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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5734/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa Cristina Fasano Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I grado iscritto al n. 5734/2017 R.G. e sulla querela di falso proposta nell'ambito del suddetto giudizio
vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corleto Parte_1
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Ragione e Controparte_1
TO Lo CO
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con ricorso proposto ex artt. 668 e 447-bis c.p.c. depositato il 3.4.2017, , Parte_1
in qualità di conduttore dell'immobile sito in Toritto (BA) alla via Scarilli n. 54-58 in forza di contratto di locazione ad uso commerciale, registrato il 19.11.2010 (rep. n. 23184), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017
a conclusione del procedimento iscritto al numero di R.G. 19015/2016, deducendo l'irregolarità e la conseguente nullità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida e ingiunzione di pagamento, poiché eseguita “presso la formale residenza del conduttore
– di fatto abbandonata da anni – allorché era ben noto all'intimante che questi risiedeva altrove”.
L'opponente ha, dunque, chiesto: “- in rito, dichiarare ammissibile l'opposizione proposta;
-
per l'effetto sospendere l'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto emesso da questo
Tribunale in data 23.01.2017, nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. di R.G.
19015/2016; - pronunciare la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità innanzi
detta, in conseguenza della irregolarità/nullità della notifica dell'atto di intimazione del 10.11.2016”.
All'udienza del 23.5.2017, fissata “per la discussione nel contraddittorio delle parti
sull'istanza di sospensione”, si è costituita in giudizio , la quale -eccepita Controparte_1
la inammissibilità e la tardività dell'opposizione e dedotta, nel merito, l'infondatezza della stessa- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - rigettare la opposizione proposta dal Sig.
, poiché inammissibile e tardiva, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- per Parte_1
l'effetto, rigettare la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento di convalida di
sfratto e confermare la stessa;
- In estremo subordine: nella denegata ed improbabile ipotesi di
accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto,
si richiede che l'On.le Giudicante voglia imporre al sig. il pagamento di una Parte_1
cauzione, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., ultimo comma”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, giusta ordinanza del 13.6.2017, la causa è
proseguita per l'esame del merito della controversia.
Con memoria depositata telematicamente in data 2.9.2017, ha insistito Controparte_1
2 per il rigetto dell'opposizione poiché infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16.1.2018, l'opponente, comparso personalmente, ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso la relata di notifica apposta in calce all'ordinanza di convalida dello sfratto intimato nei suoi confronti con pedissequo atto di precetto, nella parte in cui è stato dato atto dell'avvenuta notifica a “ presso la sua residenza in Toritto (BA) a Vico I Ponte n. Parte_1
1, ivi provvedendo mediante consegna a mani proprie. Toritto, 23.02.2017”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 2.2.2018, ha disposto la comunicazione al Pubblico
Ministero e ha interpellato la parte che ha prodotto in giudizio il documento ai sensi dell'art. 222
c.p.c.
All'udienza del 17.7.2018, , comparsa personalmente, ha dichiarato di Controparte_1
volersi avvalere in giudizio del documento fatto oggetto di querela.
Il procedimento di querela di falso è stato istruito mediante produzione documentale e prova testimoniale, mentre il giudizio di opposizione è stato istruito esclusivamente con produzione documentale.
All'odierna udienza collegiale di discussione e decisione, il giudizio di querela di falso e quello di merito sono stati, infine, decisi nei modi di legge.
2 – L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
È stata, infatti, proposta oltre il termine dei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 668, comma 2, e 608, comma 1, c.p.c.
Sul punto valgano le seguenti osservazioni.
Ai sensi dell'art. 668, comma 1, c.p.c., se l'intimazione di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva notizia per irregolarità della notifica.
Tale azione deve essere esperita entro dieci giorni dall'esecuzione; diversamente, non è più
ammessa.
3 Parte resistente ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione,
invocando l'applicazione dell'art. 608, comma 1, c.p.c. a mente del quale “l'esecuzione inizia con la
notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte,
che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”.
Nello specifico, ha evidenziato che la notifica dell'atto di preavviso di rilascio è stata eseguita,
in mani proprie dell'intimato ( ) in data 15.3.2017 e che, pertanto, da tale ultima data Parte_1
deve farsi decorrere il termine legale di dieci giorni per il deposito dell'opposizione.
Invero, anche a prescindere dall'eccezione formulata dall'odierna resistente, originaria intimante, dagli atti e dai documenti di causa emerge con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione dell'avviso in parola, sia al "dies ad
quem", ossia alla data del deposito del ricorso in opposizione.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio è emerso che l'opponente ha depositato in cancelleria il ricorso in opposizione in data 3.4.2017.
A tal proposito, ai fini della verifica dell'instaurazione del procedimento e, quindi, anche della tempestività dell'opposizione, è alla data del deposito del ricorso che occorre avere riguardo.
Ciò in forza della previsione di cui al comma 3 dell'art. 668 cit., atteso che la forma dell'opposizione è mutuata dalle norme previste per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.
Sicché, il relativo procedimento, concernendo i rapporti di locazione di immobili, va introdotto con ricorso.
Pertanto, considerato che il ricorso è stato depositato il 3.4.2017, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 608, comma 1.
Tanto sulla base dell'erronea convinzione -maturata sulla scorta del principio di diritto affermato da Cass. SU n. 1610/1989- secondo cui il termine di “dieci giorni dall'esecuzione” ex art. 668 c.p.c. decorresse dalla data del primo accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione.
In effetti, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, avevano affermato che “poiché il titolo
4 esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio non può che dare origine ad una esecuzione in forma
specifica e precisamente per il rilascio ( art. 608 c.p.c. ) in cui il primo atto dell'esecuzione (che nel
sistema del codice di rito è anche l'ultimo) si concreta nell'accesso dell'ufficiale giudiziario, dalla
data di detto accesso decorre il termine per l'opposizione tardiva alla convalida prevista dall'art.
668 cod. proc. civ.”.
Tuttavia, va osservato che il richiamato principio di diritto è stato enunciato prima della modifica apportata all'art. 608 c.p.c. dall'art. 2, lett. e) n. 37, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005 n. 80.
Conseguentemente, non risulta più invocabile e applicabile in concreto.
A riprova di quanto innanzi, anche assai di recente la Corte di cassazione, con ordinanza n.
16077/2025, ha chiarito e ribadito che: - “L'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. nel testo anteriore
alle modifiche apportate dalla l. 80/2005 prevedeva che 'l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre
giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora'”; - “Sulla base di tale
disposizione è stato affermato che il preavviso di rilascio costituiva un atto prodromico all'inizio
dell'esecuzione e che l'esecuzione aveva inizio con l'accesso dell'ufficiale giudiziario (v. Cass., sez.
un., 26 ottobre 2001, n. 13310; sez. II, 7 luglio 2005, n. 7026)”; - “L'art. 608, comma primo, cod.
proc. civ. a seguito delle modifiche apportate dalla l. 80/2005 stabilisce che 'L'esecuzione inizia con
la notifica dell'avviso di rilascio con il quale l'ufficiale comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora'”; - “Detta modifica, pertanto, ha
permesso di superare l'orientamento favorevole all'inquadramento dell'avviso di rilascio tra gli atti
prodromici dell'esecuzione, posto che non è più revocabile in dubbio che 'L'esecuzione inizia con la
notifica dell'avviso di rilascio' da parte dell'ufficiale giudiziario”.
Ebbene, non vi è motivo di discostarsi da tale orientamento, peraltro più volte richiamato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Ancona 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 9005/2020,
Trib. Modena, sez. II, 22/05/2015, Trib. Massa, 19/10/1998).
D'altronde, siffatta opzione ermeneutica è confortata dal tenore letterale della norma in
5 rassegna.
L'art. 608, comma 1, c.p.c., nella sua formulazione novellata, applicabile ratione temporis al caso di specie, essendosi i fatti verificati nel 2017, stabilisce che in materia di rilascio di immobili,
l'esecuzione ha inizio con la notifica dell'avviso di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che l'opposizione “dopo la convalida” ex art. 668 c.p.c. non è ammissibile se sono decorsi più di dieci giorni dalla notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Facendo applicazione di tali disposizioni e principi alla fattispecie in esame, deve darsi atto che: - l'ordinanza di convalida dello sfratto con pedissequo atto di precetto è stata notificata in mani proprie del il 23.2.2017; - l'atto di preavviso di rilascio dell'immobile è stato notificato, Pt_1
sempre in mani proprie del , il 15.3.2017; - il ricorso in opposizione, introduttivo del presente Pt_1
giudizio, è stato depositato, come visto, in data 3.4.2017.
Tali circostanze, si ribadisce, emergono incontrovertibilmente dai documenti in atti.
Peraltro, l'odierno opponente -che ha prodotto in giudizio (anche) il succitato preavviso di rilascio- non ha contestato di averlo ricevuto e di averne avuto, quindi, conoscenza il 15.3.2017.
Si deve, dunque, concludere nel senso che l'opposizione è stata proposta da Parte_1
senza dubbio oltre il termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione ed è, pertanto, inammissibile.
Appare utile, infine, rammentare che la ratio sottesa alla previsione secondo cui l'opposizione tardiva alla convalida non è ammissibile se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine per valutare se proporre, o meno,
tale opposizione.
Questo termine decorre dal momento in cui la parte viene ad avere effettiva conoscenza dell'intimazione nonché del giorno e dell'ora in cui dovrà rilasciare l'immobile.
Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio alcuno sul fatto (risultante pacificamente ex actis e non contestato nemmeno dal ) che l'intimato-opponente, in data 15.3.2017, allorché, cioè, Pt_1
gli è stato notificato il preavviso di rilascio, abbia avuto effettiva conoscenza (i) della procedura
6 esecutiva instaurata nei suoi confronti dalla locatrice-intimante in forza dell'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto precedentemente emessa e (ii) della data di esecuzione del rilascio (fissata per l'11.4.2017 alle ore 10:30).
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che il suddetto preavviso di rilascio è stato notificato a Caraccia (a) in mani proprie e (b) presso “la casa familiare” di via G.A. Pugliese n. 133 in Toritto,
ossia all'indirizzo che, per sua espressa ammissione, era quello di “residenza effettiva” (e non formale) riportato nel contratto di locazione stipulato con . Controparte_1
3 – Dalla statuizione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. discende l'inammissibilità della querela di falso proposta da in via incidentale, ossia nel Parte_1
corso del presente procedimento di opposizione all'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità,
emessa in data 23.1.2017 dal Tribunale di Bari.
La querela di falso, come noto, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., può proporsi, a scelta del querelante, tanto in via principale, con apposita azione giudiziaria, quanto in corso di causa (come avvenuto nel caso di specie), in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Attraverso la proposizione della querela di falso, la parte chiede che il giudice accerti la falsità
di un determinato documento, provvedendo, in caso di riscontro positivo, ad eliminare definitivamente il documento dal mondo giuridico.
La proposizione della querela deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e a tal fine è sufficiente che la parte indichi un qualsiasi mezzo di prova in grado di far emergere la falsità del documento (cfr. Cass. 03/02/2001, n. 1537). Tale prescrizione del legislatore è finalizzata a permettere il compimento, da parte del giudice, di un accertamento preliminare, volto al controllo della sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Nel caso di querela di falso proposta, come nel caso di specie, in corso di causa sussiste un ulteriore presupposto di ammissibilità della querela, ossia la rilevanza del documento impugnato.
Occorre, infatti, rammentare che “La querela di falso è uno strumento processuale che ha lo
7 scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o
giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per
annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché
essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite” (Cass. n. 852/2025).
Ne discende che, qualora il giudice ritenga di definire il giudizio in rito, il documento impugnato di falso non sarà utilizzabile ai fini della decisione della controversia e, pertanto, la valutazione di rilevanza non può che avere esito negativo: “La proponibilità della querela di falso in
via incidentale, quale mezzo al fine di rimuovere la forza probatoria di un documento posto
dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè
la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito, e, pertanto, deve essere negata
ove l'indagine sul rapporto sostanziale, cui si riferisca quel documento, sia preclusa” (Cass. n.
