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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c., allegata a verbale del 18 novembre 2025
Rg. 1281/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Francesco Notaro Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere dott. ssa Maria Di Lorenzo consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1281/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, II sez. civile, n. 2401/2019, del 19 dicembre 2019,
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rocco Bruno (C.F. ) e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. d. Ayala n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ludovico Bruno, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferdinando Frasca (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola A/2, in virtù di procura alle liti in calce all' atto di citazione di I grado
Appellata
NONCHE'
, ( ) Controparte_2 C.F._4
(P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
1 Appellati contumaci
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, , sulla Parte_1 premessa di avere subito lesioni personali riportate a seguito dell'infortunio occorsogli in data 25 febbraio 2014, alle ore 9:30 circa, in Montella (AV), lungo via
Terminio, conveniva innanzi al tribunale di Avellino, Controparte_2 [...]
e la al fine di sentirli condannare al CP_3 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, nella misura complessiva di euro
63.787,06.
A sostegno assumeva che:
- in data 25/02/2014, alle ore 9.30 circa, transitava a piedi in Montella (AV), lungo via Terminio, per fare ritorno a casa;
- nelle indicate circostanze, <giunto all'altezza dello Juventus club “Gaetano
Scirea”, veniva improvvisamente investito dal furgone mod. Fiat Iveco tg.
BM509JW, di proprietà della corrente in Benevento, alla Controparte_3
c/da Pezzapiana, condotto dal sig. …coperto da polizza RCA Controparte_2
Real Mutua Ass.ni S.p.A. n. 2013/790706, che, nell'eseguire una improvvida manovra di parcheggio in retromarcia tra due autovetture, non si avvedeva della presenza del , travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra>>; Pt_1
- per l'effetto, veniva trasportato presso il nosocomio di Avellino “San Giuseppe
Moscati” ove gli veniva diagnosticata una frattura trocanterica del femore dx;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, cui seguiva un percorso di riabilitazione al termine del quale residuavano postumi gravemente invalidanti, tali da incidere sulla sfera esistenziale e sulle abitudini di vita.
Stante il mancato riscontro alle richieste stragiudiziali di pagamento, il Pt_1 adiva il tribunale di Avellino, chiedendo la condanna, al risarcimento dei danni, della soc. Real Mutua Ass.ni S.p.A., subordinatamente in solido con gli altri due convenuti e la nella misura complessiva Controparte_2 Controparte_3 di € 63.787,06, ovvero in quella accertata all'esito del giudizio anche con l'ausilio di un c.t.u. medico legale.
A.b.) Si costituiva la società Real Mutua Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, l'inammissibilità e improponibilità della domanda e nel
2 merito la sua infondatezza.
A.c.) e la sebbene regolarmente citati, Controparte_2 Controparte_3 rimanevano contumaci.
A.d) Acquisita documentazione ed escussa la teste indicata dall'attrice, veniva espletata la c.t.u. medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 15% oltre inabilità temporanea totale e parziale. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 9 dicembre 2019 e all'esito delle difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“1. Dichiara la contumacia di e 2. Controparte_3 Controparte_2
Dichiara il concorso di colpa fra e nella Parte_1 Controparte_2 causazione del sinistro;
3. Condanna e Controparte_3 Controparte_2 in solido a pagare in favore di , a Controparte_4 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 21.206,25, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma di € 20.206,25, corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca dell'illecito, rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dall'epoca dell'illecito alla presente pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi;
4. condanna
e in solido Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per spese, € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, cap e rimborso forfettario al
15%, con attribuzione;
5. pone a carico di e Controparte_3 Controparte_2 in solido le spese di c.t.u.”. Controparte_4
Il primo giudice riteneva la domanda parzialmente fondata.
Preliminarmente accertava che l'attore aveva assolto la condizione di proponibilità ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla ricostruzione del sinistro, il primo giudice rilevava, sulla base della deposizione dell'unico teste escusso, che stesse camminando sul Parte_1 margine destro della carreggiata, “sotto il marciapiede”, quando veniva investito da un furgone in retromarcia intento ad effettuare una manovra di parcheggio, riportando lesioni al femore.
Il primo giudice applicava la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054,
3 comma 1, c.c., ravvisando tuttavia un concorso di colpa del pedone, che, pur in presenza di marciapiede, teneva condotta imprudente. Il concorso veniva quantificato nella misura del 50% ciascuno.
In ordine alla liquidazione del danno, il giudice di primo grado richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26972/2008) in tema di danno non patrimoniale, affermando l'unitarietà della relativa categoria, comprensiva delle componenti tradizionalmente individuate come danno biologico, morale o da perdita del rapporto parentale, da valutarsi congiuntamente onde evitare duplicazioni risarcitorie.
Il tribunale aderiva ai criteri di liquidazione elaborati dalle tabelle del tribunale di
Milano, procedendo alla valutazione unitaria del danno non patrimoniale, con riferimento tanto alla lesione dell'integrità psicofisica quanto alla sofferenza soggettiva connessa.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, risultava che il aveva Pt_1 riportato una frattura pluriframmentaria pertrocanterica del femore destro, con postumi permanenti del 15%, un'inabilità temporanea assoluta di 17 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 70 giorni e al 25% per 60 giorni.
