Articolo 28 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 27Articolo 29
Versione
26 gennaio 1948
Art. 28.
Il Governo della Repubblica e' autorizzate a coordinare in un testo unico le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74 , e quelle della. presente legge.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948