Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2025, proposto da
IA NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento del Tribunale di Pistoia n. 285/2024 del 12.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato condannandolo al pagamento delle differenze dovute per l’ammontare di € 1.442,53, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo.
La ricorrente ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna della amministrazione al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a..
La sentenza è stata ritualmente notificata ai fini della esecuzione forzata ed è trascorso il termine di dilatorio di 120 giorni concesso alla amministrazione per darvi spontanea attuazione.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, sussistendone tutti i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe ordina alla Amministrazione intimata di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Condanna l’Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma di danaro pari al tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento successivo alla scadenza del termine fissato per ottemperare alla sentenza.
Nomina fin d’ora quale commissario ad acta in caso di permanente inerzia il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero intimato con facoltà di delega il quale darà avvio alle procedure contabili necessarie per l’ordinato adempimento.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese legali del presente giudizio che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e c.p.a. oltre al rimborso del c.u. da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO MA CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | TO MA CH |
IL SEGRETARIO