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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/04/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12177/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da con socio unico, costituita ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130, con sede legale Controparte_1 in OM, via Curtatone n. 3, cap. soc. € 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione presso il
Registro delle Imprese di OM , Gruppo IVA Gardant iscritta al n. P.IVA_1 P.IVA_2
35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento del
12.12.2023, che ha abrogato il precedente provvedimento del 7.6.2017 (G.U. n. 296 del 20.12.2023),
e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, in forza di procura speciale per atto Notaio dr.ssa di OM rep. n. 20088 e racc. n. 9857 del 22.03.2023, (Allegato A), da Persona_1 [...]
con sede legale in OM, via Curtatone n. 3, cap. soc. € 150.000,00 i.v., Controparte_2
codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di OM , P.IVA P.IVA_3
, Gruppo REA RM-1581658, in persona del dott. , nato P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
a Milano il 22 novembre 1966, C.F. , in forza di procura per atto Notaio dr.ssa C.F._1
rep. n. 20057 e racc. n. 9838 del 16.03.2023 (Allegato B), come da procura alle Persona_1 liti a margine dell'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda (C.F.
- PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio professionale in Milano, via Cerva n. 8; parte attrice
Contro
, con sede legale a RAVENNA Controparte_5
(RA) PIAZZA DORA MARKUS 12/M cap 48122 frazione MARINA DI RAVENNA Numero
REA RA – 182737 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in P.IVA_4
persona del rappresentante legale pro tempore e Liquidatore Dott. rappresentata e Controparte_6
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
difesa giusta procura speciale autenticata allagata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Paolo de
Miranda del foro di Ravenna - cod. fisc. – pec. CodiceFiscale_3
– telefax 0544 1951514 ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio professionale in Ravenna via Girotto Guaccimanni n. 25; parte convenuta costituita – attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI per parte attrice con la procuratrice speciale e mandataria Controparte_1 Controparte_2
(con integrale rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via
[...]
telematica in data 28.11.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare, respingere l'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata per essere il
Tribunale di Milano competente in quanto Foro esclusivo pattuito dalle parti nell'accordo del
14.4.2023;
- sempre in via preliminare, confermare il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, non essendo stati violati i disposti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.;
- nel merito, accertato il sostanziale scostamento in cui la Controparte_5
è incorsa rispetto al Piano di Risanamento ex art. 56 CCII del 22.2.2023 ed il grave
[...]
conseguente inadempimento della predetta società rispetto all'accordo di risanamento del 14.4.2023, quest'ultimo stipulato con accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. Controparte_1
del menzionato accordo di risanamento del 14.4.2023 tra Controparte_5
e con ogni conseguenza di legge;
[...] Controparte_1
- sempre nel merito, accertata l'insussistenza di alcun inadempimento all'accordo del 14.4.2023 da parte di respingere, perché infondata in fatto ed in diritto, qualsiasi domanda Controparte_1
riconvenzionale di danni avanzata dalla convenuta;
- in via istruttoria, non ammettere il capitolato di prova per testi ex adverso articolato nella seconda memoria del 26.7.2024, essendo state dedotte circostanze da provare documentalmente e quindi essendo la prova inutile al fine del decidere.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
a mezzo della propria mandataria dichiara di Controparte_1 Controparte_2
non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere svolta dalla convenuta in questa sede e fase in considerazione delle preclusioni maturate.”
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per la parte convenuta (con Controparte_5
integrale rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data
28.11.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, per tutti i fatti in narrativa esposti: in via pregiudiziale:
- accertata la competenza del Tribunale di Ravenna a mente dell'art. 27 C.C.I.I. in combinato disposto con gli artt. 28 e 38 Cod. proc. civ. dichiarare la propria incompetenza a decidere nel presente giudizio;
in subordine nel merito:
- accertato l'adempimento di alle obbligazioni di cui all'Accordo di risanamento ex art. 56 Pt_1
C.C.I.I. del 14.04.2023 rigettare le domande tutte svolte da parte attrice siccome infondate;
in via riconvenzionale
- accertato l'inadempimento di alle obbligazioni di cui all'Accordo di risanamento ex art. CP_1
56 C.C.I.I. del 14.04.2023 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno determinati in corso di causa o secondo equità. in via istruttoria
- si insiste fin d'ora per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la Memoria integrativa seconda ex art. 171-ter Cod. proc. civ. del 26.07.2024;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese forfettarie del 15%, iva e contributi come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
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Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
1. L'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali in rito di parte convenuta: incompetenza territoriale e nullità.
La richiesta di risoluzione per inadempimento domandata da parte ricorrente ha riguardo al piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 CCII ed al conseguente accordo di risanamento concluso per scambio di PEC tra le parti in data 14 aprile 2023 (documenti 1-2 di parte attrice).
L'art. 10 dell'accordo ex art. 56 ccii prevede che “il Foro di Milano avrà competenza esclusiva per ogni controversia relativa al presente accordo…”.
Il Codice della Crisi classifica il P.A.R. al titolo IV quarto tra gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” ma fa prevalere il suo aspetto privatistico come appunto accordo negoziale, ovvero contratto, intercorso tra debitore e creditore in esecuzione di un piano attestato di risanamento.
La circostanza per la quale il deposito del piano non ha natura “giurisdizionale” e non è rivolto al
Tribunale, che neppure valuta come negli altri casi l'alternativa liquidatoria, è dimostrata dal fatto che il debitore non deve produrre la documentazione obbligatoria ex art. 39 CCII, così come per gli altri strumenti di regolazione alternativa, ivi incluso l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione.
Lo strumento di regolazione della crisi previsto dal nuovo art. 56 CCII ha carattere stragiudiziale e non concorsuale, senza che vi sia alcuna forma di accesso al Tribunale, così come sotto la vigenza dell'art. 67 legga fallimentare.
La natura non concorsuale dei piani e dei conseguenti accordi in esecuzione del c.d. P.A.R. è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 9087/2018), nella cui motivazione è dato leggere che “il piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. non è una
“procedura concorsuale”, ma rientra nell'amplissimo genere delle “convenzioni stragiudiziali”, mancando di qualsivoglia intervento giudiziale (sia esso di valutazione o di controllo) e della partecipazione necessaria del ceto creditorio, essendo piuttosto frutto di una decisione dell'impresa, come attinente alla programmazione della propria futura attività e intesa al risanamento della relativa “situazione finanziaria” che nella sua traduzione operativa, poi, viene ad avvalersi dell'attività contrattuale di un professionista indipendente, per la funzione di attestatore, che può anche comportare, nel caso, la conclusione di convenzioni con i creditori o terzi in genere, come conferma la possibilità di scelta di pubblicarlo o meno nel registro delle imprese a mente dell'ultimo
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periodo dell'art. 67, comma 3, lett. d), che di per sé rappresenta una scelta propria dell'autonomia
d' impresa”.
A tutto voler concedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 CCII, piano, attestazione ed accordi potrebbero essere publicati al registro delle imprese su iniziativa e richiesta del debitore, ma come già rilevato dalla S.C. non vi è una forma di accesso allo strumento con una richiesta indirizzata al Tribunale, sicché si applicano le regole di competenza negoziali e del c.p.c. ma non l'art. 27 o l'art. 28 CCII.
Pertanto, difettando il c.d “accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza…”, prevale solo l'aspetto negoziale e privatistico dell'accordo in esecuzione del piano di risanamento attestato e quindi prevale la pattuizione negoziale volta a stabilire inequivocabilmente il Foro esclusivo con attrazione di ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed applicazione dell'accordo presso il Tribunale di Milano, tra le quali certamente rientra l'azione di risoluzione.
Non si applica dunque testualmente il criterio del c.d. COMI del debitore e la conseguente competenza del Tribunale del circondario ove il debitore ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 CCII, non trattandosi di uno strumento di regolazione che prevede l'accesso al Tribunale, ma la semplice conclusione di un contratto tra debitore e creditore, sulla base del piano attestato dall'esperto indipendente.
Né vi è un concorso aperto con sentenza che consente l'applicazione dell'art. 32 comma 1 CCII, in base al quale “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”; pertanto, appare fuori luogo la citazione dell'art. 24 legge fallimentare da parte della convenuta e della relativa giurisprudenza di legittimità.
Né può rilevare in tal senso l'anteriore ingresso in composizione negoziata, che non è una procedura Cont ed è peraltro anteriore alla conclusione del , cui è stata strumentale al più per lo svolgimento di trattative preliminari;
le misure protettive ivi erano state in effetti correttamente confermate dal tribunale di Ravenna competente ex art. 19 comma 1 e 27 ccii.
Come ribadito anche di recente dalla S.C., la clausola ex art. 10 dell'accordo sul c.d. “foro esclusivo” raggiunto tra le parti soddisfa il requisito di univocità della manifestazione di volontà: vedi da ultimo
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024 (Rv. 672972 - 01) “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.”
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Sussiste dunque la competenza dell'adito Tribunale di Milano a norma dell'art. 28 cpc non ricorrendo un caso di competenza “in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”, data appunto l'inapplicabilità degli artt. 27-28 ccii che si applicano solo ai casi di accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, PRO ecc. in cui è previsto non solo uno “strumento di regolazione” ma l'
“accesso allo strumento” con i relativi controlli di ammissibilità ed omologa in capo al Tribunale, a differenza del P.A.R.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è pertanto infondata e va rigettata.
Ad avviso del Tribunale, neppure appare fondata la eccezione di nullità ex art. 164 e 163 n. 4 cpc per omessa esposizione ed allegazione dei fatti di causa, della causa petendi e delle relative conclusioni, non ritenendosi opportuna quindi un'integrazione del punto della citazione in contraddittorio per consentire la difesa.
Infatti il complessivo tenore testuale delle conclusioni e della narrativa dell'atto di citazione consentono di dare un'autonomia funzionale, ferma ogni valutazione di merito sulla pretesa di risoluzione, all'inadempimento all'accordo ex art. 56 CCII che viene contestato a
[...]
, sulla base dell'esposizione di fatti specifici e concreti. Controparte_5
Si vedano in particolare pagine 5 e ss. della citazione con elencazione delle scadenze temporali non rispettate, domanda sulla quale peraltro la società convenuta ha esposto adeguate e puntuali difese
(vedi sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014; Sez. L - , Sentenza n. 17991 del 09/07/2018), senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, potendosi desumere la contestazione di inadempimento anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali.
2. L'assenza di gravità che non legittima la risoluzione dell'accordo per inadempimento della convenuta, prima del decorso del termine essenziale finale.
L'esecuzione del piano prevede da parte della Società i seguenti atti e negozi: “a. atti di vendita del patrimonio immobiliare della società, nell'arco di Piano e cioè in quattro anni dal 2023 al 2027, quantomeno ai prezzi minimi indicati nel Piano salva la possibilità di procedere alla vendita per importi superiori;
b. conferimento di un incarico ad un broker/operatore immobiliare di gradimento di per l'esecuzione delle vendite come da Piano…OMISSIS”. Controparte_1
Chiaramente l'accordo prevede che la revoca dello stato di liquidazione, il pagamento dei fornitori e dei debiti erariali cristallizzati a settembre 2022, il pagamento alla stessa Controparte_1 avverranno al momento dell'esecuzione integrale del piano, all'esito del decorso del periodo quadriennale e del completamento del piano vendite il cui termine è stabilito nel 2027, che quindi è ancora in corso.
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Viene poi prevista espressamente una partecipazione positiva all'esecuzione del piano, quindi un esplicito obbligo di cooperazione e di protezione del patrimonio della stessa debitrice in capo a
, la quale “parteciperà alla vendita di ciascun immobile (con o senza iscrizione Controparte_1 ipotecaria a suo favore) ricevendo l'80% del ricavato sino alla concorrenza dell'importo sopra descritto e assentendo alla restrizione di ipoteca in contestualità”.
