Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 129
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità atti per carenza di motivazione

    Il Collegio osserva che i suddetti avvisi sono stati annullati e sostituiti dagli avvisi di accertamento catastale n. 2024FI0189403 e 2024FI0189409, per cui tale eccezione va disattesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9-bis L. 212/2000

    L'eccezione non merita accoglimento, in quanto la possibilità di rinotificare un medesimo avviso di accertamento per sanare eventuali vizi meramente formali è consentita. Essendo stati annullati in autotutela i precedenti avvisi, nessuna violazione è ravvisabile in quanto l'accertamento non può dirsi duplicato. Nessuna decadenza del potere accertativo si è maturata e gli avvisi sono adeguatamente motivati.

  • Rigettato
    Infondatezza e illegittimità della pretesa

    Nel merito, la Corte ritiene che gli avvisi di accertamento contengono tutti gli elementi idonei a giustificare il nuovo classamento, descrivendo le caratteristiche dell'immobile e le unità comparate. L'accertamento è stato eseguito con stima storica e la rettifica operata dall'Ufficio è corretta. L'immobile possiede caratteristiche per essere classificato in A/1 come all'origine. Anche l'accertamento per la cantina è corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 129
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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