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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
IS GI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189005 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189007 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189409 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento nn. 2024FI0189005 - 2024FI0189007 - 2024FI0189403 e 2024FI0189409, notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali l'Ufficio ha proceduto ad una nuova rideterminazione di classamento e rendita catastale delle un'unità immobiliari poste nel Comune di Firenze e meglio identificate in atti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, ha depositato le proprie controdeduzioni e ritenendo corretto il proprio operato e quindi la congruità del classamento attribuito, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 22.01.2026 il ricorrente nel contestare le difese dell'Agenzia, si riportava al proprio ricorso chiedendone l'accoglimento.
All'udienza pubblica del 04.02.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e ammette le parti alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributano, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorrente, in accoglimento del proposto ricorso, ha eccepito l'illegittimità degli atti deducendo la carenza di motivazione, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa, nonché l'erronea comparazione con immobili non aventi le stesse caratteristiche.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver descritto l'immobile, richiamato la metodologia di stima utilizzata, evidenziava che l'abitazione in questione ha origine da un'unità immobiliare già classata nella categoria
A/1 classe 2, così come tutte le abitazioni presenti nel palazzo poste nella medesima ala del fabbricato.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che debba, pertanto, essere rigettato.
Il ricorrente, in ordine agli avvisi di accertamento nn. 2024FI0189005 e 2024FI0189007, eccepisce il difetto assoluto di motivazione con conseguente violazione dell'art. 7 L 212/2000.
Osserva il Collegio, che i suddetti avvisi, come dichiarato dall'Ufficio, sono stati annullati e gli stessi sono stati “sostituiti” dagli avvisi di accertamento catastale n. 2024FI0189403 e 2024FI0189409 notificati il
12.12.2024, per cui tale eccezione va disattesa.
In ordine a questi ultimi avvisi, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.
9-bis L. 212/2000.
Anche tale eccezione non merita accoglimento, in quanto, la possibilità di rinotificare un medesimo avviso di accertamento per sanare eventuali vizi meramente formali che presentava il precedente atto, nel nostro ordinamento è consentita. Infatti è lo stesso art. 9 bis L. 212/2000, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 219/2023 allo Statuto dei diritti del Contribuente, che stabilisce: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”.
Pertanto, osserva il Collegio, che essendo stati annullati in autotutela i precedenti avvisi (2024FI0189005 -
2024FI0189007), nessuna violazione è legittimamente ravvisabile nel caso de quo, in quanto l'accertamento relativo al classamento non può dirsi “duplicato”.
Per di più, la Corte, rileva che nessuna decadenza del potere accertativo si è maturata in quanto in tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd.
DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza (Corte di Cassazione - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17627).
Inoltre, si osserva che gli avvisi di accertamento per cui si discute, sono adeguatamente motivati, per cui anche tale eccezione va disattesa.
Quanto sopra, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. 29708/2018, ord.
31809/2018), sulla base dei quali qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Nel merito, la Corte, ritiene che, nel caso de quo, gli avvisi di accertamento contengono tutti gli elementi idonei a giustificare il nuovo classamento, in quanto, sono descritte tutte le caratteristiche dell'immobile con l'indicazione delle unità concretamente assunte in comparazione.
Rileva inoltre il Collegio, che l'accertamento è stato eseguito procedendo alla stima storica che si basa su valori, attribuiti ad un bene da estimare, in precedenti operazioni estimative.
ll Collegio rileva che la rettifica operata dall'Ufficio, deve ritenersi corretta non solo perché eseguita nel rispetto della normativa di riferimento, ma anche perché all'abitazione, non sono state apportate modifiche peggiorative tali da giustificare un cambio di categoria e classe, rispetto a quella originariamente auto - attribuita con precedenti DOCFA.
Al contrario, come dettagliatamente rilevato dall'Ufficio, l'immobile situato in un Palazzo ubicato in una zona di pregio, dotato di ascensore, ampi spazi, gode di un'ottima esposizione, ha tutte le caratteristiche per essere classato in A/1 come all'origine.
Del pari corretto, è da ritenere l'accertamento per la cantina, atteso che la stessa non è collegata all'abitazione, che è posta la piano terreno, ma ha un accesso autonomo e, così come le atre esistenti nel condominio, è stata classata in C/2.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
IS GI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189005 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189007 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189403 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024FI0189409 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento nn. 2024FI0189005 - 2024FI0189007 - 2024FI0189403 e 2024FI0189409, notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali l'Ufficio ha proceduto ad una nuova rideterminazione di classamento e rendita catastale delle un'unità immobiliari poste nel Comune di Firenze e meglio identificate in atti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, ha depositato le proprie controdeduzioni e ritenendo corretto il proprio operato e quindi la congruità del classamento attribuito, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 22.01.2026 il ricorrente nel contestare le difese dell'Agenzia, si riportava al proprio ricorso chiedendone l'accoglimento.
All'udienza pubblica del 04.02.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e ammette le parti alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributano, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorrente, in accoglimento del proposto ricorso, ha eccepito l'illegittimità degli atti deducendo la carenza di motivazione, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa, nonché l'erronea comparazione con immobili non aventi le stesse caratteristiche.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver descritto l'immobile, richiamato la metodologia di stima utilizzata, evidenziava che l'abitazione in questione ha origine da un'unità immobiliare già classata nella categoria
A/1 classe 2, così come tutte le abitazioni presenti nel palazzo poste nella medesima ala del fabbricato.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che debba, pertanto, essere rigettato.
Il ricorrente, in ordine agli avvisi di accertamento nn. 2024FI0189005 e 2024FI0189007, eccepisce il difetto assoluto di motivazione con conseguente violazione dell'art. 7 L 212/2000.
Osserva il Collegio, che i suddetti avvisi, come dichiarato dall'Ufficio, sono stati annullati e gli stessi sono stati “sostituiti” dagli avvisi di accertamento catastale n. 2024FI0189403 e 2024FI0189409 notificati il
12.12.2024, per cui tale eccezione va disattesa.
In ordine a questi ultimi avvisi, il ricorrente eccepisce la violazione dell'art.
9-bis L. 212/2000.
Anche tale eccezione non merita accoglimento, in quanto, la possibilità di rinotificare un medesimo avviso di accertamento per sanare eventuali vizi meramente formali che presentava il precedente atto, nel nostro ordinamento è consentita. Infatti è lo stesso art. 9 bis L. 212/2000, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 219/2023 allo Statuto dei diritti del Contribuente, che stabilisce: “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta”.
Pertanto, osserva il Collegio, che essendo stati annullati in autotutela i precedenti avvisi (2024FI0189005 -
2024FI0189007), nessuna violazione è legittimamente ravvisabile nel caso de quo, in quanto l'accertamento relativo al classamento non può dirsi “duplicato”.
Per di più, la Corte, rileva che nessuna decadenza del potere accertativo si è maturata in quanto in tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd.
DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza (Corte di Cassazione - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17627).
Inoltre, si osserva che gli avvisi di accertamento per cui si discute, sono adeguatamente motivati, per cui anche tale eccezione va disattesa.
Quanto sopra, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. 29708/2018, ord.
31809/2018), sulla base dei quali qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Nel merito, la Corte, ritiene che, nel caso de quo, gli avvisi di accertamento contengono tutti gli elementi idonei a giustificare il nuovo classamento, in quanto, sono descritte tutte le caratteristiche dell'immobile con l'indicazione delle unità concretamente assunte in comparazione.
Rileva inoltre il Collegio, che l'accertamento è stato eseguito procedendo alla stima storica che si basa su valori, attribuiti ad un bene da estimare, in precedenti operazioni estimative.
ll Collegio rileva che la rettifica operata dall'Ufficio, deve ritenersi corretta non solo perché eseguita nel rispetto della normativa di riferimento, ma anche perché all'abitazione, non sono state apportate modifiche peggiorative tali da giustificare un cambio di categoria e classe, rispetto a quella originariamente auto - attribuita con precedenti DOCFA.
Al contrario, come dettagliatamente rilevato dall'Ufficio, l'immobile situato in un Palazzo ubicato in una zona di pregio, dotato di ascensore, ampi spazi, gode di un'ottima esposizione, ha tutte le caratteristiche per essere classato in A/1 come all'origine.
Del pari corretto, è da ritenere l'accertamento per la cantina, atteso che la stessa non è collegata all'abitazione, che è posta la piano terreno, ma ha un accesso autonomo e, così come le atre esistenti nel condominio, è stata classata in C/2.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.