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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.4416/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
RICORRENTE
,quale amm. unico e legale rapp. della " CP 2 Controparte_1
(oggi denominata CP 3 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.
,
Alfredo Scialò, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, sito in Napoli
alla via Alessandro Scarlatti n. 150
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t della Giunta Regionale, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites, domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura, sito in Salerno, alla via Abella Salernitana, n.3 RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
prot.n. 116 del 15/04/2022, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla [...]
CP 4 Controparte_5
[...] di Salerno
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del24
settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, ritualmente notificato, il sig.
,Controparte_1 quale amministratore unico e legale rappresentante p.t. della CP 2
[...], proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 116 del
15/04/2022, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla [...]
Controparte_6
[...] , con cui si ingiungeva al ricorrente, in solido con la CP 2 quale gestore dell'impianto di depurazione del Comune di Acerno, loc. Occhio Caldo, ex SS 164, il pagamento della somma di € 5.475,00 per violazione dell'art. 101 comma 1 e 133,
comma 1del D.Lgs. 152/06, per il superamento dei limiti consentiti dei valori relativi
Deduceva il ricorrente: l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione ad Parte 1
per violazione delle metodiche di campionamento e analisi prescritte dal T.U.A. e dall'APAT (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, oggi denominata CP_7 ); per adozione di una procedura irrispettosa delle tempistiche di campionamento e analisi di acque reflue prescritte dall'Apat, nonché la propria assenza di condotta colposa nella gestione del depuratore comunale di Acerno Località
Occhio Caldo ex SS 164.
Eccepiva altresì, in subordine, l'eccessività della sanzione irrogata in considerazione della circostanza il superamento di uno solo degli oltre 50 parametri indagati alla data di ispezione, nonché la circostanza che la contestata sanzione è stata quantificata in spregio ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 245/2011(e dal successivo decreto dirigenziale di attuazione, D.D. 242/2011 - doc. all. 9) per il calcolo della “misura delle sanzioni ex
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.", che impongono di seguire una specifica procedura per determinare l'ammontare dell'importo dovuto.
Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_4 in persona
del Presidente p.t., che contrastava le avverse deduzioni ed instava per il rigetto della domanda.
costituita il giorno prima della suaAlla prima udienza, essendosi la Controparte_4
celebrazione, il Giudice provvedeva a rinviare il giudizio e Successivamente, con provvedimento del 25/02/2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, nonché le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente. Dunque la causa, istruita solo documentalmente, era rinviata per la decisione mediante lettura del dispositivo della sentenza.
Per ragioni di ordine logico e giuridico appare opportuno esaminare, in via prioritaria,
la doglianza dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'inattendibilità delle procedure di campionamento e analisi seguite dall Parte 2
Nel merito, le eccezioni formulate dal ricorrente si fondano essenzialmente sul presupposto dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione delle metodiche e delle tempistiche di campionamento e analisi prescritte dal CP_8
dall'APAT. Al riguardo va richiamato e ribadito il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Seconda, n. 10751/2008; Cass. Civ.
n. 6356/2006; Cass. Civ., n. 6566/2006) secondo cui i metodi di prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono
caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico discrezionali, tenenti conto della particolarità dei casi e della natura dei reflui.