Applicando i valori tabellari del 2018, il danno biologico veniva quantificato in
€ 29.991,00 e quello da invalidità temporanea in € 12.421,50, per un totale di €
42.412,50, ridotto del 50% per il concorso di colpa, con liquidazione finale di €
21.206,25 oltre interessi legali.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia interponeva gravame, da intendersi Parte_1 qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“-VIOLAZIONE DELL'ART. 116 CPC - SS E /O ER
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA.
- VIOLAZIONE DELL'ART. 2054, COMMA 1 E 2 - ER
AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CONCORRENTE DELL'ATTORE.
-VIOLAZIONE DELL'ART. 132, COMMA 1, N. 4 MANCATA E/O
INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE”.
In particolare, “sotto il profilo della violazione dell'art. 2054 c.c.” deduceva che,
4 contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, la condotta del pedone non poteva essere considerata causa dell'incidente, né idonea a esonerare l'autista dalla responsabilità. Rilevava, infatti, che il pedone camminava lungo il margine della strada, vicino al marciapiede, senza compiere gesti repentini o imprevedibili, mentre, l'autista stava effettuando una manovra di retromarcia in centro abitato, pericolosa e con visibilità limitata, senza accorgersi del pedone. Precisava, inoltre, che proprio quest'ultimo aveva ammesso alla propria compagnia assicurativa di non averlo visto, riconoscendo così di aver violato le regole del Codice della Strada e i principi elementari di prudenza.
Osservava che, tenendo conto dell'art. 154 del CdS e della giurisprudenza consolidata, il conducente che effettuava la retromarcia avrebbe dovuto assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti, adottando ogni precauzione necessaria per compiere la manovra in sicurezza e verificando che lo spazio retrostante fosse libero, anche con l'ausilio di terzi se necessario. Solo in presenza di un comportamento del pedone del tutto eccezionale, imprevedibile e tale da rendere impossibile evitare l'evento, si sarebbe potuto configurare una causa idonea ad escludere la colpa del conducente.
Ancora “sotto il profilo della ripartizione della responsabilità tra le parti e della violazione dell'art. 132 c.p.c.” l'appellante deduceva che il tribunale avesse erroneamente ripartito la responsabilità tra le parti, violando l'art. 132 c.p.c. e la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. Contestava la decisione di attribuire al pedone il 50% di responsabilità, ritenendo illogico e immotivato equiparare la sua condotta — consistita nel camminare lungo il margine destro della strada in pieno giorno — a quella del conducente che effettuava una manovra di retromarcia senza le dovute cautele.
Sottolineava che il giudice di primo grado non aveva spiegato i criteri di tale quantificazione e che la decisione si fondava su un errore nell'applicazione delle norme sul concorso di colpa. Richiamando la giurisprudenza di legittimità,
l'appellante osservava che l'eventuale imprudenza del pedone avrebbe potuto giustificare solo una minima corresponsabilità, comunque inferiore al 50%.
Rilevava, pertanto, che la sentenza era ingiustificata e contraria ai principi consolidati, poiché l'autista non si era trovato nell'impossibilità di avvistare il pedone e avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie per evitare
5 l'investimento.
Infine “in ordine al danno morale e/o esistenziale ed alla personalizzazione del danno biologico” l'appellante denunciava l'erronea decisione del primo giudice nella parte in cui limitava il risarcimento al solo danno biologico, omettendo di riconoscere e liquidare il complessivo pregiudizio che l'incidente aveva arrecato alla vita del danneggiato.
Precisava che il aveva subito un lungo periodo di immobilizzazione, Pt_1 seguito da una prolungata degenza in un centro di riabilitazione, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita, aggravate dall'età avanzata. Inoltre, dopo l'incidente, era stato costretto ad abbandonare la propria abitazione per trasferirsi presso la figlia, in Riva del Garda, dove veniva assistito quotidianamente, potendo muoversi solo con l'ausilio di un appoggio e non potendo più condurre una vita autonoma.
Tali circostanze, secondo l'appellante, rendevano evidente l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello biologico, da riconoscersi ai sensi dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni e in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la quale ammetteva una personalizzazione del danno fino al 30% quando la menomazione incidesse in modo rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Pertanto, riteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare non solo il danno biologico con la dovuta personalizzazione, ma anche il danno morale ed esistenziale, da determinarsi in via equitativa, in considerazione del radicale mutamento delle condizioni di vita e della perdita di autonomia conseguenti all'incidente.
B.b.) Si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., resistendo all'impugnazione e così concludendo:
“Voglia On.le Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti, motivi e titoli sopra dedotti, dichiarare anche ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato l'appello formulato e la domanda avanzata da parte avversa e rigettare le avverse pretese”.
B.c.) e la non si costituivano, con Controparte_2 Controparte_3 declaratoria della loro contumacia.
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
6 C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità con ricorso in Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
C.b.) Nel merito l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
C.b.i.) I primi due motivi di appello, strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, vanno esaminati congiuntamente, poiché entrambi attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla valutazione delle rispettive condotte del conducente del veicolo e del pedone investito, nonché alla corretta applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
L'appellante contesta l'erronea attribuzione ad esso di una quota di colpa Pt_1 pari al 50%, equiparando così la sua condotta a quella del conducente CP_2 autore della manovra di retromarcia che ha determinato l'investimento. Sostiene che il comportamento del pedone – che camminava lungo il margine destro della strada,
a ridosso del marciapiede – non sarebbe idoneo a vincere la presunzione di colpa a carico del conducente, né potrebbe essere qualificato come imprudente in misura tale da giustificare un concorso paritario di responsabilità.
