Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 11/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G 30923 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 34/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Composta dai Magistrati:
VI TENORE Presidente BR VINCIGUERRA DI relatore
UR DE II DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30923 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
1) RR AR, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. [...], titolare dell’omonima impresa individuale sita in Villachiara nr. 4 -P.I. 00493440986, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Abele Magli del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato in Orzinuovi (BS), Via Obici n. 14, presso lo studio del difensore
VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.
VISTO l’atto introduttivo.
LETTI gli atti e i documenti di causa.
UDITI all’udienza del 28.01.2026 il Pubblico Ministero TI AP e l’Avvocato Martinelli Giovannibattista su delega dell’Avvocato Luca Abele Magli per il convenuto, e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti
FATTO
Con nota prot. n. 0260810/21 del 23.4.2021, e parziale rettifica del 27.4.2021, la Guardia di Finanza – Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, ha trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una notizia di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della Politica Agricola Comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, coinvolgente una serie di beneficiari che avevano presentato domande uniche di aiuto contenenti, nella prospettazione accusatoria, dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto.
Era emerso, fra gli 88 soggetti destinatari degli accertamenti, anche il coinvolgimento dell’AZIENDA AGRICOLA RR AR con sede in Orzinuovi (BS) via Villachiara nr. 4 - P.I. 00493440986 - rappresentata dal titolare RR IA, soggetto percettore di contributi erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) per gli anni 2013 (euro 21.185,60) e 2014 (euro 10.403,59), per un totale di euro 31.589,19.
Secondo l’ipotesi accusatoria, i contributi comunitari liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda unica di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi negli anni 2013 e 2014.
L’impresa RR, con l’apporto causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi IS IE s.r.l. e Alpi Service s.r.l., aveva indicato nelle domande di aiuto, al fine di ottenere contributi liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani come di seguito riportati: per l’anno 2013 Comune di LI (Co), fg. 9, mappali 6071, 10582, 14421, allevatori\pascolatori per conto terzi AZ FA IO, LE NE e GN RL (Domanda Unica di Aiuto modificata ex art. 14 del Reg. CE 1122/09, n. 2013/00222731); per l’anno 2014 Comune di LI (Co), fg. 9, mappale 4, allevatore\pascolatore per conto terzi RA RO (Domanda Unica di Aiuto modificata ex art. 14 del Reg. CE 1122/09, n. 2014/00224641).
La Guardia di Finanza, nel corso delle indagini preliminari, aveva tuttavia assunto a sommarie informazioni gli allevatori\pascolatori per conto terzi indicati nelle domande di contributo, i quali avrebbero dichiarato di non aver mai pascolato gli animali dell’impresa RR sui terreni indicati.
Era stata altresì rilevata la non coincidenza tra i terreni indicati nelle domande di contributo e quelli descritti nei “certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza” (c.d. “certificati di monticazione”) allegati alle domande stesse.
La Procura contabile, valutato quanto sopra e ritenuto sussistere danno erariale pari alla somma dei contributi percepiti negli anni presi in considerazione (euro 31.589,19), ha notificato rituale invito a dedurre a RR IA.
RR ha presentato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.
La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive, ha successivamente notificato all’odierno convenuto atto di citazione, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento in favore della Regione Lombardia e dell’AGEA della somma di euro 31.589,19.
Il convenuto si è regolarmente costituito, eccependo, in estrema sintesi, la prescrizione del diritto azionato e l’infondatezza nel merito dell’azione.
All’udienza del 28.01.2026 la causa è stata discussa.
Il pubblico ministero si è in particolare soffermato sulla confutazione delle eccezioni difensive; il difensore del convenuto ha esposto e ulteriormente argomentato le proprie memorie e produzioni in atti.
DIRITTO
Il Collegio deve in primo luogo valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto.
L’art. 1 comma 2 L. 14 gennaio 1994, n.20, come modificato dalla L. 7 gennaio 2026 n.1, stabilisce che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
La novella è entrata in vigore il 22 gennaio 2026, ma la disposizione di cui sopra è applicabile “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, anche nella parte novellata, in forza della disposizione transitoria prevista dall’art. 6 L. 7 gennaio 2026 citata.
E’ dunque necessario stabilire se vi siano elementi sufficienti, in atti, tali da configurare una frode a danno della Regione Lombardia, dolosamente occultata: in tal caso, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione verrebbe situata al momento della “scoperta” dell’illecito, ovvero al 23.04.2021, data della nota GdF prot. n. 0260810/21, di trasmissione alla Procura contabile degli atti relativi al procedimento penale “parallelo” n.1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, avente per oggetto i fatti in contestazione.
In caso contrario, il diritto azionato dalla Procura contabile dovrebbe essere dichiarato prescritto per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge, poiché le erogazioni di contributi oggetto di contestazione risalgono agli anni 2014 e 2015, e non rileva il “momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”.
La Procura contabile, in atto di citazione, ha sinteticamente delineato la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all’introduzione del regime del “disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per effetto del quale gli aiuti economici sono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate.
Il c.d. “disaccoppiamento” aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.
L’imprenditore agricolo che intendesse ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.
Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo.
I contributi erano finalizzati a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.
Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa nell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.
Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).
La cura e l’aggiornamento della documentazione, che doveva essere vistata dal Comune di destinazione all’inizio e alla fine del periodo di monticazione, competevano al proprietario del bestiame.
Nella specie, la Procura ha rilevato la non coincidenza tra i terreni individuati nelle “domande di aiuto” presentate da RR all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) per gli anni 2013 e 2014 e i corrispondenti certificati di monticazione e demonticazione.
In particolare, per l’anno 2013 RR aveva dichiarato il “mantenimento” di pascoli sito nel Comune di LI, individuati catastalmente al foglio 9, mappali 6071, 10582, 14421, a fronte di certificati di monticazione riconducibili agli allevatori sigg.ri AZ, LE e GN, che indicavano rispettivamente l’alpe “Semendo”, l’alpe “”Crichella” e altri mappali come oggetto di pascolo, territori pur facenti parte del comune di LI ma non ricompresi nei mappali indicati da RR nella propria “domanda unica di aiuto”.
Analogamente, per l’anno 2014 il convenuto aveva dichiarato il “mantenimento” di pascoli sito nel Comune di LI, individuati catastalmente al foglio nove mappale 4, a fronte di certificati di monticazione riconducibili all’allevatore sig. RA, indicanti mappali situati all’interno del comune di Peglio, non di LI (pur dovendosi rilevare che i due comuni sono confinanti).
La Procura ha altresì sottolineato che gli allevatori AZ, LE, GN e RA, in sede di SIT rese alla Guardia di Finanza, avrebbero riferito di non conoscere l’azienda RR, e di avere condotto il bestiame esclusivamente all’interno dei pascoli indicati nelle loro domande di aiuto e nei corrispondenti certificati di “monticazione” e “demonticazione”, seppure prodotti a loro insaputa anche dall’azienda RR.
I fatti così descritti non evidenziano comportamenti di “occultamento doloso” di eventuali frodi.
RR, infatti, al fine di ottenere l’erogazione di aiuti comunitari relativi alle annualità 2013 e 2014 (percepiti, rispettivamente, negli anni 2014 e 2015), ha presentato all’OPR sia le domande, sia i certificati di monticazione recanti terreni non coincidenti con quelli descritti nelle domande stesse (e contemporaneamente prodotti da altri allevatori).
L’OPR, pertanto, era immediatamente in grado di rendersi conto dell’irregolarità e di bloccare l’erogazione dei contributi.
I pascolatori indicati da RR nel corpo delle domande di contributo, ascoltati a SIT, nulla hanno aggiunto di rilevante, essendosi limitati a confermare una circostanza che già risultava documentalmente, ovvero che il loro bestiame non aveva mai pascolato sui mappali indicati dal convenuto nella propria domanda.
In definitiva, non risultando falsificazioni dei certificati di monticazione, ma la mera presentazione all’OPR di certificati indicanti terreni non coincidenti con quelli descritti all’interno delle domande di contributo – e contestualmente prodotti da altri allevatori - non può ritenersi dimostrato alcun “occultamento doloso” del danno.
Conseguentemente il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato al momento del verificarsi del pregiudizio, ovvero negli anni 2014 – 2015 (anni in cui sono stati erogati i contributi in contestazione).
La sussistenza stessa di una vera e propria frode è, nella specie, dubbia, considerato che, per l’anno 2013, non si contesta che gli animali abbiano comunque pascolato all’interno del comune di LI e, per l’anno 2014, in territori posti nel comune di Peglio, comunque confinante con quello di LI.
Si condivide quanto affermato da recente giurisprudenza della Sezione Lombardia, e in grado di Appello, per cui “...la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall’odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico “codice pascolo” (Sez. Giur. Lombardia, n. 75/2024 e n. 135/2024, richiamate da Corte dei conti, sez. I di Appello, n. 80/2025).
Neppure altre circostanze evidenziate dalla Procura contabile possono considerarsi decisive.
1) Non è significativo il fatto che l’azienda RR fosse sconosciuta ai pascolatori indicati in domanda, poiché, pacificamente, questi intrattenevano rapporti esclusivamente con gli intermediari CC IE (Alpi Service srl) e IS.
2) Il fatto che i medesimi certificati di monticazione siano stati utilizzati anche da altre aziende non esclude che il pascolo sia comunque avvenuto sui terreni indicati da RR: questa Sezione ha già ritenuto che non sia di per sè sintomatico di frode l’utilizzo, da parte di più aziende, di certificati di monticazione per i medesimi capi di bestiame (cfr. Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia n. 104 del 4 giugno 2024).
Occorre quindi dichiarare la prescrizione del diritto azionato in giudizio dalla Procura contabile, essendo decorso il termine quinquennale: il relativo dies a quo deve essere infatti individuato, per le annualità in contestazione, nella data di percezione del contributo (come già evidenziato, gli aiuti sono stati liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda).
In assenza di atti interruttivi nel quinquennio (il convenuto è stato costituito in mora, dalla Procura contabile, in data 29.03.2022, a termine ormai decorso) occorre pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nei confronti di RR IA.
Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la particolarità e incertezza della vicenda: il contesto è particolarmente “complesso”, oggetto di indagine in sede penale, e in altri casi consimili sono stati riscontrati elementi tali da integrare frode a danno di Regione Lombardia.
La compensazione delle spese di giudizio è consentita ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Codice di Giustizia Contabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nei confronti di RR IA.
Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.01.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BR Vinciguerra VI NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 11.02.2026
Il direttore della Segreteria
RE RV
(firmato digitalmente)