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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13034 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 35615/2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri, Via Privata Jori Parte_1
17, presso lo studio dell'Avv. PIETROSANTI DANIELE che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Contumace
SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 07/10/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di aver presentato, in data 19.12.2023, domanda di riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 335/1995;
-che l' , con provvedimento datato 22.12.2023, respingeva la domanda con CP_1
la seguente motivazione: “Mancano certificati o attestazioni di redditi esteri rilasciati dalla competente autorità dello stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale”; -di avere inoltrato, recuperata la documentazione richiesta dall' in data CP_1
08.05.2024 istanza di riesame, chiedendo la liquidazione della prestazione assistenziale de qua;
-che, con comunicazione del 15.05.2024, l' rigettava l'istanza di riesame, CP_1
adducendo la seguente motivazione: “Si comunica che non è possibile effettuare il riesame in quanto la documentazione prodotta è stata rilasciata in data
Co 17.04.2024 in data successiva alla respinta del 26.12.2023. La pertanto dovrà inviare nuova domanda completa di tutta la documentazione necessaria”;
-di avere inoltrato, in data 17.06.2024, un primo ricorso amministrativo ed in data 23.09.2024 un secondo ricorso amministrativo, facendo presente di essere in possesso di tutti i requisiti di legge ai fini della liquidazione della prestazione richiesta fin dalla data della domanda amministrativa ed insistendo pertanto nell'accoglimento della stessa;
-che l' con comunicazione del 23.09.2024, rigettava il suddetto ricorso, CP_1
rilevando che il rigetto della domanda era dipeso dalla richiesta di documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento del diritto e che pertanto, una volta ottenuta la suddetta documentazione, la parte avrebbe potuto avanzare domanda di riesame o una nuova domanda amministrativa;
-di avere presentato, contestualmente al primo ricorso amministrativo una nuova domanda di riconoscimento del proprio diritto all'assegno sociale, specificando che la suddetta domanda non costituiva comunque rinuncia alla precedente;
-che, con provvedimento del 27.06.2024, l' le comunicava l'accoglimento CP_1
della seconda domanda e la consequenziale liquidazione della prestazione assistenziale richiesta a decorrere dall'1.07.2024;
-che, pertanto, rimanevano esclusi i ratei relativi al periodo dall'1.01.2024 al
30.06.2024 conseguenti alla prima domanda di pensione, illegittimamente rigettata.
Tutto ciò premesso, assumendo di essere in possesso dei requisiti di legge,
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
2 declaratoria del proprio diritto al percepimento dell'assegno sociale ai sensi della normativa citata dal 19.12.2023 e per l'effetto la condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa sino al 30.06.2024, oltre accessori di legge.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito, CP_1
talché si è proceduto nella sua contumacia.
Ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 25/11/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione in data 24.11.2025.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Nella fattispecie in esame la tardiva presentazione all' della certificazione CP_1
reddituale rilasciata dallo Stato estero, debitamente tradotta in italiano, ha determinato il rigetto della domanda, con conseguente mancata liquidazione della prestazione.
La documentazione, tuttavia, una volta presentata, è stata ritenuta valida dall'ente previdenziale, il quale, in accoglimento di una nuova e successiva domanda amministrativa, ha riconosciuto in capo alla ricorrente la sussistenza di tutti i requisiti di legge per fruire della prestazione, sia pure se con decorrenza posticipata al 1°.07.2024 in ragione del tardivo deposito.
L'impostazione adottata dall' deve essere disattesa alla luce di quanto CP_3
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata in atti (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 18/11/2016, n. 23529), per la quale “La lettera dell'art. 3, comma
6, della legge n. 335 del 1995 costruisce quale atto d'impulso del procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale la mera dichiarazione dell'interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge. E una volta che codesta dichiarazione venga considerata dalla legge affatto idonea alla liquidazione
(ancorchè provvisoria) della prestazione di cui trattasi, diventa manifestamente illogico subordinare la proponibilità della domanda giudiziale alla circostanza
3 che la domanda amministrativa volta all'assegno sociale venga corredata da una certificazione che non appare più rilevante ai fini della valida instaurazione e definizione del procedimento amministrativo di liquidazione”.
Alla luce dei delineati principi, l' , a seguito della presentazione della CP_1
documentazione richiesta e stante il mancato superamento della soglia reddituale, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla prima domanda del
19.12.2023 e non con decorrenza posticipata alla data della successiva domanda, peraltro avanzata senza rinunciare alla prima. Alla data della prima domanda erano infatti già sussistenti tutti i requisiti per usufruire della provvidenza de qua.
Il ricorso merita pertanto accoglimento con condanna dell' al pagamento CP_3
dei ratei maturati dall'1.01.2024 al 30.06.2024, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_3
dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase studio, introduttiva e decisionale, valore inferiore ad € 5200,00). Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 35615/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_2
al percepimento dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge
335/1995 dal 19.12.2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento della CP_1
anzidetta prestazione a decorrere dall'1.01.2024, primo giorno del mese successivo a quello della domanda sino al 30.06.2024, oltre accessori di legge dal 120° giorno sui ratei maturati dalle rispettive scadenze al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite che liquida in complessivi € 886,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Roma, 25.11.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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