e sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo Quanto alla ricostruzione del fatto, deve ritenersi pacifica la verificazione del sinistro in data 3.6.2022 verso le ore 17.45. Infatti, non è contestato che a causa di una brusca frenata dell'autobus 92, condotto da di proprietà di Parte_3 Parte_2 ed assicurato presso sul quale parte ricorrente viaggiava Controparte_1 quale trasportata, quest'ultima “veniva sbalzata in avanti, andando a sbattere violentemente il viso ed in particolare la bocca e il braccio e la mano destra contro il corrimano orizzontale” (cfr. pagina 3 ricorso). Quanto alla responsabilità di , occorre richiamare il Parte_2 disposto dell'art 1681 c.c. ai sensi del quale “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (…), se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel trasporto di persone, il vettore, per effetto della disposizione dell'art. 1681 c.c., assume la responsabilità della incolumità del passeggero "durante" il trasporto salvo che per gli eventi che non siano in alcun modo causalmente ricollegabili al trasporto, perché imputabili a caso fortuito (sent. n. 7423/1999 ove si afferma che "l'art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto). Si tratta, del resto, di una responsabilità strettamente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare che implica quello di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato e che, nel trasporto di persone, si caratterizza anche come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero, con i livelli di qualità della prestazione dovuti dal debitore secondo le regole di correttezza imposte dalla stessa natura del rapporto” (cfr. Cass. 4482/2009). Da tanto consegue che “le Aziende del pubblico trasporto urbano (di persone) sono tenute a regolare la gestione del trasporto in modo da evitare ogni possibile rischio per i passeggeri attraverso attività preparatorie e di concreta realizzazione del trasporto affidabili sul piano della sicurezza e, tra queste, le condotte di guida dei mezzi che tengano conto della situazione di fisica instabilità delle persone trasportate (donde il divieto di brusche accelerazioni e di immotivate brusche frenate)” (cfr. ibidem). Nella fattispecie, le circostanze non contestate per cui il sinistro si verificò mentre parte ricorrente era sul mezzo, seduta al “posto in corrispondenza della porta di uscita davanti alla quale insistevano il palo verticale ed il corrimano orizzontale che separa il posto a sedere dai gradini di discesa/salita (cfr. pagina 2 ricorso) e, che, in conseguenza della brusca frenata la stessa andò a sbattere contro il sostegno metallico postole davanti, impongono di ritenere provata la dipendenza causale dello stesso dall'esecuzione del trasporto (cfr. Cass. 3285/2006). “Non par dubbio infatti che di insussistenza o di elisione del nesso eziologico tra condotta del vettore ed evento sarebbe possibile parlare solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, fosse stato da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo l'icastica espressione contenuta nell'art. 41 cod. pen., comma 2: ma a tale fine era necessario l'accertamento positivo pagina 4 di 11 non solo dell'intervento di un elemento affatto estraneo alla condotta del vettore, ma anche dell'esclusiva efficienza causale dello stesso nella produzione del sinistro (Cass. civ. 3, 13 maggio 2008, n. 11903)” (cfr. Cass. 4343/2009). Accertato il nesso causale, può presumersi, in assenza di prova contraria, la responsabilità del vettore in applicazione del principio per cui “la presunzione (di responsabilità), che opera quando sia provato il nesso causale tra sinistro occorso al viaggiatore e attività del vettore in esecuzione del trasporto, resta tuttavia esclusa allorché sia accertata la mancanza di colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr. Cass. 4343/20229) o di un terzo viaggiatore (cfr. Cass. 4482/2009 “in ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi”).
2. Sul risarcimento del danno Per quanto attiene la quantificazione dei danni patiti da parte ricorrente, questo Giudicante ritiene di quantificare gli stessi tenuto conto delle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in corso di causa che, dopo aver esaminato la perizianda e la documentazione medica prodotta, con argomentazioni che si condividono integralmente in quanto lineari ed immuni da vizi logici, rispetto alle quali non sono state formulate osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte (cfr. pagina 39 perizia “E' stata inviata a mezzo pec di Relazione ai Consulenti ed ai Procuratori delle Parti Per_3 dai quali non sono giunte osservazioni”), ha accertato : “Sotto il profilo psichico, è emerso un quadro di preesistenze non correlate all'evento in esame, per cui già la Sig.ra assumeva terapia (come emerge Pt_1 dall'anamnesi del PS del 06/06/2022): l'evento in esame e le sue conseguenze, come documentato in atti in sede specialistica, nel corso dell'iter clinico e terapeutico, hanno comportato un temporaneo peggioramento del quadro psichico e della sintomatologia ad esso connessa con peggioramento del tono dell'umore, ansia libera elevata con aspetti di confusione, frequenti crisi di pianto per cui fu consigliato un aumento della terapia con OX e Felison. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere odontoiatrico, le relazioni in atti menzionate sono state ritenute esaustive al fine di dettagliare la lesività conseguente all'evento che ha ricompreso l'arcata superiore, con mancata reattività del test a freddo degli elementi 11-12-21-22 per cui si rende necessaria terapia endodontica e ricostruzione, oltre all'arcata inferiore con lussazione traumatica dell'elemento 43 con perdita di ancoraggio della protesi preesistente per cui si rende necessaria estrazione e nuova soluzione protesica. Da quanto rilevato in sede di visita medico legale, emerge che il quadro clinico è stabilizzato, con sussistenza di postumi a carattere permanente rappresentati da Esiti di Trauma Cranio facciale non commotivo con trauma dentario con risentimento distrattivo cervicale, Esiti di Frattura scomposta dello scafoide carpale destro trattata conservativamente. Residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del polso-mano destro come da obiettività sovra rilevata, un riflesso antalgico disfunzionale contratturale paravertebrale rachideo cervicale con risentimento alla spalla destra, oltre al quadro odontoiatrico già dettagliato. Tali postumi incidono negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 9 (nove) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. A tal proposito si specifica come si siano tenute in considerazione le voci tabellari del barèmes vigente in ambito RCA per le “menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (allegato al DM
03/07/2003). Ove necessario si è tenuto in considerazione quanto indicato dai principali e più accreditati riferimenti tabellari in uso in ambito medico legale, tra cui in primis le Linee Guida per la Valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, 2016. Controparte_3
La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 77 giorni di Parziale al 75 %, 30 giorni di Parziale al 50
% e 60 giorni di Parziale al 25%.
