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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di adozione di maggiorenni iscritta al n.rg. 2127/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCHIAVI SIMONA
Nei confronti di
, nata a [...], il [...], C.F. CP_1
e nata a [...] il C.F._2 CP_2
17/01/2003, C.F. C.F._3
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.5.25 ha manifestato la Parte_1
volontà di adottare e , con le quali si è instaurato un CP_1 CP_2
forte legame affettivo e genitoriale tanto da considerarle come figlie proprie,
pagina 1 di 3 convivendo con lo stesso fin dalla nascita insieme alla madre, che lavorava come badante per la famiglia del ricorrente, e al padre.
All'udienza del 26.11.25 avanti il giudice relatore, tanto l'adottante, quanto le adottande e i genitori di queste ultime- e hanno Parte_2 Persona_1
personalmente confermato la loro volontà, manifestando il rispettivo consenso e assenso all'adozione ai sensi degli artt. 296 e 297 c.c.. Il difensore ha precisato le conclusioni e il giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ricorrono tutte le condizioni di legge per far luogo all'adozione ed in particolare i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c..
Sussiste l'interesse delle adottande a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con il ricorrente, con il quale hanno vissuto, insieme ai propri genitori, dal momento della nascita, lavorando la madre delle adottande per il ricorrente.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di e CP_1
da parte di ad ogni conseguente effetto, compresa CP_2 Parte_1
l'anteposizione del cognome al proprio da parte delle adottate ex art. Pt_1
299 co. 1 e 3 c.c.
Vanno disposti gli adempimenti da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 314 c.c., mentre non appare necessario disporre particolari modalità di pubblicazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Infine, in considerazione della natura della causa, non occorre una statuizione sulle spese legali.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1.Decide farsi luogo all'adozione di , nata a [...], il CP_1
13/12/1999, C.F. e nata a [...] C.F._2 CP_2
Roma il 17/01/2003, C.F. , da parte di , C.F._3 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. ; C.F._1
2. dispone che e assumano il cognome dell'adottante CP_1 CP_2
e lo antepongano al proprio;
Parte_1
3. dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di competenza;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di adozione di maggiorenni iscritta al n.rg. 2127/2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCHIAVI SIMONA
Nei confronti di
, nata a [...], il [...], C.F. CP_1
e nata a [...] il C.F._2 CP_2
17/01/2003, C.F. C.F._3
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28.5.25 ha manifestato la Parte_1
volontà di adottare e , con le quali si è instaurato un CP_1 CP_2
forte legame affettivo e genitoriale tanto da considerarle come figlie proprie,
pagina 1 di 3 convivendo con lo stesso fin dalla nascita insieme alla madre, che lavorava come badante per la famiglia del ricorrente, e al padre.
All'udienza del 26.11.25 avanti il giudice relatore, tanto l'adottante, quanto le adottande e i genitori di queste ultime- e hanno Parte_2 Persona_1
personalmente confermato la loro volontà, manifestando il rispettivo consenso e assenso all'adozione ai sensi degli artt. 296 e 297 c.c.. Il difensore ha precisato le conclusioni e il giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Ricorrono tutte le condizioni di legge per far luogo all'adozione ed in particolare i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c..
Sussiste l'interesse delle adottande a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con il ricorrente, con il quale hanno vissuto, insieme ai propri genitori, dal momento della nascita, lavorando la madre delle adottande per il ricorrente.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di e CP_1
da parte di ad ogni conseguente effetto, compresa CP_2 Parte_1
l'anteposizione del cognome al proprio da parte delle adottate ex art. Pt_1
299 co. 1 e 3 c.c.
Vanno disposti gli adempimenti da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 314 c.c., mentre non appare necessario disporre particolari modalità di pubblicazione della sentenza.
pagina 2 di 3 Infine, in considerazione della natura della causa, non occorre una statuizione sulle spese legali.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1.Decide farsi luogo all'adozione di , nata a [...], il CP_1
13/12/1999, C.F. e nata a [...] C.F._2 CP_2
Roma il 17/01/2003, C.F. , da parte di , C.F._3 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. ; C.F._1
2. dispone che e assumano il cognome dell'adottante CP_1 CP_2
e lo antepongano al proprio;
Parte_1
3. dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di competenza;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3