Dall'esame complessivo degli atti e delle dichiarazioni acquisite risulta provato che il conducente di un furgone di dimensioni medio-grandi, effettuava CP_2 una manovra di retromarcia in una via del centro abitato, in orario mattutino (circa le ore 9:30), momento nel quale era prevedibile la presenza di pedoni.
Lo stesso conducente ha dichiarato alla propria compagnia assicuratrice di aver
“investito una persona che si trovava dietro il furgone” senza essersi previamente
7 accertato della sua presenza, riconoscendo così di non aver potuto controllare visivamente l'intera area retrostante il veicolo.
Tale condotta integra una chiara violazione delle regole di prudenza e dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice della Strada, che impone al conducente l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri utenti e, se necessario, di avvalersi dell'aiuto di terzi per il controllo dello spazio retrostante.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato che
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep.
2018, Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 -01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché
l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez.
4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021,
Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n.
27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 -01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”.
Ne consegue che il conducente, qualora non possa avere piena visibilità della
8 zona retrostante, ha l'obbligo di accertarsi che la manovra possa essere compiuta in totale sicurezza, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi.
L'automobilista non può confidare nella diligenza altrui, giacché l'eventuale imprudenza di altri utenti può rilevare solo come concausa del sinistro e non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità del conducente.
Tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo può essere ridotta laddove il comportamento altrui si riveli talmente anomalo e imprevedibile da costituire un fattore causale sopravvenuto e determinante.
Nel caso di specie l'incidente ha coinvolto non solo il veicolo condotto dal convenuto, ma anche un pedone. In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
[omissis] Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza
d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass.
n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 5957/2022, Cass. n.
9856/2022, Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Nel caso concreto, non emergono elementi tali da far ritenere che il pedone abbia tenuto una condotta improvvisa o del tutto anomala, visto che il camminava, Pt_1 comunque, lungo il margine destro della carreggiata, senza compiere movimenti repenti o attraversamenti improvvisi.
9 Tuttavia, la sua posizione sulla sede stradale, e non sul marciapiede, non era priva di rischi.
L'appellante insiste nel sostenere che il pedone non ha mantenuto una condotta imprudente, né ha compiuto alcun gesto repentino e/o imprevedibile da cui sia derivato il suo investimento.
Tale tesi non può essere integralmente condivisa.
L'art. 190 C.d.S. impone infatti ai pedoni di utilizzare, ove esistenti, i marciapiedi o le banchine e, in mancanza, di camminare quanto più possibile sul margine della carreggiata, in modo da non costituire intralcio o pericolo. La scelta del pedone di camminare “sotto il marciapiede”, ossia su un tratto non destinato al transito pedonale, ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, poiché tale posizione, unita alle dimensioni del veicolo e alla ridotta visibilità posteriore, ha reso più difficile la percezione della sua presenza da parte del conducente.
La condotta del pedone, pertanto, integra una forma di negligenza concorrente, che, pur non interrompendo il nesso causale, ha concorso alla produzione dell'evento.
Va rammentato, in aggiunta, che anche il pedone, come ogni utente della strada, è soggetto alle norme regolatrici della circolazione, tra i quali quello generale di cautela di cui all'art. 140 co. 1 Codice della Strada “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Quindi laddove il comportamento del pedone sia stato di gravità tale da essere considerato la causa esclusiva dell'investimento la responsabilità del conducente verrà interamente meno;
laddove invece a quest'ultimo -considerate le concrete condizioni della circolazione e la conseguente possibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza- sia comunque attribuibile una qualche responsabilità, si avrà una ipotesi di concorso di colpa col pedone da quantificare secondo le circostanze ( la giurisprudenza, come punto di partenza, tende ad imputare al pedone un concorso “minimo” o comunque inferiore al 50% – Corte
d'Appello Venezia, 04.12.2013, n. 2705).
In base ai principi elaborati dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, n.
10352/2000; Cass. civ., sez. III, n. 21072/2016; Cass. civ., ord. n. 5819/2019), la condotta del pedone può rilevare ai fini del concorso di colpa solo nella misura in
10 cui abbia concretamente inciso nella produzione dell'evento, secondo una valutazione proporzionata al grado di imprudenza e alle circostanze del caso concreto.
Tenuto conto delle complessive circostanze del caso concreto, va rilevato che, nel
'rapporto' tra le due condotte debba essere sicuramente ascritto un evidente grado di maggior colpa in capo al conducente dei veicolo investitore, considerando, da un lato, come le regole presuntive di responsabilità esclusiva dell'automobilista siano dettate proprio in ragione della naturale, elevata pericolosità di un investimento del pedone, privo chiaramente di ogni protezione e che, come in precedenza rimarcato, il , comunque, sebbene camminasse al di sotto del marciapiede, non si parava Pt_1 inopinatamente alle spalle dell'automezzo.