pagina 5 di 11 Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico. Per quanto attiene le spese mediche sostenute si specifica che in atti è presente unicamente un elenco spese, che riporta causali anche non di carattere sanitario, in assenza delle relative ricevute e/o fatture, non essendo pertanto documento idoneo al fine di tale valutazione. Come rilevato con i Consulenti delle parti, si ritiene in ambito odontoiatrico congruo stimare un preventivo per spese da sostenersi pari a 10.000,00 euro” (cfr. pagine 37-38-39 perizia). Parte ricorrente nelle proprie note conclusive ha contestato, sia pur nessun rilievo in proposito sia stato presentato dal consulente tecnico di parte, la mancata valutazione, in termini di punteggio, del danno psichico “pure accertato”(cfr pagina 2 note) alla luce del quadro clinico emergente dalle certificazioni della dott.ssa e della psichiatra del CSM dott.ssa e Per_4 Per_5 dell'affermazione della stessa C.T.U. che, secondo la prospettiva attorea, “in aperta contraddizione con se stessa” (cfr. pagina 4 note), dopo aver ritenuto il grado di sofferenza soggettiva di grado moderato nel corso della malattia, avrebbe riconosciuto “il danno psichico patito in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico” (cfr. pagina 4 note). In proposito, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che laddove “la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale e comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione dell'integrità psicologica, non più di danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”(cfr. Cass. n. 10787/2024; Cass. n. 643/2023; Cass n. 18056/2019). Nella specie, dalla C.T.U. non emerge una situazione che trascende il piano della sofferenza soggettiva, tale da mutare in una condizione di tipo patologico. Ed invero, la dott.ssa ha Per_6 dato atto dell'esistenza, sotto il profilo psichico, di un quadro di preesistenze no te all'evento in esame e che quest'ultimo e le sue conseguenze hanno determinato esclusivamente “un temporaneo peggioramento del quadro psichico e della sintomatologia ad esso connessa con peggioramento del tono dell'umore, ansia libera elevata con aspetti di confusione, frequenti crisi di pianto per cui fu consigliato un aumento della terapia con OX e Felison” (cfr. pagina 37 perizia); affermazioni queste che trovano riscontro anche nell'attestazione della stessa dott.ssa (cfr. doc. 16 ricorso), ove si legge che “il Per_4 fortissimo stress psicologico (…)” ha fatto “riemergere situazioni psicologiche precedenti”. Risulta, dunque, la natura del tutto transitoria delle ripercussioni dell'evento sul piano psicologico - già compromesso- destinate ad essere riassorbite in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico. Erra, pertanto, parte ricorrente nel ritenere che la C.T.U. abbia accertato il danno psichico avendo affermato che “Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendolo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico”. Il riferimento non è infatti al danno psicologico patito da parte attrice, quanto, per quello che si è già avuto modo di sottolineare, al danno morale che, pur condividendo la matrice sofferenziale del primo, se ne distingue per la temporaneità, non sfociando in un disagio cronico.
pagina 6 di 11 Ciò posto, poiché le lesioni riportate dall'attrice non superano, così come accertato dalla C.T.U., il 9%, non possono trovare applicazione i criteri di liquidazione del danno di elaborazione giurisprudenziale di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, venendo in rilievo, invece, i parametri dettati dall'art. 139 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 per il risarcimento dei danni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e precisamente: Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 77 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 56,18 Danno biologico permanente € 13.959,67 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.244,40 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70 Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70 e, così per complessivi euro 18.889,47. Si rileva però che l'art. 139 cod. ass., al terzo comma, consente al giudice di aumentare il danno biologico in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, laddove quest'ultimo alleghi circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornisca la relativa prova, anche mediante il ricorso allo strumento delle presunzioni semplici (cfr. Cass. n.339/2016). Questo Giudice ritiene che l'attore anche in via presuntiva, abbia dato piena prova della sussistenza di tale tipo di danno: dalla documentazione in atti risulta, infatti, la sussistenza di uno stato di stress psicologico particolarmente significativo, conseguente alla compromissione della qualità della vita (dieta liquida, impossibilità di accudimento della casa e della madre, isolamento) subita dalla ricorrente in ragione del sinistro, così come comprovato dalla certificazione della dott.ssa di (cfr. doc. 10 ricorso “Si segnala la difficoltà avuta in questi mesi nella gestione del Per_2 politrauma a causa della condizione familiare della paziente (vive da sola) e degli esiti riportati dal trauma (avulsione dentale che ha condizionato il tipo di dieta: cremosa o frullata) oltre che l'impossibilità di accudimento della casa (pulizie e gestione quotidiana) e personale (igiene ed attività della vita di ogni giorno): tutto questo ha comportato un disagio che ha determinato un fortissimo stress psicologico. Quest'ultimo ha compromesso il sonno e l'alimentazione (già difficoltosa a causa del trauma facciale), perdita di capelli, oltre a fare riemergere situazioni psicologiche precedenti. La paziente sta presentando insonnia, nonostante una terapia specifica e con più farmaci in seguito ad accesso Centro Salute Mentale del territorio”) e della dott.ssa (cfr. doc. 15 ricorso Persona_7
“già vista in urgenza poco tempo fa dalla Dott.ssa per reazione te incidente in autobus Per_8
(03/06) che ha condizionato enormemente la propria organizzazione di vita (è vedova e vive sola, fatica nelle proprie autonomie) oltre a dover fare innumerevoli visite e percorsi riabilitativi, a causa di tutto ciò, l'umore è marcatamente peggiorato, con ansia libera elevata, frequenti crisi di pianto”). Il particolare rilievo assunto dalle privazioni e dal turbamento patiti dalla ricorrente è, d'altra parte, stato confermato anche dalla C.T.U. (cfr. pagina 39 perizia “Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendolo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico”).
