Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all’udienza del 15 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32512 del registro di Segreteria, promosso da:
M.Q.R., OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fatta (C.f. [...]),
del Foro di Palermo, con ivi studio alla ViaTrinacria n.23, e domicilio ivi eletto, PEC:
“claudiofatta@pec.it”,
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;
per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti della dipendenza da causa di servizio e dell’ascrizione a Tabella A Categoria 8a della patologia oggetto di domanda di riconoscimento del trattamento privilegiato e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ex art. 67 D.P.R. n.1092/1973 con decorrenza economica dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITO alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del Segretario TT Niero, l’Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno presente per il SENTENZA N. 418/2025
ricorrente, come da verbale.
FATTO
Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, il ricorrente, premesso di essere un appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza, rappresentava di aver presentato in data 2.12.2020 istanza per l’attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio in relazione alla patologia “politrauma con lussazione acromion claveale in atto esiti di trauma cranico non commotivo trauma spalla dx e sn con lussazione acromion claveale sn trauma ginocchio dx”, già dichiarata dipendente da causa di servizio giusta parere del Comitato di Verifica del 12.10.2015. Rappresentava di essere stato inviato a visita medica e che la CMO di Padova con verbali del 05.10.2021, aveva ascritto la patologia alla Tabella A Categoria 8, con diritto al trattamento privilegiato a vita in quanto non migliorabile.
Alcun esito avevano avuto i solleciti inviati con PEC del 26.11.2024 e del 02.04.2025 e, pertanto, il ricorrente si era visto costretto ad adire la via giudiziaria per vedersi riconoscere il trattamento pensionistico di privilegio a cui aveva diritto.
In data 26 novembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, rappresentando che con determinazione del 01/10/2025 l’ Inps aveva conferito al ricorrente la pensione privilegiata di ottava categoria con decorrenza 01/01/2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, come previsto dall’art. 191 DPR 1092/73) e che il pagamento sarebbe avvenuto con la rata pensionistica di dicembre 2025, unitamente agli interessi e la rivalutazione monetaria sugli arretrati.
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
In data 26 novembre il patrocinio del ricorrente depositava una memoria non autorizzata con la quale dava atto dell’avvenuta definizione della posizione del proprio assistito.
In data 11 dicembre 2025 lo stesso patrocinio depositava ulteriori “note d’udienza” non autorizzate, con cui chiedeva la condanna di INPS alla rifusione delle spese legali di cui si faceva antistatario.
All’odierna udienza, è comparso l’Avv. Guadagnino per INPS, nessuno è comparso per i ricorrenti. Ordinata a verbale l’espunzione della memoria e delle note d’udienza non autorizzate, il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente, osserva il Giudicante che l’art. 164 del c.g.c. prevede che l’udienza di trattazione dei ricorsi in materia pensionistica in primo grado avvenga in presenza delle parti anche in ragione dell’esperimento del tentativo di conciliazione (“1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”), circostanza che esclude il ricorso allo scambio e/o deposito di memorie ovvero ancora di “note” in luogo dell’udienza in presenza.
Alcuna disposizione del codice di giustizia contabile consente di autorizzazione il deposito di memorie illustrative in sostituzione della discussione orale: anche a voler, tuttavia, considerarne la possibilità, appare del tutto evidente che la facoltà di deposito dovrebbe essere concessa, in applicazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, anche al convenuto, circostanza incompatibile con le tempistiche di costituzione di quest’ultimo (“almeno dieci giorni prima dell’udienza”: art. 156 c.g.c.).
2.Ciò considerato, l’assenza della parte ad impulso della quale il processo è stato incardinato, tenuto conto della peculiare natura del giudizio e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione proveniente dalla parte (che non ha presenziato all’udienza, neppure per delega ad altro collega, senza addurre alcun legittimo impedimento, rinunciando, quindi, alla discussione sulle questioni dedotte), è suggestiva della non permanenza della volontà (e dell’interesse) ad ulteriormente coltivare il giudizio al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale.
Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente l’interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292).
L'interesse ad agire -che deve essere concreto ed attuale- richiede non solo l’
accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (ex multis, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926):
ponendosi come condizione dell’azione, impone al Giudicante la necessaria verifica della relativa sussistenza anche all’atto della decisione, operazione che egli deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all’accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell’azione medesima.
3. Dalla carenza dell’interesse ad agire discende l’inammissibilità del ricorso.
4.Quanto alle spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo stato definito il giudizio sulla base di una questione preliminare, possono essere integralmente compensate.
Ciò premesso e considerato,
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32512 del Registro di Segreteria promosso da M.Q.R. contro INPS Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 dicembre 2025.
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 19/12/2025 Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)
AD TO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto Firmato digitalmente
AD TO