Sicché, ad avviso della corte, la responsabilità va ripartita nella misura del 70% a carico del conducente e del 30% a carico del . CP_2 Pt_1
La sentenza di primo grado, che aveva disposto un concorso paritario, deve pertanto essere riformata sul punto.
C.b.ii.) Per quanto concerne il terzo motivo di appello con il quale il Pt_1 sostiene che il tribunale avrebbe dovuto riconoscergli un ulteriore risarcimento per le conseguenze che il sinistro ha avuto sulla sua vita di relazione e sulle abitudini quotidiane, esso è infondato.
Il primo giudice ha correttamente ricostruito la disciplina e la giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26972/2008), secondo cui le distinte denominazioni di “danno morale”, “danno biologico” o “danno esistenziale” non identificano autonome categorie di danno, ma diverse componenti del più ampio danno non patrimoniale.
Il risarcimento deve dunque essere determinato in modo complessivo e unitario, evitando duplicazioni risarcitorie, mediante una valutazione globale del pregiudizio fisico, psichico e relazionale subito dal danneggiato, potendo essere personalizzato solo in presenza di circostanze eccezionali, specificamente allegate e provate.
Nel caso in esame, il tribunale ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che l'attore ha riportato una frattura pertrocanterica pluriframmentaria del femore destro, con postumi permanenti del 15% e una prolungata inabilità temporanea.
11 Sulla base di tali dati, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i valori previsti dalle tabelle milanesi 2018, individuando l'importo di € 29.991,00 per l'invalidità permanente e € 12.421,50 per l'invalidità temporanea, con valori giornalieri massimi, senza riconoscere ulteriori incrementi a titolo di personalizzazione, non essendo emersi elementi concreti atti a giustificarla.
Tale valutazione è ritenuta da questa corte pienamente condivisibile.
Secondo notoria giurisprudenza di legittimità “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. sez. 3 – Sentenza n. 21939 del
21/09/2017).
Nella fattispecie, gli elementi richiamati dall'appellante – età avanzata, immobilizzazione, necessità di riabilitazione e trasferimento presso la figlia, in quest'ultimo caso senza che siano state allegate, prima che provate, le precedenti abitudini di vita del – costituiscono conseguenze fisiologiche di una lesione Pt_1 grave come quella riportata, e risultano pertanto già compensate nella liquidazione standard del danno biologico effettuata dal tribunale sulla base delle tabelle milanesi
12 2018, che, cosa che l'appellante pare dimenticare, già includono nel punto la sofferenza fisica e morale normalmente connessa a menomazioni di analoga entità.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere una ulteriore personalizzazione del danno.
C.c.) L'accoglimento del motivo di appello inerente alla diversa distribuzione delle responsabilità nella causazione del sinistro comporta che la somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in primo grado, non oggetto di contestazione nel quantum, pari ad auro 42.412,50, deve essere decurtata del 30%
(quota di responsabilità del pedone) e quindi rideterminata in euro 29.688,75 in luogo di euro 21.206,25, riconosciuti in primo grado.
Essendo stata la somma liquidata alla data della sentenza di primo grado e dovendo il giudice, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sempre procedere alla sua attualizzazione alla data della pronuncia adottanda, detta somma deve essere rivalutata dal 19.12.2019 ad oggi, assurgendo ad euro 35.240,55.
Come statuito dal primo giudice ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, vanno individuati, come fatto dal tribunale, nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (data del sinistro
25.2.2014), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, saranno dovuti all'appellante/attore euro 39.613,76 (somma devalutata
13 al 25.2.2014 pari ad euro 28.980,72, maggiorata di interessi annui sulla somma via via annualmente rivalutata).
D) Le spese
Circa il governo delle spese di lite, considerando che la domanda non è stata accolta integralmente, pur mutando lo scaglione di riferimento, si stima che le spese di primo grado possano essere liquidate in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado (rientrando nella forbice tra minimo e medio), mentre, per lo stesso motivo, quelle d'appello vanno liquidate in misura prossima ai minimi, tenuto conto anche del fatto che l'appellante ha ritenuto di non spiegare attività difensiva per l'udienza odierna (con riduzione del contributo unificato da addossare alla controparte, stante la minore entità rispetto a quanto prospettato come valore della domanda).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e a Controparte_2 Controparte_3
b) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità di e Controparte_2
nella misura del 70 % e di nella misura del Controparte_3 Parte_1
30%;
c) condanna, conseguentemente, i predetti appellati, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 39.613,76, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. a far data della presente pronuncia;
d) condanna i convenuti/appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto statuito dal giudice di primo grado, ivi compreso in relazione a quelle di c.t.u.; d2) per il grado di appello ad euro 804,00 per spese ed euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso all'udienza del 18 novembre 2025
Il presidente rel. est.
dott. Francesco Notaro
14
Rg. 1281/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Francesco Notaro Presidente rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere dott. ssa Maria Di Lorenzo consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1281/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, II sez. civile, n. 2401/2019, del 19 dicembre 2019,
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Rocco Bruno (C.F. ) e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. d. Ayala n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ludovico Bruno, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Ferdinando Frasca (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola A/2, in virtù di procura alle liti in calce all' atto di citazione di I grado
Appellata
NONCHE'
, ( ) Controparte_2 C.F._4
(P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
1 Appellati contumaci
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato, , sulla Parte_1 premessa di avere subito lesioni personali riportate a seguito dell'infortunio occorsogli in data 25 febbraio 2014, alle ore 9:30 circa, in Montella (AV), lungo via
Terminio, conveniva innanzi al tribunale di Avellino, Controparte_2 [...]
e la al fine di sentirli condannare al CP_3 Controparte_1 risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, nella misura complessiva di euro
63.787,06.