pagina 7 di 11 Ciò posto, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, si ritiene di liquidare il danno morale nella misura di euro 1.888,95 (pari al 10%). L'importo complessivo spettante a titolo di danno non patrimoniale è pertanto pari ad euro 20.778,42 all'attualità. Detta somma deve essere aumentata di interessi al tasso legale compensativi del danno da ritardo (applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito, devalutato alla data del sinistro, il 3.6.2022, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza;
cfr. Cass. Sez. Un. n.1712 del 1995 sul calcolo di interessi per debiti di valore) Dall'importo del risarcimento complessivamente liquidato devono essere detratti i due acconti già pagati dall'assicurazione: euro 3.000,00 avvenuto in data 3.1.2023 e di quello di euro 12.000,00 del 24.6.2024. La detrazione va effettuata rendendo omogenei alla stessa data gli acconti e il risarcimento e, quindi, rivalutando le somme liquidate a titolo di acconto dalla data del pagamento ad oggi e detraendo tale importo dal risarcimento oggi liquidato e rivalutato (20.778,42 – (3.078,00+12.192,00)= 5.508,42, calcolando gli interessi al tasso legale (compensativi da ritardo), sul risarcimento in questa sede complessivamente liquidato (20.778,42), nel periodo dalla data del fatto (3 giugno 2022) sino al pagamento del primo acconto (3 gennaio 2023), da tale data sino al pagamento del secondo acconto (24 giugno 2024) sulla somma residua e, infine, da tale ultima data sino ad oggi sulla somma residua (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 23927/2023 “ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b)detraendo l'acconto dal credito;
c)calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo”; Cass. n. 6347 del 19/03/2014). All'esito di detto calcolo, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore la residua somma pari a 6.856,61 (158,69 17.700,42 1.091,12 170,38) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Infine, sulla predetta somma spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi del primo comma dell'art. 1284, in quanto convertitesi in debito di valuta.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale Le spese odontoiatriche da sostenersi vengono liquidate nell'ammontare ritenuto congruo dalla C.T.U. e dai consulenti di parte, pari ad euro 10.000,00. Da rigettare tutte le altre richieste di risarcimento avanzate da parte attrice in quanto non documentate.
4. Sulla domanda di interessi ex. art. 1284, IV comma, c.c. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento. Occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 1284, IV comma, c.c , (“se le parti non hanno determinato la misura, dal momento della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), che, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario dal momento della pendenza della pagina 8 di 11 lite, persegue evidentemente l'obiettivo “di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” (…): “si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”(cfr. Cass. n. 61/2023). Ebbene, se la ratio della disposizione è quella di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stessa venga a tal fine strumentalizzato” (così la relazione di accompagnato al D.L. 134/2014) proprio a mezzo dello “specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite” (vedasi sempre la relazione di accompagnamento), non si vede come tale finalità compulsoria all'adempimento possa predicarsi anche nel caso di crediti a natura rimediale soggetti a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno aquiliano, in ragione del loro carattere illiquido (o comunque non agevolmente liquidabile) al momento di instaurazione del giudizio. E ciò non perché rilevi l'illiquidità in sé (non trovando terreno fertile nel nostro ordinamento il principio “in illiquidis non fit mora”) quanto il fatto che essa, nelle obbligazioni extracontrattuali di cui si discute, non può dirsi certo imputabile al debitore, dal momento che quest'ultimo, fino alla pronuncia giudiziale, non è in grado di conoscere (e non per fatto proprio colpevole) l'effettivo ammontare della prestazione risarcitoria: non si vede, in altri termini, come si possa spingere ad adempiere chi, prima della proposizione della domanda e della correlata statuizione giudiziale, è del tutto ignaro del quantum da pagare. Solo nei crediti liquidi il debitore “non solo può operare la necessaria valutazione economica dei rischi di causa ma può anche determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulti ab inizio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo dall'esito del giudizio;
laddove, invece, ci si misuri con un debito risarcitorio privo di tale carattere (…)e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate -confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame per di più disincentivando soluzioni transattive” (cfr. Cass. ordinanza n. 28036/2025). Tale conclusione non appare in contrasto con l'orientamento estensivo spostato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 61/2023 ( secondo cui “lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità (…) prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi “in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre”) posto che è la stessa Corte a far salva la possibilità per l'autorità giudiziaria di “ricavare in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4°, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Peraltro, che vi siano categorie di crediti da sottrarre all'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. è implicitamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite prima richiamate (SS.UU. Cass. 12449/2024): in parte motiva vi si legge, infatti, che il giudice della cognizione deve risolvere la controversia sulla spettanza dei super interessi considerando «in primo luogo, la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia. Vengono in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari,
pagina 9 di 11 nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
5. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene sulla base del decisum ed è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, previsti per lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con liquidazione nei valori minimi per quanto attiene a tutte le fasi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, e con l'aumento del 60% in relazione al numero di parti. Di conseguenza, i convenuti vanno condannati a risarcire in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.064,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge e oltre alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente e per l'intero a carico delle parti convenute in solido tra loro con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento. Le spese di C.T.P. di parte ricorrente devono essere parimenti poste a carico delle parti convenute nei limiti di quanto liquidato al C.T.U. e previa esibizione di ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-ACCOGLIE la domanda svolta da e per l'effetto: Parte_1
NN , in qualità di conducente, Parte_3 [...]
