Articolo 8 della Legge 14 agosto 1982, n. 599
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 settembre 1982
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Versione
28 dicembre 1986
Art. 8. Termine di ultimazione dei lavori

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate ((entro trenta mesi)) dal loro inizio.
((Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza)) ((I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale))
L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986