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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Benevento
Sezione II
Ufficio addetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla Liquidazione Giudiziale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
DA MORETTI Presidente
Vincenzina ANDRICCIOLA Giudice Rel. Est.
Vincenzo LANDOLFI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 51-1/2025 P.U., avente per oggetto il ricorso per la dichiarazione stato insolvenza proposto da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio BORZACCHIELLO ed elettivamente Parte_1 domiciliata unitamente allo stesso in Castelvenere al la via Petrarca n. 24, presso lo studio dell'avv. Lucia SAGNELLA, giusta mandato in atti, nei confronti di
Controparte_1
(P.I.: ), con sede in Montesarchio (BN), alla Via Annunziata Vecchia snc.
[...] P.IVA_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, chiedeva dichiararsi lo stato di Parte_1 insolvenza della società “ ”, assumendo di essere creditrice della resistente dell'importo CP_1 di euro € 3.881,75 a titolo di retribuzioni ed altre indennità mai pagate, per le quali somme aveva anche ottenuto D.I. (n. 617/2020 del Tribunale di Benevento, allegato), che veniva pure più volte azionato, ma sempre con esito negativo. In particolare assume la la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per la Pt_1 dichiarazione dello stato di insolvenza della società debitrice, atteso anche il “il timore che tutto il patrimonio e il danaro della parte debitrice possa essere dilapidata dal liquidatore o precedente legale rappresentante”, e atteso “l'esito del ricorso per la liquidazione [giudiziale] rg 101-1/2024 conclusasi con decreto del 02.04.2025”
In quel decreto, più in particolare, questo Tribunale, previo parere ex art. 297, co. 4, C.C.I.I., dell'autorità di vigilanza, rigettava la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società, perché la debitrice figurava come società cooperativa, le attività della quale non rientravano tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., e, pertanto, essa non era soggetta alla disciplina di detta procedura liquidatoria.
Il menzionato parere dell'autorità di vigilanza aggiungeva anche che “nulla ostava all'eventuale pronuncia di accertamento dello stato di insolvenza” – pronuncia che, tuttavia, il Collegio, in quell'occasione, non aveva potuto emettere, “mancando sul punto una espressa domanda della parte istante”.
Orbene il ricorso come proposto deve essere accolto.
La , in quanto società cooperativa, come detto non è sottoponibile alla procedura di CP_1 liquidazione giudiziale come risulta dal parere reso dall'autorità.
In effetti, “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma c.c.” (Cass. Civ., n. 32992/2023).
Pertanto, giusto il disposto dell'art. 297, co. 1, CCII, può essere solo dichiarato lo stato di insolvenza della debitrice, su iniziativa di un creditore, prima dell'apertura della procedura di LCA.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93/22, ha anche chiarito che ai fini della declaratoria di insolvenza di una società cooperativa non è necessario accertare anche se risultino superate le soglie di cui all'art. 1, c. 2 legge fall. (oggi soglie di cui all'art. 2, c. 1 lett. d) C.C.I.I). La pronuncia, seppur resa nella vigenza della legge fallimentare, deve ritenersi applicabile anche nel quadro normativo introdotto dal C.C.I.I, posto che l'attuale disciplina in tema di liquidazione coatta amministrativa è sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dalla legge fallimentare, senza che – in particolare – neppure oggi risulti richiesto il superamento delle soglie di cui sopra, ai fini della declaratoria di insolvenza.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge senz'altro la condizione di insolvenza della CP_1 convenuta.
In particolare, come risulta dalle informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate, accanto all'inadempimento nei confronti della , la debitrice risulta altresì inadempiente nei confronti Pt_1 dell'Erario, per debiti tributari, di complessivi euro 459.741,18, risalenti all'anno 2014, fino al 2021.
Inoltre, lo stato di insolvenza della debitrice può desumersi anche da altri fatti esteriori: i) lo scioglimento della società per atto della autorità e successivo ordine di cancellazione della medesima dal registro delle imprese (avvenuto il 16 luglio del 2025); ii) il mancato deposito dei bilanci negli ultimi anni di esercizio (l'ultimo deposito risale, invero, all'anno 2017) iii) la mancata costituzione della società nel presente giudizio;
iv) la pluralità degli inadempimenti e la notevole consistenza degli stessi.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive dal codice della crisi per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando,
- dichiara lo stato di insolvenza della
[...]
P.I.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Montesarchio (BN), alla Via Annunziata Vecchia snc;
- dispone che, entro tre giorni, la presente sentenza sia comunicata all'autorità di vigilanza perché disponga la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa resistente;
- - manda alla Cancelleria per le ulteriori comunicazioni e pubblicazioni di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Benevento, addì 27 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA Il Presidente
Dott.ssa DA MORETTI