, in qualità di proprietario e Parte_2 [...] mpagnia assicuratrice R.C.A., in soli Controparte_1 pagamento nei confronti di della somma di euro 6.856,61 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale e, dunque, complessivi euro 16856,61, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
NN , in qualità di conducente, Parte_3 [...]
, in qualità di proprietario e Parte_2 [...]
in solido tra loro a rimborsare nei confronti di parte attrice le spese del Controparte_1 uidano in euro 4.064,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
-PONE le spese per la consulenza tecnica d'ufficio interamente a carico di Parte_3
, in qualità di conducente, ,
[...] Parte_2 in qualità di proprietario e in solido tra loro con obbligo di Controparte_1 rimborso di quanto già versato da parte ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento;
-PONE le spese per la consulenza tecnica di parte a carico di , in Parte_3 qualità di conducente, , in qualità di Parte_2 proprietario e iti di quanto Controparte_1 liquidato alla C.T.U. e previa esibizione di ricevuta di pagamento. Bologna 24.11.2025 Il Giudice Cinzia Gamberini
pagina 10 di 11
Bologna, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12569/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Silvio Pellico n. 4, C.F.: , C.F._1 con il patrocinio dell'a mente e domiciliata in Bologna Via Leopardi n. 6 presso il difensore;
ATTRICE contro con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, P. IVA Controparte_1
P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Domenico Graziosi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
con sede in Bologna, Via di Parte_2
Saliceto n. 3 (P.IVA e C.F. ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Maria Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
, nata a [...] l'[...], residente in 40133 - Bologna, Parte_3
, C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Maria Graziosi, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore;
CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 11 Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 9.9.2024, ha instaurato Parte_1 il presente giudizio nei confronti di , Controparte_1 [...]
e in qualità, Parte_2 Parte_3 rispettivamente, di assicuratore, proprietario e conducente dell'autobus Tper della linea 92, per i danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3.6.2022 allorquando, a causa di una improvvisa e brusca frenata dell'autista del mezzo sul quale viaggiava, l'attrice, seduta nella prima fila di sedili, andò a colpire il volto (in modo particolare, la bocca) e la mano destra contro il sostegno metallico postole davanti. Ha dedotto, in particolare, che:
- dopo alcuni giorni dal sinistro si recava presso il Pronto Soccorso ove venivano accertati un
“trauma contusivo polso mano con frattura scafoide” (doc. 3 parte attrice) e trauma facciale con interessamento e lesioni all'arcata dentale;
- nella perizia di parte (doc. 19 e 24 parte attrice) il dr. rilevava una invalidità Persona_1 temporanea biologica di giorni 92 al 75%; di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25% nonché un danno da invalidità permanente stabilizzato in misura non inferiore al 13% rispetto al 15% previsto nella relazione preliminare dell'anno prima (cfr. pagina 3 ricorso);
- di aver patito anche un danno di natura psichica (sindrome ansioso depressiva, accertata dalla dr.ssa in data 09.09.2022 e reiteratamente confermata dal “centro di salute mentale Reno, Per_2
LA e Samoggia”, da ultimo in data 22 settembre 2022) e di aver subito una grave compromissione della qualità della vita tanto da richiedere la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura massima prevista dalle Tabelle di Milano e la liquidazione aggiuntiva del danno morale, avendole il dolore per le lesioni riportate precluso di “attendere alle sue abituali attività come tenere in ordine la propria casa e la propria persona, fare e consumare pasti solidi - un disagio questo che persiste ed è vieppiù ingravescente (Cfr doc. 39), per la riottosità dell'assicurazione a liquidare il danno- di continuare nell'attività di prestare assistenza alla sua anziana madre” (cfr. pagina 4 ricorso;
);
- quanto ai danni emergenti, allegava il preventivo (cfr. doc. 40 ricorso) delle cure odontoiatriche per euro € 21.750,00 nonché la somma di euro 7.610,51 (cfr. doc. 41) per spese “mediche, farmaci, integratori, spostamenti, ticket, ricorso alla parrucchiera, non potendosi lavare i capelli a causa della frattura alla mano, pulizia casa ecc. ecc.” (cfr. pagina 4 ricorso);
- di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice due assegni rispettivamente di euro 3.000 in data 4.1.2023 e di euro 12.000 in data 24.6.2024, da ritenersi non satisfattivi e, pertanto, trattenuti a titolo di acconto delle maggiori somme ritenute dovute (cfr. doc. 44-45 ricorso);
- concludeva domandando “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- dichiarare tenuti e condannare, solidalmente o alternativamente tra loro, l'assicurazione
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che copre la responsabilità civile Controparte_1 to pubblico tg. GD433NE, nell'occorso applicato all'espletamento della linea (sub urbana) n. 92, di proprietà della ), e la medesima Parte_2 CP_2
(P.IVA e C.F. ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore corrente in Via di Saliceto, 3 40128 Bologna, a risarcire alla attrice, Signora
nata a [...] il [...], (C.F.: ) i danni tutti patiti e Parte_1 C.F._1 patiendi, in occasione del sinistro lei occorso il giorno 3 giugno 2022 ore 17,45 circa, mentre si trovava in qualità di trasportata sul mezzo pubblico succitato mediante il pagamento della somma di € 85.737.30 così dovuta al netto della provvisionale pagata o quella maggiore o, salvo gravame, minore che dovesse risultare di legge e di giustizia;
pagina 2 di 11 - dichiarare tenuti e condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente tra loro, a risarcire il danno da svalutazione monetaria ed il danno da mancata disponibilità della somma applicando gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge” .
Si costituivano in giudizio i convenuti , Controparte_1 [...]
e rispettivamente con Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024 e del 3.12.2024, non contestando la dinamica del sinistro ma eccependo:
- quanto al danno biologico, l'esistenza di preesistenti patologie tali da determinare la non risarcibilità degli esiti del trauma cervicale ed una riduzione del danno per quanto concerne l'aspetto odontoiatrico;
- la mancata allegazione e prova del danno morale, avendo fatto ricorso l'attrice solo a “stereotipe motivazioni” (“atteggiamento indifferente e non collaborativo dell'assicurazione” che avrebbe “arrecato un quid pluris di sofferenza alla danneggiata” non avendole immediatamente risarcito il danno”; cfr. pagina 7 comparsa di costituzione e risposta);
- l'assenza di condizioni per la personalizzazione del danno non patrimoniale, “atteso che, viste le lesioni subite (alla mano ed alla bocca) la temporanea compromissione di talune attività della vita è da considerarsi conseguenza del tutto “comune” in relazione alla tipologia delle lesioni patite” (cfr. pagina 8 comparsa di costituzione e risposta);
- il quantum delle spese odontoiatriche e l'assenza di prova documentale delle ulteriori spese allegate;
- concludeva domandando “In via principale: Controparte_1
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, previa ricostruzione del sinistro per cui è causa accogliere la domanda dell'attrice nei limiti del giusto e del provato che risulterà dall'istruttoria, esclusa qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto non dovuta, ed esclusa altresì la richiesta liquidazione del c.d. danno morale in quanto infondata e non provata, detratto l'acconto di € 15.000,00 già versato dalla comparente e trattenuto in acconto sul preteso maggior danno. In via istruttoria: Qualora ricorrano i presupposti il Giudice potrà, con provvedimento ai sensi dell'art. 218 duodecies primo comma c.p.c. disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c. Quanto alle richieste istruttorie di controparte sin d'ora ci opponiamo all'ammissione dei capitoli 1 e 2 in quanto non contestati, dei capitoli 3, 4 e 5 in quanto irrilevanti, del capitolo 6 in quanto generico, del capitolo 9 in quanto generico e suggestivo, del capitolo 10 in quanto documentale”
- riportandosi e facendo proprie le difese, deduzioni ed Parte_4 eccezioni svolte da concludevano domandando “In via principale: Controparte_1
Voglia l'Ill. mo Giud stro per cui è causa accogliere la domanda dell'attrice nei limiti del giusto e del provato che risulterà dall'istruttoria, esclusa qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto non dovuta, ed esclusa altresì la richiesta liquidazione del c.d. danno morale in quanto infondata e non provata, detratto l'acconto di € 15.000,00 già versato dalla comparente e trattenuto in acconto sul preteso maggior danno. In via istruttoria: Qualora ricorrano i presupposti il Giudice potrà, con provvedimento ai sensi dell'art. 218 duodecies primo comma c.p.c. disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
pagina 3 di 11 Quanto alle richieste istruttorie di controparte sin d'ora ci opponiamo all'ammissione dei capitoli 1 e 2 in quanto non contestati, dei capitoli 3, 4 e 5 in quanto irrilevanti, del capitolo 6 in quanto generico, del capitolo 9 in quanto generico e suggestivo, del capitolo 10 in quanto documentale” La causa è stata istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico legale. All'udienza del 30.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Sulla dinamica dell'incidente e sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo Quanto alla ricostruzione del fatto, deve ritenersi pacifica la verificazione del sinistro in data 3.6.2022 verso le ore 17.45. Infatti, non è contestato che a causa di una brusca frenata dell'autobus 92, condotto da di proprietà di Parte_3 Parte_2 ed assicurato presso sul quale parte ricorrente viaggiava Controparte_1 quale trasportata, quest'ultima “veniva sbalzata in avanti, andando a sbattere violentemente il viso ed in particolare la bocca e il braccio e la mano destra contro il corrimano orizzontale” (cfr. pagina 3 ricorso). Quanto alla responsabilità di , occorre richiamare il Parte_2 disposto dell'art 1681 c.c. ai sensi del quale “salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (…), se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel trasporto di persone, il vettore, per effetto della disposizione dell'art. 1681 c.c., assume la responsabilità della incolumità del passeggero "durante" il trasporto salvo che per gli eventi che non siano in alcun modo causalmente ricollegabili al trasporto, perché imputabili a caso fortuito (sent. n. 7423/1999 ove si afferma che "l'art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto). Si tratta, del resto, di una responsabilità strettamente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare che implica quello di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato e che, nel trasporto di persone, si caratterizza anche come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero, con i livelli di qualità della prestazione dovuti dal debitore secondo le regole di correttezza imposte dalla stessa natura del rapporto” (cfr. Cass. 4482/2009). Da tanto consegue che “le Aziende del pubblico trasporto urbano (di persone) sono tenute a regolare la gestione del trasporto in modo da evitare ogni possibile rischio per i passeggeri attraverso attività preparatorie e di concreta realizzazione del trasporto affidabili sul piano della sicurezza e, tra queste, le condotte di guida dei mezzi che tengano conto della situazione di fisica instabilità delle persone trasportate (donde il divieto di brusche accelerazioni e di immotivate brusche frenate)” (cfr. ibidem). Nella fattispecie, le circostanze non contestate per cui il sinistro si verificò mentre parte ricorrente era sul mezzo, seduta al “posto in corrispondenza della porta di uscita davanti alla quale insistevano il palo verticale ed il corrimano orizzontale che separa il posto a sedere dai gradini di discesa/salita (cfr. pagina 2 ricorso) e, che, in conseguenza della brusca frenata la stessa andò a sbattere contro il sostegno metallico postole davanti, impongono di ritenere provata la dipendenza causale dello stesso dall'esecuzione del trasporto (cfr. Cass. 3285/2006). “Non par dubbio infatti che di insussistenza o di elisione del nesso eziologico tra condotta del vettore ed evento sarebbe possibile parlare solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, fosse stato da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo l'icastica espressione contenuta nell'art. 41 cod. pen., comma 2: ma a tale fine era necessario l'accertamento positivo pagina 4 di 11 non solo dell'intervento di un elemento affatto estraneo alla condotta del vettore, ma anche dell'esclusiva efficienza causale dello stesso nella produzione del sinistro (Cass. civ. 3, 13 maggio 2008, n. 11903)” (cfr. Cass. 4343/2009). Accertato il nesso causale, può presumersi, in assenza di prova contraria, la responsabilità del vettore in applicazione del principio per cui “la presunzione (di responsabilità), che opera quando sia provato il nesso causale tra sinistro occorso al viaggiatore e attività del vettore in esecuzione del trasporto, resta tuttavia esclusa allorché sia accertata la mancanza di colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr. Cass. 4343/20229) o di un terzo viaggiatore (cfr. Cass. 4482/2009 “in ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi”).
