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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 599/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” – Somministrazione promossa da: (CF ) res. in Vinovo (TO) Via Monviso n. 25 Parte_1 C.F._1
B elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II 182 presso lo studio dell'Avv. Simona Faetti (CF pec C.F._2
che li rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti APPELLANTE
Contro
P IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, Dott. con sede legale in Roma Via L. CP_2
Boccherini n. 15, elettivamente domiciliata in Milano Via Correggio n. 43 presso lo studio dell'Avv. Christian Faggella Pellegrino (CF pec C.F._3
che la rappresenta e difende come da procura in Email_2 atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 20.3.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17.1.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Contrariis reiectis
Previe le declaratorie di rito e del caso . Previa ammissione di ogni occorrendo mezzo istruttorio ed in particolare di CTU.
In via preliminare Rigettare la richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale ex adverso formulata in quanto del tutto infondata.
Nel merito In riforma della sentenza oggetto di gravame, assolvere il da ogni domanda Parte_1 nei suoi confronti proposta dal Servizio Elettrico Nazionale per i motivi tutti dedotti in narrativa. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza oggetto di gravame, assolvere il dalle domande proposte nei suoi Parte_1 confronti dal per intervenuta prescrizione del diritto previa Controparte_1 corretta applicazione della normativa in materia di prescrizione breve per i motivi tutti esposti in narrativa.
Il tutto, con condanna del Servizio Elettrico Nazionale alla refusione a favore del
[...]
, delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Pt_1
CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' APPELLATA contenute nelle note conclusive del
15.1.2025 come sopra rappresentata e difesa, insiste Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, voglia: In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dal Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati.
[...]
Nel merito:
- respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 4487/2023 (n. RG. 12964/2021), depositata in data 13/11/2023 ed emessa dal Tribunale di Torino. In via istruttoria: - respingere la richiesta di ammissione di mezzi istruttori in particolare di CTU. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge. Con osservanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 3155/2021 RG 19512/2021 del 21.4.2021, ingiungeva a di pagare a favore della Parte_1 Controparte_1 la somma di € 16.406,29, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge. La assumeva che l'utente finale ( fosse Controparte_1 Parte_1 inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento delle fatture n. 013460380207942 del 4.9.2019 dell'importo di € 16.107,98 e n. 013460380207944 dell'11.1.2020 dell'importo di € 298,31 emesse rispettivamente per il consumo di energia elettrica per il periodo da settembre
2018 a settembre 2019 e per il bimestre dicembre 2019 gennaio 2020 in virtù di un contratto di somministrazione stipulato presso il POD/PDR n. IT001E012738447. Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo attesa l'assenza di produzione documentale idonea a dimostrare la pretesa creditoria azionata. L'attore opponente deduceva:
- di non avere mai stipulato un contratto di fornitura con la Controparte_1
[...]
- di avere appreso dalla che il contratto sarebbe Controparte_1 stato stipulato telefonicamente a suo nome il 5.11.2015 tuttavia che detta società non avrebbe rinvenuto la copia cartacea in archivio e, per tale ragione, non lo avrebbe prodotto nel fascicolo del procedimento monitorio;
- di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di conferma delle condizioni del dedotto rapporto contrattuale che sarebbe stato stipulato telefonicamente;
- di non avere mai neppure ricevuto alcuna fattura prima del ricevimento di quelle azionate con il procedimento monitorio di ingiunzione, peraltro intestate a
[...] con sede in Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà Controparte_3
10. L'attore opponente deduceva altresì che, a tutto voler concedere, il diritto di credito derivante dalle fatture, emesse per la somministrazione di energia elettrica, si sarebbe prescritto atteso che detti crediti soggiacciono alla prescrizione biennale e che:
- il termine deve decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto (ossia nel momento in cui il fornitore può eseguire la lettura del contatore) e non da quando viene emessa la bolletta;
- l'emissione delle cosiddette maxi-bollette emesse per conguagli riferite a periodi maggiori di 2 anni costituisce una pratica commerciale contraria ai principi di trasparenza e correttezza essendo riconducibile a un ritardo che non può essere attribuito al consumatore e, difatti, sanzionato dall'Autorità Antitrust. L'attore, infine, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva Controparte_1 eccependo: in via preliminare, la mancata proposizione della domanda di conciliazione prevista a pena di improcedibilità; nel merito, chiedeva: in via principale, di respingersi le domande formulato dalla e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la Parte_1 minor somma di € 8.885,62 dichiarando tenuto al pagamento di detto Parte_1 importo;
in via subordinata: nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento della somma di € 8.885,62 oltre interessi ovvero la maggior o minor somma accertata. La convenuta opposta precisava come dalla produzione documentale allegata emergesse la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione con la Controparte_3
e come la fornitura fosse stata attivata il 5.11.2015, a nome di
[...] [...]
, mediante contatto telefonico, e fosse cessata il 15.1.2020 per morosità; in Pt_1 particolare allegava che l'esistenza del rapporto contrattuale fosse dimostrata dal fatto che il una volta appreso della stipula del contratto, avvenuta telefonicamente a suo Parte_1 nome, non avrebbe formulato, mediante compilazione dell'apposito modulo, il disconoscimento del contratto di fornitura né avrebbe formalizzato una denuncia contro ignoti. Quanto all'eccezione di prescrizione, la convenuta opposta riconosceva che fosse applicabile al credito di cui alla fattura n. 013460380207942 del 4.9.2019 emessa per € 16.123,11 con riferimento ai consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017, pari €
7.535,80 e, pertanto che fosse rimasta creditrice del corrispettivo residuo pari a € 8.587,31 relativo ai consumi dal 22.7.2027 fino al 4.9.2019.
