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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 18/09/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:55
Compaiono:
Per gli attori, l'avv. NAZZI GIORGIO,
Per i convenuti nessuno.
Il Giudice invita il difensore le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Nazzi conclude come da ricorso, e ai fini della discussione richiama gli atti di causa.
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2024 avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali” tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Nazzi, elettivamente C.F._5 domiciliati presso il suo studio in Pontedera (PI), Piazza Curtatone n. 7, come da mandato in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
ATTORI
e
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 01.07.2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir
[...] Parte_4 Parte_5 dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione decennale ex art. 1159 c.c. dei seguenti immobili siti in Santa Maria a Monte (PI), Via Pregiuntino: quanto a , Parte_1 Pt_2
appartamento per civile abitazione rappresentato al Catasto Fabbricati al Foglio 21 part.
[...]
1124 sub 14 graffata alla part. 1124 sub 20 corte esclusiva e alla part. 1124 sub 29 e sub 33, porzioni già destinate all'ampliamento stradale e cat. A/2, classe terza, vani cinque e rendita catastale, all'epoca, di Lit.
1.027.500 e garage con antistante resede esclusivo al quale si accede da una corte comune ai sub 6, 7, 8 e 16, censita al Foglio 21 part. 1124 sub 26, rappresentato al
Catasto Fabbricati del detto Comune alla partita 1002871 Foglio 21 part. 1124 sub 7 graffata alla part. 1124 sub 22 – corte esclusiva cat. C/6 classe quarta;
quanto a , Parte_3
e , appartamento per civile abitazione partita 1002871, Foglio Parte_4 Parte_5
21 part.1124 sub 16, cat. A/2, classe seconda, vani quattro e rendita catastale, all'epoca, di
Lit.652.000 e Garage con antistante resede esclusivo al quale si accede da una corte comune ai si sub 6, 7, 8 e 16, censita al Foglio 21 part. 1124 sub 26, rappresentato al Catasto Fabbricati del detto Comune alla partita 1002871 Foglio 21 part. 1124 sub 8 graffata alla part.1124 sub 23 – corte esclusiva cat. C/6 classe quarta.
Hanno chiesto, in ogni caso, di accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del livello sui suddetti beni per intervenuta usucapione e prescrizione per non uso ventennale.
In particolare, hanno allegato:
- che e , quali unici eredi a titolo universale di e Parte_1 Parte_2 Persona_1
, , risultano rispettivamente proprietari Parte_5 Parte_3 Parte_4 del complesso immobiliare sito in Santa Maria a Monte (PI), Via Pregiuntino, composto da due appartamenti per civile abitazione e garage con antistante resede esclusivo, come sopra identificati;
- che i suddetti immobili risultano gravati da livello costituito in favore di , Parte_6 cui risultano succedute le odierne resistenti;
- che è stato verificato che il dante causa di aveva acquistato la proprietà del Persona_1 terreno successivamente edificato da , e Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...]
- che, in quella sede, il terreno era stato garantito libero da ogni gravame, ivi compreso un livello costituito e concesso a terzi da;
Parte_6
- che i ricorrenti hanno, in realtà, accertato che il dominio utile e le connesse ragioni livellarie sul terreno spettavano a , poi pervenute in successione a Controparte_5 Persona_2 mentre il dominio diretto, in origine spettante a , è pervenuto per Parte_6 successione alle eredi universali odierne resistenti;
- che, pertanto, , e hanno alienato un bene pur non Parte_7 Pt_8 Parte_9 essendone formalmente proprietari, ma avendo goduto del possesso continuato, pacifico e ininterrotto da oltre settanta anni;
- che in data 24.03.2010 è stata pronunciata sentenza dichiarativa dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. in virtù della quale è stato accertato l'esercizio decennale, da parte di
, di un dominio pari alla intera proprietà oggetto del contratto di Controparte_6 compravendita da questi stipulato con;
Parte_10 Parte_9 - che è stato, in quella sede, accertato il decorso ultraventennale del pieno possesso esercitato dalla proprietà , utile a vedere riconosciuta l'estinzione del diritto livellario per Pt_7 mancato utilizzo ultraventennale;
- che è intenzione dei ricorrenti far valere l'accertamento incidentale avente ad oggetto l'intervenuta usucapione decennale in favore di anche in loro Controparte_6 favore;
- che essendo trascorsi venti anni dall'acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti, si è, in ogni caso, prodotto l'usucapione della piena proprietà ai sensi dell'art. 1958 c.c.
Nessuno si è costituito per , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7
.
[...]
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 20.02.2025, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 18.09.2025, parte ricorrente ha concluso come da suesteso verbale.
*****
La domanda è meritevole di accoglimento.
È processualmente accertata la sussistenza dei presupposti per l'operare dell'usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c., avendo i ricorrenti documentato le vicende relative ai passaggi del diritto di proprietà e delle ragioni livellarie insistenti sugli immobili per cui è causa, nonché, in via di presunzioni semplici ma univoche, il possesso ininterrotto degli stessi.
In particolare, è emerso ex actis che il comune dante causa dei ricorrenti, CP_6
, ha acquistato la proprietà dei terreni sui quali sono poi stati edificati gli immobili poi
[...] pervenuti agli odierni attori, da coloro che non erano proprietari, bensì titolari di un diritto di livello sugli stessi.
La circostanza è stata incidentalmente accertata nell'ambito della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera nel procedimento RG n. 539/2004, nella quale è stato acclarato che il contratto di compravendita del 19.05.1994 (doc. 8), intervenuto tra Pt_10
e , alienanti, e , acquirente, “faceva
[...] Pt_8 Parte_9 Controparte_6 erroneo riferimento alla cessione della piena proprietà dei terreni gravati da un peso, laddove in realtà il era il concedente del diritto e i danti causa i livellari, che pertanto non Pt_6 potevano cedere la piena proprietà” (cfr. doc. 11).
La pronuncia si riferisce alla medesima area, catastalmente individuata al Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Maria a Monte (PI), partita , Foglio 21 part. 1124, su cui sono stati P.IVA_1 successivamente edificati e alienati gli immobili rispettivamente oggetto del presente e del sopramenzionato giudizio RG n. 539/2004 (identificati con diversi sub), da parte di
, dante causa comune degli odierni ricorrenti e degli attori del Controparte_6 precedente giudizio. È peraltro significativo il contegno processuale serbato da nel CP_6 citato giudizio, di cui è dato atto nella parte motiva della sentenza.
Ne consegue che tanto , quanto i suoi aventi causa hanno a cascata Controparte_6 hanno ritenuto di acquistare, in buona fede, la piena proprietà degli immobili oggetto di giudizio. Tanto è avvenuto in base alla documentazione e agli accertamenti di cui alla sentenza n. 144/2010 del Tribunale di Pisa (rg. N.539/2004) in forza di titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (ossia in forza di titolo perfetto in ogni suo elemento, ma a non domino) e regolarmente trascritto (cfr. doc. 3 e docc. 4 e 6), ciò determinando l'acquisto dei medesimi beni per usucapione da parte dei ricorrenti, ciascuno nella rispettiva qualità e nelle proporzioni di cui ai titoli inter vivos e mortis causa di provenienza.
Sussisterebbero, in ogni caso, i presupposti per l'usucapione ventennale, avendo i ricorrenti posseduto uti domini, unitamente al possesso esercitato dai precedenti proprietari, per oltre venti anni, gli immobili acquistati, esercitando sugli stessi in modo esclusivo e conclamato, in via presuntiva, la propria signoria di fatto.
All'acquisto per usucapione del pieno diritto dominicale consegue l'estinzione del diritto di livello.
Trova applicazione l'art. 2651 c.c.
L'assenza di opposizione, tenuto altresì conto della natura della lite e della peculiare situazione di fatto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione decennale ex art. 1159 c.c., in favore di
[...]
, del diritto di piena proprietà sugli immobili individuati al Catasto Pt_1 Parte_2
Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte (PI), rappresentati al Catasto Fabbricati al
Foglio 21 part. 1124 sub 14 graffata alla part. 1124 sub 20 corte esclusiva e alla part. 1124 sub 29 e sub 33, porzioni già destinate all'ampliamento stradale e cat. A/2, classe terza, vani cinque e rendita catastale, all'epoca, di Lit.
1.027.500 e garage con antistante resede esclusivo al quale si accede da una corte comune ai sub 6, 7, 8 e 16, censita al Foglio 21 part. 1124 sub 26, rappresentato al Catasto Fabbricati del detto Comune alla partita 1002871
Foglio 21 part. 1124 sub 7 graffata alla part. 1124 sub 22 – corte esclusiva cat. C/6 classe quarta;
- dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione decennale ex art. 1159 c.c., in favore di
, e , del diritto di proprietà sugli Parte_3 Parte_4 Parte_5 immobili individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Santa Maria a Monte (PI), partita
1002871, Foglio 21 part.1124 sub 16, cat. A/2, classe seconda, vani quattro e rendita catastale, all'epoca, di Lit.652.000 e Garage con antistante resede esclusivo al quale si accede da una corte comune ai si sub 6, 7, 8 e 16, censita al Foglio 21 part. 1124 sub 26, rappresentato al Catasto Fabbricati del detto Comune alla partita 1002871 Foglio 21 part. 1124 sub 8 graffata alla part.1124 sub 23 – corte esclusiva cat. C/6 classe quarta;
- per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa, esonerandolo da ogni responsabilità, di eseguire la trascrizione della sentenza;
- spese compensate.
Pisa, 18 settembre 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.