2. Sul risarcimento del danno Per quanto attiene la quantificazione dei danni patiti da parte ricorrente, questo Giudicante ritiene di quantificare gli stessi tenuto conto delle risultanze della C.T.U. medico-legale svolta in corso di causa che, dopo aver esaminato la perizianda e la documentazione medica prodotta, con argomentazioni che si condividono integralmente in quanto lineari ed immuni da vizi logici, rispetto alle quali non sono state formulate osservazioni da parte dei consulenti tecnici di parte (cfr. pagina 39 perizia “E' stata inviata a mezzo pec di Relazione ai Consulenti ed ai Procuratori delle Parti Per_3 dai quali non sono giunte osservazioni”), ha accertato : “Sotto il profilo psichico, è emerso un quadro di preesistenze non correlate all'evento in esame, per cui già la Sig.ra assumeva terapia (come emerge Pt_1 dall'anamnesi del PS del 06/06/2022): l'evento in esame e le sue conseguenze, come documentato in atti in sede specialistica, nel corso dell'iter clinico e terapeutico, hanno comportato un temporaneo peggioramento del quadro psichico e della sintomatologia ad esso connessa con peggioramento del tono dell'umore, ansia libera elevata con aspetti di confusione, frequenti crisi di pianto per cui fu consigliato un aumento della terapia con OX e Felison. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere odontoiatrico, le relazioni in atti menzionate sono state ritenute esaustive al fine di dettagliare la lesività conseguente all'evento che ha ricompreso l'arcata superiore, con mancata reattività del test a freddo degli elementi 11-12-21-22 per cui si rende necessaria terapia endodontica e ricostruzione, oltre all'arcata inferiore con lussazione traumatica dell'elemento 43 con perdita di ancoraggio della protesi preesistente per cui si rende necessaria estrazione e nuova soluzione protesica. Da quanto rilevato in sede di visita medico legale, emerge che il quadro clinico è stabilizzato, con sussistenza di postumi a carattere permanente rappresentati da Esiti di Trauma Cranio facciale non commotivo con trauma dentario con risentimento distrattivo cervicale, Esiti di Frattura scomposta dello scafoide carpale destro trattata conservativamente. Residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del polso-mano destro come da obiettività sovra rilevata, un riflesso antalgico disfunzionale contratturale paravertebrale rachideo cervicale con risentimento alla spalla destra, oltre al quadro odontoiatrico già dettagliato. Tali postumi incidono negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 9 (nove) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. A tal proposito si specifica come si siano tenute in considerazione le voci tabellari del barèmes vigente in ambito RCA per le “menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (allegato al DM
03/07/2003). Ove necessario si è tenuto in considerazione quanto indicato dai principali e più accreditati riferimenti tabellari in uso in ambito medico legale, tra cui in primis le Linee Guida per la Valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, 2016. Controparte_3
La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 77 giorni di Parziale al 75 %, 30 giorni di Parziale al 50
% e 60 giorni di Parziale al 25%.
