Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 279 / 2025
N. 1335/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 249/2024, estensore giudice DOTT.SSA SERENA SOMMARIVA, discussa all'udienza del 26.3.2025 e promossa da:
), Parte_1 C.F._1
, C.F._2 elettivamente domiciliato in MILANO VIA BESANA 5, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
(Cod. Fisc. ) in Controparte_1 P.IVA_1
, con il p vv. GIOVANNI BASSI, elettivamente domiciliato in MILANO VIA CROCIFISSO 5, presso il Difensore
( ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio degli avv.ti EGIDIO RINALDI
[...]
), ESTER LUISA SCORDO ) e ANDREA C.F._3 C.F._4
), eletti in Milano, Via C.F._5
Conservatorio n. 15, presso i Difensori
già ), in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
o te UCA SCALTRITI
), elettivamente domiciliato in MILANO VIA ALTINO 4, C.F._6
APPELLATE
1
) Controparte_5 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Accogliere il presente appello, riformando per i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente ricorso la sentenza n. 249/2024, Tribunale di Monza, sezione lavoro, dott.ssa Sommariva, pubblicata in data 13.06.2024, non notificata e, per l'effetto, NEL MERITO 1. Accertare e dichiarare la responsabilità cumulativamente in via contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008, nonché in via aquiliana ex artt. 2043, 2049 2050 e 2051 c.c. della nella causazione dell'infortunio sul Controparte_5 lavoro occorso al ricorrente in data 06.10.2018 e, per l'effetto, 2. Condannare per i predetti titoli e per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, la
, nonché solidalmente ex artt. 26, commi 2 e 4, Controparte_5
71 e 97, comma 3, lett. B) d.lgs. 81/2008, artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c. anche le società e in Controparte_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dal ricorrente, quantificabili nella somma complessiva di € 1.036.189,36 o nella misura maggiore o minore di giustizia dovuta ed accertata in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria processuale, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali da danno emergente e da lucro cessante derivanti da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa (questi ultimi pari ad € 14.766,32), nonché derivanti da perdita di chances lavorativa, determinabili equitativamente dal Giudicante, il tutto comunque oltre interessi -anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso- e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio”
PER LA PARTE APPELLATA CP_3
“Voglia la Corte d'Appell udicare: In via principale: Rigettare l'impugnazione proposta e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di interesse all'impugnazione e per tale motivo dichiarare manifestamente infondato l'appello; e per l'effetto dichiarare inammissibile l'appello Nel merito, in via principale: rigettare il ricorso in appello e tutte le domande ivi formulate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 249/2024 del Tribunale di Monza – Dott.ssa Sommariva;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
2 parziale, delle domande proposte dal ricorrente, liquidare i danni dal medesimo patiti nei limiti della rigorosa prova, tenendo in ogni caso conto di tutto quanto già percepito a titolo di danno differenziale in forza della sentenza di primo grado laddove ha condannato le odierne resistenti in solido tra loro al risarcimento dei danni come quantificati da parte ricorrente, oltre a quanto complessivamente percepito, ad oggi, dall' ivi incluse le indennità CP_6 temporanee percepite e percipiende, scor o e/o compensando e/o decurtando tali somme nell'eventuale differente quantificazione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Piazza alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per i motivi esposti e allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa In via principale: rigettare integralmente l'atto di appello, poiché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e stante la carenza dell'interesse ad impugnare e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 249/2024, pubblicata il 13.06.2024 dal Tribunale di Monza – dott.ssa Sommariva – nel procedimento avente RG. N. 840/2021, relativamente alla liquidazione e quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso dal Ricorrente, liquidare i danni dal medesimo patiti nei limiti della rigorosa prova, decurtandosi in ogni caso quanto già ricevuto a titolo di danno differenziale in forza della sentenza di primo grado, oltre a quanto complessivamente percepito, ad oggi, dall' a titolo di danno biologico e danno patrimoniale, CP_6 con obbligo di restituzione degli eventuali maggior importi ricevuti. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.12.2024, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe
[...] indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA - accertata la concorrente responsabilità del datore di lavoro , titolare dell'impresa CP_5 individuale TERMOSERVICE, e delle committenti Controparte_1
(di seguito, “ ) e
[...] CP_1 CP_2 causazione dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 6.10.2018 – li aveva condannati in solido al risarcimento dei conseguenti danni differenziali, liquidati in complessivi € 275.308,16 per danno non patrimoniale, € 24.555,69 per danno patrimoniale da lucro cessante ed € 600,00 a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In particolare, nella motivazione della pronuncia era stato rilevato come il ricorrente in primo grado – avvicinatosi tramite una piattaforma elevabile alle tubazioni dell'impianto termico presso lo stabilimento della , riempite CP_2
d'aria ad alta pressione a fini di collaudo – fosse stato colpito da una valvola
3 improvvisamente esplosa, riportando uno “sfondamento cranico fronto- orbitario” tale da richiedere “intervento neurochirurgico urgente con lobectomia frontale parziale bilaterale e ricostruzione ossea mediante mesh in titanio”, seguito da “tracheostomia percutanea”, da “intervento maxillofacciale per ricostruzione orbitaria” e da riabilitazione funzionale protrattasi sino al 14.2.2019.