6911/1996; in tal senso, anche Cass. n. 4310/2002).
Ebbene, con tutta evidenza, dall'affermata inammissibilità per tardività dell'opposizione nel corso del cui giudizio la querela di falso è stata interposta discende che il documento impugnato di falso diviene irrilevante ai fini della decisione, in quanto tale documento non può essere preso in considerazione, scrutinato e posto a fondamento della decisione nell'ambito del giudizio a quo (ossia il procedimento nel corso del quale è stata presentata la querela), atteso che esso viene definito con una pronuncia di inammissibilità in rito, senza che si pervenga, dunque, all'esame del merito della controversia.
Ciò determina la pronuncia di inammissibilità anche della proposta querela di falso.
4 – In considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, si è registrata in merito all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di dieci giorni ex art. 608, comma 1, c.p.c., per la proposizione dell'opposizione alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., come si evince chiaramente dai principi di diritto affermati da Cass. n.
12880/2009, di segno differente rispetto a quelli più di recente affermati dalle citate pronunce della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16077/2025), dalla cui applicazione al caso di specie discende la
8 statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione in esame, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese sia del procedimento di opposizione sia del procedimento per querela di falso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla querela di falso nonché sull'opposizione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017, nel procedimento iscritto al numero di R.G. 19015/2016, entrambe proposte da , così provvede: Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017;
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa interamente le spese sia del giudizio di opposizione sia del giudizio di querela di falso;
- condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 10,00 ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.
Così deciso in Bari il 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Tarantino Dott. Sergio Cassano
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Sergio Cassano Presidente
Dott.ssa Cristina Fasano Giudice
Dott. Gianluca Tarantino Giudice rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di I grado iscritto al n. 5734/2017 R.G. e sulla querela di falso proposta nell'ambito del suddetto giudizio
vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corleto Parte_1
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Ragione e Controparte_1
TO Lo CO
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1 – Con ricorso proposto ex artt. 668 e 447-bis c.p.c. depositato il 3.4.2017, , Parte_1
in qualità di conduttore dell'immobile sito in Toritto (BA) alla via Scarilli n. 54-58 in forza di contratto di locazione ad uso commerciale, registrato il 19.11.2010 (rep. n. 23184), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017
a conclusione del procedimento iscritto al numero di R.G. 19015/2016, deducendo l'irregolarità e la conseguente nullità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida e ingiunzione di pagamento, poiché eseguita “presso la formale residenza del conduttore
– di fatto abbandonata da anni – allorché era ben noto all'intimante che questi risiedeva altrove”.
L'opponente ha, dunque, chiesto: “- in rito, dichiarare ammissibile l'opposizione proposta;
-
per l'effetto sospendere l'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto emesso da questo
Tribunale in data 23.01.2017, nell'ambito del procedimento contrassegnato dal n. di R.G.
19015/2016; - pronunciare la nullità dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità innanzi
detta, in conseguenza della irregolarità/nullità della notifica dell'atto di intimazione del 10.11.2016”.
All'udienza del 23.5.2017, fissata “per la discussione nel contraddittorio delle parti
sull'istanza di sospensione”, si è costituita in giudizio , la quale -eccepita Controparte_1
la inammissibilità e la tardività dell'opposizione e dedotta, nel merito, l'infondatezza della stessa- ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: - rigettare la opposizione proposta dal Sig.
, poiché inammissibile e tardiva, nonché infondata in fatto ed in diritto;
- per Parte_1
l'effetto, rigettare la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento di convalida di
sfratto e confermare la stessa;
- In estremo subordine: nella denegata ed improbabile ipotesi di
accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto,
si richiede che l'On.le Giudicante voglia imporre al sig. il pagamento di una Parte_1
cauzione, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., ultimo comma”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, giusta ordinanza del 13.6.2017, la causa è
proseguita per l'esame del merito della controversia.
Con memoria depositata telematicamente in data 2.9.2017, ha insistito Controparte_1
2 per il rigetto dell'opposizione poiché infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16.1.2018, l'opponente, comparso personalmente, ha proposto querela di falso ex art. 221 c.p.c. avverso la relata di notifica apposta in calce all'ordinanza di convalida dello sfratto intimato nei suoi confronti con pedissequo atto di precetto, nella parte in cui è stato dato atto dell'avvenuta notifica a “ presso la sua residenza in Toritto (BA) a Vico I Ponte n. Parte_1
1, ivi provvedendo mediante consegna a mani proprie. Toritto, 23.02.2017”.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 2.2.2018, ha disposto la comunicazione al Pubblico
Ministero e ha interpellato la parte che ha prodotto in giudizio il documento ai sensi dell'art. 222
c.p.c.
All'udienza del 17.7.2018, , comparsa personalmente, ha dichiarato di Controparte_1
volersi avvalere in giudizio del documento fatto oggetto di querela.
Il procedimento di querela di falso è stato istruito mediante produzione documentale e prova testimoniale, mentre il giudizio di opposizione è stato istruito esclusivamente con produzione documentale.
All'odierna udienza collegiale di discussione e decisione, il giudizio di querela di falso e quello di merito sono stati, infine, decisi nei modi di legge.
2 – L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
È stata, infatti, proposta oltre il termine dei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 668, comma 2, e 608, comma 1, c.p.c.
Sul punto valgano le seguenti osservazioni.
Ai sensi dell'art. 668, comma 1, c.p.c., se l'intimazione di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva notizia per irregolarità della notifica.
Tale azione deve essere esperita entro dieci giorni dall'esecuzione; diversamente, non è più
ammessa.
3 Parte resistente ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione,
invocando l'applicazione dell'art. 608, comma 1, c.p.c. a mente del quale “l'esecuzione inizia con la
notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte,
che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”.
Nello specifico, ha evidenziato che la notifica dell'atto di preavviso di rilascio è stata eseguita,
in mani proprie dell'intimato ( ) in data 15.3.2017 e che, pertanto, da tale ultima data Parte_1
deve farsi decorrere il termine legale di dieci giorni per il deposito dell'opposizione.
Invero, anche a prescindere dall'eccezione formulata dall'odierna resistente, originaria intimante, dagli atti e dai documenti di causa emerge con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione dell'avviso in parola, sia al "dies ad
quem", ossia alla data del deposito del ricorso in opposizione.
Infatti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio è emerso che l'opponente ha depositato in cancelleria il ricorso in opposizione in data 3.4.2017.
A tal proposito, ai fini della verifica dell'instaurazione del procedimento e, quindi, anche della tempestività dell'opposizione, è alla data del deposito del ricorso che occorre avere riguardo.
Ciò in forza della previsione di cui al comma 3 dell'art. 668 cit., atteso che la forma dell'opposizione è mutuata dalle norme previste per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.
Sicché, il relativo procedimento, concernendo i rapporti di locazione di immobili, va introdotto con ricorso.
Pertanto, considerato che il ricorso è stato depositato il 3.4.2017, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 608, comma 1.
Tanto sulla base dell'erronea convinzione -maturata sulla scorta del principio di diritto affermato da Cass. SU n. 1610/1989- secondo cui il termine di “dieci giorni dall'esecuzione” ex art. 668 c.p.c. decorresse dalla data del primo accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione.
In effetti, le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, avevano affermato che “poiché il titolo
4 esecutivo costituito dall'ordinanza di rilascio non può che dare origine ad una esecuzione in forma
specifica e precisamente per il rilascio ( art. 608 c.p.c. ) in cui il primo atto dell'esecuzione (che nel
sistema del codice di rito è anche l'ultimo) si concreta nell'accesso dell'ufficiale giudiziario, dalla
data di detto accesso decorre il termine per l'opposizione tardiva alla convalida prevista dall'art.
668 cod. proc. civ.”.
Tuttavia, va osservato che il richiamato principio di diritto è stato enunciato prima della modifica apportata all'art. 608 c.p.c. dall'art. 2, lett. e) n. 37, d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005 n. 80.
Conseguentemente, non risulta più invocabile e applicabile in concreto.
A riprova di quanto innanzi, anche assai di recente la Corte di cassazione, con ordinanza n.
16077/2025, ha chiarito e ribadito che: - “L'art. 608, comma primo, cod. proc. civ. nel testo anteriore
alle modifiche apportate dalla l. 80/2005 prevedeva che 'l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre
giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora'”; - “Sulla base di tale
disposizione è stato affermato che il preavviso di rilascio costituiva un atto prodromico all'inizio
dell'esecuzione e che l'esecuzione aveva inizio con l'accesso dell'ufficiale giudiziario (v. Cass., sez.
un., 26 ottobre 2001, n. 13310; sez. II, 7 luglio 2005, n. 7026)”; - “L'art. 608, comma primo, cod.
proc. civ. a seguito delle modifiche apportate dalla l. 80/2005 stabilisce che 'L'esecuzione inizia con
la notifica dell'avviso di rilascio con il quale l'ufficiale comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora'”; - “Detta modifica, pertanto, ha
permesso di superare l'orientamento favorevole all'inquadramento dell'avviso di rilascio tra gli atti
prodromici dell'esecuzione, posto che non è più revocabile in dubbio che 'L'esecuzione inizia con la
notifica dell'avviso di rilascio' da parte dell'ufficiale giudiziario”.
Ebbene, non vi è motivo di discostarsi da tale orientamento, peraltro più volte richiamato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Ancona 22/06/2022, Trib. Roma, sent. n. 9005/2020,
Trib. Modena, sez. II, 22/05/2015, Trib. Massa, 19/10/1998).
D'altronde, siffatta opzione ermeneutica è confortata dal tenore letterale della norma in
5 rassegna.
L'art. 608, comma 1, c.p.c., nella sua formulazione novellata, applicabile ratione temporis al caso di specie, essendosi i fatti verificati nel 2017, stabilisce che in materia di rilascio di immobili,
l'esecuzione ha inizio con la notifica dell'avviso di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che l'opposizione “dopo la convalida” ex art. 668 c.p.c. non è ammissibile se sono decorsi più di dieci giorni dalla notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Facendo applicazione di tali disposizioni e principi alla fattispecie in esame, deve darsi atto che: - l'ordinanza di convalida dello sfratto con pedissequo atto di precetto è stata notificata in mani proprie del il 23.2.2017; - l'atto di preavviso di rilascio dell'immobile è stato notificato, Pt_1
sempre in mani proprie del , il 15.3.2017; - il ricorso in opposizione, introduttivo del presente Pt_1
giudizio, è stato depositato, come visto, in data 3.4.2017.
Tali circostanze, si ribadisce, emergono incontrovertibilmente dai documenti in atti.
Peraltro, l'odierno opponente -che ha prodotto in giudizio (anche) il succitato preavviso di rilascio- non ha contestato di averlo ricevuto e di averne avuto, quindi, conoscenza il 15.3.2017.
Si deve, dunque, concludere nel senso che l'opposizione è stata proposta da Parte_1
senza dubbio oltre il termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione ed è, pertanto, inammissibile.
Appare utile, infine, rammentare che la ratio sottesa alla previsione secondo cui l'opposizione tardiva alla convalida non è ammissibile se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione mira a consentire alla parte esecutata di usufruire di un congruo termine per valutare se proporre, o meno,
tale opposizione.
Questo termine decorre dal momento in cui la parte viene ad avere effettiva conoscenza dell'intimazione nonché del giorno e dell'ora in cui dovrà rilasciare l'immobile.
Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio alcuno sul fatto (risultante pacificamente ex actis e non contestato nemmeno dal ) che l'intimato-opponente, in data 15.3.2017, allorché, cioè, Pt_1
gli è stato notificato il preavviso di rilascio, abbia avuto effettiva conoscenza (i) della procedura
6 esecutiva instaurata nei suoi confronti dalla locatrice-intimante in forza dell'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto precedentemente emessa e (ii) della data di esecuzione del rilascio (fissata per l'11.4.2017 alle ore 10:30).
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che il suddetto preavviso di rilascio è stato notificato a Caraccia (a) in mani proprie e (b) presso “la casa familiare” di via G.A. Pugliese n. 133 in Toritto,
ossia all'indirizzo che, per sua espressa ammissione, era quello di “residenza effettiva” (e non formale) riportato nel contratto di locazione stipulato con . Controparte_1
3 – Dalla statuizione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. discende l'inammissibilità della querela di falso proposta da in via incidentale, ossia nel Parte_1
corso del presente procedimento di opposizione all'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità,
emessa in data 23.1.2017 dal Tribunale di Bari.
La querela di falso, come noto, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., può proporsi, a scelta del querelante, tanto in via principale, con apposita azione giudiziaria, quanto in corso di causa (come avvenuto nel caso di specie), in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Attraverso la proposizione della querela di falso, la parte chiede che il giudice accerti la falsità
di un determinato documento, provvedendo, in caso di riscontro positivo, ad eliminare definitivamente il documento dal mondo giuridico.
La proposizione della querela deve contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e a tal fine è sufficiente che la parte indichi un qualsiasi mezzo di prova in grado di far emergere la falsità del documento (cfr. Cass. 03/02/2001, n. 1537). Tale prescrizione del legislatore è finalizzata a permettere il compimento, da parte del giudice, di un accertamento preliminare, volto al controllo della sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Nel caso di querela di falso proposta, come nel caso di specie, in corso di causa sussiste un ulteriore presupposto di ammissibilità della querela, ossia la rilevanza del documento impugnato.
Occorre, infatti, rammentare che “La querela di falso è uno strumento processuale che ha lo
7 scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o
giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per
annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché
essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite” (Cass. n. 852/2025).
Ne discende che, qualora il giudice ritenga di definire il giudizio in rito, il documento impugnato di falso non sarà utilizzabile ai fini della decisione della controversia e, pertanto, la valutazione di rilevanza non può che avere esito negativo: “La proponibilità della querela di falso in
via incidentale, quale mezzo al fine di rimuovere la forza probatoria di un documento posto
dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè
la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito, e, pertanto, deve essere negata
ove l'indagine sul rapporto sostanziale, cui si riferisca quel documento, sia preclusa” (Cass. n.
6911/1996; in tal senso, anche Cass. n. 4310/2002).
Ebbene, con tutta evidenza, dall'affermata inammissibilità per tardività dell'opposizione nel corso del cui giudizio la querela di falso è stata interposta discende che il documento impugnato di falso diviene irrilevante ai fini della decisione, in quanto tale documento non può essere preso in considerazione, scrutinato e posto a fondamento della decisione nell'ambito del giudizio a quo (ossia il procedimento nel corso del quale è stata presentata la querela), atteso che esso viene definito con una pronuncia di inammissibilità in rito, senza che si pervenga, dunque, all'esame del merito della controversia.
Ciò determina la pronuncia di inammissibilità anche della proposta querela di falso.
4 – In considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, si è registrata in merito all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di dieci giorni ex art. 608, comma 1, c.p.c., per la proposizione dell'opposizione alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., come si evince chiaramente dai principi di diritto affermati da Cass. n.
12880/2009, di segno differente rispetto a quelli più di recente affermati dalle citate pronunce della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16077/2025), dalla cui applicazione al caso di specie discende la
8 statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione in esame, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese sia del procedimento di opposizione sia del procedimento per querela di falso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla querela di falso nonché sull'opposizione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017, nel procedimento iscritto al numero di R.G. 19015/2016, entrambe proposte da , così provvede: Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale Bari in data 23.1.2017;
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa interamente le spese sia del giudizio di opposizione sia del giudizio di querela di falso;
- condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 10,00 ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.
Così deciso in Bari il 28 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Tarantino Dott. Sergio Cassano
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