A sostegno assumeva che:
- in data 25/02/2014, alle ore 9.30 circa, transitava a piedi in Montella (AV), lungo via Terminio, per fare ritorno a casa;
- nelle indicate circostanze, <giunto all'altezza dello Juventus club “Gaetano
Scirea”, veniva improvvisamente investito dal furgone mod. Fiat Iveco tg.
BM509JW, di proprietà della corrente in Benevento, alla Controparte_3
c/da Pezzapiana, condotto dal sig. …coperto da polizza RCA Controparte_2
Real Mutua Ass.ni S.p.A. n. 2013/790706, che, nell'eseguire una improvvida manovra di parcheggio in retromarcia tra due autovetture, non si avvedeva della presenza del , travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra>>; Pt_1
- per l'effetto, veniva trasportato presso il nosocomio di Avellino “San Giuseppe
Moscati” ove gli veniva diagnosticata una frattura trocanterica del femore dx;
- si rendeva necessario un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, cui seguiva un percorso di riabilitazione al termine del quale residuavano postumi gravemente invalidanti, tali da incidere sulla sfera esistenziale e sulle abitudini di vita.
Stante il mancato riscontro alle richieste stragiudiziali di pagamento, il Pt_1 adiva il tribunale di Avellino, chiedendo la condanna, al risarcimento dei danni, della soc. Real Mutua Ass.ni S.p.A., subordinatamente in solido con gli altri due convenuti e la nella misura complessiva Controparte_2 Controparte_3 di € 63.787,06, ovvero in quella accertata all'esito del giudizio anche con l'ausilio di un c.t.u. medico legale.
A.b.) Si costituiva la società Real Mutua Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, l'inammissibilità e improponibilità della domanda e nel
2 merito la sua infondatezza.
A.c.) e la sebbene regolarmente citati, Controparte_2 Controparte_3 rimanevano contumaci.
A.d) Acquisita documentazione ed escussa la teste indicata dall'attrice, veniva espletata la c.t.u. medico-legale per verificare le lesioni lamentate dall'istante; il nominato ausiliario, previo riconoscimento del “nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente ed il trauma subito”, accertava un danno biologico del 15% oltre inabilità temporanea totale e parziale. Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 9 dicembre 2019 e all'esito delle difese conclusive, il tribunale così statuiva:
“1. Dichiara la contumacia di e 2. Controparte_3 Controparte_2
Dichiara il concorso di colpa fra e nella Parte_1 Controparte_2 causazione del sinistro;
3. Condanna e Controparte_3 Controparte_2 in solido a pagare in favore di , a Controparte_4 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 21.206,25, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché sulla minor somma di € 20.206,25, corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT all'epoca dell'illecito, rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, dall'epoca dell'illecito alla presente pronuncia, esclusi gli interessi sugli interessi;
4. condanna
e in solido Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per spese, € 4.835,00 per compenso professionale, oltre Iva, cap e rimborso forfettario al
15%, con attribuzione;
5. pone a carico di e Controparte_3 Controparte_2 in solido le spese di c.t.u.”. Controparte_4
Il primo giudice riteneva la domanda parzialmente fondata.
Preliminarmente accertava che l'attore aveva assolto la condizione di proponibilità ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla ricostruzione del sinistro, il primo giudice rilevava, sulla base della deposizione dell'unico teste escusso, che stesse camminando sul Parte_1 margine destro della carreggiata, “sotto il marciapiede”, quando veniva investito da un furgone in retromarcia intento ad effettuare una manovra di parcheggio, riportando lesioni al femore.
Il primo giudice applicava la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054,
3 comma 1, c.c., ravvisando tuttavia un concorso di colpa del pedone, che, pur in presenza di marciapiede, teneva condotta imprudente. Il concorso veniva quantificato nella misura del 50% ciascuno.
In ordine alla liquidazione del danno, il giudice di primo grado richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26972/2008) in tema di danno non patrimoniale, affermando l'unitarietà della relativa categoria, comprensiva delle componenti tradizionalmente individuate come danno biologico, morale o da perdita del rapporto parentale, da valutarsi congiuntamente onde evitare duplicazioni risarcitorie.
Il tribunale aderiva ai criteri di liquidazione elaborati dalle tabelle del tribunale di
Milano, procedendo alla valutazione unitaria del danno non patrimoniale, con riferimento tanto alla lesione dell'integrità psicofisica quanto alla sofferenza soggettiva connessa.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, risultava che il aveva Pt_1 riportato una frattura pluriframmentaria pertrocanterica del femore destro, con postumi permanenti del 15%, un'inabilità temporanea assoluta di 17 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 70 giorni e al 25% per 60 giorni.
Applicando i valori tabellari del 2018, il danno biologico veniva quantificato in
€ 29.991,00 e quello da invalidità temporanea in € 12.421,50, per un totale di €
42.412,50, ridotto del 50% per il concorso di colpa, con liquidazione finale di €
21.206,25 oltre interessi legali.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia interponeva gravame, da intendersi Parte_1 qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“-VIOLAZIONE DELL'ART. 116 CPC - SS E /O ER
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA.
- VIOLAZIONE DELL'ART. 2054, COMMA 1 E 2 - ER
AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CONCORRENTE DELL'ATTORE.
-VIOLAZIONE DELL'ART. 132, COMMA 1, N. 4 MANCATA E/O
INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE”.
In particolare, “sotto il profilo della violazione dell'art. 2054 c.c.” deduceva che,
4 contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, la condotta del pedone non poteva essere considerata causa dell'incidente, né idonea a esonerare l'autista dalla responsabilità. Rilevava, infatti, che il pedone camminava lungo il margine della strada, vicino al marciapiede, senza compiere gesti repentini o imprevedibili, mentre, l'autista stava effettuando una manovra di retromarcia in centro abitato, pericolosa e con visibilità limitata, senza accorgersi del pedone. Precisava, inoltre, che proprio quest'ultimo aveva ammesso alla propria compagnia assicurativa di non averlo visto, riconoscendo così di aver violato le regole del Codice della Strada e i principi elementari di prudenza.
Osservava che, tenendo conto dell'art. 154 del CdS e della giurisprudenza consolidata, il conducente che effettuava la retromarcia avrebbe dovuto assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti, adottando ogni precauzione necessaria per compiere la manovra in sicurezza e verificando che lo spazio retrostante fosse libero, anche con l'ausilio di terzi se necessario. Solo in presenza di un comportamento del pedone del tutto eccezionale, imprevedibile e tale da rendere impossibile evitare l'evento, si sarebbe potuto configurare una causa idonea ad escludere la colpa del conducente.
Ancora “sotto il profilo della ripartizione della responsabilità tra le parti e della violazione dell'art. 132 c.p.c.” l'appellante deduceva che il tribunale avesse erroneamente ripartito la responsabilità tra le parti, violando l'art. 132 c.p.c. e la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. Contestava la decisione di attribuire al pedone il 50% di responsabilità, ritenendo illogico e immotivato equiparare la sua condotta — consistita nel camminare lungo il margine destro della strada in pieno giorno — a quella del conducente che effettuava una manovra di retromarcia senza le dovute cautele.
Sottolineava che il giudice di primo grado non aveva spiegato i criteri di tale quantificazione e che la decisione si fondava su un errore nell'applicazione delle norme sul concorso di colpa. Richiamando la giurisprudenza di legittimità,
l'appellante osservava che l'eventuale imprudenza del pedone avrebbe potuto giustificare solo una minima corresponsabilità, comunque inferiore al 50%.
Rilevava, pertanto, che la sentenza era ingiustificata e contraria ai principi consolidati, poiché l'autista non si era trovato nell'impossibilità di avvistare il pedone e avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie per evitare
5 l'investimento.
Infine “in ordine al danno morale e/o esistenziale ed alla personalizzazione del danno biologico” l'appellante denunciava l'erronea decisione del primo giudice nella parte in cui limitava il risarcimento al solo danno biologico, omettendo di riconoscere e liquidare il complessivo pregiudizio che l'incidente aveva arrecato alla vita del danneggiato.
Precisava che il aveva subito un lungo periodo di immobilizzazione, Pt_1 seguito da una prolungata degenza in un centro di riabilitazione, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita, aggravate dall'età avanzata. Inoltre, dopo l'incidente, era stato costretto ad abbandonare la propria abitazione per trasferirsi presso la figlia, in Riva del Garda, dove veniva assistito quotidianamente, potendo muoversi solo con l'ausilio di un appoggio e non potendo più condurre una vita autonoma.
Tali circostanze, secondo l'appellante, rendevano evidente l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello biologico, da riconoscersi ai sensi dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni e in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la quale ammetteva una personalizzazione del danno fino al 30% quando la menomazione incidesse in modo rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Pertanto, riteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare non solo il danno biologico con la dovuta personalizzazione, ma anche il danno morale ed esistenziale, da determinarsi in via equitativa, in considerazione del radicale mutamento delle condizioni di vita e della perdita di autonomia conseguenti all'incidente.
B.b.) Si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., resistendo all'impugnazione e così concludendo:
“Voglia On.le Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i fatti, motivi e titoli sopra dedotti, dichiarare anche ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondato l'appello formulato e la domanda avanzata da parte avversa e rigettare le avverse pretese”.
B.c.) e la non si costituivano, con Controparte_2 Controparte_3 declaratoria della loro contumacia.
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
6 C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità con ricorso in Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
C.b.) Nel merito l'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
C.b.i.) I primi due motivi di appello, strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, vanno esaminati congiuntamente, poiché entrambi attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla valutazione delle rispettive condotte del conducente del veicolo e del pedone investito, nonché alla corretta applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
L'appellante contesta l'erronea attribuzione ad esso di una quota di colpa Pt_1 pari al 50%, equiparando così la sua condotta a quella del conducente CP_2 autore della manovra di retromarcia che ha determinato l'investimento. Sostiene che il comportamento del pedone – che camminava lungo il margine destro della strada,
a ridosso del marciapiede – non sarebbe idoneo a vincere la presunzione di colpa a carico del conducente, né potrebbe essere qualificato come imprudente in misura tale da giustificare un concorso paritario di responsabilità.
Dall'esame complessivo degli atti e delle dichiarazioni acquisite risulta provato che il conducente di un furgone di dimensioni medio-grandi, effettuava CP_2 una manovra di retromarcia in una via del centro abitato, in orario mattutino (circa le ore 9:30), momento nel quale era prevedibile la presenza di pedoni.
Lo stesso conducente ha dichiarato alla propria compagnia assicuratrice di aver
“investito una persona che si trovava dietro il furgone” senza essersi previamente
7 accertato della sua presenza, riconoscendo così di non aver potuto controllare visivamente l'intera area retrostante il veicolo.
Tale condotta integra una chiara violazione delle regole di prudenza e dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice della Strada, che impone al conducente l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo per gli altri utenti e, se necessario, di avvalersi dell'aiuto di terzi per il controllo dello spazio retrostante.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/11/2017, n. 8591; Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/06/2013, n. 35824).
Recentemente Cassazione penale sez. IV, 24/06/2025, n. 23939 ha affermato che
"in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi (Sez. 4, n. 8591 del 07/11/2017, dep.
2018, Rv. 272485 -01; n. 35824 del 27/06/2013, Rv. 256959 -01). Egli, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché
l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez.
4, n. 33385 del 08/07/2008, , Rv. 240899 -01). Peraltro, in maniera coerente con tali principi, si è, anche successivamente, precisato che l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell'affidamento (ex multis: Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021,
Rv. 281399 -01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 -01; n.
27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 -01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 -01)”.
Ne consegue che il conducente, qualora non possa avere piena visibilità della
8 zona retrostante, ha l'obbligo di accertarsi che la manovra possa essere compiuta in totale sicurezza, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi.
L'automobilista non può confidare nella diligenza altrui, giacché l'eventuale imprudenza di altri utenti può rilevare solo come concausa del sinistro e non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità del conducente.
Tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo può essere ridotta laddove il comportamento altrui si riveli talmente anomalo e imprevedibile da costituire un fattore causale sopravvenuto e determinante.
Nel caso di specie l'incidente ha coinvolto non solo il veicolo condotto dal convenuto, ma anche un pedone. In argomento la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
[omissis] Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza
d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass.
n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 5957/2022, Cass. n.
9856/2022, Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Nel caso concreto, non emergono elementi tali da far ritenere che il pedone abbia tenuto una condotta improvvisa o del tutto anomala, visto che il camminava, Pt_1 comunque, lungo il margine destro della carreggiata, senza compiere movimenti repenti o attraversamenti improvvisi.
9 Tuttavia, la sua posizione sulla sede stradale, e non sul marciapiede, non era priva di rischi.
L'appellante insiste nel sostenere che il pedone non ha mantenuto una condotta imprudente, né ha compiuto alcun gesto repentino e/o imprevedibile da cui sia derivato il suo investimento.
Tale tesi non può essere integralmente condivisa.
L'art. 190 C.d.S. impone infatti ai pedoni di utilizzare, ove esistenti, i marciapiedi o le banchine e, in mancanza, di camminare quanto più possibile sul margine della carreggiata, in modo da non costituire intralcio o pericolo. La scelta del pedone di camminare “sotto il marciapiede”, ossia su un tratto non destinato al transito pedonale, ha contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, poiché tale posizione, unita alle dimensioni del veicolo e alla ridotta visibilità posteriore, ha reso più difficile la percezione della sua presenza da parte del conducente.
La condotta del pedone, pertanto, integra una forma di negligenza concorrente, che, pur non interrompendo il nesso causale, ha concorso alla produzione dell'evento.
Va rammentato, in aggiunta, che anche il pedone, come ogni utente della strada, è soggetto alle norme regolatrici della circolazione, tra i quali quello generale di cautela di cui all'art. 140 co. 1 Codice della Strada “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Quindi laddove il comportamento del pedone sia stato di gravità tale da essere considerato la causa esclusiva dell'investimento la responsabilità del conducente verrà interamente meno;
laddove invece a quest'ultimo -considerate le concrete condizioni della circolazione e la conseguente possibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza- sia comunque attribuibile una qualche responsabilità, si avrà una ipotesi di concorso di colpa col pedone da quantificare secondo le circostanze ( la giurisprudenza, come punto di partenza, tende ad imputare al pedone un concorso “minimo” o comunque inferiore al 50% – Corte
d'Appello Venezia, 04.12.2013, n. 2705).
In base ai principi elaborati dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, n.
10352/2000; Cass. civ., sez. III, n. 21072/2016; Cass. civ., ord. n. 5819/2019), la condotta del pedone può rilevare ai fini del concorso di colpa solo nella misura in
10 cui abbia concretamente inciso nella produzione dell'evento, secondo una valutazione proporzionata al grado di imprudenza e alle circostanze del caso concreto.
Tenuto conto delle complessive circostanze del caso concreto, va rilevato che, nel
'rapporto' tra le due condotte debba essere sicuramente ascritto un evidente grado di maggior colpa in capo al conducente dei veicolo investitore, considerando, da un lato, come le regole presuntive di responsabilità esclusiva dell'automobilista siano dettate proprio in ragione della naturale, elevata pericolosità di un investimento del pedone, privo chiaramente di ogni protezione e che, come in precedenza rimarcato, il , comunque, sebbene camminasse al di sotto del marciapiede, non si parava Pt_1 inopinatamente alle spalle dell'automezzo.
Sicché, ad avviso della corte, la responsabilità va ripartita nella misura del 70% a carico del conducente e del 30% a carico del . CP_2 Pt_1
La sentenza di primo grado, che aveva disposto un concorso paritario, deve pertanto essere riformata sul punto.
C.b.ii.) Per quanto concerne il terzo motivo di appello con il quale il Pt_1 sostiene che il tribunale avrebbe dovuto riconoscergli un ulteriore risarcimento per le conseguenze che il sinistro ha avuto sulla sua vita di relazione e sulle abitudini quotidiane, esso è infondato.
Il primo giudice ha correttamente ricostruito la disciplina e la giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26972/2008), secondo cui le distinte denominazioni di “danno morale”, “danno biologico” o “danno esistenziale” non identificano autonome categorie di danno, ma diverse componenti del più ampio danno non patrimoniale.
Il risarcimento deve dunque essere determinato in modo complessivo e unitario, evitando duplicazioni risarcitorie, mediante una valutazione globale del pregiudizio fisico, psichico e relazionale subito dal danneggiato, potendo essere personalizzato solo in presenza di circostanze eccezionali, specificamente allegate e provate.
Nel caso in esame, il tribunale ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che l'attore ha riportato una frattura pertrocanterica pluriframmentaria del femore destro, con postumi permanenti del 15% e una prolungata inabilità temporanea.
11 Sulla base di tali dati, il primo giudice ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando i valori previsti dalle tabelle milanesi 2018, individuando l'importo di € 29.991,00 per l'invalidità permanente e € 12.421,50 per l'invalidità temporanea, con valori giornalieri massimi, senza riconoscere ulteriori incrementi a titolo di personalizzazione, non essendo emersi elementi concreti atti a giustificarla.
Tale valutazione è ritenuta da questa corte pienamente condivisibile.
Secondo notoria giurisprudenza di legittimità “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. sez. 3 – Sentenza n. 21939 del
21/09/2017).
Nella fattispecie, gli elementi richiamati dall'appellante – età avanzata, immobilizzazione, necessità di riabilitazione e trasferimento presso la figlia, in quest'ultimo caso senza che siano state allegate, prima che provate, le precedenti abitudini di vita del – costituiscono conseguenze fisiologiche di una lesione Pt_1 grave come quella riportata, e risultano pertanto già compensate nella liquidazione standard del danno biologico effettuata dal tribunale sulla base delle tabelle milanesi
12 2018, che, cosa che l'appellante pare dimenticare, già includono nel punto la sofferenza fisica e morale normalmente connessa a menomazioni di analoga entità.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere una ulteriore personalizzazione del danno.
C.c.) L'accoglimento del motivo di appello inerente alla diversa distribuzione delle responsabilità nella causazione del sinistro comporta che la somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in primo grado, non oggetto di contestazione nel quantum, pari ad auro 42.412,50, deve essere decurtata del 30%
(quota di responsabilità del pedone) e quindi rideterminata in euro 29.688,75 in luogo di euro 21.206,25, riconosciuti in primo grado.
Essendo stata la somma liquidata alla data della sentenza di primo grado e dovendo il giudice, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sempre procedere alla sua attualizzazione alla data della pronuncia adottanda, detta somma deve essere rivalutata dal 19.12.2019 ad oggi, assurgendo ad euro 35.240,55.
Come statuito dal primo giudice ed in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, vanno individuati, come fatto dal tribunale, nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (data del sinistro
25.2.2014), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, saranno dovuti all'appellante/attore euro 39.613,76 (somma devalutata
13 al 25.2.2014 pari ad euro 28.980,72, maggiorata di interessi annui sulla somma via via annualmente rivalutata).
D) Le spese
Circa il governo delle spese di lite, considerando che la domanda non è stata accolta integralmente, pur mutando lo scaglione di riferimento, si stima che le spese di primo grado possano essere liquidate in senso conforme a quanto fatto dal giudice di primo grado (rientrando nella forbice tra minimo e medio), mentre, per lo stesso motivo, quelle d'appello vanno liquidate in misura prossima ai minimi, tenuto conto anche del fatto che l'appellante ha ritenuto di non spiegare attività difensiva per l'udienza odierna (con riduzione del contributo unificato da addossare alla controparte, stante la minore entità rispetto a quanto prospettato come valore della domanda).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e a Controparte_2 Controparte_3
b) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità di e Controparte_2
nella misura del 70 % e di nella misura del Controparte_3 Parte_1
30%;
c) condanna, conseguentemente, i predetti appellati, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 39.613,76, oltre interessi al tasso Parte_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. a far data della presente pronuncia;
d) condanna i convenuti/appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto statuito dal giudice di primo grado, ivi compreso in relazione a quelle di c.t.u.; d2) per il grado di appello ad euro 804,00 per spese ed euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso all'udienza del 18 novembre 2025
Il presidente rel. est.
dott. Francesco Notaro
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