Appare dunque fondata la difesa e contestazione di parte convenuta, laddove si deduce in comparsa di risposta che “…nell'Accordo di risanamento sottoscritto il 14.04.2023 la realizzazione temporale del Piano di risanamento è prevista nell'arco di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione, dal
2023 al 2027, mentre le scadenze intermedie hanno mero carattere previsionale e non obbligatorio, pur tendendo per quanto possibile alla loro generale realizzazione…OMISSIS… si reputa che nessun inadempimento possa essere legittimamente e in buona fede attribuito a in quanto i termini Pt_1
intermedi indicati nel Piano mantengano la loro indicazione meramente previsionale senza alcun vincolo perentorio, né in deroga al beneficio del termine di conclusione del risanamento difettando ogni ipotesi di insolvenza e/o di diminuzione della garanzia”.
Tali argomentazioni convincono della infondatezza attuale della domanda di risoluzione ex art. 1453
c.c. dell'accordo in oggetto, atteso che il termine ultimo per l'adempimento – fissato chiaramente ad aprile 2027 – non appare decorso.
Non rileva un mero ed ipotetico cronoprogramma delle vendite immobiliari in arco piano senza previsione del fatto che si tratti di termini essenziali per la risoluzione per inadempimento, in collegamento con la soddisfazione del creditore.
Ad avviso del Tribunale, l'inevitabile alea liquidatoria anche di tipo economico (e di risposta del mercato immobiliare) che connota l'accordo di natura liquidatoria in oggetto non consente di escludere ad oggi, che possa esservi nell'arco temporale e nei successivi due anni residui l'integrale esecuzione del P.A.R. attestato.
Ciò che rileva in ultima analisi è il rispetto del termine ultimo dell'adempimento dell'accordo, l'unico rilevante ed essenziale nella fattispecie concreta (per espressa previsione della proposta accettata dalla parte attrice consapevolmente), che solo costituisce la misura dell'eventuale gravità dell'inadempimento, sia in termini di percentuale di soddisfazione che sul versante temporale, nei confronti dell'ipotecario e di tutti gli altri creditori.
Su tali conclusioni appare attestarsi anche una parte della giurisprudenza di merito in punto di ineludibile collegamento della misura della gravità dell'inadempimento con il decorso del termine ultimo liquidatorio (Corte d'Appello Venezia Sent., 24/05/2017) secondo cui “Ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 186 L.Fall., occorre valutare
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se l'inadempimento lamentato sia di non scarsa importanza;
in ipotesi di concordato con cessione di beni, qualora le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti risultino insufficienti a soddisfare una parte non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente (se ciò è previsto nel piano) i privilegiati, mentre l'inadempimento medesimo può ritenersi a maggior ragione grave, qualora il termine per l'adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato non sembri offrire migliori prospettive di soddisfacimento.”
Prima del decorso del termine ultimo, fissato ad aprile 2027, ed in un orizzonte temporale rimanente sufficientemente lungo ed apprezzabile, non è ancora in astratto escludibile che - in caso di realizzo immobiliare positivo dei beni venduti – il creditore ipotecario e tutti i chirografari potranno trovare soddisfazione nei termini e nelle percentuali promesse, pur nel mancato rispetto del cronoprogramma intermedio.
Non sono emersi ad oggi fatti gravi quali una problematica di sottostima del passivo , un drenaggio di risorse finanziarie già stanziate, ovvero un definitivo perimento/distruzione della res, quali circostanze fattuali che ad oggi soltanto consentirebbero di ritenere del tutto irraggiungibile la realizzazione della causa concreta del sinallagma di cui all'accordo.
Del resto, anche nel concordato preventivo, prima che il legislatore imponesse l'assicurazione a tutti i creditori (in particolare chirografari) di un'utilità concreta, sufficientemente individuata ed apprezzabile economicamente (oggi stabilita ex art. 84 co. 4 CCII), era chiaro, sul piano dell'interpretazione storica, che l'alea liquidatoria e del realizzo immobiliare dovessero essere
“sopportati” dai creditori, avendo la società debitrice adempiuto alla propria obbligazione pattizia mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio con la cessio bonorum.
Nel caso concreto, tale principio di allocazione del rischio di realizzo economico sui creditori, deve pertanto continuare ad operare fino alla scadenza del termine ultimo di adempimento della proposta e del piano, ciò indipendentemente dalla contingente situazione di attuale “stallo” nell'avanzamento delle vendite immobiliari.
Anche il Tribunale di Modena Sez. fall., Decr., 20/04/2016, ha opinato nel senso dell'irrilevanza ai fini della valutazione di inadempimento del cronoprogramma intermedio, non oggetto di impegno vincolante da parte della società proponente (e che pertanto non rileva a fini risolutori), atteso che
“anteriormente alla scadenza del termine finale di esecuzione della proposta di concordato preventivo può aversi inadempimento non irrilevante, tale da giustificare la risoluzione ai sensi dell'art. 186 l.fall., solo qualora risulti certo, in ragione di significativi scostamenti rispetto al piano, che la proposta non potrà avere esecuzione;
a tal fine non può attribuirsi rilievo al mancato rispetto
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dei tempi di pagamento intermedi eventualmente indicati nella proposta omologata, dovendosi fare riferimento al solo termine finale di esecuzione della stessa.”
Proprio l'alea economica connaturata alla liquidazione immobiliare non consente di accertare ad oggi, come preteso dalla ricorrente, il venir meno della funzione dell'accordo, per impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta ed omologata, prima ed indipendentemente dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto di aprile 2027.
Non appare in sostanza ragionevole formulare siffatta previsione di totale insoddisfazione del ceto creditorio prima del termine ultimo del completamento della liquidazione dei beni, attesa l'incertezza, in positivo ed in negativo, delle dinamiche del mercato immobiliare e della sua risposta nell'orizzonte di piano.
Si rende manifesta la necessaria sussistenza di un inadempimento già in essere all'epoca in cui viene radicata l'azione, non essendo sufficiente la probabilità, neppure se alquanto elevata, che gli obblighi concordatari non vengano onorati nel termine ultimo di scadenza, in ragione della difficoltà ed alea di vendita.
In linea di principio, pertanto, non è configurabile la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 c.c. ante tempus rispetto alla scadenza stabilita per l'adempimento, salve ipotesi estreme di conclamato inadempimento, che non rispondano tuttavia a logiche concrete di rischio liquidatorio e di realizzo economico della vendita immobiliare, quale variabile esogena, che nell'orizzonte temporale di piano grava sui creditori che hanno un'aspettativa qualificata di soddisfazione.
Solo nell'ipotesi di conclamata e irreversibile impossibilità di adempiere da parte del debitore (si pensi, in via del tutto esemplificativa, alla distruzione dei beni aziendali per caso fortuito e all'assenza di adeguate coperture assicurative, all'intervenuta impossibilità di liquidazione dell'unico asset immobiliare per perimento totale o parziale della cosa/per cambio di status giuridico amministrativo o di mutamento definitivo di destinazione d'uso) una domanda di risoluzione anticipata potrebbe essere considerata ammissibile e meritevole di accoglimento.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto nell'accordo e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non sia verosimile l'integrazione della soddisfazione in lauta prevista di , nel termine ragionevole di quattro Controparte_1
anni decorrenti dalla stipula del patto, positivamente stabilito dalle parti.
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Tale previsione di totale insoddisfazione non è allo stato formulabile, non potendosi escludere, del tutto ed in astratto, una vivacità di offerte e di risposta del mercato immobiliare nei prossimi due anni.
3. L'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta.
Del resto, la stessa si è resa responsabile di un inadempimento delle sue Controparte_1 obbligazioni poste a carico dall'accordo concluso non partecipando a un rogito notarile di compravendita dal quale avrebbe incassato l'80% delle somme, pur a seguito di offerta reale ed intimazione ad adempiere (vedi doc. 12).
In caso di reciproci e contrapposti inadempimenti verrebbe in ogni caso meno il requisito della gravità rilevante ex art. 1453 c.c.; vedi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 e Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021 secondo la quale “…l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.”; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021.
Nel caso di specie, l'inadempimento della stessa appare grave nel Controparte_1
bilanciamento dei contrapposti interessi economici e negoziali in quanto attiene a un obbligo principale e non accessorio dell'accordo, per la cui realizzazione è tenuta a cooperare fattivamente ed in modo positivo;
né appare giustificata la PEC di risposta del difensore di parte attrice in data 10 maggio 2024 (vedi doc. 13) che ha ritenuto di non accettare l'intimazione e l'offerta reale pari all'80% del ricavato, posto che da un lato: a) la tesi della già intervenuta risoluzione dell'accordo è infondata secondo il Tribunale, anche in difetto di clausola risolutiva espressa;
b) non rileva lo squilibrio patrimoniale e finanziario o l'eventuale patrimonio netto negativo della convenuta, che non devono essere valutati ad oggi ma al termine dell'esecuzione quadriennale del piano, ed al momento dell'eventuale e prevista revoca dello stato di liquidazione.
In ogni caso deve farsi applicazione dell'insegnamento della S.C., secondo la quale, vedi Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019 (Rv. 654177 - 01) “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che,
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qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.”
Più grave e fondamentalmente l'unico, nell'economia complessiva del negozio - posto che la generazione dei flussi dalle vendite immobiliari impone la partecipazione al rogito da parte di e da essa cooperazione dipende ovviamente la realizzazione del complessivo Controparte_1
accordo anche verso gli altri creditori estranei rispetto alle parti odierne del giudizio – è
l'inadempimento dell'attrice, sicché si deve esaminare la domanda risarcitoria in via riconvenzionale della società convenuta.
Il richiesto danno da perdita di chance e di occasione economica per la ricorrente e di conseguenza per gli altri creditori a valle dell'accordo è da quantificarsi nel residuo 20% di € 290.000, quale prezzo della proposta sfociata in conclusione del contratto Parte_2
preliminare poi disatteso per fatto e colpa di , disattendendo l'intimazione ed offerta CP_1
reale.
Il richiesto danno in via equitativa e secondo elementi concreti, senza necessità di istruttoria orale perché documentato, può dunque, in ragione dell'ingiustificato inadempimento rispetto all'intimazione ed offerta reale di parte attrice, soggettivamente attribuibile alla stessa, quantificarsi in via esatta ed equitativa in € 58.000, quale lucro cessante;
non rileva invece la mera proposta preliminare successiva pervenuta da causa in corso, il 4.6.2024, non seguita da offerta CP_8
reale o intimazione ad adempiere.
Si richiamano infine le motivazioni esposte a conforto dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, depositata per via telematica in data 14.10.2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. – in considerazione del rigetto delle domande della parte attrice e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria della convenuta – va condannata la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , che vengono così liquidate per compensi professionali, Controparte_5
in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia da € 52.000 ad € 260.000, da ritenersi determinato nell'importo oggetto di risarcimento
(c.d. “decisum”) secondo i valori medi delle altre fasi e minimi per la fase istruttoria/di trattazione, stante l'assenza di prove costituende orali;
e quindi per complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del cit. D.M., C.P.A. e I.V.A. di legge.
P.Q.M.
11 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta le eccezioni pregiudiziali di nullità ed incompetenza territoriale sollevate da parte convenuta;
- rigetta integralmente tutte le domande formulate da parte attrice e per essa, Controparte_1
quale mandataria e procuratrice speciale, da nei confronti della Controparte_2
convenuta ; Controparte_5
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertato l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di cui all'Accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento ex art. 56 C.C.I.I. del 14.04.2023 condanna la parte attrice in favore della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali secondo equità in misura pari ad € 58.000,00;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano nella misura di € 11.268,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte).
Così deciso in Milano, il 24 aprile 2025.