Il TRIBUNALE aveva osservato come, al momento dell'infortunio, fossero stati presenti il collega di lavoro ed il capo- Persona_1 IE , preposto e dipendente della subappaltatrice Testimone_1
la quale aveva a propria volta Controparte_1 subappaltato a parte delle opere di realizzazione Controparte_5 della “NUOVA L magazzino automatizzato e degli uffici, affidatele da e – specificamente – la “INSTALLAZIONE CP_2
TUBAZIONI AEREE IN ACCIAIO SS PER COLLEGAMENTI CP_7
TUBAZIONI COME DA DISEGNO ALLEGATO CON VS ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO”.
Sotto l'aspetto causale, la sentenza aveva ricondotto l'evento a plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. n. 81/2008, essendo stato consentito (o, comunque, non impedito) all'infortunato di svolgere la propria prestazione in prossimità di un'area altamente pericolosa per la presenza di tubazioni in pressione, senza adeguata valutazione e gestione in concreto dei rischi interferenziali implicati dalla concomitanza di attività di installazione e collaudo, in contrasto con l'espresso divieto previsto dal POS di MEREGALLI.
Era, inoltre, stato adottato – secondo il TRIBUNALE – un metodo di collaudo (pressione con aria o gas inerti) ammesso in via residuale per la sua maggiore pericolosità, in difetto del necessario rubinetto di sfiato.
Su tali presupposti, era stata affermata dalla pronuncia la concorrente responsabilità risarcitoria del datore di lavoro e delle società CP_5 committenti, in assenza di alcun determinan nto abnorme o concorso di colpa in capo all'infortunato.
Ai fini del riparto interno fra le parti convenute, il primo Giudice aveva stabilito nel 40% ciascuna le quote di responsabilità ascrivibili al datore di lavoro CP_5
ed a in ragione dell'omessa vigilanza da parte del primo e
[...] CP_1 Contr olazi da parte della seconda, in concreto investita della direzione dei lavori tramite il preposto . Tes_1
La quota di responsabilità ascrivibile a era stata determinata dal CP_2
TRIBUNALE nel residuo 20%, non essen detta società direttamente coinvolta nell'esecuzione delle opere appaltate.
In ordine alla quantificazione delle conseguenze risarcitorie, erano state recepite dalla sentenza le conclusioni così formulate dal CTU: “1) Il sig.
è portatore di esiti di grave trauma Parte_1
4 cranio-encefalico con ipovisus in OS e sindrome psicorganica di entità moderata. 2) Il periodo di INVALIDITÀ TEMPORANEA TOTALE è di gg. 131 (centotrentuno), il periodo di al 75% è di Parte_2 gg. 120 (centoventi) relativamente alla possibilità di svolgere le elementari attività di vita quotidiana. 3) L'INVALIDITÀ PERMANENTE è pari al 50% (cinquanta) per quanto attiene al danno biologico relativamente alle tabelle valutative maggiormente utilizzate presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano (Luvoni e coll., Ronchi e coll., SIMLA). 4) Il riflesso sull'attività lavorativa specifica svolta dal periziando è del 35% (trentacinque). 5) Non spese mediche di cura documentate agli atti. Non ipotizzabili e/o preventivabili spese future”.
