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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1526 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1526 /2025 V.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pecorino, presso il cui C.F._1 studio in Bronte (CT), via Santi n. 30, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Cirami, presso il cui studio C.F._2 in Bronte (CT) alla via Lussemburgo n. 23, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
***
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, ed Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Bronte in data 23/07/2005, hanno chiesto l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza collegiale del giorno 1.8.2025 il Tribunale ha disposto la comparizione personale delle parti chiedendo chiarimenti in ordine alle condizioni economiche della separazione.
1 Nel corso dell'udienza del 28.10.2025 il Presidente ha invitato le parti a modificare le condizioni della separazione mediante la previsione di un contributo mensile per il mantenimento della prole a carico di , quale genitore non collocatario. Parte_1
Alla successiva udienza del 26.11.2025 si è dichiarato disponibile a versare la Parte_1 somma di euro 300 a titolo di mantenimento della prole, oltre alla quota di assegno unico, senza contribuzione alle spese straordinarie. ha rifiutato la proposta, ritenendola Parte_2 eccessivamente esigua in ragione del mancato riconoscimento del contributo per le spese straordinarie.
Tanto premesso, rileva il collegio come la domanda congiunta di separazione consensuale non possa essere accolta.
L'art. 451 bis.51, comma 4, c.p.c. prevede che “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetto allo stato la domanda”.
Nel caso di specie, premesso che i coniugi sono genitori di (nata il [...], da poco Per_1 maggiorenne) e (nato il [...]), le condizioni economiche previste per il mantenimento Per_2 della prole nell'originario ricorso appaiono inidonee a tutelare la prole minorenne.
Le parti, infatti, hanno previsto che , quale usufruttuario dei terreni, avrebbe così Parte_1 contribuito al mantenimento dei due figli:
“Al momento della raccolta i proventi derivanti dalla vendita del saranno utilizzati in Parte_3 parte per coprire le spese stabilite in euro 4.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni anno solare) omnia comprensivi per il biennio, mentre il 55% del profitto della vendita, al netto delle spese, dovrà essere corrisposto in favore dei figli ed in particolare il 50% verrà depositato su un libretto postale aperto a nome di e di cui verrà consegnato il libretto consentendo così Persona_3 alla minore di poter controllare le somme a sua disposizione e di poterne prelevare le somme ove necessario considerato il compimento dei 16 anni, l'altro 50% dovrà essere corrisposto al minore
con l'acquisto di un buono fruttifero presso le poste. In nessun caso le somme potranno Per_2 essere prelevate e/o disposte dai Sigg.ri e essendo di sola esclusiva spettanza Pt_1 Pt_2 dei ragazzi. Il Sig , inoltre, consegnerà alla raccolta una quantità di pistacchio ai propri Pt_1 figli al fine di consentire agli stessi di non doverlo acquistare da terzi. A seguito della raccolta del pistacchio dovranno essere comunicati alla sig.ra la scelta del commerciante che Pt_2 acquisterà il frutto, nonché dovrà essere esibita nota pro forma e/o fattura rilasciata dall'acquisto del frutto”.
2 In sostanza, il contributo per il mantenimento non è stato determinato in una misura fissa mensile a favore del genitore collocatario, quale unico strumento idoneo a soddisfare le notevoli esigenze di due figli adolescenti, uno dei quali minorenne. Esso è stato, invece, fissato in misura aleatoria ed è stato ancorato ai proventi eventuali derivanti vendita del . Parte_3
Risulta, pertanto, l'assoluta inidoneità delle condizioni concordate a soddisfare la tutela dei minori.
L'invito a modificare le condizioni della separazione non è stato recepito dalle parti, atteso che la proposta di di versare la somma di euro 300 senza spese straordinarie non ha Parte_1 trovato il consenso di . Parte_2
Per quanto sopra, pur a fronte del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, rileva il collegio che le condizioni della separazione non siano idonee a soddisfare gli interessi della prole.