Il giudice dott. Francesco Pipicelli
12
SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 12177/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da con socio unico, costituita ai sensi della L. 30.04.1999 n. 130, con sede legale Controparte_1 in OM, via Curtatone n. 3, cap. soc. € 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione presso il
Registro delle Imprese di OM , Gruppo IVA Gardant iscritta al n. P.IVA_1 P.IVA_2
35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento del
12.12.2023, che ha abrogato il precedente provvedimento del 7.6.2017 (G.U. n. 296 del 20.12.2023),
e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, in forza di procura speciale per atto Notaio dr.ssa di OM rep. n. 20088 e racc. n. 9857 del 22.03.2023, (Allegato A), da Persona_1 [...]
con sede legale in OM, via Curtatone n. 3, cap. soc. € 150.000,00 i.v., Controparte_2
codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di OM , P.IVA P.IVA_3
, Gruppo REA RM-1581658, in persona del dott. , nato P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
a Milano il 22 novembre 1966, C.F. , in forza di procura per atto Notaio dr.ssa C.F._1
rep. n. 20057 e racc. n. 9838 del 16.03.2023 (Allegato B), come da procura alle Persona_1 liti a margine dell'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Vincenzo Mariconda (C.F.
- PEC ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio professionale in Milano, via Cerva n. 8; parte attrice
Contro
, con sede legale a RAVENNA Controparte_5
(RA) PIAZZA DORA MARKUS 12/M cap 48122 frazione MARINA DI RAVENNA Numero
REA RA – 182737 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in P.IVA_4
persona del rappresentante legale pro tempore e Liquidatore Dott. rappresentata e Controparte_6
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
difesa giusta procura speciale autenticata allagata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Paolo de
Miranda del foro di Ravenna - cod. fisc. – pec. CodiceFiscale_3
– telefax 0544 1951514 ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio professionale in Ravenna via Girotto Guaccimanni n. 25; parte convenuta costituita – attrice in via riconvenzionale
CONCLUSIONI per parte attrice con la procuratrice speciale e mandataria Controparte_1 Controparte_2
(con integrale rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via
[...]
telematica in data 28.11.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare, respingere l'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata per essere il
Tribunale di Milano competente in quanto Foro esclusivo pattuito dalle parti nell'accordo del
14.4.2023;
- sempre in via preliminare, confermare il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione, non essendo stati violati i disposti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.;
- nel merito, accertato il sostanziale scostamento in cui la Controparte_5
è incorsa rispetto al Piano di Risanamento ex art. 56 CCII del 22.2.2023 ed il grave
[...]
conseguente inadempimento della predetta società rispetto all'accordo di risanamento del 14.4.2023, quest'ultimo stipulato con accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. Controparte_1
del menzionato accordo di risanamento del 14.4.2023 tra Controparte_5
e con ogni conseguenza di legge;
[...] Controparte_1
- sempre nel merito, accertata l'insussistenza di alcun inadempimento all'accordo del 14.4.2023 da parte di respingere, perché infondata in fatto ed in diritto, qualsiasi domanda Controparte_1
riconvenzionale di danni avanzata dalla convenuta;
- in via istruttoria, non ammettere il capitolato di prova per testi ex adverso articolato nella seconda memoria del 26.7.2024, essendo state dedotte circostanze da provare documentalmente e quindi essendo la prova inutile al fine del decidere.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
a mezzo della propria mandataria dichiara di Controparte_1 Controparte_2
non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere svolta dalla convenuta in questa sede e fase in considerazione delle preclusioni maturate.”
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per la parte convenuta (con Controparte_5
integrale rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data
28.11.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, per tutti i fatti in narrativa esposti: in via pregiudiziale:
- accertata la competenza del Tribunale di Ravenna a mente dell'art. 27 C.C.I.I. in combinato disposto con gli artt. 28 e 38 Cod. proc. civ. dichiarare la propria incompetenza a decidere nel presente giudizio;
in subordine nel merito:
- accertato l'adempimento di alle obbligazioni di cui all'Accordo di risanamento ex art. 56 Pt_1
C.C.I.I. del 14.04.2023 rigettare le domande tutte svolte da parte attrice siccome infondate;
in via riconvenzionale
- accertato l'inadempimento di alle obbligazioni di cui all'Accordo di risanamento ex art. CP_1
56 C.C.I.I. del 14.04.2023 condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno determinati in corso di causa o secondo equità. in via istruttoria
- si insiste fin d'ora per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con la Memoria integrativa seconda ex art. 171-ter Cod. proc. civ. del 26.07.2024;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese forfettarie del 15%, iva e contributi come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
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Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
1. L'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali in rito di parte convenuta: incompetenza territoriale e nullità.
La richiesta di risoluzione per inadempimento domandata da parte ricorrente ha riguardo al piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 CCII ed al conseguente accordo di risanamento concluso per scambio di PEC tra le parti in data 14 aprile 2023 (documenti 1-2 di parte attrice).
L'art. 10 dell'accordo ex art. 56 ccii prevede che “il Foro di Milano avrà competenza esclusiva per ogni controversia relativa al presente accordo…”.
Il Codice della Crisi classifica il P.A.R. al titolo IV quarto tra gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” ma fa prevalere il suo aspetto privatistico come appunto accordo negoziale, ovvero contratto, intercorso tra debitore e creditore in esecuzione di un piano attestato di risanamento.
La circostanza per la quale il deposito del piano non ha natura “giurisdizionale” e non è rivolto al
Tribunale, che neppure valuta come negli altri casi l'alternativa liquidatoria, è dimostrata dal fatto che il debitore non deve produrre la documentazione obbligatoria ex art. 39 CCII, così come per gli altri strumenti di regolazione alternativa, ivi incluso l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione.
Lo strumento di regolazione della crisi previsto dal nuovo art. 56 CCII ha carattere stragiudiziale e non concorsuale, senza che vi sia alcuna forma di accesso al Tribunale, così come sotto la vigenza dell'art. 67 legga fallimentare.
La natura non concorsuale dei piani e dei conseguenti accordi in esecuzione del c.d. P.A.R. è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 9087/2018), nella cui motivazione è dato leggere che “il piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. non è una
“procedura concorsuale”, ma rientra nell'amplissimo genere delle “convenzioni stragiudiziali”, mancando di qualsivoglia intervento giudiziale (sia esso di valutazione o di controllo) e della partecipazione necessaria del ceto creditorio, essendo piuttosto frutto di una decisione dell'impresa, come attinente alla programmazione della propria futura attività e intesa al risanamento della relativa “situazione finanziaria” che nella sua traduzione operativa, poi, viene ad avvalersi dell'attività contrattuale di un professionista indipendente, per la funzione di attestatore, che può anche comportare, nel caso, la conclusione di convenzioni con i creditori o terzi in genere, come conferma la possibilità di scelta di pubblicarlo o meno nel registro delle imprese a mente dell'ultimo
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periodo dell'art. 67, comma 3, lett. d), che di per sé rappresenta una scelta propria dell'autonomia
d' impresa”.
A tutto voler concedere, ai sensi dell'art. 56 comma 4 CCII, piano, attestazione ed accordi potrebbero essere publicati al registro delle imprese su iniziativa e richiesta del debitore, ma come già rilevato dalla S.C. non vi è una forma di accesso allo strumento con una richiesta indirizzata al Tribunale, sicché si applicano le regole di competenza negoziali e del c.p.c. ma non l'art. 27 o l'art. 28 CCII.
Pertanto, difettando il c.d “accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza…”, prevale solo l'aspetto negoziale e privatistico dell'accordo in esecuzione del piano di risanamento attestato e quindi prevale la pattuizione negoziale volta a stabilire inequivocabilmente il Foro esclusivo con attrazione di ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed applicazione dell'accordo presso il Tribunale di Milano, tra le quali certamente rientra l'azione di risoluzione.
Non si applica dunque testualmente il criterio del c.d. COMI del debitore e la conseguente competenza del Tribunale del circondario ove il debitore ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 CCII, non trattandosi di uno strumento di regolazione che prevede l'accesso al Tribunale, ma la semplice conclusione di un contratto tra debitore e creditore, sulla base del piano attestato dall'esperto indipendente.
Né vi è un concorso aperto con sentenza che consente l'applicazione dell'art. 32 comma 1 CCII, in base al quale “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”; pertanto, appare fuori luogo la citazione dell'art. 24 legge fallimentare da parte della convenuta e della relativa giurisprudenza di legittimità.
Né può rilevare in tal senso l'anteriore ingresso in composizione negoziata, che non è una procedura Cont ed è peraltro anteriore alla conclusione del , cui è stata strumentale al più per lo svolgimento di trattative preliminari;
le misure protettive ivi erano state in effetti correttamente confermate dal tribunale di Ravenna competente ex art. 19 comma 1 e 27 ccii.
Come ribadito anche di recente dalla S.C., la clausola ex art. 10 dell'accordo sul c.d. “foro esclusivo” raggiunto tra le parti soddisfa il requisito di univocità della manifestazione di volontà: vedi da ultimo
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024 (Rv. 672972 - 01) “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.”
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Sussiste dunque la competenza dell'adito Tribunale di Milano a norma dell'art. 28 cpc non ricorrendo un caso di competenza “in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”, data appunto l'inapplicabilità degli artt. 27-28 ccii che si applicano solo ai casi di accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, PRO ecc. in cui è previsto non solo uno “strumento di regolazione” ma l'
“accesso allo strumento” con i relativi controlli di ammissibilità ed omologa in capo al Tribunale, a differenza del P.A.R.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta è pertanto infondata e va rigettata.
Ad avviso del Tribunale, neppure appare fondata la eccezione di nullità ex art. 164 e 163 n. 4 cpc per omessa esposizione ed allegazione dei fatti di causa, della causa petendi e delle relative conclusioni, non ritenendosi opportuna quindi un'integrazione del punto della citazione in contraddittorio per consentire la difesa.
Infatti il complessivo tenore testuale delle conclusioni e della narrativa dell'atto di citazione consentono di dare un'autonomia funzionale, ferma ogni valutazione di merito sulla pretesa di risoluzione, all'inadempimento all'accordo ex art. 56 CCII che viene contestato a
[...]
, sulla base dell'esposizione di fatti specifici e concreti. Controparte_5
Si vedano in particolare pagine 5 e ss. della citazione con elencazione delle scadenze temporali non rispettate, domanda sulla quale peraltro la società convenuta ha esposto adeguate e puntuali difese
(vedi sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20294 del
25/09/2014; Sez. L - , Sentenza n. 17991 del 09/07/2018), senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, potendosi desumere la contestazione di inadempimento anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali.
2. L'assenza di gravità che non legittima la risoluzione dell'accordo per inadempimento della convenuta, prima del decorso del termine essenziale finale.
L'esecuzione del piano prevede da parte della Società i seguenti atti e negozi: “a. atti di vendita del patrimonio immobiliare della società, nell'arco di Piano e cioè in quattro anni dal 2023 al 2027, quantomeno ai prezzi minimi indicati nel Piano salva la possibilità di procedere alla vendita per importi superiori;
b. conferimento di un incarico ad un broker/operatore immobiliare di gradimento di per l'esecuzione delle vendite come da Piano…OMISSIS”. Controparte_1
Chiaramente l'accordo prevede che la revoca dello stato di liquidazione, il pagamento dei fornitori e dei debiti erariali cristallizzati a settembre 2022, il pagamento alla stessa Controparte_1 avverranno al momento dell'esecuzione integrale del piano, all'esito del decorso del periodo quadriennale e del completamento del piano vendite il cui termine è stabilito nel 2027, che quindi è ancora in corso.
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Viene poi prevista espressamente una partecipazione positiva all'esecuzione del piano, quindi un esplicito obbligo di cooperazione e di protezione del patrimonio della stessa debitrice in capo a
, la quale “parteciperà alla vendita di ciascun immobile (con o senza iscrizione Controparte_1 ipotecaria a suo favore) ricevendo l'80% del ricavato sino alla concorrenza dell'importo sopra descritto e assentendo alla restrizione di ipoteca in contestualità”.
Appare dunque fondata la difesa e contestazione di parte convenuta, laddove si deduce in comparsa di risposta che “…nell'Accordo di risanamento sottoscritto il 14.04.2023 la realizzazione temporale del Piano di risanamento è prevista nell'arco di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione, dal
2023 al 2027, mentre le scadenze intermedie hanno mero carattere previsionale e non obbligatorio, pur tendendo per quanto possibile alla loro generale realizzazione…OMISSIS… si reputa che nessun inadempimento possa essere legittimamente e in buona fede attribuito a in quanto i termini Pt_1
intermedi indicati nel Piano mantengano la loro indicazione meramente previsionale senza alcun vincolo perentorio, né in deroga al beneficio del termine di conclusione del risanamento difettando ogni ipotesi di insolvenza e/o di diminuzione della garanzia”.
Tali argomentazioni convincono della infondatezza attuale della domanda di risoluzione ex art. 1453
c.c. dell'accordo in oggetto, atteso che il termine ultimo per l'adempimento – fissato chiaramente ad aprile 2027 – non appare decorso.
Non rileva un mero ed ipotetico cronoprogramma delle vendite immobiliari in arco piano senza previsione del fatto che si tratti di termini essenziali per la risoluzione per inadempimento, in collegamento con la soddisfazione del creditore.
Ad avviso del Tribunale, l'inevitabile alea liquidatoria anche di tipo economico (e di risposta del mercato immobiliare) che connota l'accordo di natura liquidatoria in oggetto non consente di escludere ad oggi, che possa esservi nell'arco temporale e nei successivi due anni residui l'integrale esecuzione del P.A.R. attestato.
Ciò che rileva in ultima analisi è il rispetto del termine ultimo dell'adempimento dell'accordo, l'unico rilevante ed essenziale nella fattispecie concreta (per espressa previsione della proposta accettata dalla parte attrice consapevolmente), che solo costituisce la misura dell'eventuale gravità dell'inadempimento, sia in termini di percentuale di soddisfazione che sul versante temporale, nei confronti dell'ipotecario e di tutti gli altri creditori.
Su tali conclusioni appare attestarsi anche una parte della giurisprudenza di merito in punto di ineludibile collegamento della misura della gravità dell'inadempimento con il decorso del termine ultimo liquidatorio (Corte d'Appello Venezia Sent., 24/05/2017) secondo cui “Ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 186 L.Fall., occorre valutare
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se l'inadempimento lamentato sia di non scarsa importanza;
in ipotesi di concordato con cessione di beni, qualora le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti risultino insufficienti a soddisfare una parte non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente (se ciò è previsto nel piano) i privilegiati, mentre l'inadempimento medesimo può ritenersi a maggior ragione grave, qualora il termine per l'adempimento del piano sia decorso e la prosecuzione del concordato non sembri offrire migliori prospettive di soddisfacimento.”
Prima del decorso del termine ultimo, fissato ad aprile 2027, ed in un orizzonte temporale rimanente sufficientemente lungo ed apprezzabile, non è ancora in astratto escludibile che - in caso di realizzo immobiliare positivo dei beni venduti – il creditore ipotecario e tutti i chirografari potranno trovare soddisfazione nei termini e nelle percentuali promesse, pur nel mancato rispetto del cronoprogramma intermedio.
Non sono emersi ad oggi fatti gravi quali una problematica di sottostima del passivo , un drenaggio di risorse finanziarie già stanziate, ovvero un definitivo perimento/distruzione della res, quali circostanze fattuali che ad oggi soltanto consentirebbero di ritenere del tutto irraggiungibile la realizzazione della causa concreta del sinallagma di cui all'accordo.
Del resto, anche nel concordato preventivo, prima che il legislatore imponesse l'assicurazione a tutti i creditori (in particolare chirografari) di un'utilità concreta, sufficientemente individuata ed apprezzabile economicamente (oggi stabilita ex art. 84 co. 4 CCII), era chiaro, sul piano dell'interpretazione storica, che l'alea liquidatoria e del realizzo immobiliare dovessero essere
“sopportati” dai creditori, avendo la società debitrice adempiuto alla propria obbligazione pattizia mettendo a disposizione tutto il proprio patrimonio con la cessio bonorum.
Nel caso concreto, tale principio di allocazione del rischio di realizzo economico sui creditori, deve pertanto continuare ad operare fino alla scadenza del termine ultimo di adempimento della proposta e del piano, ciò indipendentemente dalla contingente situazione di attuale “stallo” nell'avanzamento delle vendite immobiliari.
Anche il Tribunale di Modena Sez. fall., Decr., 20/04/2016, ha opinato nel senso dell'irrilevanza ai fini della valutazione di inadempimento del cronoprogramma intermedio, non oggetto di impegno vincolante da parte della società proponente (e che pertanto non rileva a fini risolutori), atteso che
“anteriormente alla scadenza del termine finale di esecuzione della proposta di concordato preventivo può aversi inadempimento non irrilevante, tale da giustificare la risoluzione ai sensi dell'art. 186 l.fall., solo qualora risulti certo, in ragione di significativi scostamenti rispetto al piano, che la proposta non potrà avere esecuzione;
a tal fine non può attribuirsi rilievo al mancato rispetto
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dei tempi di pagamento intermedi eventualmente indicati nella proposta omologata, dovendosi fare riferimento al solo termine finale di esecuzione della stessa.”
Proprio l'alea economica connaturata alla liquidazione immobiliare non consente di accertare ad oggi, come preteso dalla ricorrente, il venir meno della funzione dell'accordo, per impossibilità di soddisfare i creditori nella misura proposta ed omologata, prima ed indipendentemente dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto di aprile 2027.
Non appare in sostanza ragionevole formulare siffatta previsione di totale insoddisfazione del ceto creditorio prima del termine ultimo del completamento della liquidazione dei beni, attesa l'incertezza, in positivo ed in negativo, delle dinamiche del mercato immobiliare e della sua risposta nell'orizzonte di piano.
Si rende manifesta la necessaria sussistenza di un inadempimento già in essere all'epoca in cui viene radicata l'azione, non essendo sufficiente la probabilità, neppure se alquanto elevata, che gli obblighi concordatari non vengano onorati nel termine ultimo di scadenza, in ragione della difficoltà ed alea di vendita.
In linea di principio, pertanto, non è configurabile la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 c.c. ante tempus rispetto alla scadenza stabilita per l'adempimento, salve ipotesi estreme di conclamato inadempimento, che non rispondano tuttavia a logiche concrete di rischio liquidatorio e di realizzo economico della vendita immobiliare, quale variabile esogena, che nell'orizzonte temporale di piano grava sui creditori che hanno un'aspettativa qualificata di soddisfazione.
Solo nell'ipotesi di conclamata e irreversibile impossibilità di adempiere da parte del debitore (si pensi, in via del tutto esemplificativa, alla distruzione dei beni aziendali per caso fortuito e all'assenza di adeguate coperture assicurative, all'intervenuta impossibilità di liquidazione dell'unico asset immobiliare per perimento totale o parziale della cosa/per cambio di status giuridico amministrativo o di mutamento definitivo di destinazione d'uso) una domanda di risoluzione anticipata potrebbe essere considerata ammissibile e meritevole di accoglimento.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto nell'accordo e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non sia verosimile l'integrazione della soddisfazione in lauta prevista di , nel termine ragionevole di quattro Controparte_1
anni decorrenti dalla stipula del patto, positivamente stabilito dalle parti.
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Tale previsione di totale insoddisfazione non è allo stato formulabile, non potendosi escludere, del tutto ed in astratto, una vivacità di offerte e di risposta del mercato immobiliare nei prossimi due anni.
3. L'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta.
Del resto, la stessa si è resa responsabile di un inadempimento delle sue Controparte_1 obbligazioni poste a carico dall'accordo concluso non partecipando a un rogito notarile di compravendita dal quale avrebbe incassato l'80% delle somme, pur a seguito di offerta reale ed intimazione ad adempiere (vedi doc. 12).
In caso di reciproci e contrapposti inadempimenti verrebbe in ogni caso meno il requisito della gravità rilevante ex art. 1453 c.c.; vedi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 25/10/2024 e Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021 secondo la quale “…l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.”; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021.
Nel caso di specie, l'inadempimento della stessa appare grave nel Controparte_1
bilanciamento dei contrapposti interessi economici e negoziali in quanto attiene a un obbligo principale e non accessorio dell'accordo, per la cui realizzazione è tenuta a cooperare fattivamente ed in modo positivo;
né appare giustificata la PEC di risposta del difensore di parte attrice in data 10 maggio 2024 (vedi doc. 13) che ha ritenuto di non accettare l'intimazione e l'offerta reale pari all'80% del ricavato, posto che da un lato: a) la tesi della già intervenuta risoluzione dell'accordo è infondata secondo il Tribunale, anche in difetto di clausola risolutiva espressa;
b) non rileva lo squilibrio patrimoniale e finanziario o l'eventuale patrimonio netto negativo della convenuta, che non devono essere valutati ad oggi ma al termine dell'esecuzione quadriennale del piano, ed al momento dell'eventuale e prevista revoca dello stato di liquidazione.
In ogni caso deve farsi applicazione dell'insegnamento della S.C., secondo la quale, vedi Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019 (Rv. 654177 - 01) “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che,
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SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.”
Più grave e fondamentalmente l'unico, nell'economia complessiva del negozio - posto che la generazione dei flussi dalle vendite immobiliari impone la partecipazione al rogito da parte di e da essa cooperazione dipende ovviamente la realizzazione del complessivo Controparte_1
accordo anche verso gli altri creditori estranei rispetto alle parti odierne del giudizio – è
l'inadempimento dell'attrice, sicché si deve esaminare la domanda risarcitoria in via riconvenzionale della società convenuta.
Il richiesto danno da perdita di chance e di occasione economica per la ricorrente e di conseguenza per gli altri creditori a valle dell'accordo è da quantificarsi nel residuo 20% di € 290.000, quale prezzo della proposta sfociata in conclusione del contratto Parte_2
preliminare poi disatteso per fatto e colpa di , disattendendo l'intimazione ed offerta CP_1
reale.
Il richiesto danno in via equitativa e secondo elementi concreti, senza necessità di istruttoria orale perché documentato, può dunque, in ragione dell'ingiustificato inadempimento rispetto all'intimazione ed offerta reale di parte attrice, soggettivamente attribuibile alla stessa, quantificarsi in via esatta ed equitativa in € 58.000, quale lucro cessante;
non rileva invece la mera proposta preliminare successiva pervenuta da causa in corso, il 4.6.2024, non seguita da offerta CP_8
reale o intimazione ad adempiere.
Si richiamano infine le motivazioni esposte a conforto dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, depositata per via telematica in data 14.10.2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. – in considerazione del rigetto delle domande della parte attrice e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria della convenuta – va condannata la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , che vengono così liquidate per compensi professionali, Controparte_5
in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia da € 52.000 ad € 260.000, da ritenersi determinato nell'importo oggetto di risarcimento
(c.d. “decisum”) secondo i valori medi delle altre fasi e minimi per la fase istruttoria/di trattazione, stante l'assenza di prove costituende orali;
e quindi per complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del cit. D.M., C.P.A. e I.V.A. di legge.
P.Q.M.
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SEZIONE II CIVILE RG n. 12177/2024
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta le eccezioni pregiudiziali di nullità ed incompetenza territoriale sollevate da parte convenuta;
- rigetta integralmente tutte le domande formulate da parte attrice e per essa, Controparte_1
quale mandataria e procuratrice speciale, da nei confronti della Controparte_2
convenuta ; Controparte_5
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertato l'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni di cui all'Accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento ex art. 56 C.C.I.I. del 14.04.2023 condanna la parte attrice in favore della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali secondo equità in misura pari ad € 58.000,00;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano nella misura di € 11.268,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 2, comma secondo, del D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte).
Così deciso in Milano, il 24 aprile 2025.
Il giudice dott. Francesco Pipicelli
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