Su tali presupposti, il TRIBUNALE aveva operato una liquidazione unitaria del danno – sotto il duplice profilo sia biologico che morale – con la massima personalizzazione prevista dalle c.d. Tabelle milanesi, in ragione della pluralità ed incidenza dei postumi lesivi, sia fisici che psichici, sulla vita privata e sociale della giovanissima vittima, nonché del complesso percorso terapeutico subito, paventando la duplicazione determinata dall'invocata parcellizzazione delle diverse voci di danno.
Il pregiudizio non patrimoniale era stato, pertanto, quantificato dalla sentenza in € 19.519,00 a titolo d'invalidità temporanea totale (€ 149,00 x 131 gg); € 13.410,00 a titolo d'invalidità temporanea parziale al 75% (€ 111,75 x 120 gg); € 501.514,00 per postumi permanenti al 50% (€ 286.579,00 a titolo danno biologico/dinamico-relazionale + € 143.290,00 a titolo di danno per sofferenza soggettiva interiore + € 71. 644,75 quale incremento del 25% della componente biologica per personalizzazione) e, così, in complessivi € 534.443,00, di cui € 32.929,00 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo ed € 501.514,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente.
Il danno differenziale risarcibile era stato determinato dal primo Giudice nell'importo totale di € 275.308,16, pari alla differenza fra la sola componente del danno biologico permanente (€ 286.579,00) ed il valore capitalizzato di quanto riconosciuto dall' a titolo di rendita per il medesimo titolo (€ CP_6
259.134,84), incremen delle ulteriori componenti di danno non patrimoniale (morale, temporaneo, personalizzazione per esistenziale), non coperte da alcun indennizzo, ammontanti a complessivi € 247.864,00 (€ 534.443,00 - € 286.579,00).
Il danno patrimoniale da lucro cessante era stato quantificato in € 24.555,69, detraendo dal totale di € 228.958,58 (calcolato in base all'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica, determinata dal CTU nel 35%, sull'incontestata RAL annua di € 18.589,74 secondo il coefficiente di capitalizzazione di 35,1897 correlato all'età di 21 anni) il valore capitalizzato della rendita pari ad € 204.402,89. CP_6
Il TRIBUNALE aveva, invece, respinto l'ulteriore domanda risarcitoria da perdita di chances, avendo ritenuto la diminuita capacità reddituale – sia
5 generica che specifica – già ricompresa nelle voci già liquidate a titolo di danno biologico e patrimoniale.
La terza chiamata era stata condannata a manlevare Controparte_9
, tit nella misura di 1/5 dei danni CP_5 CP_5 complessivamente liquidati, mediante pagamento diretto in favore del ricorrente ex art. 1917, comma 2, c.c..
In ragione della soccombenza, le parti resistenti erano state condannate, in via solidale, a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi
€ 23.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
era stata, a sua volta, condanna alla rifusione di un terzo delle CP_9 spese di lite – pari a complessivi € 6.000,00 oltre oneri e accessori – in favore di , con compensazione del residuo. CP_5
Le spese di CTU erano state poste definitivamente a carico solidale delle resistenti e della terza chiamata.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si censurava la sentenza sotto il solo aspetto dell'unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, per mancanza di specifico riconoscimento del pregiudizio relativo alla sfera psichica relazionale, nonché del danno patrimoniale da perdita di chances.
L'appellante lamentava che il TRIBUNALE, pur avendo riconosciuto tali conseguenze lesive dell'infortunio, non avesse compiuto una valutazione autonoma della loro gravità e peculiarità, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, pur evitando duplicazioni, sarebbe stato necessario garantire una personalizzazione adeguata e distinta del risarcimento, non limitata ad una mera personalizzazione del danno “biologico fisico”, la quale – per quanto operata nella misura massima – non ristorava in modo adeguato il pregiudizio alla sfera psichica e l'incidenza dei postumi sulla vita di relazione.
Veniva altresì criticata nell'atto di appello la valutazione dell'entità dei danni accertati sulla persona del ricorrente in sede di CTU, erroneamente indicati in
“entità almeno moderata”, anziché “grave” o “severa”.
L'appellante riteneva tale qualificazione contrastante con la rilevanza dei deficit di espressione, di comprensione, di espressione, di orientamento, mnestici, di attenzione e di risposta, accertati dal Consulente d'Ufficio.
A sostegno di tale doglianza, si ricordava come l'elaborato peritale avesse evidenziato le rilevanti ripercussioni psicologiche e cognitive delle riscontrate lesioni cerebrali, tali da determinare “modificazioni stabili e disfunzionali delle inclinazioni comportamentali, a significativa flessione della capacità di assumere iniziative e erosione della capacità progettuale, a disturbi della competenza di adattamento sociale, dell'inibizione dei comportamenti indesiderati, del rispetto delle regole, a una quota significativa di irritabilità e
6 imprevedibilità dei comportamenti, a fluttuazioni emotive con alternanza di fasi di attivazione a fasi di apatia e appiattimento agentivo e ideativo”.
Secondo l'appellante, il complesso delle conseguenze pregiudizievoli subite – per la sua rilevante gravità – non poteva ridursi alla sola sfera “biologica fisica”.
Nell'ottica del gravame, l'importo quantificato dal TRIBUNALE era, quindi, inadeguato, anche per l'inclusione del danno patrimoniale da perdita di chance nell'ambito della personalizzazione del danno non patrimoniale, senza alcuna individuazione delle quote di risarcimento riconosciute per le singole voci di danno.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accogliesse integralmente l'azione esperita in primo grado, condannando le parti, in tale sede convenute, a risarcirgli tutti i danni non patrimoniali patiti, nella somma complessiva di € 1.036.189,36 o in quella diversa ritenuta di giustizia, nonché i pregiudizi patrimoniali da danno emergente e da lucro cessante derivati da perdita e/o limitazione della capacità lavorativa (questi ultimi pari ad € 14.766,32), nonché da perdita di chances, determinabili equitativamente, oltre interessi – anche ex art. 1284 co. IV, c.c. dal deposito del ricorso – e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, nelle conclusioni dell'atto di impugnazione si invocava il favore delle spese di entrambe le fasi processuali.
Le appellate e si Controparte_1 CP_2 costituivano, con separate memorie, il 7.3.2025, eccependo preliminarmente la carenza dell'interesse ad impugnare, attesa la coincidenza dell'importo oggetto di condanna con quello richiesto nelle note conclusive, depositate dal ricorrente in primo grado, sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU;
nel merito, le stesse chiedevano il rigetto dell'appello poiché manifestamente infondato in fatto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado relativamente alla liquidazione e quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In via subordinata, le medesime società domandavano che, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame, i danni venissero liquidati nei limiti della prova raggiunta, con decurtazione di quanto già ricevuto a titolo di danno differenziale in forza della pronuncia di primo grado, nonché di quanto complessivamente erogato dall' a titolo di danno biologico e patrimoniale, CP_6 con obbligo di restituzione degli eventuali maggiori importi ricevuti.
In ogni caso, invocava il favore di Controparte_1 compensi e spe
L'appellata resisteva mediante memoria depositata in pari Controparte_9 data, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava
7 integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposto rinvio volto a consentire la regolare produzione della notificazione del ricorso all'appellato , titolare dell'impresa individuale CP_5
all'udienza del 26.3.2025, nella sua dichiarata contumacia, la CP_5 cisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________
Pur in difetto della carenza di interesse all'impugnazione – dedotta dalle parti appellate e – non Controparte_1 CP_2 esaurendo siv o grado quelle oggetto delle odierne censure, l'appello è tuttavia nel merito infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto un primo profilo, l'appellante lamenta la sottovalutazione e la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, inclusiva del pregiudizio concernente la sfera psichica e la vita di relazione.
In sede di udienza di discussione, la Difesa di Parte_1
ha, poi, evidenziato le
[...] caratteristiche della fattispecie, tali da consentire – nella prospettiva del gravame – una deroga migliorativa ai valori previsti dalle tabelle, applicate dal TRIBUNALE per la liquidazione del danno.
Le tesi così prospettate non consentono, ad avviso del Collegio, l'invocato incremento del risarcimento, riconosciuto dalla sentenza di primo grado.
È, infatti, consolidato il principio giurisprudenziale di unitarietà del danno non patrimoniale, nel quale confluiscono i plurimi aspetti del pregiudizio, incidenti sulle diverse sfere soggettive, come quelle estetica, esistenziale e relazionale, valutabili attraverso la personalizzazione dei valori definiti dalle tabelle
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35499 del 2.12.2022, ha condivisibilmente “rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze nn. 26972 e 26975 dell'11.11.2008, hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, incasellando in essa, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, tutte le diverse "voci" elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio (inteso come metodologia dei criteri liquidatori per equivalente), ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, attraverso il meccanismo della cd. personalizzazione;
si è affermato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto
8 riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento...meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (v. Cass. n. 21939 del 2017, n. 27482 del 2018, n. 10912 del 2018, n. 2788 del 2019)”.
La citata pronuncia di legittimità ha affermato che il riconoscimento del “danno morale soggettivo quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale”, con conseguente “liquidazione di tale danno morale attraverso la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, in quanto utilizzato come parametro ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la conformità della decisione ai principi sopra enunciati”: questa, infatti, “ha esplicitato il criterio di liquidazione adottato, giudicando la massima personalizzazione applicata adeguata a ristorare il patema d'animo sofferto dalla ricorrente” (conf. Cass. Ord. n. 220 del 5.1.2023).
Tali principi sono stati costantemente recepiti da questa stessa Corte, la quale, in analoga fattispecie, ha affermato:
“muovendo dalla richiamata valutazione medico legale, deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale e, a tale riguardo, ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass., Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da
9 reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”). A partire dall'interpretazione affermata dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata, il danno non patrimoniale costituisce, dunque, una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie. Procedendo a detta valutazione unitaria ed onnicomprensiva vanno considerati i seguenti elementi: - la valutazione medico legale dell'invalidità conseguente all'infortunio; - le modalità traumatiche con le quali l'infortunio si è verificato;
- il grado di sofferenza psico-fisica connesso all'invalidità (permanente e temporanea) accertata. Quanto ai parametri di liquidazione, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro “vocazione nazionale” - in quanto statisticamente maggiormente testate -, le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass. Civ., sez. III, 6 maggio 2020 n. 8532, secondo cui “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”)”.
Tale precedente (sent. n. 198/2024, Pres. , Est. DOSSI) è pienamente Tes_2 condiviso dal Collegio e viene qui richiamato ai fini di cui all'art. 118 disp. att., c.p.c. (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano n. 860/2022, Pres. RAVAZZONI, Est. DOSSI, secondo cui “è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la
10 liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”).
Come precisato da quest'ultima pronuncia, le “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità pisco-fisica, elaborate dal Tribunale di Milano - … - liquidano in modo congiunto: - il danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali (“danno biologico/dinamico-relazionale”); - il danno non patrimoniale ordinariamente conseguente alle medesime lesioni in termini di
“dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (“danno da sofferenza soggettiva interiore”); ossia i pregiudizi in passato liquidati separatamente a titolo di: - c.d. danno biologico
“standard”; - c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico;
- c.d. danno morale. Il valore del c.d. “punto” individuato dalle richiamate tabelle del Tribunale di Milano comprende, perciò, il valore della componente di danno non patrimoniale c.d. biologico/dinamico relazionale, aumentato di una percentuale ponderata per la componente di sofferenza soggettiva interiore, secondo la media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata”.
Tali principi, cui il Collegio ritiene di dare continuità, sono stati – del resto - recepiti dallo stesso odierno appellante nella determinazione conclusiva della propria domanda risarcitoria, compiuta nella memoria depositata, avanti al TRIBUNALE, il 19.1.2024.
Con tale atto, “la somma complessiva dovuta a titolo di danno non patrimoniale, al netto degli interessi e della rivalutazione” è stata quantificata, in base alla personalizzazione massima consentita dalle tabelle, nell'importo di
“534.443,00 euro”, esattamente pari a quello liquidato dal TRIBUNALE.
Nel calcolare, di seguito, il danno differenziale, il ricorrente in primo grado ha precisato che “dopo aver liquidato il danno civilistico, è necessario procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il CP_6 criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto i zzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione - pur unitaria – di danno non patrimoniale”, nell'ambito del quale nessuna ulteriore somma è stata indicata nelle note in esame.
La quantificazione, così operata, è stata fatta propria dal TRIBUNALE, che ha in essa incluso, in base a completa ed esaustiva motivazione, l'intero quadro delle conseguenze dannose dell'evento, in tutti gli aspetti valorizzati a sostegno del gravame.
In particolare, nella sentenza impugnata è stato rilevato che “quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione dell'integrità psicofisica, è condiviso dallo stesso ricorrente il riferimento alle c.d. Tabelle milanesi, che, considerando non solo le lesioni dell'integrità psico-fisica (c.d.
11 danno biologico), ma anche i loro riflessi sugli aspetti dinamico-relazionali e l'intensità della sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), con possibilità di personalizzazione in presenza di situazioni peculiari (tali da comportare particolari pregiudizi di ordine esistenziale), considerano già unitariamente tutti gli aspetti e le incidenze del quadro delle menomazioni, sicché è da escludere, pena, in difetto, una duplicazione delle poste risarcitorie, la parcellizzata considerazioni di ulteriori voci di danno, quali quello estetico, psichico e relazionale - … - in aggiunta alla componente biologica differenziale (quantificata in applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e, quindi, sulla base di valori che tengono già conto anche di tali pregiudizi)”.
Sulla base di tali condivisibili premesse, il primo Giudice ha affermato che “la severità e le molteplici sfaccettature dei postumi lesivi (di tipo non solo fisico, ma anche psichico, estetico, relazionale), nonché la loro pesante incidenza sull'equilibrio psicofisico del ricorrente e sulla sua vita privata e sociale attuale e futura, la sua giovanissima età (di soli ventuno anni all'epoca dell'infortunio) e il lungo e doloroso percorso terapeutico al quale ha dovuto sottoporsi (connotato dalla presenza di delicati interventi chirurgici, pesanti e complessi) giustificano piuttosto in pieno l'applicazione della personalizzazione nella misura massima contemplata dalle tabelle milanesi”, per poi procedere alla quantificazione del danno “come richiesto nelle note conclusive depositate dal ricorrente in data 19.1.2024”.
Appare, quindi, evidente come la rilevante entità dei postumi riportati dal danneggiato, la sua giovane età e la pluralità degli aspetti personali colpiti dalle conseguenze lesive siano stati adeguatamente considerati nella decisione impugnata e valorizzati tramite il riconoscimento della massima personalizzazione consentita dalle tabelle, nella misura indicata dallo stesso ricorrente.
Il primo Giudice ha fatto, in tal modo, corretta ed argomentata applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali in materia di unitarietà del danno non patrimoniale.
Né appaiono alla Corte ravvisabili gli estremi per l'incremento del danno non patrimoniale, invocato in sede di discussione con riferimento alle affermate caratteristiche eccezionali della fattispecie oggetto di causa.
Occorre ricordare come la deroga ai valori tabellari – pur massimamente personalizzati – sia ammessa dalla condivisibile giurisprudenza solo in
“presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l' plerumque accidit>, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” (Cass. 20.10.2020, n. 22859).
12 Già con la precedente pronuncia n. 3505 del 23.2.2016, il Supremo Collegio aveva affermato che “è certamente da ammettersi la possibilità che la liquidazione del danno non patrimoniale, nell'opera di necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, sia effettuata anche con il superamento dei limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalla c.d. tabella milanese. Ma è altrettanto vero che tale deroga - se non intende del tutto privarsi di significato la richiamata opzione della giurisprudenza di legittimità per l'adozione di un tale uniforme parametro
- deve poter avvenire solo quando la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell'ambito dell'ordinario e pur differenziato atteggiarsi delle varie possibili situazioni in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti, per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso, evidentemente costruito in base alla considerazione dell'oscillazione ipotizzabile nell'ambito delle diverse situazioni ordinarie configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, non possa aver tenuto conto”.
I presupposti, così indicati dalla costante giurisprudenza di legittimità, non ricorrono nel caso di specie, il quale – pur nella evidente rilevanza delle conseguenze pregiudizievoli – tuttavia non presenta “circostanze, che impediscono di ritenere la specifica fattispecie concreta inquadrabile tra quelle ordinarie già considerate nell'ambito dell'area prevista tra i minimi e i massimi dei parametri tabellari” (così Cass. 3505/16, cit.).
I postumi di natura psichica, incidenti sul controllo dell'impulsività, valorizzati nella discussione di parte appellante, hanno, infatti, formato oggetto di valutazione nell'elaborato peritale, posto a base della liquidazione operata dal TRIBUNALE, e rientrano fra le conseguenze lesive su cui si fonda, in via ordinaria, la liquidazione del danno risarcibile.
Secondo quanto esposto nella relazione depositata dal CTU, i postumi accertati non esulano dal quadro degli effetti tipici di lesioni cerebrali del genere subito dall'odierno appellante.
In particolare, lo specialista ausiliario del Consulente d'Ufficio ha osservato che
“lesioni cerebrali subite si accompagnano tipicamente a modificazioni stabili e disfunzionali delle inclinazioni comportamentali, a significativa flessione della capacità di assumere iniziative e erosione della capacità progettuale, a disturbi della competenza di adattamento sociale, dell'inibizione dei comportamenti indesiderati, del rispetto delle regole, a una quota significativa di irritabilità e imprevedibilità dei comportamenti, a fluttuazioni emotive con alternanza di fasi di attivazione a fasi di apatia e appiattimento agentivo e ideativo. Questo complesso e articolato insieme di deficit neurocognitivi (anche noti come deficit delle funzioni esecutive) tipicamente si accompagna a manifestazioni soggettive di apprensione, disagio, ansia, labilità emotiva, senso di patimento. In altre parole, questo tipo di menomazioni neuro cognitive tendono ad accompagnarsi a manifestazioni di sofferenza psichica di tipo internalizzarante
o introversivo che possono comportare un patimento soggettivo di rilievo e
13 che, in ogni caso, sono considerate parte integrante del quadro clinico legato alla lesione cerebrale sottostante. Quanto alla valutazione dell'entità effettiva di tali menomazioni è necessario tenere conto di molteplici e complessi fattori”.
In tale ambito si inseriscono, secondo l'elaborato in esame, le conseguenze riportate da , descritte nei Parte_1 seguenti ter
“si conferma dunque l'esistenza di deficit significativi nelle competenze espressive, di comprensione, di memoria, di progettazione esistenziale, di coerenza ideativa. D'altra parte, si deve anche rilevare che questi deficit, pure incidenti, debbono essere considerati “parziali”, cioè, tali da consentire la preservazione di competenze e abilità residuali rilevanti. È infatti conservata una competenza di comprensione e di espressione (con maggiore apparente efficienza nella lingua madre) che sembra consentire al periziando interazioni minime ma efficaci. Su questo fronte naturalmente si deve apprezzare che quanto riscontrato all'esame peritale ha necessariamente un carattere approssimativo (cioè per approssimazione) rispetto a un giudizio obiettivo sul funzionamento ottimale del periziando. Similmente anche l'attenzione e la funzione mnesica sono apparse deficitarie ma con isole funzionali conservate. Infine, sebbene sia descritta una spiccata propensione del periziando per il discontrollo dell'impulsività (e tale rilievo sia perfettamente verosimile e congruo con la lesione cerebrale subita), nel corso dell'esame il ragazzo si è mostrato perfettamente collaborante, fatto che dimostra che anche questo aspetto deficitario – come del resto è tipico – ha quantomeno un carattere fluttuante e “parziale”. In aggiunta a ciò si rilevi in ogni caso che il periziando risulta in trattamento con Levitiracetam, finalizzato alla prevenzione/copertura per parossismi elettrici secondari, trattamento che di per sé può contribuire a una certa quota di rallentamento ideomotorio, cefalea, sonnolenza. Infine, nella valutazione del tenore della lesione, sarà necessario tenere conto di quella quota di sofferenza soggettiva, manifestazioni disforiche, irritabilità, ansia e patimento connessi alla perdita di chance esistenziali che tipicamente accompagnano menomazioni neurocognitive e deficit delle funzioni esecutive come quelle in esame (cfr. SIMLA, 2016), anche e al di là di quanto il periziando sia stato effettivamente in grado di esprimere nel contatto clinico. Su questo fronte infatti si deve tenere conto non solo delle limitazioni imposte dai deficit espressivi di base, ma anche da possibili e significative limitazioni di ordine culturale all'espressione di forme introversive o internalizzanti di disagio psichico. Inoltre, è doveroso tenere in considerazione il fatto che tipicamente il basso livello socioculturale di appartenenza e il bilinguismo costituiscono fattori indipendenti e convergenti tali da aggravare possibilmente l'impatto funzionale di menomazioni come quelle descritte, nonché tali da ostacolare l'accesso a presidi trattamentali specialistici in futuro”.