pagina 5 di 11 Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico. Per quanto attiene le spese mediche sostenute si specifica che in atti è presente unicamente un elenco spese, che riporta causali anche non di carattere sanitario, in assenza delle relative ricevute e/o fatture, non essendo pertanto documento idoneo al fine di tale valutazione. Come rilevato con i Consulenti delle parti, si ritiene in ambito odontoiatrico congruo stimare un preventivo per spese da sostenersi pari a 10.000,00 euro” (cfr. pagine 37-38-39 perizia). Parte ricorrente nelle proprie note conclusive ha contestato, sia pur nessun rilievo in proposito sia stato presentato dal consulente tecnico di parte, la mancata valutazione, in termini di punteggio, del danno psichico “pure accertato”(cfr pagina 2 note) alla luce del quadro clinico emergente dalle certificazioni della dott.ssa e della psichiatra del CSM dott.ssa e Per_4 Per_5 dell'affermazione della stessa C.T.U. che, secondo la prospettiva attorea, “in aperta contraddizione con se stessa” (cfr. pagina 4 note), dopo aver ritenuto il grado di sofferenza soggettiva di grado moderato nel corso della malattia, avrebbe riconosciuto “il danno psichico patito in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico” (cfr. pagina 4 note). In proposito, si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che laddove “la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale e comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione dell'integrità psicologica, non più di danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”(cfr. Cass. n. 10787/2024; Cass. n. 643/2023; Cass n. 18056/2019). Nella specie, dalla C.T.U. non emerge una situazione che trascende il piano della sofferenza soggettiva, tale da mutare in una condizione di tipo patologico. Ed invero, la dott.ssa ha Per_6 dato atto dell'esistenza, sotto il profilo psichico, di un quadro di preesistenze no te all'evento in esame e che quest'ultimo e le sue conseguenze hanno determinato esclusivamente “un temporaneo peggioramento del quadro psichico e della sintomatologia ad esso connessa con peggioramento del tono dell'umore, ansia libera elevata con aspetti di confusione, frequenti crisi di pianto per cui fu consigliato un aumento della terapia con OX e Felison” (cfr. pagina 37 perizia); affermazioni queste che trovano riscontro anche nell'attestazione della stessa dott.ssa (cfr. doc. 16 ricorso), ove si legge che “il Per_4 fortissimo stress psicologico (…)” ha fatto “riemergere situazioni psicologiche precedenti”. Risulta, dunque, la natura del tutto transitoria delle ripercussioni dell'evento sul piano psicologico - già compromesso- destinate ad essere riassorbite in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico. Erra, pertanto, parte ricorrente nel ritenere che la C.T.U. abbia accertato il danno psichico avendo affermato che “Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendolo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico”. Il riferimento non è infatti al danno psicologico patito da parte attrice, quanto, per quello che si è già avuto modo di sottolineare, al danno morale che, pur condividendo la matrice sofferenziale del primo, se ne distingue per la temporaneità, non sfociando in un disagio cronico.
pagina 6 di 11 Ciò posto, poiché le lesioni riportate dall'attrice non superano, così come accertato dalla C.T.U., il 9%, non possono trovare applicazione i criteri di liquidazione del danno di elaborazione giurisprudenziale di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, venendo in rilievo, invece, i parametri dettati dall'art. 139 comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 per il risarcimento dei danni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e precisamente: Età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni Percentuale di invalidità permanente 9% Punto base danno permanente € 963,40 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 77 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Indennità giornaliera € 56,18 Danno biologico permanente € 13.959,67 Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.244,40 Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70 Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70 e, così per complessivi euro 18.889,47. Si rileva però che l'art. 139 cod. ass., al terzo comma, consente al giudice di aumentare il danno biologico in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, laddove quest'ultimo alleghi circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornisca la relativa prova, anche mediante il ricorso allo strumento delle presunzioni semplici (cfr. Cass. n.339/2016). Questo Giudice ritiene che l'attore anche in via presuntiva, abbia dato piena prova della sussistenza di tale tipo di danno: dalla documentazione in atti risulta, infatti, la sussistenza di uno stato di stress psicologico particolarmente significativo, conseguente alla compromissione della qualità della vita (dieta liquida, impossibilità di accudimento della casa e della madre, isolamento) subita dalla ricorrente in ragione del sinistro, così come comprovato dalla certificazione della dott.ssa di (cfr. doc. 10 ricorso “Si segnala la difficoltà avuta in questi mesi nella gestione del Per_2 politrauma a causa della condizione familiare della paziente (vive da sola) e degli esiti riportati dal trauma (avulsione dentale che ha condizionato il tipo di dieta: cremosa o frullata) oltre che l'impossibilità di accudimento della casa (pulizie e gestione quotidiana) e personale (igiene ed attività della vita di ogni giorno): tutto questo ha comportato un disagio che ha determinato un fortissimo stress psicologico. Quest'ultimo ha compromesso il sonno e l'alimentazione (già difficoltosa a causa del trauma facciale), perdita di capelli, oltre a fare riemergere situazioni psicologiche precedenti. La paziente sta presentando insonnia, nonostante una terapia specifica e con più farmaci in seguito ad accesso Centro Salute Mentale del territorio”) e della dott.ssa (cfr. doc. 15 ricorso Persona_7
“già vista in urgenza poco tempo fa dalla Dott.ssa per reazione te incidente in autobus Per_8
(03/06) che ha condizionato enormemente la propria organizzazione di vita (è vedova e vive sola, fatica nelle proprie autonomie) oltre a dover fare innumerevoli visite e percorsi riabilitativi, a causa di tutto ciò, l'umore è marcatamente peggiorato, con ansia libera elevata, frequenti crisi di pianto”). Il particolare rilievo assunto dalle privazioni e dal turbamento patiti dalla ricorrente è, d'altra parte, stato confermato anche dalla C.T.U. (cfr. pagina 39 perizia “Il grado di sofferenza soggettiva è da ritenere di grado moderato nel corso della malattia, ritenendolo sussistenti circostanze che nel caso concreto rilevano ai fini della valutazione di tale aspetto in misura apprezzabilmente maggiore rispetto ai danni permanenti di analoga entità: ciò in relazione al turbamento, privazioni e patimento subito, come emerso anche dal peggioramento del quadro in ambito psichico”).