La domanda congiunta va, pertanto, rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1526/2025, RIGETTA la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da ed . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il presidente estensore dott. Fabio Salvatore Mangano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1526 /2025 V.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pecorino, presso il cui C.F._1 studio in Bronte (CT), via Santi n. 30, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Cirami, presso il cui studio C.F._2 in Bronte (CT) alla via Lussemburgo n. 23, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
***
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2025, ed Parte_1 Parte_2 premettendo di avere contratto matrimonio in Bronte in data 23/07/2005, hanno chiesto l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza collegiale del giorno 1.8.2025 il Tribunale ha disposto la comparizione personale delle parti chiedendo chiarimenti in ordine alle condizioni economiche della separazione.
1 Nel corso dell'udienza del 28.10.2025 il Presidente ha invitato le parti a modificare le condizioni della separazione mediante la previsione di un contributo mensile per il mantenimento della prole a carico di , quale genitore non collocatario. Parte_1
Alla successiva udienza del 26.11.2025 si è dichiarato disponibile a versare la Parte_1 somma di euro 300 a titolo di mantenimento della prole, oltre alla quota di assegno unico, senza contribuzione alle spese straordinarie. ha rifiutato la proposta, ritenendola Parte_2 eccessivamente esigua in ragione del mancato riconoscimento del contributo per le spese straordinarie.
Tanto premesso, rileva il collegio come la domanda congiunta di separazione consensuale non possa essere accolta.
L'art. 451 bis.51, comma 4, c.p.c. prevede che “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetto allo stato la domanda”.
Nel caso di specie, premesso che i coniugi sono genitori di (nata il [...], da poco Per_1 maggiorenne) e (nato il [...]), le condizioni economiche previste per il mantenimento Per_2 della prole nell'originario ricorso appaiono inidonee a tutelare la prole minorenne.
Le parti, infatti, hanno previsto che , quale usufruttuario dei terreni, avrebbe così Parte_1 contribuito al mantenimento dei due figli:
“Al momento della raccolta i proventi derivanti dalla vendita del saranno utilizzati in Parte_3 parte per coprire le spese stabilite in euro 4.000,00 (ovvero € 2.000,00 per ogni anno solare) omnia comprensivi per il biennio, mentre il 55% del profitto della vendita, al netto delle spese, dovrà essere corrisposto in favore dei figli ed in particolare il 50% verrà depositato su un libretto postale aperto a nome di e di cui verrà consegnato il libretto consentendo così Persona_3 alla minore di poter controllare le somme a sua disposizione e di poterne prelevare le somme ove necessario considerato il compimento dei 16 anni, l'altro 50% dovrà essere corrisposto al minore
con l'acquisto di un buono fruttifero presso le poste. In nessun caso le somme potranno Per_2 essere prelevate e/o disposte dai Sigg.ri e essendo di sola esclusiva spettanza Pt_1 Pt_2 dei ragazzi. Il Sig , inoltre, consegnerà alla raccolta una quantità di pistacchio ai propri Pt_1 figli al fine di consentire agli stessi di non doverlo acquistare da terzi. A seguito della raccolta del pistacchio dovranno essere comunicati alla sig.ra la scelta del commerciante che Pt_2 acquisterà il frutto, nonché dovrà essere esibita nota pro forma e/o fattura rilasciata dall'acquisto del frutto”.
2 In sostanza, il contributo per il mantenimento non è stato determinato in una misura fissa mensile a favore del genitore collocatario, quale unico strumento idoneo a soddisfare le notevoli esigenze di due figli adolescenti, uno dei quali minorenne. Esso è stato, invece, fissato in misura aleatoria ed è stato ancorato ai proventi eventuali derivanti vendita del . Parte_3
Risulta, pertanto, l'assoluta inidoneità delle condizioni concordate a soddisfare la tutela dei minori.
L'invito a modificare le condizioni della separazione non è stato recepito dalle parti, atteso che la proposta di di versare la somma di euro 300 senza spese straordinarie non ha Parte_1 trovato il consenso di . Parte_2
Per quanto sopra, pur a fronte del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, rileva il collegio che le condizioni della separazione non siano idonee a soddisfare gli interessi della prole.
La domanda congiunta va, pertanto, rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1526/2025, RIGETTA la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da ed . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il presidente estensore dott. Fabio Salvatore Mangano
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