-
L'esercizio di tali poteri discrezionali, naturalmente, deve essere adeguatamente motivato ed è soggetto a verifica da parte del giudice di merito, che a sua volta è tenuto a controllare l'adeguatezza in concreto del metodo di prelievo e campionamento ai fini della utilizzabilità in sede di analisi e, dunque, dell'acquisizione della prova dell'eventuale illecito (cfr.; Cass. Civ., Sez. Seconda, 30 marzo 2011, n. 7269). L'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è dunque assoggettata ad alcuna sanzione, sicché, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente ed in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto. Fatte queste premesse, nella fattispecie, la convenuta, non ha motivato le scelte di prelievo operate, né ciò emerge dalla documentazione allegata (cfr. verbale di ispezione e prelievo di acque reflue del 17
Febbraio 2020 depositato telematicamente da entrambe le parti), né sembra in particolare condivisibile l'affermazione della Controparte_4 "che il dettato normativo d'interesse relativo alla metodologia di campionamento cui alla disciplina
APAT CNR IRSA 6010 testualmente recita "tra il momento del prelievo l'esecuzione delle analisi microbiologiche, i tempi massimi consigliati per l'esame di acque dolci superficiali, acque marine e acque di scarico vanno da un minimo di 6-8 ore, e con l'obbligo di non superare un periodo medio di 24" , considerato infatti che le metodiche di campionamento prescritte dalla APAT al punto 6010, paragrafo "Modalità e tempi di trasporto e conservazione", successivamente riportano una tabella che indica i
"Tempi massimi (ancora accettabili) raccomandati per la conservazione dei campioni per analisi microbiologiche", individuando per l' Escherichia coli e coliformi il tempo massimo di 12(18) ore. Nel caso di specie, come risulta dal richiamato verbale del 17/02/2020, il materiale campionato è stato invece sottoposto ad analisi oltre tale limite.
Il motivo di impugnazione merita conseguentemente accoglimento.
Le spese di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono, pertanto,
poste a carico della Controparte_4 in persona del Presidente p.t., e, considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria ed in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) in complessivi €
1.700,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per CU ed € 27,00 per bollo) rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Scialò Alfredo per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 116 del
25/4/2017, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla Controparte_4
[...]
di Controparte_5 Salerno;
2. condanna la Controparte_4 in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore della CP 2 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese vive pari ad
€ 264,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge,
da distrarsi in favore dell'avv. Scialò Alfredo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno il 29.09.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022
TRA
RICORRENTE
,quale amm. unico e legale rapp. della " CP 2 Controparte_1
(oggi denominata CP 3 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv.
,
Alfredo Scialò, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio, sito in Napoli
alla via Alessandro Scarlatti n. 150
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t della Giunta Regionale, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites, domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura, sito in Salerno, alla via Abella Salernitana, n.3 RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
prot.n. 116 del 15/04/2022, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla [...]
CP 4 Controparte_5
[...] di Salerno
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del24
settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, ritualmente notificato, il sig.
,Controparte_1 quale amministratore unico e legale rappresentante p.t. della CP 2
[...], proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 116 del
15/04/2022, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla [...]
Controparte_6
[...] , con cui si ingiungeva al ricorrente, in solido con la CP 2 quale gestore dell'impianto di depurazione del Comune di Acerno, loc. Occhio Caldo, ex SS 164, il pagamento della somma di € 5.475,00 per violazione dell'art. 101 comma 1 e 133,
comma 1del D.Lgs. 152/06, per il superamento dei limiti consentiti dei valori relativi
Deduceva il ricorrente: l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione ad Parte 1
per violazione delle metodiche di campionamento e analisi prescritte dal T.U.A. e dall'APAT (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, oggi denominata CP_7 ); per adozione di una procedura irrispettosa delle tempistiche di campionamento e analisi di acque reflue prescritte dall'Apat, nonché la propria assenza di condotta colposa nella gestione del depuratore comunale di Acerno Località
Occhio Caldo ex SS 164.
Eccepiva altresì, in subordine, l'eccessività della sanzione irrogata in considerazione della circostanza il superamento di uno solo degli oltre 50 parametri indagati alla data di ispezione, nonché la circostanza che la contestata sanzione è stata quantificata in spregio ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 245/2011(e dal successivo decreto dirigenziale di attuazione, D.D. 242/2011 - doc. all. 9) per il calcolo della “misura delle sanzioni ex
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.", che impongono di seguire una specifica procedura per determinare l'ammontare dell'importo dovuto.
Instava conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_4 in persona
del Presidente p.t., che contrastava le avverse deduzioni ed instava per il rigetto della domanda.
costituita il giorno prima della suaAlla prima udienza, essendosi la Controparte_4
celebrazione, il Giudice provvedeva a rinviare il giudizio e Successivamente, con provvedimento del 25/02/2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, nonché le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente. Dunque la causa, istruita solo documentalmente, era rinviata per la decisione mediante lettura del dispositivo della sentenza.
Per ragioni di ordine logico e giuridico appare opportuno esaminare, in via prioritaria,
la doglianza dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'inattendibilità delle procedure di campionamento e analisi seguite dall Parte 2
Nel merito, le eccezioni formulate dal ricorrente si fondano essenzialmente sul presupposto dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per violazione delle metodiche e delle tempistiche di campionamento e analisi prescritte dal CP_8
dall'APAT. Al riguardo va richiamato e ribadito il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Seconda, n. 10751/2008; Cass. Civ.
n. 6356/2006; Cass. Civ., n. 6566/2006) secondo cui i metodi di prelevamento dei campioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materia di inquinamento da scarichi, costituendo disposizioni regolamentari di natura tecnica, non sono
caratterizzati da assoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico discrezionali, tenenti conto della particolarità dei casi e della natura dei reflui.
-
L'esercizio di tali poteri discrezionali, naturalmente, deve essere adeguatamente motivato ed è soggetto a verifica da parte del giudice di merito, che a sua volta è tenuto a controllare l'adeguatezza in concreto del metodo di prelievo e campionamento ai fini della utilizzabilità in sede di analisi e, dunque, dell'acquisizione della prova dell'eventuale illecito (cfr.; Cass. Civ., Sez. Seconda, 30 marzo 2011, n. 7269). L'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è dunque assoggettata ad alcuna sanzione, sicché, secondo costante orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente ed in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto. Fatte queste premesse, nella fattispecie, la convenuta, non ha motivato le scelte di prelievo operate, né ciò emerge dalla documentazione allegata (cfr. verbale di ispezione e prelievo di acque reflue del 17
Febbraio 2020 depositato telematicamente da entrambe le parti), né sembra in particolare condivisibile l'affermazione della Controparte_4 "che il dettato normativo d'interesse relativo alla metodologia di campionamento cui alla disciplina
APAT CNR IRSA 6010 testualmente recita "tra il momento del prelievo l'esecuzione delle analisi microbiologiche, i tempi massimi consigliati per l'esame di acque dolci superficiali, acque marine e acque di scarico vanno da un minimo di 6-8 ore, e con l'obbligo di non superare un periodo medio di 24" , considerato infatti che le metodiche di campionamento prescritte dalla APAT al punto 6010, paragrafo "Modalità e tempi di trasporto e conservazione", successivamente riportano una tabella che indica i
"Tempi massimi (ancora accettabili) raccomandati per la conservazione dei campioni per analisi microbiologiche", individuando per l' Escherichia coli e coliformi il tempo massimo di 12(18) ore. Nel caso di specie, come risulta dal richiamato verbale del 17/02/2020, il materiale campionato è stato invece sottoposto ad analisi oltre tale limite.
Il motivo di impugnazione merita conseguentemente accoglimento.
Le spese di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e sono, pertanto,
poste a carico della Controparte_4 in persona del Presidente p.t., e, considerate la natura, il valore e la complessità delle questioni (bassa), che non si è svolta la fase istruttoria ed in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) in complessivi €
1.700,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00 (di cui € 237,00 per CU ed € 27,00 per bollo) rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Scialò Alfredo per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 116 del
25/4/2017, notificata in data 19/04/2022 emessa dalla Controparte_4
[...]
di Controparte_5 Salerno;
2. condanna la Controparte_4 in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore della CP 2 in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese vive pari ad
€ 264,00, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge,
da distrarsi in favore dell'avv. Scialò Alfredo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno il 29.09.2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.