pagina 7 di 11 Ciò posto, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, si ritiene di liquidare il danno morale nella misura di euro 1.888,95 (pari al 10%). L'importo complessivo spettante a titolo di danno non patrimoniale è pertanto pari ad euro 20.778,42 all'attualità. Detta somma deve essere aumentata di interessi al tasso legale compensativi del danno da ritardo (applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito, devalutato alla data del sinistro, il 3.6.2022, e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici un saggio equivalente agli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza;
cfr. Cass. Sez. Un. n.1712 del 1995 sul calcolo di interessi per debiti di valore) Dall'importo del risarcimento complessivamente liquidato devono essere detratti i due acconti già pagati dall'assicurazione: euro 3.000,00 avvenuto in data 3.1.2023 e di quello di euro 12.000,00 del 24.6.2024. La detrazione va effettuata rendendo omogenei alla stessa data gli acconti e il risarcimento e, quindi, rivalutando le somme liquidate a titolo di acconto dalla data del pagamento ad oggi e detraendo tale importo dal risarcimento oggi liquidato e rivalutato (20.778,42 – (3.078,00+12.192,00)= 5.508,42, calcolando gli interessi al tasso legale (compensativi da ritardo), sul risarcimento in questa sede complessivamente liquidato (20.778,42), nel periodo dalla data del fatto (3 giugno 2022) sino al pagamento del primo acconto (3 gennaio 2023), da tale data sino al pagamento del secondo acconto (24 giugno 2024) sulla somma residua e, infine, da tale ultima data sino ad oggi sulla somma residua (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 23927/2023 “ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b)detraendo l'acconto dal credito;
c)calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo”; Cass. n. 6347 del 19/03/2014). All'esito di detto calcolo, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore la residua somma pari a 6.856,61 (158,69 17.700,42 1.091,12 170,38) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Infine, sulla predetta somma spetteranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi del primo comma dell'art. 1284, in quanto convertitesi in debito di valuta.
3. Sul risarcimento del danno patrimoniale Le spese odontoiatriche da sostenersi vengono liquidate nell'ammontare ritenuto congruo dalla C.T.U. e dai consulenti di parte, pari ad euro 10.000,00. Da rigettare tutte le altre richieste di risarcimento avanzate da parte attrice in quanto non documentate.
4. Sulla domanda di interessi ex. art. 1284, IV comma, c.c. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento. Occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 1284, IV comma, c.c , (“se le parti non hanno determinato la misura, dal momento della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), che, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario dal momento della pendenza della pagina 8 di 11 lite, persegue evidentemente l'obiettivo “di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” (…): “si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”(cfr. Cass. n. 61/2023). Ebbene, se la ratio della disposizione è quella di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stessa venga a tal fine strumentalizzato” (così la relazione di accompagnato al D.L. 134/2014) proprio a mezzo dello “specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite” (vedasi sempre la relazione di accompagnamento), non si vede come tale finalità compulsoria all'adempimento possa predicarsi anche nel caso di crediti a natura rimediale soggetti a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno aquiliano, in ragione del loro carattere illiquido (o comunque non agevolmente liquidabile) al momento di instaurazione del giudizio. E ciò non perché rilevi l'illiquidità in sé (non trovando terreno fertile nel nostro ordinamento il principio “in illiquidis non fit mora”) quanto il fatto che essa, nelle obbligazioni extracontrattuali di cui si discute, non può dirsi certo imputabile al debitore, dal momento che quest'ultimo, fino alla pronuncia giudiziale, non è in grado di conoscere (e non per fatto proprio colpevole) l'effettivo ammontare della prestazione risarcitoria: non si vede, in altri termini, come si possa spingere ad adempiere chi, prima della proposizione della domanda e della correlata statuizione giudiziale, è del tutto ignaro del quantum da pagare. Solo nei crediti liquidi il debitore “non solo può operare la necessaria valutazione economica dei rischi di causa ma può anche determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulti ab inizio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo dall'esito del giudizio;
laddove, invece, ci si misuri con un debito risarcitorio privo di tale carattere (…)e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate -confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame per di più disincentivando soluzioni transattive” (cfr. Cass. ordinanza n. 28036/2025). Tale conclusione non appare in contrasto con l'orientamento estensivo spostato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 61/2023 ( secondo cui “lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità (…) prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi “in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre”) posto che è la stessa Corte a far salva la possibilità per l'autorità giudiziaria di “ricavare in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4°, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Peraltro, che vi siano categorie di crediti da sottrarre all'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. è implicitamente confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite prima richiamate (SS.UU. Cass. 12449/2024): in parte motiva vi si legge, infatti, che il giudice della cognizione deve risolvere la controversia sulla spettanza dei super interessi considerando «in primo luogo, la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia. Vengono in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari,
pagina 9 di 11 nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
5. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene sulla base del decisum ed è operata in applicazione dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, previsti per lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con liquidazione nei valori minimi per quanto attiene a tutte le fasi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, e con l'aumento del 60% in relazione al numero di parti. Di conseguenza, i convenuti vanno condannati a risarcire in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.064,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge e oltre alle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente e per l'intero a carico delle parti convenute in solido tra loro con obbligo di rimborso di quanto già versato da parte ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento. Le spese di C.T.P. di parte ricorrente devono essere parimenti poste a carico delle parti convenute nei limiti di quanto liquidato al C.T.U. e previa esibizione di ricevuta di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-ACCOGLIE la domanda svolta da e per l'effetto: Parte_1
NN , in qualità di conducente, Parte_3 [...]
, in qualità di proprietario e Parte_2 [...] mpagnia assicuratrice R.C.A., in soli Controparte_1 pagamento nei confronti di della somma di euro 6.856,61 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale e, dunque, complessivi euro 16856,61, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
NN , in qualità di conducente, Parte_3 [...]
, in qualità di proprietario e Parte_2 [...]
in solido tra loro a rimborsare nei confronti di parte attrice le spese del Controparte_1 uidano in euro 4.064,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
-PONE le spese per la consulenza tecnica d'ufficio interamente a carico di Parte_3
, in qualità di conducente, ,
[...] Parte_2 in qualità di proprietario e in solido tra loro con obbligo di Controparte_1 rimborso di quanto già versato da parte ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento;
-PONE le spese per la consulenza tecnica di parte a carico di , in Parte_3 qualità di conducente, , in qualità di Parte_2 proprietario e iti di quanto Controparte_1 liquidato alla C.T.U. e previa esibizione di ricevuta di pagamento. Bologna 24.11.2025 Il Giudice Cinzia Gamberini
pagina 10 di 11
Bologna, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11