14 La valutazione peritale ha, quindi, investito tutti i profili lesivi rilevanti, incluso quello afferente alla capacità di controllo dell'impulsività, evidenziato dall'odierno appellante per sostenere la portata eccezionale della fattispecie dannosa oggetto di causa.
Sotto quest'ultimo aspetto, lo specialista ha dato conto delle criticità riferite alla sfera dell'autocontrollo, ritenendole compatibili con la lesione cerebrale subita e rilevandone, sulla base dell'esame personale del periziando, il carattere quantomeno “fluttuante e parziale”.
È stata altresì riscontrata nell'elaborato la conservazione, da parte di
, di rilevanti margini di Parte_1
Le censure rivolte dall'odierno appellante alla valutazione dei postumi, giudicati dall'ausiliario del CTU “di entità almeno moderata (in una scala lieve-moderato- severo)”, anziché severa, non consentirebbero – quand'anche fondate – l'invocato incremento della liquidazione oltre i limiti dei valori previsti dalle tabelle personalizzati nella misura massima, posti a base della decisione del TRIBUNALE, in difetto di profili di eccezionalità del caso, come delineati dalla citata giurisprudenza.
Le conseguenze lesive subite da Parte_1
– pur nella loro indubbia
[...] medico, fra quelle normalmente determinate da lesioni cerebrali del tipo riscontrato nel caso di specie e, sotto l'aspetto giuridico, nell'ambito dei presupposti sottesi alla ordinaria modalità di liquidazione basata sulle tabelle e modulata tramite il meccanismo della personalizzazione.
Analoghe considerazioni possono compiersi con riguardo al profilo della perdita di chances, valorizzato a sostegno del gravame: sotto l'aspetto esistenziale e relazionale, infatti, tale voce di danno appare, infatti, già adeguatamente valutata dal TRIBUNALE nella liquidazione del danno non patrimoniale, basata anche sulla “pesante incidenza” dei postumi lesivi “sull'equilibrio psicofisico del ricorrente e sulla sua vita privata e sociale attuale e futura”.
Sotto l'aspetto lavorativo, la diminuita capacità reddituale appare, invece, già inclusa nel risarcimento riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, correttamente quantificato dalla sentenza in base all'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica, determinata dal CTU nel 35%, sull'incontestata RAL annua di € 18.589,74 secondo il coefficiente di capitalizzazione di 35,1897 correlato all'età di 21 anni, con detrazione del valore capitalizzato della rendita . CP_6
La menomazione delle future prospettive di vita del danneggiato risulta, così, compiutamente risarcita nelle sue plurime ricadute, sia personali e relazionali, sia lavorative, senza residui margini non valutati dal primo Giudice.
15 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
La particolarità della fattispecie e le difficoltà di ricostruzione e valutazione dei plurimi profili del danno rilevante integrano ad avviso della Corte i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 249/2024 del Tribunale di MONZA;
compensa integralmente fra tutte le parti le spese del grado. Così deciso in Milano, 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
16