Art. 20. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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21 luglio 2017
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2018, n. 32781Provvedimento: […] vi. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione dell'art. 17 della legge 12/7/2017 n. 113 nella forma della violazione dell'art. 12 delle preleggi irragionevolezza di una interpretazione diversa»; vii. «Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 [scilicet: cod. proc. civ.?] per erronea interpretazione nella forma della violazione degli art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, r.d. 16/03/1942 n. 262 e dello art. 20 della legge 12/7/2017 n. 113 visto che con l'interpretazione voluta nella sentenza dal CNF l'art. 17 entrerebbe in funzione dopo 9 anni e due mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale»>; viii. […]Leggi di più...
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