La convenuta opposta, in ogni caso, precisava come ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione
“inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Il Giudice respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Veniva esperita la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., l'attore opponente precisava:
a) come fosse onere della Società di somministrazione offrire la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale e non, invece, che fosse onere dell'utente dimostrare la “non esistenza” del rapporto contrattuale a cui, peraltro, nel caso di specie non seguiva neppure l'emissione di alcuna fattura fino al 2019; b) come dalla produzione documentale non fosse possibile accertare i consumi, la loro quantificazione economica della somministrazione e tanto meno la quantificazione dei consumi per il periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 il cui credito si sarebbe prescritto. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., la Convenuta opposta precisava come con la comunicazione del 12.5.2020 (cfr. doc. 7 della Convenuta opposta), a riscontro della richiesta del 30.4.2020, la avesse informato l'utente che Controparte_1
“..dai nostri sistemi è emerso l'operazione di stipula contrattuale, è stata richiesta telefonicamente in data 5.11.2012 da persona che ha fornito i tuoi dati anagrafici”; onde, al fine di operare il disconoscimento della fornitura, come il avrebbe dovuto Parte_1 inviare l'apposito modulo compilato. Quanto al consumo, la convenuta opposta produceva la certificazione dei consumi trasmessi dal Distributore, territorialmente competente (cfr. doc.8).
Con la sentenza n. 4487/2023 dell'11.11.2023 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale di
Torino dichiarava interrotta la prescrizione per i consumi risalenti al periodo tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80 e, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando il a pagare a favore di la Parte_1 Controparte_1 minore somma di € 8.885,62 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.397,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA. Il Giudice di primo grado, in primo luogo, rilevava l'intervenuta prescrizione degli importi per i consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80; di contro, rilevava come per il periodo compreso tra il 22.7.2017 e il 4.9.2019 non fosse operante la prescrizione e, quindi, come l'importo in contestazione fosse pari a € 8.587,31.
In secondo luogo, quanto alla dedotta assenza di un valido rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, il Giudice di primo grado rilevava come il
[...]
non avesse dato prova dei propri assunti;
più precisamente, come avesse atteso oltre Pt_1
1 anno dal ricevimento della fattura, prima di chiedere a Controparte_1 la copia del contratto e solo allora muovere una contestazione senza, però, mai disconoscere il rapporto contrattuale non avendo proposto denuncia/querela nei confronti di coloro (anche ignoti) che avrebbero attivato la fornitura a suo nome mediante l'utilizzo dei suoi dati anagrafici e fiscali.
Il Giudice di primo grado concludeva ritenendo: da un lato, che il comportamento del non fosse coerente con le sue affermazioni;
dall'altro lato, che il non Pt_1 Pt_1 avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare la propria estraneità rispetto al rapporto contrattuale dedotto.
2) ha proposto appello avverso la sentenza n. 4487/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, chiedendo il rigetto della domanda avversa e il favore delle spese.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. A parere dell'appellante, la - sulla quale gravava l'onere Controparte_1 di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio - si sarebbe limitata ad allegare che l'operazione di stipula sarebbe stata richiesta telefonicamente in data 5.11.20215 da una persona che avrebbe fornito i dati anagrafici, senza offrire alcuna prova, neppure presuntiva, in ordine all'effettiva conclusione del contratto di somministrazione.
Onde, il Giudice di primo grado, applicando erroneamente i criteri di ripartizione dell'onere della prova, sarebbe incorso nell'errore di ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura (posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo) sul presupposto che - non avendo disconosciuto il contratto mediante l'invio del Parte_1 modello da compilarsi a cura dell'utente e non avendo proposto denuncia/querela contro ignoti - non avrebbe dato prova della sua estraneità al rapporto contrattuale. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la carenza di motivazione da parte del Giudice di primo grado sia con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'intera pretesa creditoria sia con riferimento all'accoglimento della prescrizione del corrispettivo dei consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il
21.7.2017, atteso che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad accogliere il riconoscimento da parte della società appellata della prescrizione del credito relativo ai consumi antecedenti al 22.7.2017 senza offrire alcuna giustificazione logico-giuridica. L'appellante ha inoltre rilevato come la non solo non Controparte_1 avesse fornito alcuna giustificazione documentale della quantificazione dei consumi, ma non avesse neppure chiarito il criterio di scorporo dei consumi risalenti al periodo compreso tra il
5.11.2015 e il 21.7.2017 – riconoscendo che si fosse prescritto - rispetto al consumo complessivo.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita Controparte_1 contestando:
[...]
- in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per l'assenza di concrete possibilità di trovar accoglimento nonché l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per l'assenza di specificità dei motivi;
- nel merito, quanto al primo motivo riguardante l'inesistenza della prova della pretesa creditoria, la società appellata ha dedotto che il non ha assolto all'onere di dimostrare l'estraneità Pt_1 al rapporto contrattuale attendendo oltre un anno, dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, prima di chiedere copia del contratto e comunque senza proporre una denuncia e querela nei confronti di quei soggetti che avrebbero attivato la fornitura a suo nome utilizzando i suoi dati;
- quanto al secondo motivo riguardante l'erroneità del calcolo della prescrizione, la appellata, richiamato l'art. 2948 c.c. in materia di prescrizione quinquennale, ha precisato che l'art. 1 comma 10 della Legge di Bilancio del 2018 ha stabilito si applica la prescrizione biennale al debitore delle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico al 1.3.2018;
b) per il settore gas al 1.1.2019,
e che detta disciplina non si applica “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente” continuando in tal caso ad applicarsi la prescrizione di 5 anni che decorre pacificamente dalla data di esigibilità della fattura (nel caso di specie la fattura emessa il 4.9.2019 con scadenza al 30.9.2019).
Ritenuti insussistenti i presupposti, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 348 bis c.p.c.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali e le note per l'udienza del 20.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente la Corte rileva che la reiterata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. formulata da anche in occasione della precisazione Controparte_1 delle conclusioni e della memorie conclusionali, oltre ad essere insuscettibile di essere esaminata in quanto il Consigliere Istruttore con l'ordinanza del 18.10.2024 ha già ritenuto che non fosse accoglibile non sussistendone i presupposti, è in ogni caso da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione. 2) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'appellata e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello sia idoneo a specificare, in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, la
Appellata si è costituita replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la sentenza suscettibile di riforma . Parte_1
Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Regolate le questioni preliminari, spetta dunque alla Corte esaminare i motivi di appello di merito formulati da Parte_1
3) Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato telefonicamente sul presupposto che, poiché non Parte_1 ha disconosciuto il contratto, né ha proposto querela contro coloro (anche se ignoti) che avrebbero attivato la fornitura a suo nome mediante l'utilizzo dei suoi dati (anagrafici e fiscali), lo stesso non avrebbe offerto la prova della sua estraneità al contratto. L'appellante ha dedotto che la sulla quale incombeva Controparte_1 l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto sottostante alla pretesa creditoria invocata, non ha in effetti fornito alcuna prova, neppure presuntiva, in ordine al contratto di somministrazione asseritamente stipulato il 5.11.2015.
La Corte preliminarmente rileva come sia principio ormai consolidato quello in forza del quale: ”in tema di prova del contratto di somministrazione di energia elettrica, la fattura commerciale, in quanto atto giuridico unilaterale a contenuto partecipativo finalizzato a documentare elementi relativi all'esecuzione di un rapporto contrattuale, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del contratto e delle prestazioni eseguite qualora il rapporto principale sia oggetto di contestazione. Sebbene la fattura possa rappresentare prova scritta sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione, in presenza di specifiche contestazioni della Controparte circa l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto contrattuale, essa assume valore di mero indizio, dovendo il creditore fornire ulteriori elementi probatori idonei a integrare, con efficacia retroattiva, la documentazione già prodotta nella fase monitoria. (Cass. civile, sez. III ordinanza n. 34831 29.12.2024). Giova rammentare che poiché “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione ove l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è il convenuto in giudizio, grava sul creditore (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi (in primis, il titolo negoziale) della sua pretesa” mentre “il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (fra le tante Cass. Sez. 1° 25.9.2018 n. 22777).
Dunque, qualora il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria invocata con il ricorso monitorio, sia un contratto di somministrazione, “in applicazione dell'art. 2697 c.c.,… in caso di contestazione circa l'esistenza del contratto, dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta al somministratore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta...” (ex multis Cass. Sez. Unite 23.9.2013 n. 21678 Cass. civ. sez. 3° 16.6.2011 n. 13193; Cass. civ. Sez. 3°
22.11.2016 n. 23699).
Infine, con specifico riguardo alla prova, la Suprema Corte ha precisato che “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, e, pertanto, la prova della sua esistenza può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. sez. 3° 14.7.2023 n. 20267).
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve quindi valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, la pretesa creditoria della Controparte_1
è suscettibile di essere accolta sul presupposto che non ha
[...] Parte_1 dimostrato la propria estraneità al rapporto contrattuale di cui è causa oppure se, come ha dedotto l'appellante, il Giudice di primo grado, non avendo applicato correttamente i criterio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è incorso nell'errore di ritenere meritevole di accoglimento la pretesa creditoria azionata da Controparte_1 nonostante detta società non abbia offerto la prova, neppure mediante presunzione,
[...] dell'esistenza del titolo negoziale a fondamento della domanda.
3.a) In primo luogo, la Corte ritiene di non poter condividere il ragionamento logico- giuridico del Giudice di primo grado il quale, sul presupposto che non Parte_1 avrebbe dimostrato la propria estraneità al rapporto contrattuale di cui è causa (non avendolo disconosciuto formalmente mediante la compilazione di un modello e non avendo sporto denuncia nei confronti di coloro che avrebbero attivato la fornitura a suo nome), ha concluso ritenendo meritevole di accoglimento la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
[...]
La Corte ritiene che la motivazione del Giudice di primo grado sia in effetti fondata sull'erroneo presupposto che fosse onere del dimostrare la sua estraneità al rapporto Pt_1 contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
Al contrario, invece, in applicazione dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione circa l'esistenza del contratto, dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta al somministratore/creditore (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, convenuto opposto e dunque attore in senso sostanziale) allegare e offrire la piena prova della fonte negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta.
In ogni caso, a tutto voler concedere, il rilievo del Giudice di primo grado secondo il quale il avrebbe contestato l'inesistenza del contratto senza tuttavia mai disconoscere Parte_1 il rapporto contrattuale non convince la Corte, essendo in effetti disatteso dal contenuto della missiva del 12.5.2020 (cfr. doc. 7) prodotta da Controparte_1
Deve difatti rilevarsi che, con la comunicazione del 12.5.2020, è stata la stessa
[...]
a riconoscere che con la comunicazione del Controparte_1 Parte_1 30.4.2020 aveva già espressamente disconosciuto il contratto di fornitura (“Ti rispondiamo alla comunicazione del 30.4.2020 con la quale disconosci il contratto di fornitura…”). Onde, non coglie nel segno neppure il rilievo della appellata secondo la quale
[...]
non avrebbe disconosciuto il contratto perché non avrebbe restituito compilato il Pt_1 modulo di disconoscimento, atteso che non è stata offerta la prova che la restituzione del modulo compilato rappresenti un incombente essenziale a tal fine.
3.b) Dipanata la questione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, resta alla Corte valutare se la abbia comunque dimostrato l'esistenza del Controparte_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica. La Corte rileva come dall'istruttoria in primo grado sia emersa l'inesistenza di un contratto sottoscritto Parte_1
Dalla documentazione in atti risulta difatti che:
- il 12.5.2020 (cfr. doc.7 della convenuta opposta) ha Controparte_1 comunicato che l'operazione di stipula contrattuale sarebbe stata richiesta telefonicamente in data 5.11.2015, da persona che avrebbe fornito i dati anagrafici di Parte_1
- il 28.12.2020 (cfr. doc. 2 dell'attore opponente) ha però Controparte_1 altresì comunicato di non avere rinvenuto nei propri archivi il contratto e pertanto di non poterne fornire copia.
È quindi incontestato (in quanto espressamente riconosciuto) che Controparte_1 non abbia offerto in giudizio la prova documentale dell'esistenza del
[...] rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
3.c) Rimane quindi alla Corte valutare infine se, pur in assenza della produzione di un contratto sottoscritto da la (che non ha Parte_1 Controparte_1 articolato prove orali) abbia offerto, anche solo mediante presunzioni semplici, prova dell'esistenza dell'accordo negoziale che sarebbe stato stipulato il 5.11.2015 attraverso contatto telefonico.
La Corte rileva che CP_1 Controparte_1
a) nonostante con la mail del 28.12.2020 abbia precisato di avere attivato la fornitura a nome di il 5.11.2015, ha emesso le fatture per i consumi riconducibili Parte_1 al POD n. IT 001E012738447 nei confronti della di CP_3 Parte_1 con sede in Piazza Martiri Libertà 10 a Santena (TO) con n. Cliente 002807726 salvo poi inviare il 5.5.2020 l'intimazione di pagamento del corrispettivo di cui alle fatture a in Vinovo (TO) Via Monviso n. 25 indicando il Rif. Cliente n. Parte_1
279753294; b) ha prodotto la certificazione dei consumi di energia elettrica (cfr. doc. 8 della convenuta opposta) rilasciata dal Distributore E-Distribuzioni da cui si evince che l'erogazione è stata eseguita a favore del POD IT001E01273844 mentre ha chiesto il pagamento dei consumi relativi alla fornitura relativa al POD n IT 001E012738447; c) non ha offerto la prova dell'invio delle fatture al consumatore né ha offerto la prova di avere eseguito o registrato la lettura del contatore per i consumi in esse riportati;
d) non ha prodotto alcuna comunicazione di conferma delle condizioni contrattuali del dedotto rapporto contrattuale.
Per quanto precede, la Corte ritiene che la appellata non abbia sufficientemente provato l'effettiva stipula del contratto di somministrazione che sarebbe stato attivato per via telefonica il 5.11.2015 non avendo su cui incombeva Controparte_1 l'onere della prova, offerto elementi precisi e univoci che possano condurre a ritenere dimostrata, neppure in via presuntiva, l'esistenza dell'accordo negoziale posto alla base della pretesa creditoria azionata.
Il motivo di appello viene quindi accolto con conseguente riforma della sentenza in punto rigetto della domanda creditoria e conseguente conferma della già dichiarata revoca del decreto ingiuntivo.
2) Il secondo motivo di appello, fondato sulla carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione del corrispettivo per il consumo di energia elettrica per il periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80 (declaratoria a cui è conseguita la revoca del decreto ingiuntivo opposto) e non invece anche per il periodo successivo (ossia, sull'intero credito azionato in via monitoria), risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo che ha condotto la Corte a ritenere indimostrato l'accordo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria che viene dunque respinta.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio (ivi compresa la CTU sui consumi invocata dall'appellante, da ritenersi superflua), l'appello viene accolto con conseguente riforma parziale (attesa la già intervenuta declaratoria di rivoca del decreto ingiuntivo opposto) della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della soccombenza. Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M.
147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00 anche a seguito di riduzione della domanda) e dunque € 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, il contributo unificato per l'instaurazione del giudizio di opposizione ed ulteriori esposti.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 come da dispositivo.
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4487/2023 resa dal Tribunale di Torino l'11.11.2023 pubblicata il 13.11.2023 nel procedimento rubricato al n. RG 12964/2021:
- respinge la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di con il ricorso monitorio depositato in data 6.11.2020; Parte_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado a favore di , liquidate in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta, nonché € 145,50 per esposti;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio a favore di , liquidate in € Parte_1
3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15%
CPA e IVA, se dovuta, nonché € 382,50 per esposti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 26.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 599/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” – Somministrazione promossa da: (CF ) res. in Vinovo (TO) Via Monviso n. 25 Parte_1 C.F._1
B elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II 182 presso lo studio dell'Avv. Simona Faetti (CF pec C.F._2
che li rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti APPELLANTE
Contro
P IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, Dott. con sede legale in Roma Via L. CP_2
Boccherini n. 15, elettivamente domiciliata in Milano Via Correggio n. 43 presso lo studio dell'Avv. Christian Faggella Pellegrino (CF pec C.F._3
che la rappresenta e difende come da procura in Email_2 atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 20.3.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17.1.2025 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Contrariis reiectis
Previe le declaratorie di rito e del caso . Previa ammissione di ogni occorrendo mezzo istruttorio ed in particolare di CTU.
In via preliminare Rigettare la richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale ex adverso formulata in quanto del tutto infondata.
Nel merito In riforma della sentenza oggetto di gravame, assolvere il da ogni domanda Parte_1 nei suoi confronti proposta dal Servizio Elettrico Nazionale per i motivi tutti dedotti in narrativa. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, in riforma della sentenza oggetto di gravame, assolvere il dalle domande proposte nei suoi Parte_1 confronti dal per intervenuta prescrizione del diritto previa Controparte_1 corretta applicazione della normativa in materia di prescrizione breve per i motivi tutti esposti in narrativa.
Il tutto, con condanna del Servizio Elettrico Nazionale alla refusione a favore del
[...]
, delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Pt_1
CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' APPELLATA contenute nelle note conclusive del
15.1.2025 come sopra rappresentata e difesa, insiste Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, voglia: In via pregiudiziale: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dal Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati.
[...]
Nel merito:
- respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 4487/2023 (n. RG. 12964/2021), depositata in data 13/11/2023 ed emessa dal Tribunale di Torino. In via istruttoria: - respingere la richiesta di ammissione di mezzi istruttori in particolare di CTU. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge. Con osservanza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 3155/2021 RG 19512/2021 del 21.4.2021, ingiungeva a di pagare a favore della Parte_1 Controparte_1 la somma di € 16.406,29, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge. La assumeva che l'utente finale ( fosse Controparte_1 Parte_1 inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento delle fatture n. 013460380207942 del 4.9.2019 dell'importo di € 16.107,98 e n. 013460380207944 dell'11.1.2020 dell'importo di € 298,31 emesse rispettivamente per il consumo di energia elettrica per il periodo da settembre
2018 a settembre 2019 e per il bimestre dicembre 2019 gennaio 2020 in virtù di un contratto di somministrazione stipulato presso il POD/PDR n. IT001E012738447. Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo attesa l'assenza di produzione documentale idonea a dimostrare la pretesa creditoria azionata. L'attore opponente deduceva:
- di non avere mai stipulato un contratto di fornitura con la Controparte_1
[...]
- di avere appreso dalla che il contratto sarebbe Controparte_1 stato stipulato telefonicamente a suo nome il 5.11.2015 tuttavia che detta società non avrebbe rinvenuto la copia cartacea in archivio e, per tale ragione, non lo avrebbe prodotto nel fascicolo del procedimento monitorio;
- di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di conferma delle condizioni del dedotto rapporto contrattuale che sarebbe stato stipulato telefonicamente;
- di non avere mai neppure ricevuto alcuna fattura prima del ricevimento di quelle azionate con il procedimento monitorio di ingiunzione, peraltro intestate a
[...] con sede in Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà Controparte_3
10. L'attore opponente deduceva altresì che, a tutto voler concedere, il diritto di credito derivante dalle fatture, emesse per la somministrazione di energia elettrica, si sarebbe prescritto atteso che detti crediti soggiacciono alla prescrizione biennale e che:
- il termine deve decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto (ossia nel momento in cui il fornitore può eseguire la lettura del contatore) e non da quando viene emessa la bolletta;
- l'emissione delle cosiddette maxi-bollette emesse per conguagli riferite a periodi maggiori di 2 anni costituisce una pratica commerciale contraria ai principi di trasparenza e correttezza essendo riconducibile a un ritardo che non può essere attribuito al consumatore e, difatti, sanzionato dall'Autorità Antitrust. L'attore, infine, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva Controparte_1 eccependo: in via preliminare, la mancata proposizione della domanda di conciliazione prevista a pena di improcedibilità; nel merito, chiedeva: in via principale, di respingersi le domande formulato dalla e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la Parte_1 minor somma di € 8.885,62 dichiarando tenuto al pagamento di detto Parte_1 importo;
in via subordinata: nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento della somma di € 8.885,62 oltre interessi ovvero la maggior o minor somma accertata. La convenuta opposta precisava come dalla produzione documentale allegata emergesse la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione con la Controparte_3
e come la fornitura fosse stata attivata il 5.11.2015, a nome di
[...] [...]
, mediante contatto telefonico, e fosse cessata il 15.1.2020 per morosità; in Pt_1 particolare allegava che l'esistenza del rapporto contrattuale fosse dimostrata dal fatto che il una volta appreso della stipula del contratto, avvenuta telefonicamente a suo Parte_1 nome, non avrebbe formulato, mediante compilazione dell'apposito modulo, il disconoscimento del contratto di fornitura né avrebbe formalizzato una denuncia contro ignoti. Quanto all'eccezione di prescrizione, la convenuta opposta riconosceva che fosse applicabile al credito di cui alla fattura n. 013460380207942 del 4.9.2019 emessa per € 16.123,11 con riferimento ai consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017, pari €
7.535,80 e, pertanto che fosse rimasta creditrice del corrispettivo residuo pari a € 8.587,31 relativo ai consumi dal 22.7.2027 fino al 4.9.2019.
La convenuta opposta, in ogni caso, precisava come ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione
“inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Il Giudice respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Veniva esperita la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., l'attore opponente precisava:
a) come fosse onere della Società di somministrazione offrire la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale e non, invece, che fosse onere dell'utente dimostrare la “non esistenza” del rapporto contrattuale a cui, peraltro, nel caso di specie non seguiva neppure l'emissione di alcuna fattura fino al 2019; b) come dalla produzione documentale non fosse possibile accertare i consumi, la loro quantificazione economica della somministrazione e tanto meno la quantificazione dei consumi per il periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 il cui credito si sarebbe prescritto. Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., la Convenuta opposta precisava come con la comunicazione del 12.5.2020 (cfr. doc. 7 della Convenuta opposta), a riscontro della richiesta del 30.4.2020, la avesse informato l'utente che Controparte_1
“..dai nostri sistemi è emerso l'operazione di stipula contrattuale, è stata richiesta telefonicamente in data 5.11.2012 da persona che ha fornito i tuoi dati anagrafici”; onde, al fine di operare il disconoscimento della fornitura, come il avrebbe dovuto Parte_1 inviare l'apposito modulo compilato. Quanto al consumo, la convenuta opposta produceva la certificazione dei consumi trasmessi dal Distributore, territorialmente competente (cfr. doc.8).
Con la sentenza n. 4487/2023 dell'11.11.2023 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale di
Torino dichiarava interrotta la prescrizione per i consumi risalenti al periodo tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80 e, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando il a pagare a favore di la Parte_1 Controparte_1 minore somma di € 8.885,62 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.397,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA. Il Giudice di primo grado, in primo luogo, rilevava l'intervenuta prescrizione degli importi per i consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80; di contro, rilevava come per il periodo compreso tra il 22.7.2017 e il 4.9.2019 non fosse operante la prescrizione e, quindi, come l'importo in contestazione fosse pari a € 8.587,31.
In secondo luogo, quanto alla dedotta assenza di un valido rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, il Giudice di primo grado rilevava come il
[...]
non avesse dato prova dei propri assunti;
più precisamente, come avesse atteso oltre Pt_1
1 anno dal ricevimento della fattura, prima di chiedere a Controparte_1 la copia del contratto e solo allora muovere una contestazione senza, però, mai disconoscere il rapporto contrattuale non avendo proposto denuncia/querela nei confronti di coloro (anche ignoti) che avrebbero attivato la fornitura a suo nome mediante l'utilizzo dei suoi dati anagrafici e fiscali.
Il Giudice di primo grado concludeva ritenendo: da un lato, che il comportamento del non fosse coerente con le sue affermazioni;
dall'altro lato, che il non Pt_1 Pt_1 avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare la propria estraneità rispetto al rapporto contrattuale dedotto.
2) ha proposto appello avverso la sentenza n. 4487/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, chiedendo il rigetto della domanda avversa e il favore delle spese.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.. A parere dell'appellante, la - sulla quale gravava l'onere Controparte_1 di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio - si sarebbe limitata ad allegare che l'operazione di stipula sarebbe stata richiesta telefonicamente in data 5.11.20215 da una persona che avrebbe fornito i dati anagrafici, senza offrire alcuna prova, neppure presuntiva, in ordine all'effettiva conclusione del contratto di somministrazione.
Onde, il Giudice di primo grado, applicando erroneamente i criteri di ripartizione dell'onere della prova, sarebbe incorso nell'errore di ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura (posto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo) sul presupposto che - non avendo disconosciuto il contratto mediante l'invio del Parte_1 modello da compilarsi a cura dell'utente e non avendo proposto denuncia/querela contro ignoti - non avrebbe dato prova della sua estraneità al rapporto contrattuale. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la carenza di motivazione da parte del Giudice di primo grado sia con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'intera pretesa creditoria sia con riferimento all'accoglimento della prescrizione del corrispettivo dei consumi risalenti al periodo compreso tra il 5.11.2015 e il
21.7.2017, atteso che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad accogliere il riconoscimento da parte della società appellata della prescrizione del credito relativo ai consumi antecedenti al 22.7.2017 senza offrire alcuna giustificazione logico-giuridica. L'appellante ha inoltre rilevato come la non solo non Controparte_1 avesse fornito alcuna giustificazione documentale della quantificazione dei consumi, ma non avesse neppure chiarito il criterio di scorporo dei consumi risalenti al periodo compreso tra il
5.11.2015 e il 21.7.2017 – riconoscendo che si fosse prescritto - rispetto al consumo complessivo.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita Controparte_1 contestando:
[...]
- in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per l'assenza di concrete possibilità di trovar accoglimento nonché l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per l'assenza di specificità dei motivi;
- nel merito, quanto al primo motivo riguardante l'inesistenza della prova della pretesa creditoria, la società appellata ha dedotto che il non ha assolto all'onere di dimostrare l'estraneità Pt_1 al rapporto contrattuale attendendo oltre un anno, dopo aver ricevuto l'intimazione di pagamento, prima di chiedere copia del contratto e comunque senza proporre una denuncia e querela nei confronti di quei soggetti che avrebbero attivato la fornitura a suo nome utilizzando i suoi dati;
- quanto al secondo motivo riguardante l'erroneità del calcolo della prescrizione, la appellata, richiamato l'art. 2948 c.c. in materia di prescrizione quinquennale, ha precisato che l'art. 1 comma 10 della Legge di Bilancio del 2018 ha stabilito si applica la prescrizione biennale al debitore delle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico al 1.3.2018;
b) per il settore gas al 1.1.2019,
e che detta disciplina non si applica “qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente” continuando in tal caso ad applicarsi la prescrizione di 5 anni che decorre pacificamente dalla data di esigibilità della fattura (nel caso di specie la fattura emessa il 4.9.2019 con scadenza al 30.9.2019).
Ritenuti insussistenti i presupposti, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 348 bis c.p.c.. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali e le note per l'udienza del 20.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c. e hanno chiesto di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente la Corte rileva che la reiterata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. formulata da anche in occasione della precisazione Controparte_1 delle conclusioni e della memorie conclusionali, oltre ad essere insuscettibile di essere esaminata in quanto il Consigliere Istruttore con l'ordinanza del 18.10.2024 ha già ritenuto che non fosse accoglibile non sussistendone i presupposti, è in ogni caso da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione. 2) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'appellata e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello sia idoneo a specificare, in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, la
Appellata si è costituita replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la sentenza suscettibile di riforma . Parte_1
Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
Regolate le questioni preliminari, spetta dunque alla Corte esaminare i motivi di appello di merito formulati da Parte_1
3) Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza dolendosi dell'erronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato telefonicamente sul presupposto che, poiché non Parte_1 ha disconosciuto il contratto, né ha proposto querela contro coloro (anche se ignoti) che avrebbero attivato la fornitura a suo nome mediante l'utilizzo dei suoi dati (anagrafici e fiscali), lo stesso non avrebbe offerto la prova della sua estraneità al contratto. L'appellante ha dedotto che la sulla quale incombeva Controparte_1 l'onere di dimostrare l'esistenza di un rapporto sottostante alla pretesa creditoria invocata, non ha in effetti fornito alcuna prova, neppure presuntiva, in ordine al contratto di somministrazione asseritamente stipulato il 5.11.2015.
La Corte preliminarmente rileva come sia principio ormai consolidato quello in forza del quale: ”in tema di prova del contratto di somministrazione di energia elettrica, la fattura commerciale, in quanto atto giuridico unilaterale a contenuto partecipativo finalizzato a documentare elementi relativi all'esecuzione di un rapporto contrattuale, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del contratto e delle prestazioni eseguite qualora il rapporto principale sia oggetto di contestazione. Sebbene la fattura possa rappresentare prova scritta sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione, in presenza di specifiche contestazioni della Controparte circa l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto contrattuale, essa assume valore di mero indizio, dovendo il creditore fornire ulteriori elementi probatori idonei a integrare, con efficacia retroattiva, la documentazione già prodotta nella fase monitoria. (Cass. civile, sez. III ordinanza n. 34831 29.12.2024). Giova rammentare che poiché “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione ove l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è il convenuto in giudizio, grava sul creditore (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la piena prova dei fatti costitutivi (in primis, il titolo negoziale) della sua pretesa” mentre “il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (fra le tante Cass. Sez. 1° 25.9.2018 n. 22777).
Dunque, qualora il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria invocata con il ricorso monitorio, sia un contratto di somministrazione, “in applicazione dell'art. 2697 c.c.,… in caso di contestazione circa l'esistenza del contratto, dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta al somministratore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta...” (ex multis Cass. Sez. Unite 23.9.2013 n. 21678 Cass. civ. sez. 3° 16.6.2011 n. 13193; Cass. civ. Sez. 3°
22.11.2016 n. 23699).
Infine, con specifico riguardo alla prova, la Suprema Corte ha precisato che “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, e, pertanto, la prova della sua esistenza può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. sez. 3° 14.7.2023 n. 20267).
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve quindi valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, la pretesa creditoria della Controparte_1
è suscettibile di essere accolta sul presupposto che non ha
[...] Parte_1 dimostrato la propria estraneità al rapporto contrattuale di cui è causa oppure se, come ha dedotto l'appellante, il Giudice di primo grado, non avendo applicato correttamente i criterio di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è incorso nell'errore di ritenere meritevole di accoglimento la pretesa creditoria azionata da Controparte_1 nonostante detta società non abbia offerto la prova, neppure mediante presunzione,
[...] dell'esistenza del titolo negoziale a fondamento della domanda.
3.a) In primo luogo, la Corte ritiene di non poter condividere il ragionamento logico- giuridico del Giudice di primo grado il quale, sul presupposto che non Parte_1 avrebbe dimostrato la propria estraneità al rapporto contrattuale di cui è causa (non avendolo disconosciuto formalmente mediante la compilazione di un modello e non avendo sporto denuncia nei confronti di coloro che avrebbero attivato la fornitura a suo nome), ha concluso ritenendo meritevole di accoglimento la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
[...]
La Corte ritiene che la motivazione del Giudice di primo grado sia in effetti fondata sull'erroneo presupposto che fosse onere del dimostrare la sua estraneità al rapporto Pt_1 contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
Al contrario, invece, in applicazione dell'art. 2697 c.c., in caso di contestazione circa l'esistenza del contratto, dei consumi o dei corrispettivi esposti nella bolletta/fattura, spetta al somministratore/creditore (nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, convenuto opposto e dunque attore in senso sostanziale) allegare e offrire la piena prova della fonte negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta.
In ogni caso, a tutto voler concedere, il rilievo del Giudice di primo grado secondo il quale il avrebbe contestato l'inesistenza del contratto senza tuttavia mai disconoscere Parte_1 il rapporto contrattuale non convince la Corte, essendo in effetti disatteso dal contenuto della missiva del 12.5.2020 (cfr. doc. 7) prodotta da Controparte_1
Deve difatti rilevarsi che, con la comunicazione del 12.5.2020, è stata la stessa
[...]
a riconoscere che con la comunicazione del Controparte_1 Parte_1 30.4.2020 aveva già espressamente disconosciuto il contratto di fornitura (“Ti rispondiamo alla comunicazione del 30.4.2020 con la quale disconosci il contratto di fornitura…”). Onde, non coglie nel segno neppure il rilievo della appellata secondo la quale
[...]
non avrebbe disconosciuto il contratto perché non avrebbe restituito compilato il Pt_1 modulo di disconoscimento, atteso che non è stata offerta la prova che la restituzione del modulo compilato rappresenti un incombente essenziale a tal fine.
3.b) Dipanata la questione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, resta alla Corte valutare se la abbia comunque dimostrato l'esistenza del Controparte_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica. La Corte rileva come dall'istruttoria in primo grado sia emersa l'inesistenza di un contratto sottoscritto Parte_1
Dalla documentazione in atti risulta difatti che:
- il 12.5.2020 (cfr. doc.7 della convenuta opposta) ha Controparte_1 comunicato che l'operazione di stipula contrattuale sarebbe stata richiesta telefonicamente in data 5.11.2015, da persona che avrebbe fornito i dati anagrafici di Parte_1
- il 28.12.2020 (cfr. doc. 2 dell'attore opponente) ha però Controparte_1 altresì comunicato di non avere rinvenuto nei propri archivi il contratto e pertanto di non poterne fornire copia.
È quindi incontestato (in quanto espressamente riconosciuto) che Controparte_1 non abbia offerto in giudizio la prova documentale dell'esistenza del
[...] rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria.
3.c) Rimane quindi alla Corte valutare infine se, pur in assenza della produzione di un contratto sottoscritto da la (che non ha Parte_1 Controparte_1 articolato prove orali) abbia offerto, anche solo mediante presunzioni semplici, prova dell'esistenza dell'accordo negoziale che sarebbe stato stipulato il 5.11.2015 attraverso contatto telefonico.
La Corte rileva che CP_1 Controparte_1
a) nonostante con la mail del 28.12.2020 abbia precisato di avere attivato la fornitura a nome di il 5.11.2015, ha emesso le fatture per i consumi riconducibili Parte_1 al POD n. IT 001E012738447 nei confronti della di CP_3 Parte_1 con sede in Piazza Martiri Libertà 10 a Santena (TO) con n. Cliente 002807726 salvo poi inviare il 5.5.2020 l'intimazione di pagamento del corrispettivo di cui alle fatture a in Vinovo (TO) Via Monviso n. 25 indicando il Rif. Cliente n. Parte_1
279753294; b) ha prodotto la certificazione dei consumi di energia elettrica (cfr. doc. 8 della convenuta opposta) rilasciata dal Distributore E-Distribuzioni da cui si evince che l'erogazione è stata eseguita a favore del POD IT001E01273844 mentre ha chiesto il pagamento dei consumi relativi alla fornitura relativa al POD n IT 001E012738447; c) non ha offerto la prova dell'invio delle fatture al consumatore né ha offerto la prova di avere eseguito o registrato la lettura del contatore per i consumi in esse riportati;
d) non ha prodotto alcuna comunicazione di conferma delle condizioni contrattuali del dedotto rapporto contrattuale.
Per quanto precede, la Corte ritiene che la appellata non abbia sufficientemente provato l'effettiva stipula del contratto di somministrazione che sarebbe stato attivato per via telefonica il 5.11.2015 non avendo su cui incombeva Controparte_1 l'onere della prova, offerto elementi precisi e univoci che possano condurre a ritenere dimostrata, neppure in via presuntiva, l'esistenza dell'accordo negoziale posto alla base della pretesa creditoria azionata.
Il motivo di appello viene quindi accolto con conseguente riforma della sentenza in punto rigetto della domanda creditoria e conseguente conferma della già dichiarata revoca del decreto ingiuntivo.
2) Il secondo motivo di appello, fondato sulla carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di prescrizione del corrispettivo per il consumo di energia elettrica per il periodo compreso tra il 5.11.2015 e il 21.7.2017 pari a € 7.535,80 (declaratoria a cui è conseguita la revoca del decreto ingiuntivo opposto) e non invece anche per il periodo successivo (ossia, sull'intero credito azionato in via monitoria), risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo che ha condotto la Corte a ritenere indimostrato l'accordo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria che viene dunque respinta.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio (ivi compresa la CTU sui consumi invocata dall'appellante, da ritenersi superflua), l'appello viene accolto con conseguente riforma parziale (attesa la già intervenuta declaratoria di rivoca del decreto ingiuntivo opposto) della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della soccombenza. Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M.
147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00 anche a seguito di riduzione della domanda) e dunque € 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge, il contributo unificato per l'instaurazione del giudizio di opposizione ed ulteriori esposti.
Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), e dunque in € 3.966,00 come da dispositivo.
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 4487/2023 resa dal Tribunale di Torino l'11.11.2023 pubblicata il 13.11.2023 nel procedimento rubricato al n. RG 12964/2021:
- respinge la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti di con il ricorso monitorio depositato in data 6.11.2020; Parte_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado a favore di , liquidate in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta, nonché € 145,50 per esposti;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio a favore di , liquidate in € Parte_1
3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15%
CPA e IVA, se dovuta, nonché € 382,50 per esposti. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 26.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni