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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 655/2022 R.G.,
promossa da
(p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Grazia Pinzone,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F , in persona del presidente legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, anche quale mandatario della
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Controparte_2
Vagliasindi,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1073/2022 del 21.3.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso depositato il 27.10.2021 con cui la società in epigrafe indicata aveva impugnato il verbale ispettivo n. CP_1
2020010446/DDL del 5.3.2021, relativo al pagamento per contributi previdenziali obbligatori dovuti dalla società negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015
per complessivi € 19.539,97 di cui € 4.988,08 a titolo di somme aggiuntive.
Avverso la succitata sentenza proponeva appello la società soccombente con ricorso depositato il 26 luglio 2022.
Si costituiva l resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20.3.2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei contributi maturati fino al 2014.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della statuizione che ha ritenuto fondato l'accertamento dell' richiamando un altro verbale ispettivo;
CP_1
deduce che quanto dichiarato dall'istituto appellato non trova riscontro nella documentazione allegata;
evidenzia in particolare che le fatture prodotte, la prima del 24.6.2013 e l'ultima del 16.11.2015, attengono ad acquisti da parte della di agrumi venduti dalla società Parte_1 [...]
e documentano unicamente un rapporto di vendita di merce Parte_2
che non riguarda in alcun modo raccolte o rapporti di lavoro. L'appellante sostiene che non sussiste alcuna somministrazione di manodopera e che non possono essere considerate prova di tale somministrazione le dichiarazioni rese da e i prospetti dallo stesso consegnati agli ispettori del Parte_2
lavoro, posto che, in ragione di tali dichiarazioni, la società “ Parte_2
si è sgravata di una notevole somma di contributi dovuti all ,
[...] CP_1
imputandoli ad altre aziende, tra le quali essa cooperativa. Aggiunge che:
“…proprio la è un'azienda senza terra, come si evince dalle DA Parte_3
(Denunce Aziendali) allegate (All. 5), che lavora e commercializza prodotti
agricoli, acquistandoli presso altre aziende ovvero procedendo all'acquisto su
pianta attraverso regolari contratti d'appalto genuini e fatture con le dovute
specifiche presso proprietari di terreni, e provvedendo essa stessa alla raccolta
assumendo e denunciando regolarmente il proprio personale …”.
1.3. L'appello è solo in parte fondato, in relazione al primo motivo sulla prescrizione.
Oggetto del verbale ispettivo sono i contributi dovuti dalla società appellante per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015; poiché il verbale ispettivo è stato notificato in data 19.3.2021 (cfr. documentazione in atti relativa alla suddetta notifica) e poiché l' non ha documentato atti interruttivi notificati nel CP_1
quinquennio precedente a tale data, devono ritenersi coperti da prescrizione i contributi relativi agli anni 2012 e 2013 nonché quelli relativi ai primi due trimestri del 2014 (sino al 30.6.2014), il cui pagamento scadeva il 16 dicembre del 2014 e che, dunque, si sono prescritti il 16.12.2019.
1.4. Il secondo motivo di appello, invece, non può essere accolto.
Circa la valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare opportuno richiamare i principi dettati dalla Suprema Corte, di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav., 28/08/2024 n.23252, che ha statuito: “… 4.2. Secondo consolidato
orientamento di questa Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti
non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di
prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può
disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto
con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In
particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai
funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni
dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi,
fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal
pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano
avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass.
n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle
altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i
verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle
apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non
attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il
materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale,
nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale
sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.),
possedendo - detti verbali -un'attendibilità che può essere infirmata solo da
una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n.
14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del
2022).
1.5. Nel caso in specie, ritiene il collegio di condividere le conclusioni della sentenza impugnata che ha ritenuto fondati gli esiti del verbale di accertamento e notificazione n. 2020010446/DDL del 5.3.2021 a carico della cooperativa
, in cui si legge: “… il presente accertamento scaturisce dal Parte_1
verbale n. 2016008444 del 20.10.2016 redatto nei confronti della società
con sede in Acireale (CT), via Largo Paolo Amico 7, Parte_2
con il quale è stato accertato che la società cooperativa agricola COSTA
JONICA a.r.l. è stata azienda committente, utilizzatrice “di fatto” della
manodopera bracciantile messa a disposizione dalla suddetta società, per la
raccolta di agrumi negli anni 2012, 2013, 2014, 2015. La ha utilizzato, invero, parte del proprio personale, Parte_2
per le operazioni di raccolta degli agrumi, limitatamente ad alcuni periodi
dell'anno, per conto della società cooperativa . Parte_1
Con il predetto verbale sono stati, dunque, annullati i rapporti di lavoro in
capo alla dei lavoratori che hanno prestato la loro Parte_2
attività lavorativa per la utilizzatrice “di Controparte_3
fatto” della manodopera bracciantile, tenendo conto del numero delle
giornate impiegate per l'attività di raccolta di agrumi…”.
Sempre nel suddetto verbale viene evidenziato che: “…I rapporti intercorrenti
tra la e la società committente , si Parte_2 Parte_1
esplicano nell'impegno da parte della prima ad effettuare lavori di raccolta
degli agrumi sui fondi in uso alla seconda … Peraltro, dal precedente
accertamento è emerso in maniera inequivocabile che l'attività della
[...]
consiste, al netto di quella svolta sui propri terreni, nella Parte_2
raccolta di prodotti per conto di aziende terze che appositamente la
contattano. Sono le aziende committenti che procurano i camion e le casse
per trasportare i prodotti raccolti. Sono i committenti che indicano i giardini
nei quali verrà effettuata la raccolta per conto loro. … … Nel caso che ci
occupa l'attività organizzativa dalla Società la per Parte_2
i lavoratori impiegati nelle operazioni di raccolta per conto delle aziende
committenti, si è esaurita in una ordinaria gestione amministrativa
(reperimento di personale, comunicazioni di assunzione e consegna delle retribuzioni), senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della
prestazione lavorativa. … Logica conseguenza di quanto espresso al punto
precedente è l'assoluta mancanza del rischio di impresa in capo alla
[...]
così come prefigurato nel testo normativo…”. Parte_2
Il verbale riporta infine le seguenti conclusioni: “… Le scriventi, con il
presente verbale, accertata, nella fattispecie in esame, la sussistenza di una
somministrazione irregolare, provvedono a ricostituire in capo alla Società
Cooperativa COSTA JONICA, in quanto azienda committente, le giornate
lavorative effettuate per la raccolta degli agrumi da parte dei lavoratori di
cui alle tabelle più sopra esplicitate, secondo il numero di giornate ivi
indicato, e, di conseguenza, si procede al calcolo delle retribuzioni e
all'addebito dei contributi per i detti lavoratori impiegati …”.
Le censure della cooperativa appellante non si confrontano con le statuizioni della sentenza impugnata, che in modo corretto ha ritenuto sussistere una somministrazione irregolare di manodopera sulla base del concreto atteggiarsi dei rapporti tra la cooperativa appellante e la società Parte_2
Del tutto correttamente inoltre il primo giudice ha valorizzato le dichiarazioni rese da in sede ispettiva, il quale, in data 12.7.2016, dopo Parte_2
avere dichiarato agli ispettori che parte dell'attività della società
[...]
consiste nella raccolta di prodotti per conto di altre Parte_2
aziende, ha spiegato le modalità con cui viene gestita la raccolta degli agrumi,
riferendo quanto segue: “ …Di solito ci rechiamo sui terreni indicati dai committenti con un furgone di proprietà della società, che viene condotta a
turno dai miei dipendenti. Le aziende committenti ci fanno trovare sui terreni
i camion e le casse. Riempite le cassette, vengono caricate sul camion e
l'autista dell'azienda committente li porta nei rispettivi magazzini. Sono i
committenti che mi indicano i giardini nei quali dobbiamo raccogliere per
conto loro. Le aziende committenti sono la SA Soc. Coop. e la CO
JO soc. coop…”.
Tutti tali elementi, nel complesso considerati, confermano la sussistenza di una somministrazione irregolare di manodopera, con utilizzo da parte della cooperativa appellante di lavoratori messi a disposizione dalla
[...]
azienda creata unicamente per consentire un distacco di Parte_2
lavoratori da inviare presso fondi di aziende terze per lo svolgimento di una sola e circoscritta fase del ciclo produttivo, e cioè quella della raccolta del prodotto.
Sulla base degli accertamenti incrociati compiuti dall , relativi tanto alla CP_1
società quanto alla cooperativa appellante, deve Parte_2
escludersi che il rapporto tra le due società configuri un appalto genuino.
Come sopra accertato, difatti, in capo alla società Parte_2
risulta assente qualsiasi potere organizzativo dell'attività di raccolta, essendo sempre la cooperativa committente ad indicare in quali fondi tale raccolta deve effettuarsi ed a mettere a disposizione i camion ove caricare le cassette e i magazzini ove conservare i prodotti raccolti. Appare evidente che la – pur formalmente Parte_2
appaltatrice – di fatto non esercita alcun potere organizzativo e non assume alcun rischio di impresa, ciò che conferma i risultati dell'accertamento ispettivo.
Rileva il collegio che le circostanze emergenti dal verbale ispettivo non sono state in alcun modo scalfite o sconfessate da elementi di fatto allegati dall'appellante, da cui trarre la prova della genuinità dell'appalto.
In definitiva, l'operato dell'ente previdenziale si appalesa corretto, per avere annullato parzialmente in capo alla le giornate Parte_2
lavorative, effettuate per la raccolta degli agrumi realizzata presso i fondi in uso alla cooperativa CO JO, quale azienda committente ed utilizzatrice di fatto dei lavoratori che hanno reso le prestazioni indicate nel verbale ispettivo.
Sussiste dunque la prova della violazione dell'art.30 del D.lgs. n.276/2003 da parte della che, essendo l'effettiva datrice di Parte_4
lavoro dei soggetti indicati nel verbale (i quali hanno svolto attività di raccolta del prodotto per conto della stessa cooperativa), è tenuta a corrispondere i contributi richiesti dall' con il verbale ispettivo non coperti da CP_1
prescrizione.
2. In conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in quanto va dichiarato prescritto il credito vantato dall' in ordine ai contributi CP_1
richiesti con verbale ispettivo notificato il 19.3.2021 per gli anni 2012, 2013 e 2014 sino al 30.6.2014. Nel resto, in relazione ai contributi non prescritti,
la sentenza appellata va confermata.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
resta tuttavia ferma la statuizione di compensazione delle spese di primo grado in assenza di appello incidentale proposto dall' ; le spese del grado si liquidano in favore CP_1
dell' nella misura indicata in dispositivo, sulla base del valore della causa CP_1
in relazione al decisum.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara prescritto il credito dell' CP_1
vantato per le causali di cui al verbale ispettivo notificato il 19.3.2021 per gli anni 2012, 2013 e 2014 sino al 30.6.2014;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €.1.700,00, oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro
all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti