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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3148/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15643/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C 5 80143 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115009575 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2780/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato ad Resistente_1 S.p.A. ed alla Regione Campania via PEC e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. I ricorrenti impugnano, nello specifico, il sollecito di pagamento n. 20250002174571115009576 notificato loro, nella qualità di eredi di OS NA da Società_1 – Municipia S.p.A. il 4/6/2025 aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014, per un importo complessivo pari ad € 268,65 (comprensivo di interessi e compenso di riscossione) relativamente ad un veicolo di proprietà della de cuius, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati. Eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito, sul presupposto che nessun atto è stato in precedenza notificato ai ricorrenti. Resistente_1 S.p.A. si è costituita in giudizio depositando, in data 18/9/2025, controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando di non avere legittimazione passiva in ordine alla questione prospettata, essendo gli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di competenza della Regione ed evidenziando, con specifico riguardo alla prescrizione, che la stessa non sarebbe maturata anche e per effetto della sospensione sancita dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia (art. 68 d.l. 18/2020) La Regione, ritualmente evocata in giudizio mediante notifica dei ricorsi all'indirizzo PEC Email_2 non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'odierna udienza, la segreteria dava rituale avviso alle parti costituite nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Ed invero, la Regione Campania – non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento ed ingiunzione di pagamento) che, in materia, è triennale. Nulla ha documentato, in proposito, la costituita EN delle Entrate SI (in particolare, i files rubricati “atti prodromici” non contengono gli atti presupposti notificati, bensì il solo atto impugnato). Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la resistente EN e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230, oltre accessori se dovuti come per legge, rifusione del contributo unificato e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15643/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C 5 80143 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115009575 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2780/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato ad Resistente_1 S.p.A. ed alla Regione Campania via PEC e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. I ricorrenti impugnano, nello specifico, il sollecito di pagamento n. 20250002174571115009576 notificato loro, nella qualità di eredi di OS NA da Società_1 – Municipia S.p.A. il 4/6/2025 aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014, per un importo complessivo pari ad € 268,65 (comprensivo di interessi e compenso di riscossione) relativamente ad un veicolo di proprietà della de cuius, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati. Eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito, sul presupposto che nessun atto è stato in precedenza notificato ai ricorrenti. Resistente_1 S.p.A. si è costituita in giudizio depositando, in data 18/9/2025, controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando di non avere legittimazione passiva in ordine alla questione prospettata, essendo gli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di competenza della Regione ed evidenziando, con specifico riguardo alla prescrizione, che la stessa non sarebbe maturata anche e per effetto della sospensione sancita dalla normativa emergenziale emanata in occasione della pandemia (art. 68 d.l. 18/2020) La Regione, ritualmente evocata in giudizio mediante notifica dei ricorsi all'indirizzo PEC Email_2 non si è costituita in giudizio. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'odierna udienza, la segreteria dava rituale avviso alle parti costituite nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. Ed invero, la Regione Campania – non costituendosi in giudizio pur a fronte di rituale notifica a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– non ha, infatti ritualmente documentato l'invio e la rituale notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione (nella specie, avviso di accertamento ed ingiunzione di pagamento) che, in materia, è triennale. Nulla ha documentato, in proposito, la costituita EN delle Entrate SI (in particolare, i files rubricati “atti prodromici” non contengono gli atti presupposti notificati, bensì il solo atto impugnato). Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la resistente EN e la Regione Campania, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230, oltre accessori se dovuti come per legge, rifusione del contributo unificato e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano