CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2734/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S A S - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00151 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107769647000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di Pagamento numero
09720230107769647000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, che rappresentava di aver provveduto all'annullamento dell'atto impositivo e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonostante al regolarità della notifica.
Alla odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2734/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S A S - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00151 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107769647000 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 589/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di Pagamento numero
09720230107769647000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, che rappresentava di aver provveduto all'annullamento dell'atto impositivo e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Non si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonostante al regolarità della notifica.
Alla odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti