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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 1991/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 803/2024, pubblicata in data 12/02/2024, del tribunale di Napoli Nord
TRA
, nato a [...] il [...] - Parte_1
c.f.: residente in [...]
37, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Di Girolamo – c.f.:
- presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Giugliano, alla via Antica Giardini n. 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellante
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
Appellata contumace
NONCHE' 1 (c.f.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. come indicato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Salvio
De UC (CF: ), giusta procura in atti, presso il quale è C.F._4
elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste n. 257
Conclusioni
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti e agli scritti ex art. 352 c.p.c..
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 24/11/2018, Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
tribunale di Napoli Nord chiedendo il risarcimento dei danni a cose e alla persona subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 10/03/2018.
L'attore esponeva che in tale data, alle ore 00.30 circa, in Villaricca, mentre percorreva a bordo della propria auto – Renault Clio targata FB905GS - il Corso
Europa – direzione Melito-Casoria – in fase di regolare sorpasso nella corsia di sinistra, l'autovettura modello Toyota Yaris - targata BF272KD - guidata da e assicurata dalla corsia di destra Controparte_1 Controparte_2
improvvisamente e senza la dovuta presegnalazione, si spostava in quella di sinistra, venendosi a collocare in obliquo sulla carreggiata. A seguito di tale manovra, l'autovettura guidata dal prima impattava con quella della Parte_1
, poi urtava il guard-rail di sinistra, e successivamente contro CP_1
un'abitazione privata sul margine destro della carreggiata, mentre l'auto della urtava un'altra autovettura posteggiata lungo il lato destro della CP_1
strada.
2 Tutte le autovetture coinvolte, specie quella del e della , Parte_1 CP_1
riportavano ingenti danni, mentre l'attore veniva trasportato presso l'Ospedale
“San Giuliano” in Giugliano in Campania.
Sul posto intervenivano i Carabinieri di Marano, i quali, compiuti i rilievi opportuni, procedevano ad elevare il verbale n. 846954226 al per Parte_1
violazione dell'art. 149 C.d.S.
L'attore esponeva inoltre che il predetto verbale, tempestivamente impugnato dinanzi al giudice di pace di Marano, era stato da quest'ultimo annullato con la sentenza n. 156/2020, con la seguente motivazione:
<<[ ] non è dato comprendere sulla base di quali dati concreti, nel ricostruire la dinamica del sinistro, gli agenti intervenuti successivamente, abbiano potuto ravvisare profili di responsabilità a carico del conducente della Renault Clio, afferma altresì che la contestazione appare invero del tutto apodittica, aprioristica ed assiomatica, giacché da per dimostrato ciò che dovrebbe costituire invece oggetto di serio ed accurato accertamento>>.
Il chiedeva all'adito tribunale di dichiarare la responsabilità Parte_1
esclusiva della per il sinistro accaduto, e quindi di condannarla, in CP_1
solido con la al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Controparte_2
Renault Clio di sua proprietà, nonché al ristoro dei danni subiti alla persona,
patrimoniali e non, ed in particolare del danno da ridotta capacità lavorativa generica e/o specifica;
e comunque condannarli in misura della responsabilità
accertata.
Si costituiva la la quale resisteva alla domanda. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante le prove documentali depositate e l'escussione di tre testi di parte attrice, due dei quali dichiaravano di essere stati presenti al momento dell'impatto – e – Testimone_1 Testimone_2
3 mentre la coniuge – – deponeva sulle conseguenze subite Testimone_3
dall'attore in seguito all'incidente.
A.b) Il tribunale di Napoli Nord, disposta, comunque, c.t.u., valutato superfluo ogni altro accertamento, così statuiva:
<<- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della spa convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso, cpa ed iva, se dovuti come per legge.
- Pone a carico dell'attore e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato. >>.
Il nucleo centrale della decisione è rappresentato dalla seguente argomentazione:
< di dimostrare l'assenza di responsabilità Parte_1 nella causazione del sinistro, si palesa del tutto insufficiente. La prova orale offerta dall'attore, infatti, evidentemente destinata a destabilizzare il quadro istruttorio prospettato dalle risultanze della relazione dei CC intervenuti e, quindi, a dimostrare una diversa dinamica dei fatti rispetto a quella rilevata dai militi, e cioè il tamponamento del veicolo condotto dall' attore al veicolo condotto dalla Parte_1 convenuta , non produce i suoi effetti per i motivi esposti in ordine a tutte CP_1 le concause determinanti il sinistro. Tra queste, la velocità di certo elevata tenuta al momento dell'impatto, le cui conseguenze sono emblematiche di una condotta di guida non consona ai tempi e luoghi del sinistro, ed alla distanza di sicurezza non rispettata al momento dell'urto, atteso che le risultanze della sentenza emessa in oggetto dal Gdp di Marano su istanza del , come notorio, produce effetti Parte_1 solo in via amministrativa senza incidere sul giudizio civile, attesa la mancanza di contraddittorio con l'antagonista nei fatti di causa, prevista espressamente dalla relativa procedura. Ne deriva che la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione>>.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, condannato l'attore a rifondere le spese di lite.
4 B – Giudizio d'appello
B.a.) Con l'atto di appello notificato in data 22/04/2024, ha Parte_1
impugnato la richiamata sentenza del tribunale di Napoli Nord, chiedendone la riforma per seguenti motivi:
“1: Disapplicazione delle norme regolatrici della circolazione stradale - Non corretta applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver dato rilievo esclusivo e prevalente ad atti e documenti privi di valore probatorio”,
con cui critica la sentenza di primo grado nella parte in cui motiva la decisione di rigetto dando rilievo alla relazione dei CC intervenuti sul posto, in contrasto con le dichiarazioni testimoniali dei soggetti che hanno assistito all'impatto,
nonché confrontandola con i rilievi satellitari dell'automobile della convenuta e con l'ubicazione dei danni alle automobili.
“2. Violazione dell'art. 115 e 116 cpc per aver disatteso senza una ragionevole e razionale motivazione le dichiarazioni testimoniali raccolte al processo”,
con cui contesta l'errata valutazione delle prove testimoniali, ritenute dal giudice non attendibili, imprecise e comunque non utilizzabili al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, a dispetto, diversamente da quanto affermato dal tribunale, della linearità e congruenza di quanto riferito, non sussistendo le contraddizioni rinvenute dal primo giudice.
“3. Omessa applicazione in via residuale della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c.”,
in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver considerato la possibile applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., in presenza di un quadro istruttorio giudicato dal tribunale insufficiente ai fini della ricostruzione del fatto, non potendo darsi per dimostrata la corretta condotta della
. CP_1
5 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo alla corte di:
“-accogliere l'appello; - dichiarare la domanda proponibile e procedibile;
- dichiarare la esclusiva responsabilità dell'appellato Controparte_1 conducente e/o proprietaria dell'autoveicolo Toyota Yaris tg. BF272KD, nella produzione dell'incidente; - in via subordinata, qualora di giustizia emergesse dalla istruttoria espletata, dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti e/o proprietari dei veicoli venuti in collisione nell'incidente; - per l'effetto condannare in solido con la convenuta , al ristoro dei Controparte_2 Controparte_1 danni a cose del veicolo Renault Clio tg. FB905GS nella misura di €. 15.000,00, ed ai danni alla persona Patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'appellante, nessuno escluso, così distinti: a titolo di danno non patrimoniale di €. 55.400,00; a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa €.48.423,86; a titolo di danno patrimoniale per spese mediche €. 210,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge - in via alternativa e subordinata, condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni a cose del veicolo dell'appellante nella diversa misura provata, anche a mezzo una Ctu tecnica, richiesta e non concessa in I grado;
- in via ancora strettamente subordinata, liquidare i danni a persone e cose dell'appellante nella diversa misura stabilita di giustizia, in relazione al grado di responsabilità accertato nell'incidente, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- condannare parte appellata in solido alla refusione delle spese processuali di Ctu, spese e compenso legale di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, Iva e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore”.
B.b.) Si è costituita in giudizio la la quale, resistendo Controparte_2
all'impugnazione, ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con condanna alle spese del secondo grado di giudizio, mentre la ha ritenuto di non CP_1
costituirsi, dovendo, pertanto, essere dichiarata la sua contumacia.
B.c.) All'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore, esclusa l'applicabilità
degli art. 348 bis c.p.c. e 350 comma 3 c.p.c., valutata la superfluità di espletare la richiesta C.T.U. , ha disposto rinvio per la decisione, assegnando alle parti i
6 termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 28/10/2025, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata è l'eccezione sollevata dalla società di CP_2
inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante chiaramente esposto i motivi in ragione dei quali ritiene errata la decisione del primo giudice,
nonché la diversa soluzione che avrebbe dovuto dare alla controversia sulla base delle acquisizioni probatorie agli atti.
C.b) I motivi n. 1 e 2 possono essere congiuntamente analizzati, in quanto inerenti alla valutazione del compendio probatorio, laddove l'appellante si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2700 c.c., per aver il giudice di primo grado ritenuto le prove offerte dal insufficienti al fine Parte_1
di dimostrare la dinamica del sinistro accaduto.
Nel bilancio delle risultanze probatorie, il tribunale ha in effetti valutato le prove testimoniali addotte da parte attrice complessivamente volte a
destabilizzare il contenuto del verbale redatto dai CC di Marano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione dell'incidente, quest'ultimo poi annullato dal
GdP di Marano con sentenza n. 156/2020.
Le censure sono fondate.
Occorre innanzitutto considerare che la corte di appello, essendo stata richiesta una nuova valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, è chiamata al riesame di ogni acquisizione sulla base di quanto dedotto dall'appellante ovvero emergente dagli altri atti del giudizio.
Il giudice di primo grado ha ingiustamente assegnato prevalenza al verbale su
7 menzionato, privando di rilevanza le plurime testimonianze raccolte su input
dell'attore, con motivazione insufficiente e inesatta.
Nell'atto di citazione, l'attore esponeva che mentre percorreva, in fase di regolare sorpasso nella corsia di sinistra, a bordo della propria auto – Renault Clio
targata FB905GS – il Corso Europa di Villaricca – direzione Melito-Casoria –
l'autovettura modello Toyota Yaris – targata BF272KD – guidata da
[...]
e assicurata dalla corsia di destra CP_1 Controparte_2
improvvisamente e senza la dovuta presegnalazione, si spostava in quella di sinistra, venendosi a collocare in obliquo sulla carreggiata. A seguito di tale manovra, l'autovettura guidata dal prima impattava con quella della Parte_1
, poi urtava il guard-rail di sinistra, e successivamente finiva contro CP_1
un'abitazione privata sul margine destro della carreggiata, mentre l'auto della urtava un'altra autovettura posteggiata lungo il lato destro della CP_1
strada.
Si pone in contrasto con tale ricostruzione il verbale redatto dai CC di Marano
di Napoli, intervenuti, però, sul posto solo in seguito al verificarsi dell'incidente –
dietro la segnalazione ricevuta dai CC di Giugliano – nel quale, oltre ai rilievi tecnici, i militi si limitavano a descrivere il fatto come “tamponamento”.
Entrambi i testi escussi in primo grado – ossia e Testimone_1 Tes_2
–hanno invece dichiarato di:
[...]
- essere stati presenti a bordo di un'autovettura che seguiva il al Parte_1
momento del sinistro, e quindi di aver assistito all'accaduto [v. ADR capo a) del verbale del 09 Gennaio 2023];
- di aver visto l'auto della entrare improvvisamente e senza la CP_1
dovuta presegnalazione nella corsia attraversata dal , il quale si trovava Parte_1
8 in fase di sorpasso, e di aver visto, altresì, il tentare di evitare l'impatto, Parte_1
spostandosi verso sinistra [v. ADR capi a) e b) del verbale suddetto];
- di aver infine assistito a quanto accaduto in seguito, ossia di aver visto l'auto del sbandare, a causa dell'urto, verso sinistra e dopo finire la Parte_1
corsa sulla destra, contro una civile abitazione.
In sede di sommarie informazioni del , raccolte dai CC. di Marano Parte_1
presso il nosocomio di Giugliano, ove intanto l'appellante era stato trasportato,
inoltre, non si rinvengono elementi contrastanti con la ricostruzione raccontata dai testimoni, i quali possano portare ad attribuire valore confessorio di fatti
contra se, nell'immediatezza, a carico dell'attore.
C.c) Passando, infatti, alla nuova valutazione delle prove, va evidenziato che già da un punto di vista squisitamente quantitativo, le dichiarazioni concordanti dei due testi in favore della ricostruzione attrice si pongono in rapporto con un unico rilievo contrario dei Carabinieri, che classificano il fatto come
“tamponamento”.
Inoltre, guardando al dato qualitativo, le descrizioni fornite dai testi, riportate integralmente nell'atto di appello, sono opportunamente dettagliate, e trovano riscontro nella collocazione dei mezzi e dei danni riportati dalle autovetture in seguito all'incidente.
E' evidente, infatti, che la vettura guidata dalla presenta una CP_1
pronunciata ammaccatura sullo spigolo sinistro della parte posteriore, ma collocata già verso la fiancata sinistra, peraltro con introflessione in posizione centrale di entrambi gli sportelli, cosa che non si concilia con l'ipotesi del tamponamento ortogonale 'prospettata' con la ricostruzione dei CC., ma proprio con la dinamica secondo la quale l'auto che precedeva quella condotta dal
9 si stesse spostando dalla corsia di destra verso quella sinistra, Parte_1
ponendosi in posizione obliqua.
Sotto altro profilo, non possono essere condivise le motivazioni rese dal tribunale, laddove ha ritenuto il teste non attendibile poiché cognato Tes_1
dell'attore e quindi portatore di un potenziale interesse nella vicenda.
Il dato non rileva, in quanto, venuto a cadere il divieto derivante dall'art. 247
c.p.c., rimarrebbe da valutare se il teste in questione possa essere considerato portatore di un interesse tale da legittimarne la partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Tale non è la condizione del riguardo alla domanda di risarcimento Tes_1
avanzata dal , non essendo il primo né danneggiante – neppure in Parte_1
concorso – né danneggiato, neanche quale terzo trasportato, e quindi palesemente terzo estraneo alla vicenda sulla quale è stato sentito, senza che, al di là del rapporto di affinità e in presenza della coerenza del suo racconto con i punti di impatto dei veicoli, sussistano altri elementi che possano inficiarne la credibilità.
Neppure può condividersi la valutazione per cui anche la deposizione di nonostante l'assenza dei vincoli di parentela con l'attore, Testimone_2
sia stata ritenuta come non credibile ai fini probatori.
Il giudice fa leva, infatti, su elementi – tra cui la qualificazione del sinistro come tamponamento nonché la mancata presenza dei testi nella relazione redatta dai CC – che non possono essere considerati quali decisivi ai fini della valutazione di attendibilità e/o credibilità delle deposizioni.
Lo stesso peraltro, interrogato sul punto dall'avvocato della convenuta Tes_1
società – oggi appellata – dichiara di essersi allontanato dal luogo del sinistro non appena giungeva l'ambulanza, e quindi di averla seguita fino all'Ospedale di
10 Giugliano, ove veniva trasportato il , offrendo una più che plausibile Parte_1
giustificazione del perché non sia stato trovato sul posto e ascoltato dai CC.
Né, si ripete, dalle dichiarazioni rese dal nell'immediatezza del fatto, Parte_1
oltretutto in considerazione del breve lasso temporale intercorso dall'evento e della condizione di shock in cui egli si trovava e nella quale difficilmente avrebbe potuto meditare una versione a proprio favore degli eventi occorsi, possono rinvenirsi elementi confessori in favore della tesi fatta propria dal tribunale.
C.d.) Comunque, in ordine al rilievo assunto dal verbale dei CC annullato dinanzi al giudice di pace, va osservato quanto segue.
Sebbene, infatti, è incontestato dalla giurisprudenza che il giudizio di opposizione a verbale di contestazione e quello per il risarcimento del danno possiedono un distinto oggetto – per cui, se il verbale viene definitivamente a cadere nel primo giudizio, esso rimane valutabile come prova documentale nel secondo giudizio – l'annullamento della contestazione dell'illecito stradale non rimane privo di effetti, risultando i rilievi ivi effettuati quantomeno degradati dell'efficacia speciale conferita dall'accertamento, non dovendo dimenticarsi,
peraltro, che qui non si tratta di fatti di cui i militari danno conto perché avvenuti in loro presenza, ma di una ricostruzione ex post formulata su basi ipotetiche in virtù di quanto riscontrato sui luoghi del sinistro, che potrà ritenersi rilevante probatoriamente quanto più essa sarà 'giustificata' sulla base di chiari e univoci dati tecnici riguardanti l'evento, assenti, per le ragioni esposte, nel caso in esame.
In definitiva, la sentenza impugnata è errata e va riformata in accoglimento dei primi due motivi di appello, i quali devono essere accolti nella parte in cui il giudice di primo grado, considerando la ricostruzione allegata dall'attore in citazione inattendibile, ha attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente
11 al . Parte_1
C.e) In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, questa corte è chiamata, come si è preavvertito, a rivalutare l'intero fatto accaduto,
dovendo quindi decidersi in ordine all'attribuzione di responsabilità del sinistro,
ovvero del grado di responsabilità in capo ai conducenti coinvolti.
Sebbene la ricostruzione dell'attore sia 'efficace' nella parte in cui riesce ad escludere che il sinistro sia stato causato dalla condotta solo di esso , Parte_1
d'altra parte la stessa non può essere considerata sufficiente al fine di attribuire la responsabilità alla sola condotta della . CP_1
In contrasto con tale conclusione deve considerarsi che, alla luce delle conseguenze verificatesi in seguito al violento urto tra le due auto coinvolte e degli ingenti danni subiti sia dall'auto dell'appellante, che dall'auto dell'appellata, non senza omettere di considerare i rilevanti spostamenti inerziali post impatto dei veicoli, deve più che fondatamente presumersi come anche il stesse tenendo una condotta sicuramente imprudente, percorrendo la Parte_1
via teatro della vicenda ad una velocità certamente elevata, tale da impedirgli di effettuare le necessarie manovre di sicurezza, condotta che non può giustificarsi soltanto con l'assunto che egli, trovandosi in fase di sorpasso, doveva, comunque,
elevare la velocità di marcia.
Data la conformazione della strada – si tratta sempre di una di una strada urbana seppure a due corsie – il conducente che decida di sorpassare è tenuto a farlo nei limiti in cui ciò non crei pericolo per altri utenti, e comunque osservando le prescrizioni di cui all'art. 148 comma 2, lettere a); b) e c) del Codice della
Strada.
C.f.) Nell'assenza di indici probatori decisivi che permettano di attribuire la
12 responsabilità del sinistro ad uno dei due conducenti, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., come richiesto altresì dall'appellante,
in subordine ai motivi n. 1 e 2 dell'atto di appello.
In base alla citata norma, operante nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale da circolazione stradale, e più precisamente in caso di scontro tra due o più veicoli, la colpa per la causazione dell'incidente si presume ripartita tra i conducenti in eguale misura.
Si tratta di una presunzione operante ex lege ed in via sussidiaria, pertanto applicabile solo laddove il quadro probatorio non permetta, come nel caso in esame, al giudicante di addivenire all'attribuzione di responsabilità ad uno o ad alcuni dei conducenti (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024 n.21024) o di determinare il grado delle rispettive colpe.
Poiché opera come una presunzione semplice, per essere vinta necessita della prova contraria, consistente nella dimostrazione – data da almeno uno dei conducenti coinvolti – di aver mantenuto una condotta diligente e/o prudente, in modo da escluderne l'incidenza eziologica per la provocazione del sinistro.
Il , come si è visto, non ha fornito la prova della propria condotta Parte_1
diligente e/o prudente, limitandosi ad attribuire la colpa all'improvvisa manovra della . CP_1
Neanche quest'ultima, rimasta contumace, né la società assicuratrice odierna appellata, hanno offerto prove decisive a tal fine, quest'ultima concentrandosi specificamente sull'analisi del tracciato GPS dell'auto della , che CP_1
sarebbe compatibile con la ricostruzione del “tamponamento” da parte del
. Parte_1
Ma, come già evidenziato in questa sede, in base ai punti d'urto riportati
13 dall'auto della – posizionati sul lato sinistro, con direzione postero- CP_1
anteriore – è più che credibile che l'incidente sia stato causato anche a seguito di una improvvisa manovra a sinistra da parte dell'automobile dell'appellata.
Ne consegue che la responsabilità per il sinistro in questione ricadrà per la metà sul e per l'altra metà sulla . Parte_1 CP_1
C.g.) Venendo alla quantificazione del danno, l'appellante ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente.
C.g.i.) Esaminando dapprima le richieste relative ai danni connessi alle lesioni personali di natura patrimoniale, l'appellante ha chiesto condannarsi la società
assicuratrice, in solido con la convenuta, al ristoro del danno da ridotta capacità
lavorativa specifica.
Va osservato che il danno invocato dall'appellante si inquadra nel più generale ambito del danno da perdita di capacità lavorativa, quest'ultima suddivisa dalla giurisprudenza a seconda che si tratti di capacità lavorativa generica o specifica.
Mentre il danno da perdita di capacità lavorativa specifica è un danno di carattere patrimoniale, derivante dalle ridotte possibilità di produrre reddito allo stesso modo di prima;
quello da capacità lavorativa generica, di regola,
costituisce manifestazione del complessivo danno non patrimoniale subito dalla vittima a meno che non emergano dati che possano 'collegarlo' alla generale capacità di guadagno.
A differenza di quella specifica, la capacità lavorativa generica, come detto di regola, non essendo ancorata nell'an, nel quid o nel quantum alla specifica attività
lavorativa del danneggiato, guarda alla menomata capacità del singolo individuo di lavorare agli stessi ritmi di prima, e quindi può essere declinata come un danno biologico vero e proprio, essendo una menomazione di un'attitudine, ossia di un
14 modo di essere dell'individuo-lavoratore.
A tal riguardo, è decisiva la schematizzazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità relativamente ai vari modi in cui l'evento lesivo può incidere sulla capacità lavorativa del singolo (così, Cassazione civile, nella sentenza n.
28988/2019).
Sono state prospettate le seguenti ipotesi: 1) la vittima conserva il reddito, ma lavora con maggiore pena (c.d. lesione della cenestesi lavorativa); 2) la vittima ha perso in tutto o in parte il proprio reddito (danno patrimoniale da lucro cessante);
3) la vittima ha perso il lavoro, ma può svolgerne altri (anche questo si sostanzia in un danno patrimoniale, sempre che la capacità lavorativa ridotta comporti una minore remunerazione per il lavoratore); 4) la vittima non aveva lavoro, né potrà
più svolgere attività lavorativa in conseguenza del danno subito (anche qui il danno è di carattere patrimoniale, consistendo in una perdita piena di capacità
reddituale).
Al fine di provare la ridotta capacità lavorativa derivante dal sinistro, è stata sentita quale testimone la moglie del , , la quale ha Parte_1 Testimone_3
dichiarato che il marito, svolgente attività di operaio presso una ditta che si occupa di rivestimenti e pavimentazione edilizia (con mansione di piastrellista),
in seguito al sinistro “[ ] non ha potuto lavorare, riprendendo solo circa due anni fa e non con la stessa intensità precedente. Infatti, egli si stanca facilmente ed al massimo riesce a lavorare circa 2/3 ore al giorno”.
L'appellante ha inoltre allegato delle ricevute di pagamento e certificazioni reddituali inerenti ad annualità quattro/cinque anni precedenti all'epoca del sinistro.
Orbene, deve ritenersi che le prove fornite siano insufficienti al fine di valutare
15 la sussistenza del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica –
ossia, nelle fattispecie di cui ai numeri 2); 3) e 4) della richiamata schematizzazione.
A tal fine, non è stato provato il pregiudizio patrimoniale intervenuto per effetto dell'incidente innanzi tutto perché, dalle stesse allegazioni attrici e da quanto argomentato, il , già 'a monte', non ha dimostrato che al Parte_1
momento del sinistro stesse svolgendo l'attività di piastrellista, essendo piuttosto disoccupato;
non è stato provato, e nello specifico non sono stati prodotti documenti e/o altre prove atte a dimostrare la differenza di reddito tra l'epoca precedente all'accaduto e quella successiva.
Va invece considerato sussistente, come si specificherà tra un momento, il danno da perdita cd. da cenestesi lavorativa, nella schematizzazione di cui al punto 1) su menzionato.
Trattasi del danno non patrimoniale da lesione delle specifiche capacità
lavorative, consistente nella diminuita percezione di benessere nello svolgimento dell'attività lavorativa, o dalla maggiore usura subita a parità di ore e attività
lavorativa svolta.
Essendo un danno di carattere non patrimoniale, esso andrà inglobato nella quantificazione del danno biologico, e nella fattispecie opererà in forma di personalizzazione del medesimo danno biologico.
C.g.ii.) Può passarsi quindi alla quantificazione dei danni non patrimoniali connessi alle lesioni personali.
Per il danno non patrimoniale, possono essere considerate le conclusioni cui è
pervenuto il CTU medico-legale nominato in primo grado, il quale si è così
espresso nella propria relazione in ordine alle menomazioni fisiche subite
16 dall'appellante:
“Riteniamo che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute siano in misura del 13 % (tredici) con una
ITT di giorni 21 (ventuno), ITP di giorni 30 (trenta) al 75%, ITP di giorni, 30 (trenta) al 50% ed ulteriori 30 (trenta) al 25%. Le menomazioni relative alla vita di relazione, nonché quelli di ordine estetico o attinenti alla sfera sessuale possiamo ritenere che superato il periodo iniziale della durata di 21 (ventuno) giorni la vita di relazione abbia avuto una limitazione lieve-media, per quanto attiene alla sfera sessuale non riteniamo poterci esprimere”.
In ordine alla ridotta capacità lavorativa, intesa come sopra illustrato, il CTU
medico, pur aggiungendo:
“Riteniamo, quindi, che la incidenza sulla capacità lavorativa sia globalmente del tipo lieve-media, e per quanto concerne la capacità lavorativa riteniamo che vi sia una riduzione pari al danno biologico”,
ha poi specificato che
“Il Periziato può continuare a svolgere attività di operaio nella edilizia sia pure con alcune limitazioni”,
cosa che giustifica, appunto, il riconoscimento del danno cd da cenestesi lavorativa.
Seppure deve osservarsi che recentemente in un obiter la Suprema Corte
sembra avere 'aperto' all'ipotesi che la TUN entrata in vigore nel marzo 2025, ma normativamente dichiarata applicabile solo per i sinistri successivi alla sua adozione, possa essere considerata come parametro di riferimento della liquidazione equitativa anche per gli incidenti anteriormente verificatisi, ritiene la corte che, proprio alla luce dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra situazioni uguali, rappresentate anche dalle liquidazioni già avvenute, da cui non va disgiunto, dato di non minor valore, l'interesse del cittadino all'applicazione di
17 criteri che era normale attendersi al momento di instaurazione della lite –
soprattutto in presenza di una specifica previsione che afferma applicabili quelli sopravvenuti solo successivamente – sia preferibile fare ancora ricorso ai criteri in uso al tribunale di Milano, del resto già in base alla giurisprudenza di legittimità sin dal 2011 ritenuti quale parametro 'elettivo' di liquidazione.
Per quel che concerne la IT, adottato il valore intermedio giornaliero, in assenza di specificazioni, saranno dovuti al euro 7.590,00 (21 gg ITT, Parte_1
30 gg. ITP rispettivamente al 75, 50 e 25%).
Per danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro di anni 32 e del grado di invalidità del 13% euro 42.116,00, in cui è già
compresa la maggiorazione 'standard' del danno al pregiudizio alla sfera soggettiva, ricorrente, nella specie, in considerazione delle modalità del fatto, con il connesso spavento per l'accadimento occorsogli, della natura e sofferenze patite, da elevare, per la personalizzazione connessa alla cenestesi lavorativa da stimare equitativamente nel 20%, ad euro 50.539,20.
Sicché sono dovuti all'appellante euro 58.129,20, che, per il ritenuto concorso di colpa al 50%, porta alla minor somma di euro 29.064,60, in essa comprese le spese mediche documentate (di euro 105,00 sempre liquidate per la metà), somma liquidata all'attualità.
C.g.iii.) Quanto al danno patrimoniale non connesso alle lesioni personali,
l'appellante ha chiesto la condanna della convenuta a rifondere i danni subiti dal veicolo nella misura di € 15.000, 00, riportandosi a quanto risultante dall'allegata relazione tecnica di stima dei danni occorsi alla vettura.
Stante la natura di parte del documento, si ritiene legittima, tenuto conto del valore presumibile della vettura, desumibile da riviste di riferimento, liquidare il
18 danno in questione equitativamente in misura di euro 11.250,00 considerato che il costo delle riparazioni supera grandemente il valore dell'auto, e quest'ultimo risulta attualizzato così come richiesto nell'atto di appello, di tal che la richiesta risarcitoria va accolta in detti termini, pari ad euro 5.625,00, sempre per il ritenuto concorso di colpa.
Pertanto, al sono dovuti complessivamente euro 34.689,60. Parte_1
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
In considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, gli interessi vanno individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente
Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (data del sinistro
10/03/2018), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D – Le spese
19 Circa il governo delle spese di lite, considerando che la domanda non è stata accolta integralmente, stante il concorso di colpa, appare equa una loro liquidazione nei minimi, sulla base dell'importo riconosciuto dovuto, con applicazione del relativo scaglione di riferimento, andando le spese di c.t.u.
integralmente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione e,
per l'effetto, dichiara la pari responsabilità di e di Parte_1 [...]
in relazione al sinistro per il quale è causa, con conseguente concorso CP_1
di colpa al 50%;
c) condanna la società in solido con Controparte_2 [...]
, al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 34.689,60, sia per danni patrimoniali, che non patrimoniali,
liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(10/3/2018) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna la società appellata, in solido con , a Controparte_1
rifondere le spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte
20 attrice/appellante, che liquida: d.1.) per il primo grado, in euro 535,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., andando definitivamente a carico dei convenuti quelle della c.t.u. di primo grado;
d.2.) per il grado di appello ad euro 804,00 per spese ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre alle spese al 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il consigliere estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo generale 1991/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 803/2024, pubblicata in data 12/02/2024, del tribunale di Napoli Nord
TRA
, nato a [...] il [...] - Parte_1
c.f.: residente in [...]
37, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Di Girolamo – c.f.:
- presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Giugliano, alla via Antica Giardini n. 73, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellante
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
Appellata contumace
NONCHE' 1 (c.f.: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. come indicato in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Salvio
De UC (CF: ), giusta procura in atti, presso il quale è C.F._4
elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste n. 257
Conclusioni
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti e agli scritti ex art. 352 c.p.c..
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione notificato in data 24/11/2018, Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
tribunale di Napoli Nord chiedendo il risarcimento dei danni a cose e alla persona subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 10/03/2018.
L'attore esponeva che in tale data, alle ore 00.30 circa, in Villaricca, mentre percorreva a bordo della propria auto – Renault Clio targata FB905GS - il Corso
Europa – direzione Melito-Casoria – in fase di regolare sorpasso nella corsia di sinistra, l'autovettura modello Toyota Yaris - targata BF272KD - guidata da e assicurata dalla corsia di destra Controparte_1 Controparte_2
improvvisamente e senza la dovuta presegnalazione, si spostava in quella di sinistra, venendosi a collocare in obliquo sulla carreggiata. A seguito di tale manovra, l'autovettura guidata dal prima impattava con quella della Parte_1
, poi urtava il guard-rail di sinistra, e successivamente contro CP_1
un'abitazione privata sul margine destro della carreggiata, mentre l'auto della urtava un'altra autovettura posteggiata lungo il lato destro della CP_1
strada.
2 Tutte le autovetture coinvolte, specie quella del e della , Parte_1 CP_1
riportavano ingenti danni, mentre l'attore veniva trasportato presso l'Ospedale
“San Giuliano” in Giugliano in Campania.
Sul posto intervenivano i Carabinieri di Marano, i quali, compiuti i rilievi opportuni, procedevano ad elevare il verbale n. 846954226 al per Parte_1
violazione dell'art. 149 C.d.S.
L'attore esponeva inoltre che il predetto verbale, tempestivamente impugnato dinanzi al giudice di pace di Marano, era stato da quest'ultimo annullato con la sentenza n. 156/2020, con la seguente motivazione:
<<[ ] non è dato comprendere sulla base di quali dati concreti, nel ricostruire la dinamica del sinistro, gli agenti intervenuti successivamente, abbiano potuto ravvisare profili di responsabilità a carico del conducente della Renault Clio, afferma altresì che la contestazione appare invero del tutto apodittica, aprioristica ed assiomatica, giacché da per dimostrato ciò che dovrebbe costituire invece oggetto di serio ed accurato accertamento>>.
Il chiedeva all'adito tribunale di dichiarare la responsabilità Parte_1
esclusiva della per il sinistro accaduto, e quindi di condannarla, in CP_1
solido con la al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Controparte_2
Renault Clio di sua proprietà, nonché al ristoro dei danni subiti alla persona,
patrimoniali e non, ed in particolare del danno da ridotta capacità lavorativa generica e/o specifica;
e comunque condannarli in misura della responsabilità
accertata.
Si costituiva la la quale resisteva alla domanda. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante le prove documentali depositate e l'escussione di tre testi di parte attrice, due dei quali dichiaravano di essere stati presenti al momento dell'impatto – e – Testimone_1 Testimone_2
3 mentre la coniuge – – deponeva sulle conseguenze subite Testimone_3
dall'attore in seguito all'incidente.
A.b) Il tribunale di Napoli Nord, disposta, comunque, c.t.u., valutato superfluo ogni altro accertamento, così statuiva:
<<- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore al pagamento, in favore della spa convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso, cpa ed iva, se dovuti come per legge.
- Pone a carico dell'attore e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato. >>.
Il nucleo centrale della decisione è rappresentato dalla seguente argomentazione:
< di dimostrare l'assenza di responsabilità Parte_1 nella causazione del sinistro, si palesa del tutto insufficiente. La prova orale offerta dall'attore, infatti, evidentemente destinata a destabilizzare il quadro istruttorio prospettato dalle risultanze della relazione dei CC intervenuti e, quindi, a dimostrare una diversa dinamica dei fatti rispetto a quella rilevata dai militi, e cioè il tamponamento del veicolo condotto dall' attore al veicolo condotto dalla Parte_1 convenuta , non produce i suoi effetti per i motivi esposti in ordine a tutte CP_1 le concause determinanti il sinistro. Tra queste, la velocità di certo elevata tenuta al momento dell'impatto, le cui conseguenze sono emblematiche di una condotta di guida non consona ai tempi e luoghi del sinistro, ed alla distanza di sicurezza non rispettata al momento dell'urto, atteso che le risultanze della sentenza emessa in oggetto dal Gdp di Marano su istanza del , come notorio, produce effetti Parte_1 solo in via amministrativa senza incidere sul giudizio civile, attesa la mancanza di contraddittorio con l'antagonista nei fatti di causa, prevista espressamente dalla relativa procedura. Ne deriva che la domanda attorea deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione>>.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, condannato l'attore a rifondere le spese di lite.
4 B – Giudizio d'appello
B.a.) Con l'atto di appello notificato in data 22/04/2024, ha Parte_1
impugnato la richiamata sentenza del tribunale di Napoli Nord, chiedendone la riforma per seguenti motivi:
“1: Disapplicazione delle norme regolatrici della circolazione stradale - Non corretta applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver dato rilievo esclusivo e prevalente ad atti e documenti privi di valore probatorio”,
con cui critica la sentenza di primo grado nella parte in cui motiva la decisione di rigetto dando rilievo alla relazione dei CC intervenuti sul posto, in contrasto con le dichiarazioni testimoniali dei soggetti che hanno assistito all'impatto,
nonché confrontandola con i rilievi satellitari dell'automobile della convenuta e con l'ubicazione dei danni alle automobili.
“2. Violazione dell'art. 115 e 116 cpc per aver disatteso senza una ragionevole e razionale motivazione le dichiarazioni testimoniali raccolte al processo”,
con cui contesta l'errata valutazione delle prove testimoniali, ritenute dal giudice non attendibili, imprecise e comunque non utilizzabili al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, a dispetto, diversamente da quanto affermato dal tribunale, della linearità e congruenza di quanto riferito, non sussistendo le contraddizioni rinvenute dal primo giudice.
“3. Omessa applicazione in via residuale della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2 c.c.”,
in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver considerato la possibile applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., in presenza di un quadro istruttorio giudicato dal tribunale insufficiente ai fini della ricostruzione del fatto, non potendo darsi per dimostrata la corretta condotta della
. CP_1
5 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo alla corte di:
“-accogliere l'appello; - dichiarare la domanda proponibile e procedibile;
- dichiarare la esclusiva responsabilità dell'appellato Controparte_1 conducente e/o proprietaria dell'autoveicolo Toyota Yaris tg. BF272KD, nella produzione dell'incidente; - in via subordinata, qualora di giustizia emergesse dalla istruttoria espletata, dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti e/o proprietari dei veicoli venuti in collisione nell'incidente; - per l'effetto condannare in solido con la convenuta , al ristoro dei Controparte_2 Controparte_1 danni a cose del veicolo Renault Clio tg. FB905GS nella misura di €. 15.000,00, ed ai danni alla persona Patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'appellante, nessuno escluso, così distinti: a titolo di danno non patrimoniale di €. 55.400,00; a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa €.48.423,86; a titolo di danno patrimoniale per spese mediche €. 210,00; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge - in via alternativa e subordinata, condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni a cose del veicolo dell'appellante nella diversa misura provata, anche a mezzo una Ctu tecnica, richiesta e non concessa in I grado;
- in via ancora strettamente subordinata, liquidare i danni a persone e cose dell'appellante nella diversa misura stabilita di giustizia, in relazione al grado di responsabilità accertato nell'incidente, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- condannare parte appellata in solido alla refusione delle spese processuali di Ctu, spese e compenso legale di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, Iva e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore”.
B.b.) Si è costituita in giudizio la la quale, resistendo Controparte_2
all'impugnazione, ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con condanna alle spese del secondo grado di giudizio, mentre la ha ritenuto di non CP_1
costituirsi, dovendo, pertanto, essere dichiarata la sua contumacia.
B.c.) All'udienza del 24/09/2024, svoltasi mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore, esclusa l'applicabilità
degli art. 348 bis c.p.c. e 350 comma 3 c.p.c., valutata la superfluità di espletare la richiesta C.T.U. , ha disposto rinvio per la decisione, assegnando alle parti i
6 termini ex art. 352 c.p.c.
All'udienza del 28/10/2025, trattata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione del collegio.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Infondata è l'eccezione sollevata dalla società di CP_2
inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante chiaramente esposto i motivi in ragione dei quali ritiene errata la decisione del primo giudice,
nonché la diversa soluzione che avrebbe dovuto dare alla controversia sulla base delle acquisizioni probatorie agli atti.
C.b) I motivi n. 1 e 2 possono essere congiuntamente analizzati, in quanto inerenti alla valutazione del compendio probatorio, laddove l'appellante si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2700 c.c., per aver il giudice di primo grado ritenuto le prove offerte dal insufficienti al fine Parte_1
di dimostrare la dinamica del sinistro accaduto.
Nel bilancio delle risultanze probatorie, il tribunale ha in effetti valutato le prove testimoniali addotte da parte attrice complessivamente volte a
destabilizzare il contenuto del verbale redatto dai CC di Marano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione dell'incidente, quest'ultimo poi annullato dal
GdP di Marano con sentenza n. 156/2020.
Le censure sono fondate.
Occorre innanzitutto considerare che la corte di appello, essendo stata richiesta una nuova valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado, è chiamata al riesame di ogni acquisizione sulla base di quanto dedotto dall'appellante ovvero emergente dagli altri atti del giudizio.
Il giudice di primo grado ha ingiustamente assegnato prevalenza al verbale su
7 menzionato, privando di rilevanza le plurime testimonianze raccolte su input
dell'attore, con motivazione insufficiente e inesatta.
Nell'atto di citazione, l'attore esponeva che mentre percorreva, in fase di regolare sorpasso nella corsia di sinistra, a bordo della propria auto – Renault Clio
targata FB905GS – il Corso Europa di Villaricca – direzione Melito-Casoria –
l'autovettura modello Toyota Yaris – targata BF272KD – guidata da
[...]
e assicurata dalla corsia di destra CP_1 Controparte_2
improvvisamente e senza la dovuta presegnalazione, si spostava in quella di sinistra, venendosi a collocare in obliquo sulla carreggiata. A seguito di tale manovra, l'autovettura guidata dal prima impattava con quella della Parte_1
, poi urtava il guard-rail di sinistra, e successivamente finiva contro CP_1
un'abitazione privata sul margine destro della carreggiata, mentre l'auto della urtava un'altra autovettura posteggiata lungo il lato destro della CP_1
strada.
Si pone in contrasto con tale ricostruzione il verbale redatto dai CC di Marano
di Napoli, intervenuti, però, sul posto solo in seguito al verificarsi dell'incidente –
dietro la segnalazione ricevuta dai CC di Giugliano – nel quale, oltre ai rilievi tecnici, i militi si limitavano a descrivere il fatto come “tamponamento”.
Entrambi i testi escussi in primo grado – ossia e Testimone_1 Tes_2
–hanno invece dichiarato di:
[...]
- essere stati presenti a bordo di un'autovettura che seguiva il al Parte_1
momento del sinistro, e quindi di aver assistito all'accaduto [v. ADR capo a) del verbale del 09 Gennaio 2023];
- di aver visto l'auto della entrare improvvisamente e senza la CP_1
dovuta presegnalazione nella corsia attraversata dal , il quale si trovava Parte_1
8 in fase di sorpasso, e di aver visto, altresì, il tentare di evitare l'impatto, Parte_1
spostandosi verso sinistra [v. ADR capi a) e b) del verbale suddetto];
- di aver infine assistito a quanto accaduto in seguito, ossia di aver visto l'auto del sbandare, a causa dell'urto, verso sinistra e dopo finire la Parte_1
corsa sulla destra, contro una civile abitazione.
In sede di sommarie informazioni del , raccolte dai CC. di Marano Parte_1
presso il nosocomio di Giugliano, ove intanto l'appellante era stato trasportato,
inoltre, non si rinvengono elementi contrastanti con la ricostruzione raccontata dai testimoni, i quali possano portare ad attribuire valore confessorio di fatti
contra se, nell'immediatezza, a carico dell'attore.
C.c) Passando, infatti, alla nuova valutazione delle prove, va evidenziato che già da un punto di vista squisitamente quantitativo, le dichiarazioni concordanti dei due testi in favore della ricostruzione attrice si pongono in rapporto con un unico rilievo contrario dei Carabinieri, che classificano il fatto come
“tamponamento”.
Inoltre, guardando al dato qualitativo, le descrizioni fornite dai testi, riportate integralmente nell'atto di appello, sono opportunamente dettagliate, e trovano riscontro nella collocazione dei mezzi e dei danni riportati dalle autovetture in seguito all'incidente.
E' evidente, infatti, che la vettura guidata dalla presenta una CP_1
pronunciata ammaccatura sullo spigolo sinistro della parte posteriore, ma collocata già verso la fiancata sinistra, peraltro con introflessione in posizione centrale di entrambi gli sportelli, cosa che non si concilia con l'ipotesi del tamponamento ortogonale 'prospettata' con la ricostruzione dei CC., ma proprio con la dinamica secondo la quale l'auto che precedeva quella condotta dal
9 si stesse spostando dalla corsia di destra verso quella sinistra, Parte_1
ponendosi in posizione obliqua.
Sotto altro profilo, non possono essere condivise le motivazioni rese dal tribunale, laddove ha ritenuto il teste non attendibile poiché cognato Tes_1
dell'attore e quindi portatore di un potenziale interesse nella vicenda.
Il dato non rileva, in quanto, venuto a cadere il divieto derivante dall'art. 247
c.p.c., rimarrebbe da valutare se il teste in questione possa essere considerato portatore di un interesse tale da legittimarne la partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Tale non è la condizione del riguardo alla domanda di risarcimento Tes_1
avanzata dal , non essendo il primo né danneggiante – neppure in Parte_1
concorso – né danneggiato, neanche quale terzo trasportato, e quindi palesemente terzo estraneo alla vicenda sulla quale è stato sentito, senza che, al di là del rapporto di affinità e in presenza della coerenza del suo racconto con i punti di impatto dei veicoli, sussistano altri elementi che possano inficiarne la credibilità.
Neppure può condividersi la valutazione per cui anche la deposizione di nonostante l'assenza dei vincoli di parentela con l'attore, Testimone_2
sia stata ritenuta come non credibile ai fini probatori.
Il giudice fa leva, infatti, su elementi – tra cui la qualificazione del sinistro come tamponamento nonché la mancata presenza dei testi nella relazione redatta dai CC – che non possono essere considerati quali decisivi ai fini della valutazione di attendibilità e/o credibilità delle deposizioni.
Lo stesso peraltro, interrogato sul punto dall'avvocato della convenuta Tes_1
società – oggi appellata – dichiara di essersi allontanato dal luogo del sinistro non appena giungeva l'ambulanza, e quindi di averla seguita fino all'Ospedale di
10 Giugliano, ove veniva trasportato il , offrendo una più che plausibile Parte_1
giustificazione del perché non sia stato trovato sul posto e ascoltato dai CC.
Né, si ripete, dalle dichiarazioni rese dal nell'immediatezza del fatto, Parte_1
oltretutto in considerazione del breve lasso temporale intercorso dall'evento e della condizione di shock in cui egli si trovava e nella quale difficilmente avrebbe potuto meditare una versione a proprio favore degli eventi occorsi, possono rinvenirsi elementi confessori in favore della tesi fatta propria dal tribunale.
C.d.) Comunque, in ordine al rilievo assunto dal verbale dei CC annullato dinanzi al giudice di pace, va osservato quanto segue.
Sebbene, infatti, è incontestato dalla giurisprudenza che il giudizio di opposizione a verbale di contestazione e quello per il risarcimento del danno possiedono un distinto oggetto – per cui, se il verbale viene definitivamente a cadere nel primo giudizio, esso rimane valutabile come prova documentale nel secondo giudizio – l'annullamento della contestazione dell'illecito stradale non rimane privo di effetti, risultando i rilievi ivi effettuati quantomeno degradati dell'efficacia speciale conferita dall'accertamento, non dovendo dimenticarsi,
peraltro, che qui non si tratta di fatti di cui i militari danno conto perché avvenuti in loro presenza, ma di una ricostruzione ex post formulata su basi ipotetiche in virtù di quanto riscontrato sui luoghi del sinistro, che potrà ritenersi rilevante probatoriamente quanto più essa sarà 'giustificata' sulla base di chiari e univoci dati tecnici riguardanti l'evento, assenti, per le ragioni esposte, nel caso in esame.
In definitiva, la sentenza impugnata è errata e va riformata in accoglimento dei primi due motivi di appello, i quali devono essere accolti nella parte in cui il giudice di primo grado, considerando la ricostruzione allegata dall'attore in citazione inattendibile, ha attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente
11 al . Parte_1
C.e) In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, questa corte è chiamata, come si è preavvertito, a rivalutare l'intero fatto accaduto,
dovendo quindi decidersi in ordine all'attribuzione di responsabilità del sinistro,
ovvero del grado di responsabilità in capo ai conducenti coinvolti.
Sebbene la ricostruzione dell'attore sia 'efficace' nella parte in cui riesce ad escludere che il sinistro sia stato causato dalla condotta solo di esso , Parte_1
d'altra parte la stessa non può essere considerata sufficiente al fine di attribuire la responsabilità alla sola condotta della . CP_1
In contrasto con tale conclusione deve considerarsi che, alla luce delle conseguenze verificatesi in seguito al violento urto tra le due auto coinvolte e degli ingenti danni subiti sia dall'auto dell'appellante, che dall'auto dell'appellata, non senza omettere di considerare i rilevanti spostamenti inerziali post impatto dei veicoli, deve più che fondatamente presumersi come anche il stesse tenendo una condotta sicuramente imprudente, percorrendo la Parte_1
via teatro della vicenda ad una velocità certamente elevata, tale da impedirgli di effettuare le necessarie manovre di sicurezza, condotta che non può giustificarsi soltanto con l'assunto che egli, trovandosi in fase di sorpasso, doveva, comunque,
elevare la velocità di marcia.
Data la conformazione della strada – si tratta sempre di una di una strada urbana seppure a due corsie – il conducente che decida di sorpassare è tenuto a farlo nei limiti in cui ciò non crei pericolo per altri utenti, e comunque osservando le prescrizioni di cui all'art. 148 comma 2, lettere a); b) e c) del Codice della
Strada.
C.f.) Nell'assenza di indici probatori decisivi che permettano di attribuire la
12 responsabilità del sinistro ad uno dei due conducenti, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c., come richiesto altresì dall'appellante,
in subordine ai motivi n. 1 e 2 dell'atto di appello.
In base alla citata norma, operante nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale da circolazione stradale, e più precisamente in caso di scontro tra due o più veicoli, la colpa per la causazione dell'incidente si presume ripartita tra i conducenti in eguale misura.
Si tratta di una presunzione operante ex lege ed in via sussidiaria, pertanto applicabile solo laddove il quadro probatorio non permetta, come nel caso in esame, al giudicante di addivenire all'attribuzione di responsabilità ad uno o ad alcuni dei conducenti (Cassazione civile sez. III, 26/07/2024 n.21024) o di determinare il grado delle rispettive colpe.
Poiché opera come una presunzione semplice, per essere vinta necessita della prova contraria, consistente nella dimostrazione – data da almeno uno dei conducenti coinvolti – di aver mantenuto una condotta diligente e/o prudente, in modo da escluderne l'incidenza eziologica per la provocazione del sinistro.
Il , come si è visto, non ha fornito la prova della propria condotta Parte_1
diligente e/o prudente, limitandosi ad attribuire la colpa all'improvvisa manovra della . CP_1
Neanche quest'ultima, rimasta contumace, né la società assicuratrice odierna appellata, hanno offerto prove decisive a tal fine, quest'ultima concentrandosi specificamente sull'analisi del tracciato GPS dell'auto della , che CP_1
sarebbe compatibile con la ricostruzione del “tamponamento” da parte del
. Parte_1
Ma, come già evidenziato in questa sede, in base ai punti d'urto riportati
13 dall'auto della – posizionati sul lato sinistro, con direzione postero- CP_1
anteriore – è più che credibile che l'incidente sia stato causato anche a seguito di una improvvisa manovra a sinistra da parte dell'automobile dell'appellata.
Ne consegue che la responsabilità per il sinistro in questione ricadrà per la metà sul e per l'altra metà sulla . Parte_1 CP_1
C.g.) Venendo alla quantificazione del danno, l'appellante ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente.
C.g.i.) Esaminando dapprima le richieste relative ai danni connessi alle lesioni personali di natura patrimoniale, l'appellante ha chiesto condannarsi la società
assicuratrice, in solido con la convenuta, al ristoro del danno da ridotta capacità
lavorativa specifica.
Va osservato che il danno invocato dall'appellante si inquadra nel più generale ambito del danno da perdita di capacità lavorativa, quest'ultima suddivisa dalla giurisprudenza a seconda che si tratti di capacità lavorativa generica o specifica.
Mentre il danno da perdita di capacità lavorativa specifica è un danno di carattere patrimoniale, derivante dalle ridotte possibilità di produrre reddito allo stesso modo di prima;
quello da capacità lavorativa generica, di regola,
costituisce manifestazione del complessivo danno non patrimoniale subito dalla vittima a meno che non emergano dati che possano 'collegarlo' alla generale capacità di guadagno.
A differenza di quella specifica, la capacità lavorativa generica, come detto di regola, non essendo ancorata nell'an, nel quid o nel quantum alla specifica attività
lavorativa del danneggiato, guarda alla menomata capacità del singolo individuo di lavorare agli stessi ritmi di prima, e quindi può essere declinata come un danno biologico vero e proprio, essendo una menomazione di un'attitudine, ossia di un
14 modo di essere dell'individuo-lavoratore.
A tal riguardo, è decisiva la schematizzazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità relativamente ai vari modi in cui l'evento lesivo può incidere sulla capacità lavorativa del singolo (così, Cassazione civile, nella sentenza n.
28988/2019).
Sono state prospettate le seguenti ipotesi: 1) la vittima conserva il reddito, ma lavora con maggiore pena (c.d. lesione della cenestesi lavorativa); 2) la vittima ha perso in tutto o in parte il proprio reddito (danno patrimoniale da lucro cessante);
3) la vittima ha perso il lavoro, ma può svolgerne altri (anche questo si sostanzia in un danno patrimoniale, sempre che la capacità lavorativa ridotta comporti una minore remunerazione per il lavoratore); 4) la vittima non aveva lavoro, né potrà
più svolgere attività lavorativa in conseguenza del danno subito (anche qui il danno è di carattere patrimoniale, consistendo in una perdita piena di capacità
reddituale).
Al fine di provare la ridotta capacità lavorativa derivante dal sinistro, è stata sentita quale testimone la moglie del , , la quale ha Parte_1 Testimone_3
dichiarato che il marito, svolgente attività di operaio presso una ditta che si occupa di rivestimenti e pavimentazione edilizia (con mansione di piastrellista),
in seguito al sinistro “[ ] non ha potuto lavorare, riprendendo solo circa due anni fa e non con la stessa intensità precedente. Infatti, egli si stanca facilmente ed al massimo riesce a lavorare circa 2/3 ore al giorno”.
L'appellante ha inoltre allegato delle ricevute di pagamento e certificazioni reddituali inerenti ad annualità quattro/cinque anni precedenti all'epoca del sinistro.
Orbene, deve ritenersi che le prove fornite siano insufficienti al fine di valutare
15 la sussistenza del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica –
ossia, nelle fattispecie di cui ai numeri 2); 3) e 4) della richiamata schematizzazione.
A tal fine, non è stato provato il pregiudizio patrimoniale intervenuto per effetto dell'incidente innanzi tutto perché, dalle stesse allegazioni attrici e da quanto argomentato, il , già 'a monte', non ha dimostrato che al Parte_1
momento del sinistro stesse svolgendo l'attività di piastrellista, essendo piuttosto disoccupato;
non è stato provato, e nello specifico non sono stati prodotti documenti e/o altre prove atte a dimostrare la differenza di reddito tra l'epoca precedente all'accaduto e quella successiva.
Va invece considerato sussistente, come si specificherà tra un momento, il danno da perdita cd. da cenestesi lavorativa, nella schematizzazione di cui al punto 1) su menzionato.
Trattasi del danno non patrimoniale da lesione delle specifiche capacità
lavorative, consistente nella diminuita percezione di benessere nello svolgimento dell'attività lavorativa, o dalla maggiore usura subita a parità di ore e attività
lavorativa svolta.
Essendo un danno di carattere non patrimoniale, esso andrà inglobato nella quantificazione del danno biologico, e nella fattispecie opererà in forma di personalizzazione del medesimo danno biologico.
C.g.ii.) Può passarsi quindi alla quantificazione dei danni non patrimoniali connessi alle lesioni personali.
Per il danno non patrimoniale, possono essere considerate le conclusioni cui è
pervenuto il CTU medico-legale nominato in primo grado, il quale si è così
espresso nella propria relazione in ordine alle menomazioni fisiche subite
16 dall'appellante:
“Riteniamo che i postumi da intendere come permanente riduzione dell'integrità psico-fisica -danno biologico alla salute siano in misura del 13 % (tredici) con una
ITT di giorni 21 (ventuno), ITP di giorni 30 (trenta) al 75%, ITP di giorni, 30 (trenta) al 50% ed ulteriori 30 (trenta) al 25%. Le menomazioni relative alla vita di relazione, nonché quelli di ordine estetico o attinenti alla sfera sessuale possiamo ritenere che superato il periodo iniziale della durata di 21 (ventuno) giorni la vita di relazione abbia avuto una limitazione lieve-media, per quanto attiene alla sfera sessuale non riteniamo poterci esprimere”.
In ordine alla ridotta capacità lavorativa, intesa come sopra illustrato, il CTU
medico, pur aggiungendo:
“Riteniamo, quindi, che la incidenza sulla capacità lavorativa sia globalmente del tipo lieve-media, e per quanto concerne la capacità lavorativa riteniamo che vi sia una riduzione pari al danno biologico”,
ha poi specificato che
“Il Periziato può continuare a svolgere attività di operaio nella edilizia sia pure con alcune limitazioni”,
cosa che giustifica, appunto, il riconoscimento del danno cd da cenestesi lavorativa.
Seppure deve osservarsi che recentemente in un obiter la Suprema Corte
sembra avere 'aperto' all'ipotesi che la TUN entrata in vigore nel marzo 2025, ma normativamente dichiarata applicabile solo per i sinistri successivi alla sua adozione, possa essere considerata come parametro di riferimento della liquidazione equitativa anche per gli incidenti anteriormente verificatisi, ritiene la corte che, proprio alla luce dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra situazioni uguali, rappresentate anche dalle liquidazioni già avvenute, da cui non va disgiunto, dato di non minor valore, l'interesse del cittadino all'applicazione di
17 criteri che era normale attendersi al momento di instaurazione della lite –
soprattutto in presenza di una specifica previsione che afferma applicabili quelli sopravvenuti solo successivamente – sia preferibile fare ancora ricorso ai criteri in uso al tribunale di Milano, del resto già in base alla giurisprudenza di legittimità sin dal 2011 ritenuti quale parametro 'elettivo' di liquidazione.
Per quel che concerne la IT, adottato il valore intermedio giornaliero, in assenza di specificazioni, saranno dovuti al euro 7.590,00 (21 gg ITT, Parte_1
30 gg. ITP rispettivamente al 75, 50 e 25%).
Per danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro di anni 32 e del grado di invalidità del 13% euro 42.116,00, in cui è già
compresa la maggiorazione 'standard' del danno al pregiudizio alla sfera soggettiva, ricorrente, nella specie, in considerazione delle modalità del fatto, con il connesso spavento per l'accadimento occorsogli, della natura e sofferenze patite, da elevare, per la personalizzazione connessa alla cenestesi lavorativa da stimare equitativamente nel 20%, ad euro 50.539,20.
Sicché sono dovuti all'appellante euro 58.129,20, che, per il ritenuto concorso di colpa al 50%, porta alla minor somma di euro 29.064,60, in essa comprese le spese mediche documentate (di euro 105,00 sempre liquidate per la metà), somma liquidata all'attualità.
C.g.iii.) Quanto al danno patrimoniale non connesso alle lesioni personali,
l'appellante ha chiesto la condanna della convenuta a rifondere i danni subiti dal veicolo nella misura di € 15.000, 00, riportandosi a quanto risultante dall'allegata relazione tecnica di stima dei danni occorsi alla vettura.
Stante la natura di parte del documento, si ritiene legittima, tenuto conto del valore presumibile della vettura, desumibile da riviste di riferimento, liquidare il
18 danno in questione equitativamente in misura di euro 11.250,00 considerato che il costo delle riparazioni supera grandemente il valore dell'auto, e quest'ultimo risulta attualizzato così come richiesto nell'atto di appello, di tal che la richiesta risarcitoria va accolta in detti termini, pari ad euro 5.625,00, sempre per il ritenuto concorso di colpa.
Pertanto, al sono dovuti complessivamente euro 34.689,60. Parte_1
In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
In considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, gli interessi vanno individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema
Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente
Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (data del sinistro
10/03/2018), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
D – Le spese
19 Circa il governo delle spese di lite, considerando che la domanda non è stata accolta integralmente, stante il concorso di colpa, appare equa una loro liquidazione nei minimi, sulla base dell'importo riconosciuto dovuto, con applicazione del relativo scaglione di riferimento, andando le spese di c.t.u.
integralmente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione e,
per l'effetto, dichiara la pari responsabilità di e di Parte_1 [...]
in relazione al sinistro per il quale è causa, con conseguente concorso CP_1
di colpa al 50%;
c) condanna la società in solido con Controparte_2 [...]
, al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 34.689,60, sia per danni patrimoniali, che non patrimoniali,
liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(10/3/2018) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici
ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
d) condanna la società appellata, in solido con , a Controparte_1
rifondere le spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte
20 attrice/appellante, che liquida: d.1.) per il primo grado, in euro 535,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a., andando definitivamente a carico dei convenuti quelle della c.t.u. di primo grado;
d.2.) per il grado di appello ad euro 804,00 per spese ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre alle spese al 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 18 novembre 2025
Il consigliere estensore dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
(sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Alessandra Mozzi)
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